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Articolo 6 della Legge 18 dicembre 1953, n. 920
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Legge 18 dicembre 1953, n. 920
Articolo 6 della Legge 18 dicembre 1953, n. 920
Versione
21 dicembre 1953
Art. 6.
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Entrata in vigore il 21 dicembre 1953
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