Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 04/02/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott.ssa Sandra Moselli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 95000363/2011 R.G. promossa da:
(CF. ) difesa dall'avv. MASTROROSA Parte_1 C.F._1
COSIMO DAMIANO FABIO
ATTRICE
contro
:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
ALTOMARE MAURIZIO
CONVENUTO
OGGETTO: Altri istituti di diritto di famiglia
CONCLUSIONI: come in atti
Motivi della decisione
L'attrice chiede di accertare e dichiarare la responsabilità dell'ex coniuge Controparte_1
per violazione dei doveri genitoriali e coniugali e per l'effetto condannarlo al pagamento di una somma da determinarsi in via equitativa in euro 500.000,00 a titolo di risarcimenti dei danni non patrimoniali oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla scadenza al soddisfo.
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***
L'azione proposta deve essere qualificata come un'azione risarcitoria volta all'accertamento degli illecito endofamiliare posto in essere dal coniuge convenuto per asserita violazione dei doveri genitoriali e dei doveri coniugali;
resta, pertanto, escluso dalla domanda attorea come avanzata l'esame di questioni di carattere patrimoniale relativa al pagamento di debiti nell'ambito di procedure esecutive a carico dei coniugi ovvero questioni proprie del giudizio di separazione quali l'adeguatezza degli importi versati e stabiliti per il mantenimento della famiglia.
In tema di illecito endofamiliare, costituisce orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità la compatibilità tra le conseguenze in termini di addebito per violazione di dei doveri familiari con la tutela aquiliana (Cass., Sez. III, 7/03/2019, n. 6598; Cass., Sez. I, 10/04/2012,
n. 5652; Cass., Sez. I, 15/09/2011, n. 18853), posto che “il rispetto della dignità e della personalità, nella sua interezza, di ogni componente del nucleo familiare assume il connotato di un diritto inviolabile”, la cui lesione da parte di altro componente della famiglia costituisce il presupposto logico della responsabilità civile, sussistendo una strutturale compatibilità degli istituti del diritto di famiglia con la tutela generale dei diritti costituzionalmente garantiti, con la conseguente, concorrente rilevanza di un dato comportamento sia sul piano da essi disciplinato sia sul diverso, ma parallelo terreno della responsabilità aquiliana (Cass., Sez. I, 10/05/2005, n.
9801).
L'illecito endofamiliare è, dunque, ravvisabile in tutte quei casi in cui all'interno delle dinamiche familiari si consumi una lesione dei diritti della persona costituzionalmente garantiti in conseguenza di una violazione dei doveri familiari, ma trattandosi di illecito extracontrattuale, non si sottrae alle ordinarie regole probatorie che sovrintendono all'accertamento della responsabilità ad esso correlata.
Il danneggiato che agisca a fini risarcitori, oltre alla prova del danno e del nesso di causalità, deve anche provare che il pregiudizio da esso allegato è conseguenza di una condotta illecita del danneggiante, non essendo per vero configurabile una responsabilità risarcitoria da fatto illecito se, nel concorso degli altri due elementi che definiscono lo statuto giuridico della responsabilità extracontrattuale, non sia provato anche il concorso del terzo ovvero una condotta colposa o dolosa del soggetto obbligato (Cass. n. 16740 del 06/08/2020 ).
***
pagina 2 di 4 Nel caso in esame non è stata fornita la prova del danno subito dalla violazione dei doveri familiari.
I danni asseritamente subiti sono allegati in maniera estremamente generica, in particolare l'attrice richiede il risarcimento del danno, per il dolore, il turbamento e la sofferenza derivanti dalla separazione, adducendo che il de avrebbe determinato la “distruzione della CP_1
famiglia” e la fine della convivenza coniugale determinando uno “stato di infelicità” e un più grave stato di depressione.
Sul punto, dall'unica certificazione medica prodotta in atti risulta che l'attrice aveva già una pregresso disturbo psichico per cui manca una correlazione tra la condotta del convenuto ed il lamentato danno alla salute;
in ogni caso i danni non patrimoniali rivendicati non sono stati neppure oggetto di richieste istruttorie, in quanto i capitoli di prova formulati erano volti a dimostrare la violazione dei doveri coniugali piuttosto che alla dimostrazione del danno subito;
pertanto, anche la richiesta di una CTU medica psicologica sulla persona dell'attrice e dei figli sarebbe stata del tutto esplorativa.
Anche il danno da violazione dei doveri genitoriali che l'attrice attribuisce al coniuge per l'inadeguatezza del mantenimento versato risulta contraddetto rispetto a quanto dichiarato dalla stessa attrice nel ricorso per separazione giudiziaria quando ha affermato che a seguito del trasferimento a Genova del coniuge questi provvedeva al versamento di una somma di mensile di euro 2.000,00.
Neppure risulta dimostrata la colpa del danneggiante.
Sotto quest'ultimo profilo, nonostante l'attrice riconduca le violazioni dei doveri coniugali alle medesime condotte addotte in sede di separazione, ma non è stata fornita la prova dell'addebito della separazione al coniuge convenuto.
Per le ragioni indicate, in definitiva, la domanda dee essere respinta.
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Le spese processuali ai sensi dell'art. 91 c.p.c. seguono la soccombenza e sono poste a carico di
. Parte_1
La liquidazione, come da dispositivo, è effettuata secondo i parametri medi di cui al decreto del
Ministero della Giustizia n. 55 del 2014, come modificato dal decreto n. 147 del 2022, tenendo conto del valore indeterminato controversia e dell'attività effettivamente prestata per ciascuna fase di giudizio.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa civile di I Grado iscritta al N.
95000363/2011 R.G. promossa da contro Parte_1 Controparte_1
ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- Rigetta la domanda;
- Condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_1
spese di lite, che si liquidano in €. 5.260,50 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario al 15 %.
Trani, 31/01/2025 il Giudice
Sandra Moselli
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