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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 21/05/2025, n. 1840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1840 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1279/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente relatore dott. Alessandro Rizzieri Consigliere dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 30 giugno 2022, promossa con atto di citazione da
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Rossella De Biasi, con domicilio eletto presso il suo studio sito in
Conegliano (TV), via Lamarmora, n. 1; appellante
1 contro
SIGLA S.R.L. (C.F. ), e per essa, quale mandataria, P.IVA_1 [...]
C.F. ), in persona del suo procuratore Controparte_1 P.IVA_2 [...]
, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Francesco Triscari Binoni, con CP_2
domicilio eletto presso il suo studio sito in Milano, via Fontana, n. 11; appellata
Oggetto: “Mutuo” - Appello avverso la sentenza n. 906/2022 pubblicata in data
25 maggio 2022 a definizione del giudizio iscritto al n. 7836/2020 R.G. avanti al Tribunale di Treviso.
CONCLUSIONI
- per parte appellante:
“NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: accogliere il presente appello e, per
l'effetto, riformare integralmente l'impugnata Sentenza n. 906/2022 - pubbl. il
25/05/2022 emessa a definizione del procedimento R.G. n. 7836/2020 Repert. n.
1816/2022 del 25/05/2022n. 492/2020 (nr. 2731/2017 R.G.) del Tribunale di
Treviso, in persona del Giudice Dott.ssa Susanna Menegazzi, in data 23.05.2022 e pubblicata il 25.05.2022, per tutti i motivi dedotti, accertando e dichiarando che nulla è dovuto dall'APPELLANTE, sig. a Sigla s.r.l.; Parte_1
IN VIA SUBORDINATA: in parziale riforma della appellata sentenza, ridursi
l'ammontare di quanto dovuto dal sig. a Sigla S.r.l. quanto effettivamente ex Pt_1
adverso dimostrato e ritenuto non prescritto.
Con vittoria di spese di lite.”
2 - per parte appellata:
“precisa le conclusioni come da memoria difensiva e chiede che la causa venga trattenuta in decisione.”
(“In via principale, nel merito
- Rigettare l'appello formulato e confermare la sentenza 906/2022 del Tribunale di Treviso.
Con vittoria di onorari e spese della presente causa”)
Motivi della decisione
In fatto
Con atto di citazione notificato in data 24 novembre 2020, Parte_1
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1487/2020 emesso dal Tribunale di
Treviso che gli intimava il pagamento della somma di euro 10.017,36, oltre a competenze legali, accessori ed interessi di legge dalla domanda e spese della procedura monitoria, in favore di Sigla s.r.l., quale debito residuo del contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio stipulato in data 7 maggio
2008.
L'opponente eccepiva la tardività della notifica del decreto ingiuntivo in quanto avvenuta oltre i termini di cui all'art. 644 c.p.c., l'errata quantificazione della pretesa e, comunque, la totale estinzione del credito vantata dall'ingiungente, anche tramite l'ottenimento delle somme dovute al lavoratore a titolo di TFR nonché azionando la copertura assicurativa, per il residuo importo, con
[...]
[... [...]
[...] [
in via subordinata, eccepiva la prescrizione del credito su cui Controparte_3
si fondava il decreto ingiuntivo opposto.
In data 11 marzo 2021, si costituiva in giudizio Sigla s.r.l. affermando che la tardività della notifica era in realtà dovuta al mutamento di residenza dell'ingiunto nelle more delle diverse notifiche del decreto ingiuntivo e risultava per tabulas che la società creditrice si era correttamente attivata al fine di verificare l'esatta residenza dell'ingiunto. Nel merito, precisava che la polizza assicurativa a garanzia del rischio licenziamento non indennizzava l'intera somma a estinzione del contratto, ma solo il capitale a scadere dalla mensilità in cui si era verificata la cessazione del rapporto di lavoro, al netto dell'eventuale TFR, mentre qualsiasi insoluto successivo all'incassato indennizzo rimaneva a carico del mutuatario;
pertanto, la somma ingiunta era relativa a quella parte di credito, al netto di quanto versato dal datore di lavoro, che la polizza assicurativa non aveva indennizzato e per la quale il debitore rimaneva obbligato. In relazione alla prescrizione, sosteneva che il debito non poteva considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata, con la conseguenza che il termine di cui all'art. 1957 c.c. decorreva dalla scadenza di quest'ultima; infine, in via subordinata, chiedeva di accertare l'inadempimento e condannare l'opponente al pagamento di euro 10.017,36 oltre interessi moratori al tasso convenzionale dal dovuto al saldo e spese e competenze legali del monitorio.
Alla prima udienza, costituitesi regolarmente le parti, il Giudice respingeva l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
Con sentenza n. 906/2022 pubblicata in data 25 maggio 2022, il Tribunale di
4 Treviso così decideva:
“
1. revoca il decreto ingiuntivo;
2. condanna al pagamento di euro 10.017,36 in favore di Sigla Parte_1
s.r.l., oltre interessi;
3. condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Sigla Parte_1
s.r.l.; spese che si liquidano in euro 3.200 complessivamente per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, IVA e CP come per legge.”
In particolare, il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo “perché notificato oltre il termine di 60 giorni posto dall'art. 644 c.p.c. e in assenza di rimessione in termini” e accoglieva nel merito la pretesa creditoria poiché “l'opponente non contesta il mancato pagamento delle rate dal dicembre 2019 […] e non specifica quale eventuale diversa somma residuerebbe, considerate le precedenti somme incassate dalla creditrice.
Considerato che
, una volta provata l'erogazione del finanziamento, spetta a chi eccepisca l'estinzione dell'obbligazione restitutoria documentare il pagamento, l'opposizione risulta nel merito infondata;
essendo infondata anche l'eccezione di prescrizione, perché nel contratto di mutuo il termine decorre dalla scadenza dell'ultima rata”.
Avverso la sentenza, con atto di citazione del 27 giugno 2022, Parte_1
ha proposto tempestivo appello invocandone la riforma per i seguenti motivi.
Col primo motivo ha impugnato la sentenza nella parte in cui il Tribunale non ha applicato gli artt. 7 e 13 del contratto di finanziamento che prevederebbero, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il pagamento anticipato e, quindi, il ricalcolo
5 degli interessi applicabili e l'abbuono degli interessi sulle rate non godute (art. 13).
Inoltre, il Tribunale avrebbe errato nel prendere come valore di riferimento da cui partire per detrarre le rate pagate e gli altri importi ricevuti dalla mutuante il montante lordo e non il capitale residuo indicato nel piano d'ammortamento.
Quindi, l'appellante ha chiesto la revisione della sentenza nella parte in cui ha ritenuto corretto il calcolo del credito residuo, chiedendo una pronuncia di rigetto delle pretese avverse, perché errate e non provate nel quantum.
Col secondo motivo ha impugnato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha affermato che l'opponente non aveva contestato il mancato pagamento delle rate dal dicembre 2019 e non aveva specificato quale eventuale diversa somma residuerebbe, considerate le precedenti somme incassate dalla creditrice, eccependo che “sia nelle memorie ex art. 183 VI co. c.p.c. che nella nota di trattazione scritta del 14.07.2021 e, infine nella comparsa conclusionale e nella replica, l'opponente aveva espressamente e specificatamente censurato il documento 5) dell'opposta, eccependo che le rate ivi indicate non fossero state calcolate correttamente, in particolare, poiché non risultavano ricalcolati gli interessi a seguito dell'incameramento del TFR e dell'indennizzo a seguito della perdita del lavoro da parte del lavoratore mutuatario […] residuando tutt'al più, nel 2019, un importo, a titolo di interessi, di €.3.062,27”. Quindi, l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza considerando eventualmente dovuti solo gli importi calcolati detraendo dal capitale residuo quanto ricevuto dalla società mutuante a titolo di TFR e di indennizzo dall'assicurazione, quindi per euro
6 3.062,00 e, in relazione a tale importo, l'accoglimento, per il seguente motivo, dell'eccezione di prescrizione.
Col terzo motivo l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione in quanto tale statuizione si porrebbe “in contrasto con le clausole contrattuali che imponevano il pagamento immediato e in unica soluzione dopo la perdita del lavoro” (art. 7). La prescrizione decorrerebbe dal momento in cui il diritto può essere fatto valere e quindi, in forza dell'art. 7 del contratto, dal momento della perdita del lavoro del mutuante/cedente
(23 dicembre 2009), in quanto in quel momento il lavoratore sarebbe stato tenuto a versare immediatamente alla società mutuataria in un'unica soluzione il residuo debito con le modalità dell'art. 13 del medesimo contratto. Quindi, l'appellante ha chiesto l'accertamento dell'intervenuta prescrizione del credito ex art. 2848, n. 4
c.c., risultando decorso il termine di prescrizione quinquennale applicabile agli interessi.
Infine, parte appellante ha formulato istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, che è stata rigettata con ordinanza del 24 novembre 2022, non sussistendone i presupposti.
Parte appellata, con atto di costituzione e risposta del 15 novembre 2022, ha ribadito l'avvenuta liquidazione da parte della compagnia assicurativa del solo capitale, mentre gli insoluti rimanenti sarebbero rimasti a carico del cliente, sul
7 quale graverebbero anche gli interessi, non potendosi applicare l'art. 13 del contratto, il quale riguarderebbe solo l'ipotesi dell'estinzione anticipata del finanziamento tramite il pagamento immediato della somma residua. Inoltre, ha ribadito l'unicità del debito, nonostante la rateizzazione, e la decorrenza unitaria del termine decennale di prescrizione a partire dalla scadenza dell'ultima rata.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 6 febbraio 2025, sostituita da note di trattazione scritta, con assegnazione alle parti dei termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In diritto
Il primo ed il secondo motivo di impugnazione vanno esaminati congiuntamente, attenendo entrambi alla asserita errata applicazione da parte del primo Giudice degli artt.7 e 13 del contratto di finanziamento.
Assume l'appellante che tali articoli “prevedevano, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il pagamento anticipato e, quindi, il ricalcolo degli interessi applicabili e, più precisamente, l'abbuono degli interessi sulle rate non godute
(art.13)”. La cessazione del rapporto di lavoro – verificatasi nel caso di specie – avrebbe pertanto determinato l'avverarsi della condizione di cui all'art.7 del contratto, con conseguente ricalcolo degli interessi “poiché il mutuatario non aveva più beneficiato della rateizzazione, come previsto dall'originario piano di ammortamento”; l'appellante rilevava di avere eccepito, in sede di opposizione che
8 “in applicazione dell'art.7) del contratto – cessazione del rapporto di lavoro – in combinato con l'art.13) – estinzione anticipata – avendo la società mutuante ricevuto il pagamento del capitale residuo in unica soluzione, avrebbe dovuto ricalcolare gli eventuali interessi ancora dovuti, in ossequio a quanto disposto dallo stesso art.13) secondo cui “In caso di anticipata estinzione del prestito … il
Cedente godrà esclusivamente dell'abbuono degli interessi per il periodo di rateizzazione non goduto”.
I motivi sono infondati, per le ragioni di seguito esposte.
L'art. 7 del “contratto di mutuo contro cessione del quinto” prevede che “In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto di lavoro, la presente cessione si estenderà anche a quanto spetti al CEDENTE per effetto di tale cessazione. In tal caso il CEDENTE autorizza sin d'ora il proprio Datore di lavoro a trattenere, versando immediatamente a SIGLA l'importo necessario per l'estinzione dell'obbligazione, le somme che, a qualunque titolo e sotto qualsiasi denominazione – non escluse le erogazioni a tiolo di liberalità e gli eventuali rimborsi delle ritenute per fondo pensione e di soccorso – gli venissero corrisposte tanto dallo stesso Datore di lavoro quanto da qualsiasi altro Ente o
[...]
istituto di Previdenza o Assicurazione al quale fosse iscritto per legge, CP_4
regolamento o contratto di lavoro. Qualora dette somme non fossero sufficienti a coprire il residuo debito od il CEDENTE non avesse diritto ad alcuna indennità o pensione, il CEDENTE è tenuto a versare immediatamente a SIGLA in un'unica soluzione il residuo debito con le modalità ed alle condizioni previste dall'art.13”.
Nel caso di specie il datore di lavoro ha correttamente versato a Sigla il T.F.R., che
9 tuttavia ha coperto solo parzialmente il residuo debito dell'odierno appellante.
Collegata al contratto di finanziamento vi era la polizza obbligatoria, stipulata con da attivare in caso di perdita del posto di lavoro;
nel Controparte_3
gennaio 2020 la compagnia assicurativa ha corrisposto a Sigla l'indennizzo di euro
11,973,15, corrispondente al capitale a scadere dalla mensilità dell'evento/interruzione del rapporto di lavoro al netto del T.F.R, mentre il debito residuo è restato, come da contratto, a carico del cedente.
Nel caso in esame non trova pertanto applicazione l'art.13 del contratto, che riguarda il diverso caso di estinzione anticipata del finanziamento, mediante pagamento da parte del cedente, in un'unica soluzione, della somma residua dovuta.
In base a tale articolo, infatti, il cedente ha in ogni momento la facoltà di estinguere anticipatamente il proprio debito e, qualora effettivamente estingua il debito pagando in un'unica soluzione le somme dovute, “godrà esclusivamente dell'abbuono degli interessi per il periodo di rateazione non goduto”. Nel caso di specie, lo si ribadisce, non vi è stata l'estinzione anticipata del finanziamento su richiesta del cedente (che non ha dato riscontro alla raccomandata inviatagli da
Sigla in data 16 maggio 2012), ma il pagamento del T.F.R. da parte del datore di lavoro a seguito dell'interruzione del rapporto di lavoro, nonché il pagamento dell'indennizzo da parte della compagnia assicurativa.
L'art. 13, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, avrebbe trovato applicazione esclusivamente nel caso di pagamento immediato della somma residua alla data della richiesta di Sigla, ovvero su richiesta del cedente.
10 Il ricalcolo dell'importo dovuto prospettato dall'opponente nel corso del giudizio di primo grado e riproposto con il secondo motivo d'appello non trova pertanto riscontro nelle previsioni contrattuali.
Anche il terzo motivo di impugnazione è infondato.
Detto motivo poggia sull'assunto, infondato, che, dal momento della perdita del lavoro, il cedente sarebbe stato tenuto a versare immediatamente a Sigla, in un'unica soluzione, il residuo debito con le modalità di cui all'art.13 del contratto.
Si è detto che l'art. 13 si riferisce all'ipotesi, diversa dal caso di specie, di estinzione anticipata, mentre nel caso in esame, pur a seguito del pagamento del T.F.R. da parte del datore di lavoro, nonché dell'indennizzo da parte della compagnia assicurativa, residuava un debito a carico del cedente.
Il credito in oggetto ha titolo nel contratto di mutuo stipulato da Parte_1
con Sigla s.r.l. e per giurisprudenza costante i crediti derivanti da contratti di mutuo si prescrivono in dieci anni, con termine che decorre dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (v., inter alia, Cass n.4232/2023, per cui “nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei - il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata - fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.”).
11 Nel caso di specie, risulta documentalmente e non è contestato che l'ammortamento del mutuo era strutturato in n. 120 rate mensili con decorrenza dal
1° giugno 2008 e, a seguito dei pagamenti di e dell'indennizzo assicurativo, Pt_2
a marzo 2020 risultavano ancora insolute 36 rate (di cui 35 dell'ammontare di euro
283,00 e l'ultima di euro 112,36), con scadenza al 30 novembre 2012.
Ne consegue che, alla data di instaurazione della lite, il termine di prescrizione non era decorso e che l'eccezione svolta dall'appellante va rigettata. Analoghe considerazioni devono essere svolte anche con riguardo all'eccezione di prescrizione relativa agli interessi, stante l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei, per cui trova applicazione il termine di prescrizione decennale anche per tale quota parte del credito (vedasi Cass. ord. 4232 cit.).
Conclusivamente, rigettato l'appello, l'impugnata sentenza deve trovare integrale conferma.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in base ai valori minimi di cui al D.M. n. 147/22, considerata la semplicità delle questioni trattate, e tenuto conto dello scaglione di riferimento (da euro 5.201 a euro 26.000) e delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva, decisionale).
Sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n.
115, con conseguente obbligo in capo a di versare ulteriore Parte_1
importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
12
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa civile di appello iscritta al n. 1279/23 R.G., così ha deciso:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
- condanna alla rifusione in favore di Sigla s.r.l. delle spese Parte_1
del grado, che liquida in euro 1.984,00 per compensi, oltre spese generali,
CPA ed IVA come per legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater d.p.r. n.
115/02 a carico di Parte_1
Venezia, 20 maggio 2025
Il Presidente estensore dott.ssa Gabriella Zanon
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente relatore dott. Alessandro Rizzieri Consigliere dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 30 giugno 2022, promossa con atto di citazione da
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Rossella De Biasi, con domicilio eletto presso il suo studio sito in
Conegliano (TV), via Lamarmora, n. 1; appellante
1 contro
SIGLA S.R.L. (C.F. ), e per essa, quale mandataria, P.IVA_1 [...]
C.F. ), in persona del suo procuratore Controparte_1 P.IVA_2 [...]
, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Francesco Triscari Binoni, con CP_2
domicilio eletto presso il suo studio sito in Milano, via Fontana, n. 11; appellata
Oggetto: “Mutuo” - Appello avverso la sentenza n. 906/2022 pubblicata in data
25 maggio 2022 a definizione del giudizio iscritto al n. 7836/2020 R.G. avanti al Tribunale di Treviso.
CONCLUSIONI
- per parte appellante:
“NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: accogliere il presente appello e, per
l'effetto, riformare integralmente l'impugnata Sentenza n. 906/2022 - pubbl. il
25/05/2022 emessa a definizione del procedimento R.G. n. 7836/2020 Repert. n.
1816/2022 del 25/05/2022n. 492/2020 (nr. 2731/2017 R.G.) del Tribunale di
Treviso, in persona del Giudice Dott.ssa Susanna Menegazzi, in data 23.05.2022 e pubblicata il 25.05.2022, per tutti i motivi dedotti, accertando e dichiarando che nulla è dovuto dall'APPELLANTE, sig. a Sigla s.r.l.; Parte_1
IN VIA SUBORDINATA: in parziale riforma della appellata sentenza, ridursi
l'ammontare di quanto dovuto dal sig. a Sigla S.r.l. quanto effettivamente ex Pt_1
adverso dimostrato e ritenuto non prescritto.
Con vittoria di spese di lite.”
2 - per parte appellata:
“precisa le conclusioni come da memoria difensiva e chiede che la causa venga trattenuta in decisione.”
(“In via principale, nel merito
- Rigettare l'appello formulato e confermare la sentenza 906/2022 del Tribunale di Treviso.
Con vittoria di onorari e spese della presente causa”)
Motivi della decisione
In fatto
Con atto di citazione notificato in data 24 novembre 2020, Parte_1
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1487/2020 emesso dal Tribunale di
Treviso che gli intimava il pagamento della somma di euro 10.017,36, oltre a competenze legali, accessori ed interessi di legge dalla domanda e spese della procedura monitoria, in favore di Sigla s.r.l., quale debito residuo del contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio stipulato in data 7 maggio
2008.
L'opponente eccepiva la tardività della notifica del decreto ingiuntivo in quanto avvenuta oltre i termini di cui all'art. 644 c.p.c., l'errata quantificazione della pretesa e, comunque, la totale estinzione del credito vantata dall'ingiungente, anche tramite l'ottenimento delle somme dovute al lavoratore a titolo di TFR nonché azionando la copertura assicurativa, per il residuo importo, con
[...]
[... [...]
[...] [
in via subordinata, eccepiva la prescrizione del credito su cui Controparte_3
si fondava il decreto ingiuntivo opposto.
In data 11 marzo 2021, si costituiva in giudizio Sigla s.r.l. affermando che la tardività della notifica era in realtà dovuta al mutamento di residenza dell'ingiunto nelle more delle diverse notifiche del decreto ingiuntivo e risultava per tabulas che la società creditrice si era correttamente attivata al fine di verificare l'esatta residenza dell'ingiunto. Nel merito, precisava che la polizza assicurativa a garanzia del rischio licenziamento non indennizzava l'intera somma a estinzione del contratto, ma solo il capitale a scadere dalla mensilità in cui si era verificata la cessazione del rapporto di lavoro, al netto dell'eventuale TFR, mentre qualsiasi insoluto successivo all'incassato indennizzo rimaneva a carico del mutuatario;
pertanto, la somma ingiunta era relativa a quella parte di credito, al netto di quanto versato dal datore di lavoro, che la polizza assicurativa non aveva indennizzato e per la quale il debitore rimaneva obbligato. In relazione alla prescrizione, sosteneva che il debito non poteva considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata, con la conseguenza che il termine di cui all'art. 1957 c.c. decorreva dalla scadenza di quest'ultima; infine, in via subordinata, chiedeva di accertare l'inadempimento e condannare l'opponente al pagamento di euro 10.017,36 oltre interessi moratori al tasso convenzionale dal dovuto al saldo e spese e competenze legali del monitorio.
Alla prima udienza, costituitesi regolarmente le parti, il Giudice respingeva l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
Con sentenza n. 906/2022 pubblicata in data 25 maggio 2022, il Tribunale di
4 Treviso così decideva:
“
1. revoca il decreto ingiuntivo;
2. condanna al pagamento di euro 10.017,36 in favore di Sigla Parte_1
s.r.l., oltre interessi;
3. condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Sigla Parte_1
s.r.l.; spese che si liquidano in euro 3.200 complessivamente per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, IVA e CP come per legge.”
In particolare, il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo “perché notificato oltre il termine di 60 giorni posto dall'art. 644 c.p.c. e in assenza di rimessione in termini” e accoglieva nel merito la pretesa creditoria poiché “l'opponente non contesta il mancato pagamento delle rate dal dicembre 2019 […] e non specifica quale eventuale diversa somma residuerebbe, considerate le precedenti somme incassate dalla creditrice.
Considerato che
, una volta provata l'erogazione del finanziamento, spetta a chi eccepisca l'estinzione dell'obbligazione restitutoria documentare il pagamento, l'opposizione risulta nel merito infondata;
essendo infondata anche l'eccezione di prescrizione, perché nel contratto di mutuo il termine decorre dalla scadenza dell'ultima rata”.
Avverso la sentenza, con atto di citazione del 27 giugno 2022, Parte_1
ha proposto tempestivo appello invocandone la riforma per i seguenti motivi.
Col primo motivo ha impugnato la sentenza nella parte in cui il Tribunale non ha applicato gli artt. 7 e 13 del contratto di finanziamento che prevederebbero, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il pagamento anticipato e, quindi, il ricalcolo
5 degli interessi applicabili e l'abbuono degli interessi sulle rate non godute (art. 13).
Inoltre, il Tribunale avrebbe errato nel prendere come valore di riferimento da cui partire per detrarre le rate pagate e gli altri importi ricevuti dalla mutuante il montante lordo e non il capitale residuo indicato nel piano d'ammortamento.
Quindi, l'appellante ha chiesto la revisione della sentenza nella parte in cui ha ritenuto corretto il calcolo del credito residuo, chiedendo una pronuncia di rigetto delle pretese avverse, perché errate e non provate nel quantum.
Col secondo motivo ha impugnato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha affermato che l'opponente non aveva contestato il mancato pagamento delle rate dal dicembre 2019 e non aveva specificato quale eventuale diversa somma residuerebbe, considerate le precedenti somme incassate dalla creditrice, eccependo che “sia nelle memorie ex art. 183 VI co. c.p.c. che nella nota di trattazione scritta del 14.07.2021 e, infine nella comparsa conclusionale e nella replica, l'opponente aveva espressamente e specificatamente censurato il documento 5) dell'opposta, eccependo che le rate ivi indicate non fossero state calcolate correttamente, in particolare, poiché non risultavano ricalcolati gli interessi a seguito dell'incameramento del TFR e dell'indennizzo a seguito della perdita del lavoro da parte del lavoratore mutuatario […] residuando tutt'al più, nel 2019, un importo, a titolo di interessi, di €.3.062,27”. Quindi, l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza considerando eventualmente dovuti solo gli importi calcolati detraendo dal capitale residuo quanto ricevuto dalla società mutuante a titolo di TFR e di indennizzo dall'assicurazione, quindi per euro
6 3.062,00 e, in relazione a tale importo, l'accoglimento, per il seguente motivo, dell'eccezione di prescrizione.
Col terzo motivo l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione in quanto tale statuizione si porrebbe “in contrasto con le clausole contrattuali che imponevano il pagamento immediato e in unica soluzione dopo la perdita del lavoro” (art. 7). La prescrizione decorrerebbe dal momento in cui il diritto può essere fatto valere e quindi, in forza dell'art. 7 del contratto, dal momento della perdita del lavoro del mutuante/cedente
(23 dicembre 2009), in quanto in quel momento il lavoratore sarebbe stato tenuto a versare immediatamente alla società mutuataria in un'unica soluzione il residuo debito con le modalità dell'art. 13 del medesimo contratto. Quindi, l'appellante ha chiesto l'accertamento dell'intervenuta prescrizione del credito ex art. 2848, n. 4
c.c., risultando decorso il termine di prescrizione quinquennale applicabile agli interessi.
Infine, parte appellante ha formulato istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, che è stata rigettata con ordinanza del 24 novembre 2022, non sussistendone i presupposti.
Parte appellata, con atto di costituzione e risposta del 15 novembre 2022, ha ribadito l'avvenuta liquidazione da parte della compagnia assicurativa del solo capitale, mentre gli insoluti rimanenti sarebbero rimasti a carico del cliente, sul
7 quale graverebbero anche gli interessi, non potendosi applicare l'art. 13 del contratto, il quale riguarderebbe solo l'ipotesi dell'estinzione anticipata del finanziamento tramite il pagamento immediato della somma residua. Inoltre, ha ribadito l'unicità del debito, nonostante la rateizzazione, e la decorrenza unitaria del termine decennale di prescrizione a partire dalla scadenza dell'ultima rata.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 6 febbraio 2025, sostituita da note di trattazione scritta, con assegnazione alle parti dei termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In diritto
Il primo ed il secondo motivo di impugnazione vanno esaminati congiuntamente, attenendo entrambi alla asserita errata applicazione da parte del primo Giudice degli artt.7 e 13 del contratto di finanziamento.
Assume l'appellante che tali articoli “prevedevano, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il pagamento anticipato e, quindi, il ricalcolo degli interessi applicabili e, più precisamente, l'abbuono degli interessi sulle rate non godute
(art.13)”. La cessazione del rapporto di lavoro – verificatasi nel caso di specie – avrebbe pertanto determinato l'avverarsi della condizione di cui all'art.7 del contratto, con conseguente ricalcolo degli interessi “poiché il mutuatario non aveva più beneficiato della rateizzazione, come previsto dall'originario piano di ammortamento”; l'appellante rilevava di avere eccepito, in sede di opposizione che
8 “in applicazione dell'art.7) del contratto – cessazione del rapporto di lavoro – in combinato con l'art.13) – estinzione anticipata – avendo la società mutuante ricevuto il pagamento del capitale residuo in unica soluzione, avrebbe dovuto ricalcolare gli eventuali interessi ancora dovuti, in ossequio a quanto disposto dallo stesso art.13) secondo cui “In caso di anticipata estinzione del prestito … il
Cedente godrà esclusivamente dell'abbuono degli interessi per il periodo di rateizzazione non goduto”.
I motivi sono infondati, per le ragioni di seguito esposte.
L'art. 7 del “contratto di mutuo contro cessione del quinto” prevede che “In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto di lavoro, la presente cessione si estenderà anche a quanto spetti al CEDENTE per effetto di tale cessazione. In tal caso il CEDENTE autorizza sin d'ora il proprio Datore di lavoro a trattenere, versando immediatamente a SIGLA l'importo necessario per l'estinzione dell'obbligazione, le somme che, a qualunque titolo e sotto qualsiasi denominazione – non escluse le erogazioni a tiolo di liberalità e gli eventuali rimborsi delle ritenute per fondo pensione e di soccorso – gli venissero corrisposte tanto dallo stesso Datore di lavoro quanto da qualsiasi altro Ente o
[...]
istituto di Previdenza o Assicurazione al quale fosse iscritto per legge, CP_4
regolamento o contratto di lavoro. Qualora dette somme non fossero sufficienti a coprire il residuo debito od il CEDENTE non avesse diritto ad alcuna indennità o pensione, il CEDENTE è tenuto a versare immediatamente a SIGLA in un'unica soluzione il residuo debito con le modalità ed alle condizioni previste dall'art.13”.
Nel caso di specie il datore di lavoro ha correttamente versato a Sigla il T.F.R., che
9 tuttavia ha coperto solo parzialmente il residuo debito dell'odierno appellante.
Collegata al contratto di finanziamento vi era la polizza obbligatoria, stipulata con da attivare in caso di perdita del posto di lavoro;
nel Controparte_3
gennaio 2020 la compagnia assicurativa ha corrisposto a Sigla l'indennizzo di euro
11,973,15, corrispondente al capitale a scadere dalla mensilità dell'evento/interruzione del rapporto di lavoro al netto del T.F.R, mentre il debito residuo è restato, come da contratto, a carico del cedente.
Nel caso in esame non trova pertanto applicazione l'art.13 del contratto, che riguarda il diverso caso di estinzione anticipata del finanziamento, mediante pagamento da parte del cedente, in un'unica soluzione, della somma residua dovuta.
In base a tale articolo, infatti, il cedente ha in ogni momento la facoltà di estinguere anticipatamente il proprio debito e, qualora effettivamente estingua il debito pagando in un'unica soluzione le somme dovute, “godrà esclusivamente dell'abbuono degli interessi per il periodo di rateazione non goduto”. Nel caso di specie, lo si ribadisce, non vi è stata l'estinzione anticipata del finanziamento su richiesta del cedente (che non ha dato riscontro alla raccomandata inviatagli da
Sigla in data 16 maggio 2012), ma il pagamento del T.F.R. da parte del datore di lavoro a seguito dell'interruzione del rapporto di lavoro, nonché il pagamento dell'indennizzo da parte della compagnia assicurativa.
L'art. 13, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, avrebbe trovato applicazione esclusivamente nel caso di pagamento immediato della somma residua alla data della richiesta di Sigla, ovvero su richiesta del cedente.
10 Il ricalcolo dell'importo dovuto prospettato dall'opponente nel corso del giudizio di primo grado e riproposto con il secondo motivo d'appello non trova pertanto riscontro nelle previsioni contrattuali.
Anche il terzo motivo di impugnazione è infondato.
Detto motivo poggia sull'assunto, infondato, che, dal momento della perdita del lavoro, il cedente sarebbe stato tenuto a versare immediatamente a Sigla, in un'unica soluzione, il residuo debito con le modalità di cui all'art.13 del contratto.
Si è detto che l'art. 13 si riferisce all'ipotesi, diversa dal caso di specie, di estinzione anticipata, mentre nel caso in esame, pur a seguito del pagamento del T.F.R. da parte del datore di lavoro, nonché dell'indennizzo da parte della compagnia assicurativa, residuava un debito a carico del cedente.
Il credito in oggetto ha titolo nel contratto di mutuo stipulato da Parte_1
con Sigla s.r.l. e per giurisprudenza costante i crediti derivanti da contratti di mutuo si prescrivono in dieci anni, con termine che decorre dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (v., inter alia, Cass n.4232/2023, per cui “nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei - il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata - fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.”).
11 Nel caso di specie, risulta documentalmente e non è contestato che l'ammortamento del mutuo era strutturato in n. 120 rate mensili con decorrenza dal
1° giugno 2008 e, a seguito dei pagamenti di e dell'indennizzo assicurativo, Pt_2
a marzo 2020 risultavano ancora insolute 36 rate (di cui 35 dell'ammontare di euro
283,00 e l'ultima di euro 112,36), con scadenza al 30 novembre 2012.
Ne consegue che, alla data di instaurazione della lite, il termine di prescrizione non era decorso e che l'eccezione svolta dall'appellante va rigettata. Analoghe considerazioni devono essere svolte anche con riguardo all'eccezione di prescrizione relativa agli interessi, stante l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei, per cui trova applicazione il termine di prescrizione decennale anche per tale quota parte del credito (vedasi Cass. ord. 4232 cit.).
Conclusivamente, rigettato l'appello, l'impugnata sentenza deve trovare integrale conferma.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in base ai valori minimi di cui al D.M. n. 147/22, considerata la semplicità delle questioni trattate, e tenuto conto dello scaglione di riferimento (da euro 5.201 a euro 26.000) e delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva, decisionale).
Sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n.
115, con conseguente obbligo in capo a di versare ulteriore Parte_1
importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa civile di appello iscritta al n. 1279/23 R.G., così ha deciso:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
- condanna alla rifusione in favore di Sigla s.r.l. delle spese Parte_1
del grado, che liquida in euro 1.984,00 per compensi, oltre spese generali,
CPA ed IVA come per legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater d.p.r. n.
115/02 a carico di Parte_1
Venezia, 20 maggio 2025
Il Presidente estensore dott.ssa Gabriella Zanon
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