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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 14/07/2025, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1446/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Famiglia e Minorenni
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Carmela Mascarello Presidente
Dott.ssa Roberta Collidà Consigliere rel.
Dott.ssa Anna Giulia Melilli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. R.G. 1446/2023
promossa in sede di appello da
Parte_1 nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Torino, Via Aurelio Saffi n. 2, presso lo studio dell'Avv. Fabio Fracon del Foro di Torino che lo rappresenta e difende per procura in atti, Appellante
contro
Controparte_1 nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Torino, Corso Re Umberto n. 128, presso lo studio dell'Avv. Alessandra Brenchio del Foro di Torino che la rappresenta e difende per procura in atti, ammessa al Patrocinio a spese dello Stato con verbale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino del 30/01/2024, Appellata
avverso
la sentenza del Tribunale Ordinario di Ivrea n. 1006/2023, pubblicata il 27/10/2023, resa con decisione dell'11/10/2023 nella causa civile iscritta al numero R.G. 2293/2020 avente per oggetto separazione giudiziale promossa da contro Parte_1 Controparte_1
con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Torino
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante, nel ricorso in appello:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in riforma della sentenza la sentenza n. 2006/2023 del Tribunale di Ivrea, emessa il giorno 11 ottobre 2023, pubblicata il 27 ottobre 2023 e resa in esito al procedimento per separazione personale dei coniugi R.G. n. 2293/2020, notificata il 31 ottobre 2023: In via istruttoria: ammettere i capitoli di prova dedotti dall'appellante nel giudizio di primo grado, ed in particolare i capitoli di prova n. 12, 13, 14, 16, 21, 24, 25, 28 e 29 dedotti nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. (nel testo in allora vigente) del 28 giugno 2021 non ammessi dal Tribunale. Nel merito: previo esperimento della sopra indicata integrazione istruttoria, dichiarare che la separazione dei coniugi e è da Parte_1 Controparte_1 addebitarsi alla moglie, con ogni conseque a. In via di subordine, sempre nel merito: respingere in ogni caso la domanda di addebito in carico al Sig. , con ogni consequenziale pronuncia. Parte_1
Con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi del giudizio, oltre rimb. forf. ed accessori ex lege..”.
Per l'appellata, nella comparsa di costituzione e risposta:
“– Voglia la Corte rigettare l'appello proposto da Parte_1
– condannare ex art. 96 c.p.c. Parte_1
– con condan lite a favore dell'erario. Con le più ampie salvezze di legge e di rito..”;
Per il Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dott.ssa Marina Nuccio nell'atto del 08/03/2023:
“..omissis.. CP_2 parere contrario all'accoglimento dell'atto di gravame proposto e per l'effetto chiede confermarsi la sentenza impugnata.”.
MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso innanzi al Tribunale di Ivrea il signor esponeva di Parte_1 aver contratto matrimonio il 09/06/2019, a seguito di terminate precedenti unioni matrimoniali, con la signora lamentando l'avvenuta Controparte_1 frantumazione dell'affectio tra coniugi già nel dicembre 2019. Si costituiva parte resistente contestando e controdeducendo in ordine alle tesi e richieste attoree. All'udienza presidenziale del 10.12.2020 il Presidente del Tribunale procedeva all'audizione dei coniugi e, all'esito, riservati i provvedimenti urgenti, autorizzava i coniugi a vivere separati.
Il Tribunale di Ivrea con sentenza n. 1006/2023, pubblicata il 27/10/2023 pronunciava la separazione giudiziale tra i sig.ri e Parte_1 _1
, con pronuncia di addebito della separazione in capo al marito
[...] Pt_1
[...] rigettava la domanda di addebito formulata dal ricorrente nei confronti
[...] della resistente;
disponeva in capo al marito sig. un contributo al Parte_1 mantenimento della moglie nella misura di € 580,00, da ridursi ad euro 150, quando la moglie abbia disponibilità di un lavoro con retribuzione almeno pari ad euro 1.200,00 lordi mensili;
poneva a carico del ricorrente le spese di lite da rifondere alla parte resistente nella misura di € 7.616,00 per Controparte_1 compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie 15% come per legge IVA e CPA come per legge.
Il Giudice di prime cure nella appellata sentenza dà atto della pacifica disaffezione al matrimonio delle parti, che, vivendo da molto tempo separati senza mai avere ripreso la convivenza, mostrano la comune volontà di non considerarsi più marito e moglie. Il Tribunale di Ivrea addebita la separazione al sig. , il quale già il 12 Pt_1 gennaio 2020, dunque dopo appena sei mesi dalle nozze, aveva lasciato la casa coniugale recandosi, con la propria figlia, a vivere presso i suoi genitori e “(…) lasciando la convenuta con il figlio ad abitare nell'abitazione propria e della figlia minore.” Il giudice a quo considera dirimente il doc. 11) di parte – documento mai _1 contestato dalla controparte – con il quale il marito ammette di aver fatto dimettere la moglie dal proprio lavoro;
addebita al marito la separazione e , conseguentemente, dispone a favore della GR un contributo al _1 mantenimento mensile pari a 580 € sino a quando la stessa non reperirà un lavoro con retribuzione di almeno 1200 € lordi mensili. Infine in sentenza le spese di lite vengo accollate al marito soccombente.
Avverso la predetta sentenza del Tribunale di Ivrea, ha proposto tempestiva impugnazione il signor . Pt_1
Egli precisa che dopo il matrimonio avvenuto nel giugno 2019 i due coniugi erano andati a vivere insieme con i due rispettivi figli avuti da precedenti unioni ( vedovo l'appellante, separata la appellata) solamente nel settembre 2019 ( ad inizio anno scolastico). Sin dall'inizio della convivenza vi erano stati degli attriti tra la GR e _1
, la figlia di otto anni del;
egli aveva, quindi, invitato la moglie Per_1 Pt_1 con lettera del 16/12/2019 ricevuta in data 18/12/2019 a stipulare una convenzione di negoziazione assistita per regolamentare consensualmente la separazione, lettera rimasta senza esito.
Pertanto, nel gennaio 2020 aveva ritenuto l' opportunità di trasferirsi con la figlia presso i propri genitori, circostanza incontestata.
Con il primo motivo l'appellante lamenta la mancata ammissione da parte del giudice istruttore ( stante la loro irrilevanza) e del Collegio di primo grado di alcune istanze istruttorie ( senza motivazione sul punto).
Lamenta, poi, la sola valorizzazione del doc. 11) di parte per la decisione _1 in punto addebito e mantenimento, contestando la natura giuridica del documento in questione che non puo' essere considerato dichiarazione unilaterale avente valore di contratto, né riconoscimento di debito né assunzione di obbligazione di natura patrimoniale. Con il secondo motivo la difesa lamenta carenza e illogicità della Pt_1 motivazione e si duole della mancata valorizzazione delle prove testimoniali raccolte dalle quali si evince che la signora on si trovava bene sul luogo _1 di lavoro. Proprio in conseguenza di tale vizio logico il Tribunale avrebbe ritenuto venuta meno l'affectio coniugalis per avere il indotto la moglie a Pt_1 rassegnare le dimissioni e, dopo che questa lo aveva assecondato, il marito si sarebbe allontanato dalla casa familiare.
Evidenziando la palese inversione del rapporto causale della motivazione solo apparente, l'appellante chiede che venga revocato l'addebito pronunciando nei suoi confronti, con pronuncia di addebito nei confronti della signora _1
Quanto all'assegno di mantenimento il ha dichiarato da sempre la propria Pt_1 disponibilità a versarlo, seppure per un periodo limitato e con riconsiderazione del quantum.
Infine, con riferimento alla condanna alle spese, il chiede che la GR Pt_1 enga condannata alle spese del primo grado di giudizio. _1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 31/01/2024 si costituiva in giudizio la signora eccependo la produzione di documenti Controparte_1 nuovi e contestando l'ammissibilità e rilevanza delle prove ex adverso richieste.
In ogni caso la appellata sostiene che la fine del matrimonio è solamente responsabilità del , il quale, dopo avere sollecitato la celebrazione del Pt_1 matrimonio, avrebbe cambiato idea e si sarebbe trasferito dalla propria madre. Sostiene, poi, di essere stata abbandonata in piena crisi pandemica e plagiata dal marito “al fine di poter veicolare le energie della convenuta unicamente e gratuitamente nella neoformata famiglia”. Richiama il contenuto del documento sub 11) agli atti e sottolinea di avere una età (57 anni) che non le consente di collocarsi nel mondo del lavoro. Insiste sulla richiesta di condanna alle spese ex art. 96 c.p.c.
Sulle definitive conclusioni delle parti, riportate in epigrafe, la causa all'udienza del 20.12.2024 è stata trattenuta a decisione, con concessione dei termini di 60 giorni per la redazione delle comparse conclusionali e di 20 giorni per le memorie di replica. Con ordinanza in data 4.4.25 il Collegio, rilevato che uno dei consiglieri avanti ai quali erano state precisate le conclusioni si era trasferito, rimetteva la causa sul ruolo fissando udienza per gli stessi incombenti al 4.7.25. La causa veniva, dunque, assunta in decisione, con rinuncia al deposito di scritti difensivi finali.
*** Il primo motivo di appello è infondato e deve essere rigettato. Il primo giudice ha, infatti, preso in considerazione le istanze istruttorie avanzate dalla difesa e le ha rigettate, ritenendole irrilevanti. Pt_1
La Corte, in ogni caso, conferma il giudizio di irrilevanza di tali prove. Il secondo motivo di gravame merita, invece, accoglimento. Se è vero che il sig. ha confermato di avere scritto e firmato il doc. 11 ) ( Pt_1 datato 5.12.2019 e depositato in PCT il 30.11.2020) con cui egli dichiara di avere indotto con incessanti, pressanti, insistenti richieste la signora a _1 rassegnare le dimissioni dal proprio lavoro, è, altresi', vero che nel corso dell'interrogatorio medesimo il ebbe a fornire ulteriori chiarimenti. Pt_1
In particolare egli disse che la signora era ritornata a casa dopo essere _1 stata dai sindacati ove le avevano consigliato per ottenere una riassunzione di far scrivere di pugno del una lettera in cui egli si accusava di plagio ( cfr. Pt_1 capo 89). Cio' trova conferma nella lettera inviata poi dalla GR alle Poste in pari _1 data (5.12.2019- cfr. doc. 10 agli atti del fascicolo di parte appellante ) in cui la stessa chiedeva l'annullamento delle dimissioni e la riammissione in servizio. Correttamente il primo giudice ha ritenuto la prevalenza della prova documentale rispetto alle prove orali raccolte nel corso del giudizio;
tuttavia la Corte ritiene che non sussistano nel caso di specie i requisiti per ritenere l'addebito della separazione in capo al sig. . Pt_1
Proprio il documento 11) non contestato dall'appellante che ha riferito il vero redatto in data 5.12.2019 e l'intero compendio probatorio ( anche testimoniale ) agli atti dimostrano che tra i coniugi vi era già una crisi, una intollerabilità della convivenza antecedente all'allontanamento del marito insieme alla figlia avvenuto ( per espressa ammissione della GR (cfr. ricorso Per_1 _1 introduttivo) nel gennaio 2020. Già in sede di ordinanza presidenziale (cfr. ordinanza 10.12.2020) si dava atto del fatto che i due si erano frequentati dopo la morte della moglie del sig. ed Pt_1 erano addivenuti alla decisione di sposarsi senza alcuna convivenza;
ma la storia era già naufragata nel dicembre 2019. Per tali ragioni la pronuncia di addebito della separazione al sig. Pt_1 deve essere revocata.
Il sig. nell'appello iniziale e nella precisazione delle conclusioni chiede che Pt_1 la separazione venga addebitata alla GR senza poi sviluppare o _1 argomentare in alcun punto degli atti difensivi siffatta domanda. Sul punto si conferma la sentenza di prime cure, non essendo fondata in alcun modo la richiesta.
Per quanto riguarda il contributo al mantenimento la Corte rileva che – secondo i piu' recenti arresti della Suprema Corte - affinché un coniuge abbia diritto all'assegno di mantenimento, si devono verificate le seguenti condizioni:
• il coniuge beneficiario deve aver fatto espressamente richiesta dell'assegno al giudice;
• la separazione non deve essere stata addebitata al coniuge beneficiario;
• il coniuge beneficiario deve essere privo di “adeguati redditi propri” o non essere in grado di procurarseli per ragioni oggettive;
• il coniuge obbligato a pagare l'assegno deve disporre di mezzi idonei per far fronte al pagamento. Ebbene nel caso di specie si ritengono integrati tutti i requisiti indicati, essendo il sig. un dirigente scolastico con stipendio di circa 3100 € al mese ed Pt_1 essendo proprietario della casa familiare che nel frattempo è stata liberata dalla controparte. La signora ha lavorato alle Poste sino al settembre 2019, è proprietaria _1 di una casa in Torino e riceve 250 € mensili dal primo marito, padre del figlio, per il mantenimento dello stesso. Attualmente, anche in ragione dell'età, la GR è in difficoltà nel reperire _1 una nuova occupazione. E' evidente che nella situazione oggetto di giudizio l'assegno di mantenimento assolve alla funzione di fornire al coniuge economicamente più debole, sprovvisto di redditi propri, un sostegno. Ma vi è di piu: sin dal primo grado il sig. si è dichiarato disponibile a Pt_1 versare sino al ripristino della piena autonomia reddituale e comunque per un periodo di 18-24 mesi a decorrere dal gennaio… un contributo alla moglie dell'importo di € 500 mensili. Occorre dare atto della buona volontà dell'appellante che non ha negato la disponibilità ad un contributo di mantenimento sebbene temporaneo per la GR , nonostante i conflitti Pt_1 intercorsi tra le parti. La Corte, peraltro, considerata la estrema brevità del matrimonio, ritiene che il contributo previsto dal primo giudice per la GR debba essere ridotto _1 da € 580 ad € 450 mensili, considerando tale somma ampiamente satisfattiva.
L'esito complessivo della lite, tenuto conto della parziale soccombenza delle parti, impone la declaratoria di integrale compensazione delle spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio.
La sentenza impugnata deve, dunque, essere riformata come specificato ut supra; per il resto deve essere confermata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Famiglia e Minorenni,
definitivamente definitivamente decidendo nel contraddittorio delle parti e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione sull'appello avverso la sentenza emessa in data in data 11.10.2023 dal Tribunale Ordinario di Ivrea Asti, proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 in parziale accogli proposto,
- revoca la pronuncia di addebito della separazione in capo al marito sig. Pt_1
;
[...]
- dispone in capo al marito sig. un contributo al mantenimento Parte_1 della GR nella misura di € 450,00, da ridursi ad euro 150, Controparte_1 quando la moglie abbia disponibilità di un lavoro con retribuzione almeno pari ad euro 1.200,00 lordi mensili;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del primo e del secondo grado di giudizio;
- conferma nel resto. Così deciso in Torino, nella camera di consiglio della Sezione Famiglia e Minorenni della Corte d'Appello, in data 4 luglio 2025
Il Consigliere estensore Dott.ssa Roberta Collidà
Il Presidente Dott.ssa Carmela Mascarello
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Famiglia e Minorenni
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Carmela Mascarello Presidente
Dott.ssa Roberta Collidà Consigliere rel.
Dott.ssa Anna Giulia Melilli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. R.G. 1446/2023
promossa in sede di appello da
Parte_1 nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Torino, Via Aurelio Saffi n. 2, presso lo studio dell'Avv. Fabio Fracon del Foro di Torino che lo rappresenta e difende per procura in atti, Appellante
contro
Controparte_1 nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Torino, Corso Re Umberto n. 128, presso lo studio dell'Avv. Alessandra Brenchio del Foro di Torino che la rappresenta e difende per procura in atti, ammessa al Patrocinio a spese dello Stato con verbale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino del 30/01/2024, Appellata
avverso
la sentenza del Tribunale Ordinario di Ivrea n. 1006/2023, pubblicata il 27/10/2023, resa con decisione dell'11/10/2023 nella causa civile iscritta al numero R.G. 2293/2020 avente per oggetto separazione giudiziale promossa da contro Parte_1 Controparte_1
con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Torino
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante, nel ricorso in appello:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in riforma della sentenza la sentenza n. 2006/2023 del Tribunale di Ivrea, emessa il giorno 11 ottobre 2023, pubblicata il 27 ottobre 2023 e resa in esito al procedimento per separazione personale dei coniugi R.G. n. 2293/2020, notificata il 31 ottobre 2023: In via istruttoria: ammettere i capitoli di prova dedotti dall'appellante nel giudizio di primo grado, ed in particolare i capitoli di prova n. 12, 13, 14, 16, 21, 24, 25, 28 e 29 dedotti nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. (nel testo in allora vigente) del 28 giugno 2021 non ammessi dal Tribunale. Nel merito: previo esperimento della sopra indicata integrazione istruttoria, dichiarare che la separazione dei coniugi e è da Parte_1 Controparte_1 addebitarsi alla moglie, con ogni conseque a. In via di subordine, sempre nel merito: respingere in ogni caso la domanda di addebito in carico al Sig. , con ogni consequenziale pronuncia. Parte_1
Con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi del giudizio, oltre rimb. forf. ed accessori ex lege..”.
Per l'appellata, nella comparsa di costituzione e risposta:
“– Voglia la Corte rigettare l'appello proposto da Parte_1
– condannare ex art. 96 c.p.c. Parte_1
– con condan lite a favore dell'erario. Con le più ampie salvezze di legge e di rito..”;
Per il Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dott.ssa Marina Nuccio nell'atto del 08/03/2023:
“..omissis.. CP_2 parere contrario all'accoglimento dell'atto di gravame proposto e per l'effetto chiede confermarsi la sentenza impugnata.”.
MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso innanzi al Tribunale di Ivrea il signor esponeva di Parte_1 aver contratto matrimonio il 09/06/2019, a seguito di terminate precedenti unioni matrimoniali, con la signora lamentando l'avvenuta Controparte_1 frantumazione dell'affectio tra coniugi già nel dicembre 2019. Si costituiva parte resistente contestando e controdeducendo in ordine alle tesi e richieste attoree. All'udienza presidenziale del 10.12.2020 il Presidente del Tribunale procedeva all'audizione dei coniugi e, all'esito, riservati i provvedimenti urgenti, autorizzava i coniugi a vivere separati.
Il Tribunale di Ivrea con sentenza n. 1006/2023, pubblicata il 27/10/2023 pronunciava la separazione giudiziale tra i sig.ri e Parte_1 _1
, con pronuncia di addebito della separazione in capo al marito
[...] Pt_1
[...] rigettava la domanda di addebito formulata dal ricorrente nei confronti
[...] della resistente;
disponeva in capo al marito sig. un contributo al Parte_1 mantenimento della moglie nella misura di € 580,00, da ridursi ad euro 150, quando la moglie abbia disponibilità di un lavoro con retribuzione almeno pari ad euro 1.200,00 lordi mensili;
poneva a carico del ricorrente le spese di lite da rifondere alla parte resistente nella misura di € 7.616,00 per Controparte_1 compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie 15% come per legge IVA e CPA come per legge.
Il Giudice di prime cure nella appellata sentenza dà atto della pacifica disaffezione al matrimonio delle parti, che, vivendo da molto tempo separati senza mai avere ripreso la convivenza, mostrano la comune volontà di non considerarsi più marito e moglie. Il Tribunale di Ivrea addebita la separazione al sig. , il quale già il 12 Pt_1 gennaio 2020, dunque dopo appena sei mesi dalle nozze, aveva lasciato la casa coniugale recandosi, con la propria figlia, a vivere presso i suoi genitori e “(…) lasciando la convenuta con il figlio ad abitare nell'abitazione propria e della figlia minore.” Il giudice a quo considera dirimente il doc. 11) di parte – documento mai _1 contestato dalla controparte – con il quale il marito ammette di aver fatto dimettere la moglie dal proprio lavoro;
addebita al marito la separazione e , conseguentemente, dispone a favore della GR un contributo al _1 mantenimento mensile pari a 580 € sino a quando la stessa non reperirà un lavoro con retribuzione di almeno 1200 € lordi mensili. Infine in sentenza le spese di lite vengo accollate al marito soccombente.
Avverso la predetta sentenza del Tribunale di Ivrea, ha proposto tempestiva impugnazione il signor . Pt_1
Egli precisa che dopo il matrimonio avvenuto nel giugno 2019 i due coniugi erano andati a vivere insieme con i due rispettivi figli avuti da precedenti unioni ( vedovo l'appellante, separata la appellata) solamente nel settembre 2019 ( ad inizio anno scolastico). Sin dall'inizio della convivenza vi erano stati degli attriti tra la GR e _1
, la figlia di otto anni del;
egli aveva, quindi, invitato la moglie Per_1 Pt_1 con lettera del 16/12/2019 ricevuta in data 18/12/2019 a stipulare una convenzione di negoziazione assistita per regolamentare consensualmente la separazione, lettera rimasta senza esito.
Pertanto, nel gennaio 2020 aveva ritenuto l' opportunità di trasferirsi con la figlia presso i propri genitori, circostanza incontestata.
Con il primo motivo l'appellante lamenta la mancata ammissione da parte del giudice istruttore ( stante la loro irrilevanza) e del Collegio di primo grado di alcune istanze istruttorie ( senza motivazione sul punto).
Lamenta, poi, la sola valorizzazione del doc. 11) di parte per la decisione _1 in punto addebito e mantenimento, contestando la natura giuridica del documento in questione che non puo' essere considerato dichiarazione unilaterale avente valore di contratto, né riconoscimento di debito né assunzione di obbligazione di natura patrimoniale. Con il secondo motivo la difesa lamenta carenza e illogicità della Pt_1 motivazione e si duole della mancata valorizzazione delle prove testimoniali raccolte dalle quali si evince che la signora on si trovava bene sul luogo _1 di lavoro. Proprio in conseguenza di tale vizio logico il Tribunale avrebbe ritenuto venuta meno l'affectio coniugalis per avere il indotto la moglie a Pt_1 rassegnare le dimissioni e, dopo che questa lo aveva assecondato, il marito si sarebbe allontanato dalla casa familiare.
Evidenziando la palese inversione del rapporto causale della motivazione solo apparente, l'appellante chiede che venga revocato l'addebito pronunciando nei suoi confronti, con pronuncia di addebito nei confronti della signora _1
Quanto all'assegno di mantenimento il ha dichiarato da sempre la propria Pt_1 disponibilità a versarlo, seppure per un periodo limitato e con riconsiderazione del quantum.
Infine, con riferimento alla condanna alle spese, il chiede che la GR Pt_1 enga condannata alle spese del primo grado di giudizio. _1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 31/01/2024 si costituiva in giudizio la signora eccependo la produzione di documenti Controparte_1 nuovi e contestando l'ammissibilità e rilevanza delle prove ex adverso richieste.
In ogni caso la appellata sostiene che la fine del matrimonio è solamente responsabilità del , il quale, dopo avere sollecitato la celebrazione del Pt_1 matrimonio, avrebbe cambiato idea e si sarebbe trasferito dalla propria madre. Sostiene, poi, di essere stata abbandonata in piena crisi pandemica e plagiata dal marito “al fine di poter veicolare le energie della convenuta unicamente e gratuitamente nella neoformata famiglia”. Richiama il contenuto del documento sub 11) agli atti e sottolinea di avere una età (57 anni) che non le consente di collocarsi nel mondo del lavoro. Insiste sulla richiesta di condanna alle spese ex art. 96 c.p.c.
Sulle definitive conclusioni delle parti, riportate in epigrafe, la causa all'udienza del 20.12.2024 è stata trattenuta a decisione, con concessione dei termini di 60 giorni per la redazione delle comparse conclusionali e di 20 giorni per le memorie di replica. Con ordinanza in data 4.4.25 il Collegio, rilevato che uno dei consiglieri avanti ai quali erano state precisate le conclusioni si era trasferito, rimetteva la causa sul ruolo fissando udienza per gli stessi incombenti al 4.7.25. La causa veniva, dunque, assunta in decisione, con rinuncia al deposito di scritti difensivi finali.
*** Il primo motivo di appello è infondato e deve essere rigettato. Il primo giudice ha, infatti, preso in considerazione le istanze istruttorie avanzate dalla difesa e le ha rigettate, ritenendole irrilevanti. Pt_1
La Corte, in ogni caso, conferma il giudizio di irrilevanza di tali prove. Il secondo motivo di gravame merita, invece, accoglimento. Se è vero che il sig. ha confermato di avere scritto e firmato il doc. 11 ) ( Pt_1 datato 5.12.2019 e depositato in PCT il 30.11.2020) con cui egli dichiara di avere indotto con incessanti, pressanti, insistenti richieste la signora a _1 rassegnare le dimissioni dal proprio lavoro, è, altresi', vero che nel corso dell'interrogatorio medesimo il ebbe a fornire ulteriori chiarimenti. Pt_1
In particolare egli disse che la signora era ritornata a casa dopo essere _1 stata dai sindacati ove le avevano consigliato per ottenere una riassunzione di far scrivere di pugno del una lettera in cui egli si accusava di plagio ( cfr. Pt_1 capo 89). Cio' trova conferma nella lettera inviata poi dalla GR alle Poste in pari _1 data (5.12.2019- cfr. doc. 10 agli atti del fascicolo di parte appellante ) in cui la stessa chiedeva l'annullamento delle dimissioni e la riammissione in servizio. Correttamente il primo giudice ha ritenuto la prevalenza della prova documentale rispetto alle prove orali raccolte nel corso del giudizio;
tuttavia la Corte ritiene che non sussistano nel caso di specie i requisiti per ritenere l'addebito della separazione in capo al sig. . Pt_1
Proprio il documento 11) non contestato dall'appellante che ha riferito il vero redatto in data 5.12.2019 e l'intero compendio probatorio ( anche testimoniale ) agli atti dimostrano che tra i coniugi vi era già una crisi, una intollerabilità della convivenza antecedente all'allontanamento del marito insieme alla figlia avvenuto ( per espressa ammissione della GR (cfr. ricorso Per_1 _1 introduttivo) nel gennaio 2020. Già in sede di ordinanza presidenziale (cfr. ordinanza 10.12.2020) si dava atto del fatto che i due si erano frequentati dopo la morte della moglie del sig. ed Pt_1 erano addivenuti alla decisione di sposarsi senza alcuna convivenza;
ma la storia era già naufragata nel dicembre 2019. Per tali ragioni la pronuncia di addebito della separazione al sig. Pt_1 deve essere revocata.
Il sig. nell'appello iniziale e nella precisazione delle conclusioni chiede che Pt_1 la separazione venga addebitata alla GR senza poi sviluppare o _1 argomentare in alcun punto degli atti difensivi siffatta domanda. Sul punto si conferma la sentenza di prime cure, non essendo fondata in alcun modo la richiesta.
Per quanto riguarda il contributo al mantenimento la Corte rileva che – secondo i piu' recenti arresti della Suprema Corte - affinché un coniuge abbia diritto all'assegno di mantenimento, si devono verificate le seguenti condizioni:
• il coniuge beneficiario deve aver fatto espressamente richiesta dell'assegno al giudice;
• la separazione non deve essere stata addebitata al coniuge beneficiario;
• il coniuge beneficiario deve essere privo di “adeguati redditi propri” o non essere in grado di procurarseli per ragioni oggettive;
• il coniuge obbligato a pagare l'assegno deve disporre di mezzi idonei per far fronte al pagamento. Ebbene nel caso di specie si ritengono integrati tutti i requisiti indicati, essendo il sig. un dirigente scolastico con stipendio di circa 3100 € al mese ed Pt_1 essendo proprietario della casa familiare che nel frattempo è stata liberata dalla controparte. La signora ha lavorato alle Poste sino al settembre 2019, è proprietaria _1 di una casa in Torino e riceve 250 € mensili dal primo marito, padre del figlio, per il mantenimento dello stesso. Attualmente, anche in ragione dell'età, la GR è in difficoltà nel reperire _1 una nuova occupazione. E' evidente che nella situazione oggetto di giudizio l'assegno di mantenimento assolve alla funzione di fornire al coniuge economicamente più debole, sprovvisto di redditi propri, un sostegno. Ma vi è di piu: sin dal primo grado il sig. si è dichiarato disponibile a Pt_1 versare sino al ripristino della piena autonomia reddituale e comunque per un periodo di 18-24 mesi a decorrere dal gennaio… un contributo alla moglie dell'importo di € 500 mensili. Occorre dare atto della buona volontà dell'appellante che non ha negato la disponibilità ad un contributo di mantenimento sebbene temporaneo per la GR , nonostante i conflitti Pt_1 intercorsi tra le parti. La Corte, peraltro, considerata la estrema brevità del matrimonio, ritiene che il contributo previsto dal primo giudice per la GR debba essere ridotto _1 da € 580 ad € 450 mensili, considerando tale somma ampiamente satisfattiva.
L'esito complessivo della lite, tenuto conto della parziale soccombenza delle parti, impone la declaratoria di integrale compensazione delle spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio.
La sentenza impugnata deve, dunque, essere riformata come specificato ut supra; per il resto deve essere confermata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Famiglia e Minorenni,
definitivamente definitivamente decidendo nel contraddittorio delle parti e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione sull'appello avverso la sentenza emessa in data in data 11.10.2023 dal Tribunale Ordinario di Ivrea Asti, proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 in parziale accogli proposto,
- revoca la pronuncia di addebito della separazione in capo al marito sig. Pt_1
;
[...]
- dispone in capo al marito sig. un contributo al mantenimento Parte_1 della GR nella misura di € 450,00, da ridursi ad euro 150, Controparte_1 quando la moglie abbia disponibilità di un lavoro con retribuzione almeno pari ad euro 1.200,00 lordi mensili;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del primo e del secondo grado di giudizio;
- conferma nel resto. Così deciso in Torino, nella camera di consiglio della Sezione Famiglia e Minorenni della Corte d'Appello, in data 4 luglio 2025
Il Consigliere estensore Dott.ssa Roberta Collidà
Il Presidente Dott.ssa Carmela Mascarello