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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 10/04/2025, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 640/2024 R.G. tra rapp.ta e difesa dall'avv. Vincenzo Vaiti Parte_1
ricorrente ed
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rapp.to e difeso dagli Avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno 09.04.2025.
Con ricorso depositato il 12.03.2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato
Tribunale chiedendo dichiararsi l'insussistenza del diritto dell' alla ripetizione delle CP_1 somme richieste con comunicazione del 19.06.2023 notificatale dall' , nonché CP_1
l'obbligo di quest'ultimo a restituire le somme già trattenute in epoca successiva al nuovo riconoscimento della prestazione pensionistica. In subordine, chiedeva venisse disposta consulenza medico-legale al fine di accertare la permanenza, nel periodo 24.03.2021 –
19.05.2023, delle condizioni sanitarie per la conferma/riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento ed alla pensione d'inabilità al 100% di cui già godeva e ai conseguenti benefici previdenziali.
A fondamento della domanda deduceva di godere dell'indennità di accompagnamento e della pensione al 100% fin dall'01.12.2014; che dopo essere stata convocata a visita di revisione in data 25.11.2015 e 31.10.2018 con conferma, in entrambi i casi, dei relativi benefici, veniva nuovamente convocata a visita di revisione per il 24.03.2021; - che avendone la necessità e la possibilità, prevista per legge, richiedeva visita domiciliare con certificato trasmesso dal
1 proprio medico curante dott. del 04.03.2021 (“Certifico che sussistono in atto Persona_1 controindicazioni mediche che rendono rischioso o pericoloso per sé o per gli altri lo spostamento del soggetto dal suo domicilio”); che alla suddetta richiesta di visita domiciliare non seguiva alcun riscontro;
che con comunicazione dell' datata 19.05.2023 la ricorrente veniva informata della CP_1 sospensione temporanea dei “benefici assistenziali di cui godeva sulla base del precedente verbale sanitario, che nelle more non potrà essere esibito per qualsivoglia motivo”; che con la stessa comunicazione appena riportata, veniva invitata “a presentare alla Sede entro 90 giorni dal CP_1 ricevimento della presente comunicazione, idonea motivazione della sua assenza”; che con coeva
“Comunicazione di Riliquidazione” di pari data veniva informata che la pensione le era stata ricalcolata a decorrere dall'01.04.2021 e che da tale ricalcolo era derivato un debito a suo carico di € 22.709,29; che fino a tale data non solo non aveva mai subito l'interruzione dei pagamenti, ma non aveva neanche ricevuto alcuna comunicazione da parte dell' e men CP_1 che mai il verbale di revisione presuntivamente redatto in data 24.03.2021.
Lamentava l'illegittimità del comportamento posto in essere dall' evidenziando il CP_1 mancato riscontro, da parte dell'Istituto, alla richiesta di visita domiciliare, nonché la circostanza che la sospensione e la revoca della prestazione erano state attivate contestualmente (il 19.05.2023), a distanza di oltre due anni dalla richiesta di visita domiciliare, senza la concessione del termine di novanta giorni previsti per legge tra le due comunicazioni.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l argomentando per CP_1
l'improcedibilità, l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda chiedendone il rigetto.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Deve preliminarmente disattendersi l'eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata dall' – fondata sull'omesso esperimento di ricorso in sede amministrativa – trattandosi CP_1 di azione di accertamento negativo dell'indebito, per la quale non è necessaria alcuna presentazione di domanda amministrativa né alcuno svolgimento di rimedi precontenziosi.
Venendo al merito, la domanda è fondata.
Dalla documentazione in atti, emerge che con comunicazione del 19.02.2021, l ha CP_1 convocato la sig.ra a visita di revisione per il 24.03.2021 al fine di accertare la Parte_1 permanenza dei requisiti sanitari per le prestazioni di invalidità civile dalla stessa godute (cfr. all. 2 della memoria di costituzione).
E' documentalmente provato, inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dall' – CP_1 secondo cui il certificato medito prodotto in sede amministrativa dalla sig.ra “non Pt_2
2 era accompagnato dalla necessaria domanda di visita domiciliare” - che la ricorrente ha tempestivamente comunicato all' richiesta di visita domiciliare, attesa la gravità del suo CP_1 stato di salute e la sua condizione di intrasportabilità, (cfr. all. 4 del ricorso), cui non seguiva alcun riscontro da parte dell'Istituto.
L' resistente, inoltre, lamenta come la documentazione medica prodotta dalla CP_1 ricorrente in sede amministrativa, con la quale veniva certificata la presenza di controindicazioni a un suo spostamento dal domicilio, non fosse sufficiente, in quanto incompleta in ordine all'anamnesi, all'obiettività ed alla terapia, sostenendo, pertanto, che in CP_ assenza di ulteriori comunicazioni da parte dell' e, in specie, di comunicazioni inerenti la data di eventuale visita domiciliare, “rimaneva quindi ferma – all'evidenza – la già notificata CP_ convocazione per il giorno 24/03/2021, alle ore 09:50, presso l'Unità Operativa medico-legale di
Catanzaro”.
Orbene, premesso che nel certificato trasmesso all' , la ricorrente dichiara CP_1 espressamente di essere affetta da “OBESITA' GRAVE – IPERTENSIONE ARTERIOSA
– POLIARTROSI – SINDROME DEPRESSIVA – DISLIPIDEMIA – DEFICIT
STATICO DEAMBILATORIO – COXARDTROSI EDEMA ARTI INFERIOI”) e di essere impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, ritiene il giudicante che i principi di collaborazione e di buona fede, applicabili anche alla pubblica amministrazione, avrebbero richiesto una tempestiva ed esplicita comunicazione alla ricorrente riguardo alla eventuale necessità di trasmettere documentazione integrativa o quella asseritamente mancante, con l'espresso avvertimento che, diversamente, la visita di revisione doveva intendersi confermata presso la sede dell'Ente nella data già fissata.
Alla luce delle circostanze di cui sopra, deve concludersi nel senso dell'illegittimità della sospensione delle prestazioni assistenziali già concesse, nonché dei provvedimenti del
19.05.2023 e del 15.06.2023, con i quali l' ha, rispettivamente, riliquidato d'ufficio il CP_1 trattamento pensionistico della ricorrente e chiesto la ripetizione dell'asserito indebito pari ad € 22.709,29 qui in contestazione, atteso che risulta in atti che la sig.ra si è Parte_1 tempestivamente attivata per informare l' della sua impossibilità ad essere presente alla CP_1 visita di revisione, in quanto intrasportabile, cui non è seguito alcun riscontro da parte dell' . CP_1
La mancata partecipazione della ricorrente alla visita di revisione è quindi da imputarsi a inadempienza dell' che non ha evidentemente tenuto conto della sua richiesta di visita CP_1 medica domiciliare alla luce delle patologie, specificamente indicate, che ne hanno determinato l'intrasportabilità.
3 Né può assumere rilevanza l'invito dell' del 19.05.2023 che, nel sospendere CP_1 temporaneamente i benefici assistenziali, invitava la sig.ra a “presentare alla Sede Parte_1
entro 90 giorni dal ricevimento della presente comunicazione, idonea motivazione della sua assenza”, CP_1 non solo perché intervenuto a distanza di quasi due anni dalla visita di revisione fissata
(24.03.2021), ma anche perché i predetti motivi di impedimento erano stati dalla ricorrente già specificamente comunicati in sede di richiesta di visita domiciliare.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico dell' secondo la regola CP_1 della soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara insussistente il diritto dell' alla ripetizione CP_1 delle somme richieste con comunicazioni del 19.05.2023 e del 15.06.2023, con condanna del resistente a restituire alla sig.ra quanto eventualmente già trattenuto;
Parte_1
- condanna l' al pagamento delle spese processuali sostenute dalla ricorrente, liquidate CP_1 in € 2.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dell'avv. Vincenzo Vaiti ex art. 93 c.p.c..
Catanzaro, li 10.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 640/2024 R.G. tra rapp.ta e difesa dall'avv. Vincenzo Vaiti Parte_1
ricorrente ed
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rapp.to e difeso dagli Avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno 09.04.2025.
Con ricorso depositato il 12.03.2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato
Tribunale chiedendo dichiararsi l'insussistenza del diritto dell' alla ripetizione delle CP_1 somme richieste con comunicazione del 19.06.2023 notificatale dall' , nonché CP_1
l'obbligo di quest'ultimo a restituire le somme già trattenute in epoca successiva al nuovo riconoscimento della prestazione pensionistica. In subordine, chiedeva venisse disposta consulenza medico-legale al fine di accertare la permanenza, nel periodo 24.03.2021 –
19.05.2023, delle condizioni sanitarie per la conferma/riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento ed alla pensione d'inabilità al 100% di cui già godeva e ai conseguenti benefici previdenziali.
A fondamento della domanda deduceva di godere dell'indennità di accompagnamento e della pensione al 100% fin dall'01.12.2014; che dopo essere stata convocata a visita di revisione in data 25.11.2015 e 31.10.2018 con conferma, in entrambi i casi, dei relativi benefici, veniva nuovamente convocata a visita di revisione per il 24.03.2021; - che avendone la necessità e la possibilità, prevista per legge, richiedeva visita domiciliare con certificato trasmesso dal
1 proprio medico curante dott. del 04.03.2021 (“Certifico che sussistono in atto Persona_1 controindicazioni mediche che rendono rischioso o pericoloso per sé o per gli altri lo spostamento del soggetto dal suo domicilio”); che alla suddetta richiesta di visita domiciliare non seguiva alcun riscontro;
che con comunicazione dell' datata 19.05.2023 la ricorrente veniva informata della CP_1 sospensione temporanea dei “benefici assistenziali di cui godeva sulla base del precedente verbale sanitario, che nelle more non potrà essere esibito per qualsivoglia motivo”; che con la stessa comunicazione appena riportata, veniva invitata “a presentare alla Sede entro 90 giorni dal CP_1 ricevimento della presente comunicazione, idonea motivazione della sua assenza”; che con coeva
“Comunicazione di Riliquidazione” di pari data veniva informata che la pensione le era stata ricalcolata a decorrere dall'01.04.2021 e che da tale ricalcolo era derivato un debito a suo carico di € 22.709,29; che fino a tale data non solo non aveva mai subito l'interruzione dei pagamenti, ma non aveva neanche ricevuto alcuna comunicazione da parte dell' e men CP_1 che mai il verbale di revisione presuntivamente redatto in data 24.03.2021.
Lamentava l'illegittimità del comportamento posto in essere dall' evidenziando il CP_1 mancato riscontro, da parte dell'Istituto, alla richiesta di visita domiciliare, nonché la circostanza che la sospensione e la revoca della prestazione erano state attivate contestualmente (il 19.05.2023), a distanza di oltre due anni dalla richiesta di visita domiciliare, senza la concessione del termine di novanta giorni previsti per legge tra le due comunicazioni.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l argomentando per CP_1
l'improcedibilità, l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda chiedendone il rigetto.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Deve preliminarmente disattendersi l'eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata dall' – fondata sull'omesso esperimento di ricorso in sede amministrativa – trattandosi CP_1 di azione di accertamento negativo dell'indebito, per la quale non è necessaria alcuna presentazione di domanda amministrativa né alcuno svolgimento di rimedi precontenziosi.
Venendo al merito, la domanda è fondata.
Dalla documentazione in atti, emerge che con comunicazione del 19.02.2021, l ha CP_1 convocato la sig.ra a visita di revisione per il 24.03.2021 al fine di accertare la Parte_1 permanenza dei requisiti sanitari per le prestazioni di invalidità civile dalla stessa godute (cfr. all. 2 della memoria di costituzione).
E' documentalmente provato, inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dall' – CP_1 secondo cui il certificato medito prodotto in sede amministrativa dalla sig.ra “non Pt_2
2 era accompagnato dalla necessaria domanda di visita domiciliare” - che la ricorrente ha tempestivamente comunicato all' richiesta di visita domiciliare, attesa la gravità del suo CP_1 stato di salute e la sua condizione di intrasportabilità, (cfr. all. 4 del ricorso), cui non seguiva alcun riscontro da parte dell'Istituto.
L' resistente, inoltre, lamenta come la documentazione medica prodotta dalla CP_1 ricorrente in sede amministrativa, con la quale veniva certificata la presenza di controindicazioni a un suo spostamento dal domicilio, non fosse sufficiente, in quanto incompleta in ordine all'anamnesi, all'obiettività ed alla terapia, sostenendo, pertanto, che in CP_ assenza di ulteriori comunicazioni da parte dell' e, in specie, di comunicazioni inerenti la data di eventuale visita domiciliare, “rimaneva quindi ferma – all'evidenza – la già notificata CP_ convocazione per il giorno 24/03/2021, alle ore 09:50, presso l'Unità Operativa medico-legale di
Catanzaro”.
Orbene, premesso che nel certificato trasmesso all' , la ricorrente dichiara CP_1 espressamente di essere affetta da “OBESITA' GRAVE – IPERTENSIONE ARTERIOSA
– POLIARTROSI – SINDROME DEPRESSIVA – DISLIPIDEMIA – DEFICIT
STATICO DEAMBILATORIO – COXARDTROSI EDEMA ARTI INFERIOI”) e di essere impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, ritiene il giudicante che i principi di collaborazione e di buona fede, applicabili anche alla pubblica amministrazione, avrebbero richiesto una tempestiva ed esplicita comunicazione alla ricorrente riguardo alla eventuale necessità di trasmettere documentazione integrativa o quella asseritamente mancante, con l'espresso avvertimento che, diversamente, la visita di revisione doveva intendersi confermata presso la sede dell'Ente nella data già fissata.
Alla luce delle circostanze di cui sopra, deve concludersi nel senso dell'illegittimità della sospensione delle prestazioni assistenziali già concesse, nonché dei provvedimenti del
19.05.2023 e del 15.06.2023, con i quali l' ha, rispettivamente, riliquidato d'ufficio il CP_1 trattamento pensionistico della ricorrente e chiesto la ripetizione dell'asserito indebito pari ad € 22.709,29 qui in contestazione, atteso che risulta in atti che la sig.ra si è Parte_1 tempestivamente attivata per informare l' della sua impossibilità ad essere presente alla CP_1 visita di revisione, in quanto intrasportabile, cui non è seguito alcun riscontro da parte dell' . CP_1
La mancata partecipazione della ricorrente alla visita di revisione è quindi da imputarsi a inadempienza dell' che non ha evidentemente tenuto conto della sua richiesta di visita CP_1 medica domiciliare alla luce delle patologie, specificamente indicate, che ne hanno determinato l'intrasportabilità.
3 Né può assumere rilevanza l'invito dell' del 19.05.2023 che, nel sospendere CP_1 temporaneamente i benefici assistenziali, invitava la sig.ra a “presentare alla Sede Parte_1
entro 90 giorni dal ricevimento della presente comunicazione, idonea motivazione della sua assenza”, CP_1 non solo perché intervenuto a distanza di quasi due anni dalla visita di revisione fissata
(24.03.2021), ma anche perché i predetti motivi di impedimento erano stati dalla ricorrente già specificamente comunicati in sede di richiesta di visita domiciliare.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico dell' secondo la regola CP_1 della soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara insussistente il diritto dell' alla ripetizione CP_1 delle somme richieste con comunicazioni del 19.05.2023 e del 15.06.2023, con condanna del resistente a restituire alla sig.ra quanto eventualmente già trattenuto;
Parte_1
- condanna l' al pagamento delle spese processuali sostenute dalla ricorrente, liquidate CP_1 in € 2.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dell'avv. Vincenzo Vaiti ex art. 93 c.p.c..
Catanzaro, li 10.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
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