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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 23/05/2025, n. 1210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1210 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. 17701/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VERONA Sezione 1^ civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Massimo Vaccari PRESIDENTE E REL
Dott.ssa Eugenia Tommasi di Vignano GIUDICE
Dott.ssa Claudia Dal Martello GIUDICE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa promossa ex art. 4 legge n. 898/70, con ricorso iscritto in data
19/12/2024
DA
, nata a [...] il [...], Parte_1
CF , rappresentata e difesa dall' avv. C.F._1
STECCANELLA SABRINA come da mandato in atti, c/o il cui studio ha eletto domicilio
, nato a [...] il Controparte_1
1 19/04/1974, CF rappresentato e difeso dall' Avv.to C.F._2
STECCANELLA SABRINA , come da mandato in atti, c/o il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTI
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
I ricorrenti hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso,
reiterate con nota di trattazione scritta del 16.01.2025, che si riportano di seguito:
1) il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra , a CP_1 Parte_1
titolo di contributo al mantenimento del figlio , la somma mensile di Per_1
€ 250,00, rivalutabile secondo gli indici Istat dall'anno successivo, da
corrispondersi anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo
bonifico bancario sul conto corrente intestato al figlio Controparte_2
che verrà indicato, oltre al 50% delle spese straordinarie, comprese le spese
universitarie, come da Protocollo del Tribunale di Verona;
2) l'assegno unico mensile relativo al figlio , se spettante sarà Per_1
assegnato interamente alla sig.ra Pt_1
3) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, di
conseguenza, rinunciano ad ogni reciproca richiesta di mantenimento.
2
CONCLUSIONI DEL P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
Le parti, con nota di trattazione scritta, dichiaravano di rinunciare a comparire, ed insistevano per l'accoglimento della domanda.
I coniugi hanno concordato le condizioni del divorzio come in atti ed hanno insistito per l'accoglimento della domanda. Non risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data del deposito del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il
Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la
3 determinazione delle parti può essere recepita e la loro comune volontà può
dunque venire trasfusa nella presente sentenza atteso che le condizioni concordate risultano conformi alle previsioni dell'art. 337 septies cod.civ. in materia di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente.
Vanno recepite le concordi conclusioni delle parti.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno integralmente compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del
Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto tra le parti, il 31.05.2003 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di San Bonifacio, Atto n 11, Parte II, Anno 2003, alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato della sentenza, all'Ufficiale di Stato
civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
4 3) Compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso in Verona, il 13/05/2025
Il Presidente Relatore
Dr. Massimo Vaccari
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VERONA Sezione 1^ civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Massimo Vaccari PRESIDENTE E REL
Dott.ssa Eugenia Tommasi di Vignano GIUDICE
Dott.ssa Claudia Dal Martello GIUDICE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa promossa ex art. 4 legge n. 898/70, con ricorso iscritto in data
19/12/2024
DA
, nata a [...] il [...], Parte_1
CF , rappresentata e difesa dall' avv. C.F._1
STECCANELLA SABRINA come da mandato in atti, c/o il cui studio ha eletto domicilio
, nato a [...] il Controparte_1
1 19/04/1974, CF rappresentato e difeso dall' Avv.to C.F._2
STECCANELLA SABRINA , come da mandato in atti, c/o il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTI
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
I ricorrenti hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso,
reiterate con nota di trattazione scritta del 16.01.2025, che si riportano di seguito:
1) il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra , a CP_1 Parte_1
titolo di contributo al mantenimento del figlio , la somma mensile di Per_1
€ 250,00, rivalutabile secondo gli indici Istat dall'anno successivo, da
corrispondersi anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo
bonifico bancario sul conto corrente intestato al figlio Controparte_2
che verrà indicato, oltre al 50% delle spese straordinarie, comprese le spese
universitarie, come da Protocollo del Tribunale di Verona;
2) l'assegno unico mensile relativo al figlio , se spettante sarà Per_1
assegnato interamente alla sig.ra Pt_1
3) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, di
conseguenza, rinunciano ad ogni reciproca richiesta di mantenimento.
2
CONCLUSIONI DEL P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
Le parti, con nota di trattazione scritta, dichiaravano di rinunciare a comparire, ed insistevano per l'accoglimento della domanda.
I coniugi hanno concordato le condizioni del divorzio come in atti ed hanno insistito per l'accoglimento della domanda. Non risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data del deposito del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il
Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la
3 determinazione delle parti può essere recepita e la loro comune volontà può
dunque venire trasfusa nella presente sentenza atteso che le condizioni concordate risultano conformi alle previsioni dell'art. 337 septies cod.civ. in materia di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente.
Vanno recepite le concordi conclusioni delle parti.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno integralmente compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del
Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto tra le parti, il 31.05.2003 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di San Bonifacio, Atto n 11, Parte II, Anno 2003, alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato della sentenza, all'Ufficiale di Stato
civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
4 3) Compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso in Verona, il 13/05/2025
Il Presidente Relatore
Dr. Massimo Vaccari
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