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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 14/05/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NUORO
Il Tribunale di Nuoro, in persona del dott. Riccardo De Vito, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.)
nella causa iscritta al n. 1286/2024 R.G. promossa da:
(CF ), in persona della procuratrice Controparte_1 P.IVA_1 speciale , rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Ciulli Parte_1 attrice nel merito-opposta
e
(P.IVA , in persona del proprio legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Bacchi convenuta nel merito-opponente
Conclusioni:
Attrice:
l'Ill.mo Tribunale adito voglia revocare e/o modificare il provvedimento di sospensione della procedura esecutiva assunto dal
G.E., rigettando la richiesta di sospensione del processo esecutivo (recte: dell'ordine di pagamento al terzo) e l'opposizione esecutiva tutta in relazione alle cartelle di pagamento nn. 07420120006695532000, 07420120017705722000,
07420130003780971000, 07420130003781072000, 07420130016729003000, 07420140003219621000,
07420140005028164000, 07420140005965646000, 07420140009981630000, 07420150007608800000,
07420160000031909000, 07420160000317777000, 07420160006924017000, 07420170002329590000,
07420170007266375000, 07420170007719449000, 07420180001740037000, 07420180004573305000,
07420180005963752000 07420190001148052000, 07420190001354167000 07420190003761150000,
07420230001770773000, 07420230003602469000, 07420230007588735000, 07420240000220686000,
07420240001979404000 e 07420240003540584000, con vittoria di spese e competenze professionali del giudizio, 1 aumentate ai sensi dell'art. 4, co.
1-bis, D.M. 10.03.2014, n. 55, da distrarre a favore del sottoscritto avvocato, che si dichiara antistatario.
Convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, dichiarare, per tutte le ragioni espresse in narrativa, la inammissibilità, nullità, illegittimità e/o inefficacia dell'esecuzione promossa dalla con l'atto Controparte_1 di pignoramento opposto, alla stregua della motivazioni sopra esposte, con ogni consequenziale adozione di tutti i provvedimenti di legge. Con vittoria di spese ed onorari di causa.
Verbale 13 maggio 2025: Sono presenti per l'Avv. Basolu, in sostituzione dell'Avv. Ciulli, mentre per CP_3 CP_2
l'Avv. Lardieri, in sostituzione dell'Avv. Bacchi. L'Avv. Basolu insiste per la dichiarazione di contumacia del
[...] terzo pignorato e per l'integrale accoglimento delle nostre difese e conclusioni ribadendo che che con la sentenza 35 del 2024, passata in giudicato, è stato affrontato il diritto dell'Agenzia a procedere in via esecutiva a procedere nei confronti del
per le cartelle indicate nella sentenza e per gli avvisi di addebito, per complessivi quasi € 430.000. Chiede dunque CP_2 la conferma dell'atto di pignoramento, con rigetto dell'avversa opposizione. L'Avv. Lardieri fa pieno e integrale riferimento agli atti e memorie del giudizio, contesta le avverse eccezioni e insiste per l'accoglimento. Stante la natura documentale si chiede che la stessa venga trattenuta in decisione con termini ex art. 189 c.p.c. Si rimette sulla discussione ex art. 281 sexies
c.p.c. Il giudice, ascoltate le parti, trattiene la causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 615, comma 2, e 617 c.p.c., la ha proposto Controparte_2 opposizione avverso il pignoramento esattoriale presso terzi n. 07484202400001488001, promosso nei suoi confronti da . Controparte_4
Con ordinanza del 27 novembre 2024, il giudice dell'esecuzione mobiliare di questo Tribubale ha sospeso la procedura esecutiva n. 302 del 2024, ritenendo sussistente il fumus boni iuris della pretesa oppositiva, derivante dal provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva di alcuni titoli sottesi al pignoramento, adotatto dal Giudice del Lavoro del medesimo Tribunale in data 27 novembre 2024.
Con il medesimo provvedimento, il giudice dell'esecuzione ha condannato Condanna
[...]
alla rifusione delle spese della fase interinale, liquidate in € 1.403,00, oltre accessori, Controparte_4
e ha fissato in giorni trenta il termine per introdurre il giudizio di merito nei modi di legge.
Con atto di citazione, introduttivo del presente giudizio di merito, ha Controparte_4 esposto che: 1) con sentenza n. 35 del 2024 il Tribunale di Nuoro, a seguito di precedente giudizio di opposizione promosso dalla medesima società, aveva disposto quanto segue: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione e istanza disattese, così dispone: - Accoglie parzialmente l'opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c. proposta da Parte_2
2
[...] avverso gli atti di pignoramento dei crediti presso terzi (ex art. 72 bis D.P.R. n. 602/1973) n.
07484202200000798/001 e n. 07484202200000799001, rispettivamente dell'importo di 1.021.373,34 euro e di 1.021.690,13 euro e accerta l'insussistenza del diritto di a Controparte_4 procedere a esecuzione in ordine ai seguenti atti presupposti: le cartelle di pagamento n.
07420140004474515000, n. 07420150005404801000, n. 07420150009784386000, n.
07420160005840260000, n. 07420170003919183000, n. 07420180003342061000 e n.
07420190003344569000; gli avvisi di addebito n. 37420150001029239000, n. 37420160000749212000, n.
37420160000763764000, n. 37420160000957448000, n. 37420170000003773000, n.
37420170000010548000, n. 37420170000112242000, n. 37420170000987856000, n.
37420180000050559000, n. 37420180000510812000, n. 37420180000872906000, n.
37420180000878461000, n. 37420180001000876000, n. 37420180001721327000, n.
37420190000085419000, n. 37420190000085419000, n. 37420190000111602000, n.
37420190000157791000 e n. 37420190000224313000; - Dichiara la nullità parziale dei pignoramenti in relazione ai predetti atti presupposti;
- Conferma il diritto di procedere a esecuzione forzata nei confronti della in relazione a tutte le ulteriori cartelle e avvisi di addebito;
- Controparte_2
Compensa integralmente le spese tra le parti”. 2) tale sentenza era passata in giudicato;
3) era rimasto definitivamente accertato il diritto di di procedere a esecuzione in Controparte_4 relazione a stabilisce espressamente il diritto dell'esponente a procedere in via esecutiva nei CP_4 confronti della in forza delle cartelle nn. 07420120006695532000, Controparte_2
07420120017705722000, 07420130003780971000, 07420130003781072000, 07420130016729003000,
07420140003219621000, 07420140005028164000, 07420140005965646000, 07420140009981630000,
07420150007608800000, 07420160000031909000, 07420160000317777000, 07420160006924017000,
07420170002329590000, 07420170007266375000, 07420170007719449000, 07420180001740037000,
07420180004573305000, 07420180005963752000 07420190001148052000, 07420190001354167000
07420190003761150000 e n. 07420200002348745000, e degli avvisi di addebito nn.
37420112000070779000 e 37420120000268314000, per quasi 430.000 euro;
4) il Giudice del Lavoro, comunque, aveva sospeso l'efficacia esecutiva soltanto degli avvisi di addebito nn.
37420112000070779000, 37420120000268314000, 37420120000907784000, 37420120001124621000,
37420130001266023000 e 37420130001266124000, rimanendo quindi escluse le restanti cartelle di pagamento sottese al pignoramento oppost: le cartelle nn. 07420230001770773000,
07420230003602469000, 07420230007588735000, 07420240000220686000, 07420240001979404000 e
07420240003540584000.
Tanto premesso, ha chiesto che, alla luce del giudicato fra le parti e Controparte_4 della portata del provvedimento adottato dal Giudice del Lavoro, e si modificasse il provvedimento di sospensione adottato al termine della fase cautelare, limitando l'accoglimento dell'opposizione ai soli
3 avvisi di addebito nn. 37420112000070779000, 37420120000268314000, 37420120000907784000,
37420120001124621000, 37420130001266023000 e 37420130001266124000, e rigettando la richiesta di sospensione del processo esecutivo in relazione alle cartelle di pagamento nn. 07420120006695532000,
07420120017705722000, 07420130003780971000, 07420130003781072000, 07420130016729003000,
07420140003219621000, 07420140005028164000, 07420140005965646000, 07420140009981630000,
07420150007608800000, 07420160000031909000, 07420160000317777000, 07420160006924017000,
07420170002329590000, 07420170007266375000, 07420170007719449000, 07420180001740037000,
07420180004573305000, 07420180005963752000 07420190001148052000, 07420190001354167000
07420190003761150000, 07420230001770773000, 07420230003602469000, 07420230007588735000,
07420240000220686000, 07420240001979404000 e 07420240003540584000.
Incardinatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la società opponente, la quale si è limitata a ripercorrere le vicende fella fase interinale e a dar atto del provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli sottesi al pignoramento da parte del Giudice del Lavoro.
All'udienza del 13 maggio 2025, già fissata anche per eventuale discussione ex art. 281 sexies c.p.c. in sede di decreto ex art. 171 bis c.p.c., il giudice, ascoltata la discussione delle parti, ha trattenuto la causa in decisione nei termini di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
La persente causa è decisa ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
In primo luogo deve essere dichiarata la contumacia del terza pignorata Controparte_5 litisconcorte necessaria, ritualmente convenuta in giudizio dall'attrice sin dalla citazione.
Deve osservarsi che la opponente e odierna convenuta, non ha in alcun Parte_3 modo contestato i seguenti fatti: 1) irrevocabilità della sentenza n. 35 del 2024 del Tribunale di Nuoro, emessa a conclusione della sua precedente opposizione;
2) sospensione da parte del Giudice del lavoro dei soli avvisi di addebito nn. 37420112000070779000, 37420120000268314000,
37420120000907784000, 37420120001124621000, 37420130001266023000 e 37420130001266124000;
3) mancata contestazione, davanti al giudice del lavoro medesimo, delle restanti cartelle sottese al pignoramento opposto: nn. 07420230001770773000, 07420230003602469000, 07420230007588735000,
07420240000220686000, 07420240001979404000 e 07420240003540584000.
Tali circostanze, del resto, sono irrefutabilmente provate per via documentale. Peraltro, va osservato che nel ricorso davanti al giudice del lavoro, l'opponente non ha prodotto la sentenza 35 del 2024, insistendo a eccepire fatti antecedenti alla medesima sentenza.
Tanto premesso, la domanda di deve essere accolta. Controparte_4
Il provvedimento di sospensione deve essere revocato nella parti in cui addiviene a sospensione della procedura in relazione ai seguenti titoli: cartelle di pagamento nn. 07420120006695532000,
07420120017705722000, 07420130003780971000, 07420130003781072000, 07420130016729003000,
07420140003219621000, 07420140005028164000, 07420140005965646000, 07420140009981630000,
4 07420150007608800000, 07420160000031909000, 07420160000317777000, 07420160006924017000,
07420170002329590000, 07420170007266375000, 07420170007719449000, 07420180001740037000,
07420180004573305000, 07420180005963752000 07420190001148052000, 07420190001354167000
07420190003761150000, 07420230001770773000, 07420230003602469000, 07420230007588735000,
07420240000220686000, 07420240001979404000 e 07420240003540584000. In relazione a tali cartelle deve essere confermato il diritto di a procedere a esecuzione forzata. Controparte_1
Le spese della presente causa, ivi comprese quelle della fase interinale (così come liquidate dal GE), devono essere poste a carico della opponente, la quale nei vari ricorsi non ha evidenziato i profili correlati al passaggio in giudicato della sentenza 35 del 2024.
Le spese di liquidano sui parametri minini previsi per cause di analogo valore dai DDMM 55/2014 e
147/2022.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di Controparte_5
2) Accoglie la domanda di e, per l'effetto, accerta il diritto di Controparte_4
a procedere a esecuzione forzata in relazione alle seguenti Controparte_4 cartelle: nn. 07420120006695532000, 07420120017705722000, 07420130003780971000,
07420130003781072000, 07420130016729003000, 07420140003219621000,
07420140005028164000, 07420140005965646000, 07420140009981630000,
07420150007608800000, 07420160000031909000, 07420160000317777000,
07420160006924017000, 07420170002329590000, 07420170007266375000,
07420170007719449000, 07420180001740037000, 07420180004573305000,
07420180005963752000 07420190001148052000, 07420190001354167000
07420190003761150000, 07420230001770773000, 07420230003602469000,
07420230007588735000, 07420240000220686000, 07420240001979404000 e
07420240003540584000;
3) revoca l'ordinanza di sospensione adottata dal GE in data 27 novembre 2024 in relazione alla sospensione di dette cartelle, nonché alla condanna alle spese;
4) Condanna la a rimborsare ad Controparte_2 Controparte_4 le spese della fase sommaria, liquidate in e 1.403,00 e le spese della fase di merito, liquidate in €
14.598,00, oltre spese generali al 15%, Iva e Ca su entrambe le voci. Spese da distrarre a favore del procuratore antistatario..
Nuoro, 14 maggio 2025
Il giudice
Riccardo De Vito
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