CA
Sentenza 9 ottobre 2024
Sentenza 9 ottobre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/10/2024, n. 6326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6326 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Quinta Sezione Civile
Composta dai seguenti Magistrati :
Dott.ssa Marianna D' Avino Presidente
Dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera rel.
Dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliera
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G 2420/2018 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2018 trattenuta in decisione all' udienza in trattazione scritta del 21/3/2024
TRA
Avv. Giovanni PA, rappresentato e difeso in proprio ex art. 86 c.p.c. , con studio in Via Arezzo n. 29 – Roma;
- Appellante –
E Avv. ti GI TI e Danilea DA Bo , rappresentati e difesi dall'Avv.
NI DA Bo in proprio e dall'Avv. Flonja Schuli ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma alla Via G. Belloni 88, come da procura in calce alla comparsa di costituzione in appello;
-Appellati -
OGGETTO : Appello avverso sentenza n. 18545/2017 emessa dal
Tribunale Civile di Roma Sez. XI Giud. Dott. Massimo Corrias il 2/10/2017 nella causa civile iscritta al RG 60583/2014.
CONCLUSIONI : come da note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 21.3.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art.702 bis c.p.c., gli avv. ti TI GI e DA Bo
NI convenivano in giudizio l' avv. PA Giovanni per il pagamento di €.51.950,25, più CPA ed Iva, per compensi di avvocato asseritamente maturati per aver rappresentato e difeso lo stesso nei tre gradi di un giudizio civile contro la SIAE (€. 668,00 per diritti;
€.2.500,00 per onorari del giudizio davanti al Tribunale di Roma recante il numero di ruolo generale
208442/2005; €.2.700,00 per onorari del giudizio d'appello; €.4.200,00 per gli onorari del giudizio in Cassazione), e nei due gradi di merito di un giudizio civile contro l'ASI (€.18.015,00 per onorari del giudizio davanti a questo Tribunale, recante il numero di ruolo generale 212487/2007;
€.17.315,00 per onorari del giudizio d'appello).
PA Giovanni si costituiva in giudizio alla prima udienza del 18.5.2015 chiedendo il rigetto della domanda avversaria, esponendo che in relazione ai giudizi in questione, con cui aveva impugnato i licenziamenti intimatigli dalla SIAE e dalla ASI, aveva concordato con gli avvocati TI e DA
Bo che sarebbe stato lui a redigere tutti gli atti difensivi, e che detti professionisti avrebbero seguito le direttive concordate senza richiedere alcun compenso, se non una percentuale su quanto sarebbe stato di sua spettanza da concordare all'esito dei giudizi;
che pertanto aveva redatto lui tutti gli scritti difensivi dei suddetti giudizi;
che il rapporto con gli avvocati
TI e DA Bo, incrinatosi per la loro mancata partecipazione ad alcune udienze, era cessato allorquando questi gli avevano comunicato la loro indisponibilità a presenziare all'udienza di discussione davanti alla
Corte d'Appello; che era quindi pienamente legittimato a sollevare l'eccezione d'inadempimento ai sensi dell'art.1460 c.c. .
I ricorrenti TI e DA Bo negavano l'asserito accordo sul compenso, ribadivano di aver redatto loro tutti gli scritti difensivi ed eccepivano l'inammissibilità dell'eccezione avversaria d'inadempimento perché tardivamente formulata.
Il giudizio proseguiva con il rito ordinario, e nel corso dell'istruttoria erano prodotti documenti e sentita come teste segretaria dello Tes_1 [...]
CP_1
Quindi in data 2.10.2017 il Tribunale così decideva: “Condanna PA
Giovanni a corrispondere a TI GI e a DA Bo NI, per le suddette prestazioni di avvocato, la somma di €.51.950,25, più CPA ed Iva;
Condanna PA Giovanni a rifondere a TI GI e a DA Bo
NI le spese del presente giudizio che, ai sensi del DM. Giustizia
n°55/2014, si determinano in €.4.500,00 per onorari di avvocato relativi alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, più spese generali,
CPA ed Iva, e in €.132,70 per spese documentate”.
Nella propria motivazione il Tribunale rilevava come il convenuto PA non avesse negato l'avvenuto conferimento di procure alle liti agli avvocati
TI e DA Bo né la loro partecipazione a tutti i giudizi oggetto delle loro domande di pagamento.
Riteneva fondata l'eccezione dei ricorrenti di tardività dell'eccezione d'inadempimento avversaria, trattandosi di eccezione non rilevabile d'ufficio, posto che la costituzione in giudizio del convenuto era avvenuta tardivamente, alla prima udienza istruttoria.
Non riteneva provati gli accordi di gratuità del mandato asseritamente intercorsi tra lui e gli avvocati TI e Del Bo in ordine ai compensi, in quanto rimasti assolutamente indimostrati.
Concludeva quindi anche sulla base di quanto riferito dalla testimone Tes_1
da ritenersi pienamente attendibile, per l'esistenza di una non contestazione delle parcelle dalla stessa redatte e la sussistenza di una promessa di pagamento o riconoscimento di debito da parte del PA, anche in relazione ai documentati tentativi di pagamento dallo stesso effettuati.
Avverso detta sentenza ha proposto rituale appello il PA Giovanni con un unico articolato motivo di censura, per pretesa erronea ricostruzione dei fatti in relazione alla motivazione della sentenza e per violazione dei limiti alla prova testimoniale ex art.li 2721 e 2722 c.c.
Si sono costituiti ritualmente gli appellati eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc, per la genericità dello stesso per difetto di pertinenti e compiute indicazioni sugli errores in procedendo e/o in iudicando nei quali sarebbe incorso il Tribunale.
Nel merito hanno eccepito l'infondatezza delle richieste di modificazioni o integrazioni della sentenza, chiedendo il rigetto dell'appello.
Precisate le conclusioni mediante richiamo ai rispettivi atti difensivi , la
Corte ha trattenuto la causa in decisione previa assegnazione dei termini di legge ex artt. 190 e 352 c.p.c..
L' appello è infondato.
Sostiene l'appellante la non obiettività di quanto riferito dalla teste Tes_1
siccome dipendente dello e, comunque la violazione dei Controparte_1
limiti della prova per testi, come stabiliti nell'art. 2721 c.c. , oltre che la inammissibilità della stessa, in quanto vertente su patti aggiunti e contrari al contenuto dei documenti versati in atti dall' avv. PA, per i quali si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contemporanea ai predetti documenti (nello specifico individuati negli atti difensivi redatti dall' avv.
PA per la sua difesa ed inviati a mezzo mail allo studio TI).
Sotto il primo aspetto v'è da rilevare come tale censura appare tardiva ancor prima che infondata, in quanto, come correttamente evidenziato nella comparsa di risposta, l'attuale appellante non ha mai rilevato tale pretesa incompatibilità o inattendibilità della testimone, subito dopo la articolazione del relativo mezzo di prova con le memorie ex art. 183 sesto comma n. 3 cpc ( nella fattispecie non depositate) o in sede di escussione della teste o nella prima difesa successiva . Ragione per la quale i detti argomenti, esposti solo ora come motivo d'appello, sono inammissibili.
In ogni caso la deposizione della testimone appare idonea ad integrare elementi documentali effettivamente esistenti e depositati ritualmente da parte appellante, ovvero le parcelle rilasciate dallo studio per la complessiva attività svolta con l'importo complessivamente dovuto, ed inoltrate anche a mezzo raccomandata ricevuta il 4.6.2014, come da doc. n. 45 di parte appellata.
Parimenti in atti è lo scambio di e-mail tra gli studi, relativi alla errata disposizione di bonifico effettuata dall'appellante, e la successiva ammissione, da parte dello stesso, di aver errato nel trascrivere l'Iban.
Tali documenti, mai contestati o disconosciuti dal PA, rappresentano a tutti gli effetti un riconoscimento di debito, non essendo appunto presente alcuna contestazione né sull'an che sul quantum del corrispettivo professionale richiesto, o sull'opera svolta, mentre le contestazioni peraltro tardive di eccezione di inadempimento si manifestano solo in fase giudiziale.
A fronte di tali elementi obiettivi la deposizione della testimone non appare affatto inattendibile, in quanto idonea ad ulteriormente circostanziare elementi in fatto già sostenuti da prove documentali non contrastate da alcun elemento di segno contrario.
Ed in tal senso il mancato successivo pagamento, anche solo parziale delle parcelle ricevute, non integra affatto una contestazione delle stesse, ma esclusivamente un inadempimento all'obbligazione contratta con l'originale affidamento dei mandati ed il loro effettivo espletamento.
Anche la censura circa la stessa ammissibilità di una prova testimoniale oltre i limiti di valore previsti dall'art. 2721 comma 1 c.c., non coglie nel segno, in quanto tale limitazione è posta per la prova dei contratti, e non può applicarsi certo estensivamente ai negozi unilaterali, quale appunto una promessa di pagamento o una ricognizione di debito, ed è comunque derogabile dall'autorità giudiziaria, come sancito dal secondo comma, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza.
In ogni caso si rammenta come secondo la giurisprudenza della S.C., “in tema di prova testimoniale, i limiti di valore, sanciti dall'art. 2721 c.c., non attengono all'ordine pubblico, ma sono dettati nell'esclusivo interesse delle parti private, con la conseguenza che qualora, in primo grado, la prova venga ammessa oltre i limiti predetti, essa deve ritenersi ritualmente acquisita, ove la parte interessata non ne abbia tempestivamente eccepito
l'inammissibilità in sede di assunzione o nella prima difesa successiva”(Cass. Ordin. n. 26348 del 2020).
Non si comprende peraltro come, ove effettivamente fosse intercorso fra le parti inizialmente un accordo verbale di gratuità delle prestazioni, il PA non abbia contestato in tal senso immediatamente le parcelle ricevute.
Infine anche il preteso svolgimento in via esclusiva da parte dell'appellante dell' attività strettamente procuratoria di stesura degli atti defensionali, posta quale elemento di inammissibilità ex art. 2722 c.c. alla prova testimoniale,
è rimasta allo stato di mera allegazione, in quanto la relativa prova, in termini di invio agli appellati di bozze di atti a data certa, non è stata affatto assolta.
Peraltro la stessa applicabilità dei limiti previsti dall'art. 2722 c.c. risulta anche in astratto erronea, giacchè l'art. 2722 c.c. stabilisce come la prova per testimoni non sia ammessa se ha per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contemporanea. Il divieto di provare per testi patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, previsto dall'art. 2722 c.c., si riferisce al documento contrattuale, formato con l'intervento di entrambe le parti e racchiudente una convenzione e non può quindi operare riguardo atti contenenti dichiarazioni unilaterali (Cass., Sez. 2, Ordin. n. 23414 del 2019).
Nel caso di specie non è presente alcun documento contrattuale che regoli anteriormente i mandati conferiti, né tale documento frutto di una reale convenzione può essere desunto o inverato dalla pretesa e non provata stesura di atti defensionali da parte dell'appellante.
Non essendovi pertanto produzioni idonee a confutare la legittimità delle richieste di liquidazione dei compensi professionali, per l'attività svolta e documentata dagli appellati nei vari giudizi patrocinati per il PA,
l'appello deve essere rigettato, con ogni conseguenza in ordine alla liquidazione delle spese, da determinarsi secondo valore della causa per valori medi di tariffa, con esclusione della fase di trattazione e istruttoria, in quanto la prima consistita in meri rinvii e la seconda non espletata affatto.
PQM
La Corte d' Appello di Roma , V sezione civile, definitivamente pronunziando sull' appello proposto da PA Giovanni, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede:
- Rigetta l'appello.
- Condanna parte appellante a rifondere le spese del presente grado da liquidarsi in misura di € 5.528,00 oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge .
- Si dà atto che sussistono altresì i presupposti per l'applicazione dell' art. 13 comma 1-quater del DPR 115/2002.
Così deciso nella Camera di consiglio del 3/10/2024 .
La Consigliera estensore
Dott.ssa Francesca Falla Trella
Il Presidente
Dott.ssa Marianna D'Avino
.