Sentenza 20 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 20/02/2023, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/02/2023
N. 00211/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00729/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la LI
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 729 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Bianco, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
contro
Ge.Fi.L. - Gestione Fiscalità Locale S.p.a., non costituita in giudizio;
per l’annullamento
del silenzio diniego sull’istanza di accesso agli atti avanzata dal ricorrente in data 13.10.2022, in relazione, tra l’altro, al fermo amministrativo iscritto sul veicolo tg. -OMISSIS-, di proprietà dell’istante, -OMISSIS-, e a tutti gli atti presupposti e consequenziali con le rispettive relate di notificazione, nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto di accesso e l’emanazione dell’ordine di esibizione dei documenti ex art. 116, comma 4, c.p.a.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2023 il dott. Richard Goso; nessuno è comparso per il ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 24 novembre 2022 e depositato il giorno successivo, l’esponente ha impugnato il diniego tacitamente formatosi sull’istanza inviata in data 13 ottobre 2022 a Ge.Fi.L. - Gestione Fiscalità Locale S.p.a., a mezzo p.e.c., al fine di accedere alla documentazione relativa al fermo amministrativo iscritto il 10 ottobre 2013 sulla sua autovettura, di cui il ricorrente afferma di avere acquisito conoscenza a seguito di una visura al P.R.A.
Più precisamente, il ricorrente aveva chiesto, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990, di esaminare ed estrarre copia “delle cartelle di pagamento e delle rispettive relate di notifica sottese al provvedimento di fermo amministrativo” nonché “del preavviso di fermo amministrativo e della comunicazione di iscrizione del fermo amministrativo con rispettive relate di notifica”.
Premesso di avere un interesse diretto, concreto e attuale ad accedere alla documentazione predetta onde far accertare l’inefficacia delle pretese creditizie e l’illegittimità del fermo amministrativo, l’esponente denuncia, nel contesto di un motivo di gravame formalmente unico, i seguenti vizi di legittimità: “Violazione degli artt. 1, 2, 3, 22, commi 1, lett. b) e 6, e 24, comma 7, della l. n. 241/1990. Violazione degli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione. Violazione dei principi di trasparenza, ragionevolezza, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa”.
In conclusione, il ricorrente chiede che sia accertato il suo diritto ad accedere alla documentazione richiesta con l’istanza del 13 ottobre 2022 e che la Ge.Fi.L. - Gestione Fiscalità Locale S.p.a. sia condannata all’ostensione della documentazione medesima, mediante visione ed estrazione di copia.
Pur ritualmente intimata, la concessionaria del servizio di riscossione non si è costituita in giudizio.
All’udienza camerale del 25 gennaio 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato.
Infatti, l’art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, laddove prevede che “il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice e la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento e ha l’obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell’Amministrazione”, comporta il riconoscimento dell’interesse del contribuente all’esibizione degli atti ivi indicati.
Non rileva, d’altronde, che nel caso di specie sia ampiamente decorso il termine quinquennale previsto dalla citata disposizione in quanto, se il concessionario avesse scelto di conservare la relativa documentazione oltre detto termine, sarebbe comunque obbligato a fornirne copia al contribuente, non sussistendo alcun parallelismo tra la durata dell’obbligo di conservare i documenti e il diritto all’accesso (Cons. Stato, sez. IV, 31 marzo 2015, n. 1705; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II ter, 2 novembre 2021, n. 11208; id. , 5 marzo 2018, n. 2454).
In base a tale previsione legislativa, pertanto, la domanda di accesso deve essere accolta con riferimento alle cartelle di pagamento da cui origina il fermo amministrativo, con relative relate di notifica o avvisi di ricevimento, che dovranno essere ricercate e, se ancora esistenti, esibite dalla concessionaria della riscossione. Nel caso in cui tale documentazione non sia più esistente, la concessionaria dovrà attestarlo con apposita certificazione.
La domanda è fondata e deve essere accolta anche con riguardo all’ostensione del preavviso e della comunicazione di iscrizione del fermo amministrativo, con rispettive relate di notifica, poiché il contribuente ha un interesse personale e diretto alla conoscenza di documenti che appaiono indispensabili per eventualmente tutelare in giudizio la sua posizione soggettiva (cfr., in analoga fattispecie, T.A.R. LI, sez. II, 7 febbraio 2022, n. 102).
ln accoglimento del ricorso, deve quindi dichiararsi il diritto del ricorrente ad accedere, nella forma della visione ed estrazione di copia, alla documentazione richiesta con la domanda del 13 ottobre 2022, con conseguente condanna di Ge.Fi.L. - Gestione Fiscalità Locale S.p.a. alla sua ostensione, ove ancora esistente e detenuta, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, con l’obbligo di rendere conto a mezzo di propria certificazione dell’eventuale mancanza della documentazione suddetta.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, tenendo conto della non complessità del contenzioso e della concentrazione del rito, si liquidano nella misura indicata in dispositivo, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la LI (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, ordina a Ge.Fi.L. - Gestione Fiscalità Locale S.p.a. l’esibizione della documentazione indicata in parte motiva, ove esistente, nel termine ivi prescritto.
Condanna Ge.Fi.L. - Gestione Fiscalità Locale S.p.a. al pagamento delle spese di lite che liquida nella somma complessiva di € 1.000,00 (mille euro), oltre accessori come per legge e refusione del contributo unificato, con distrazione a favore dell’avv. Paolo Bianco.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2023 con l’intervento dei magistrati:
Luca Morbelli, Presidente
Richard Goso, Consigliere, Estensore
Marcello Bolognesi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Richard Goso | Luca Morbelli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.