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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 24/03/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
CONTENZIOSO CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice
dott.ssa Cristina Nicolo' Giudice Rel.
ha pronunciato, all'esito della Camera di Consiglio e sulla relazione del giudice relatore, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1907/2024 tra
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Torino, Via Botero n. 16, presso lo studio degli avv.ti Massimo Oreglia e Massimo Agerli che lo rappresentano e difendono in giudizio giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1 C.F._2
Laura Gaetini e Maurizio Irrera giusta procura allegata alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliata in Torino, Corso Marconi n. 7, presso lo studio dell'avv. Maurizio
Irrera;
RESISTENTE
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio;
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 20.3.2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, depositato in data 28.11.2024, Parte_1
- premesso che con sentenza n. 4642/2020 pubblicata il 18.12.2020, il Tribunale di Torino
pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il medesimo e autorizzando l'odierna resistente alla conservazione del cognome Controparte_1
maritale - ha chiesto all'intestato Tribunale di accertare la perdita del diritto della CP_1
di aggiungere il cognome del marito ai sensi dell'art. 143 bis c.p.c., nonché in subordine
[...]
accertare che i comportamenti dalla stessa tenuti dopo la pronuncia sul divorzio configurano “i motivi di particolare gravità” di cui all'art. 5 comma 4 Lg. n. 898/1970 e revocare il provvedimento autorizzativo del Tribunale di Torino.
In particolare, parte ricorrente ha dedotto che:
- nonostante l'opposizione del ricorrente il Tribunale di Torino autorizzava la Sig.ra CP_1
a conservare il cognome maritale aggiunto al proprio, rilevando che lo stesso fosse divenuto “segno distintivo della moglie” idoneo “ad identificarla come creativa/artista in un
contesto ristretto, qual è il settore della creazione di profumi ed essenze”;
- in data 27/3/2021 la Sig.ra contraeva nuove nozze, continuando, tuttavia, ad CP_1
utilizzare il cognome “ ”; Pt_1
- dopo la pronuncia del Tribunale la conflittualità familiare si è acuita mediante l'avvio di plurime iniziative giudiziarie ove la Sig.ra ha continuato a spendere anche il CP_1
cognome “ ”; in particolare, ha riferito che la resistente è stata condannata a risarcire Pt_1
il danno cagionato all'ex marito per le ingiurie subite, nonché che la stessa ha presentato denuncia-querela nei confronti dei figli;
- la NUOVA SANGAUS Srl, ove figuravano come soci, oltre al medesimo, anche la figlia e la sorella , acquistava il marchio “ ” e consentiva alla Per_1 Per_2 CP_1
resistente l'utilizzazione del cognome solo a fini commerciali;
Pt_1
- a fondamento del predetto giudizio vi è la volontà del sig. di ricostruire la propria Pt_1
vita affettiva contraendo nuovo matrimonio e la conservazione del cognome maritale da parte della resistente ingenererebbe una parziale identità di cognomi portati da soggetti appartenenti a gruppi familiari diversi.
Si è costituita in giudizio , contestando le avverse deduzioni e Controparte_1
richieste e chiedendo il rigetto del ricorso. In particolare, la stessa, premesso di essere stata autorizzata dal Tribunale di Torino con sentenza n. 4642/2020 alla conservazione del cognome
“ ” in aggiunta al proprio “ in virtù di motivazioni ancora attuali, ha dedotto in Pt_1 CP_1
l'irrilevanza delle sopravvenute nuove nozze della convenuta ai fini del decidere alla luce dell'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 143 bis c.c., nonché l'assenza di “motivi di particolare gravità”, richiesti dall'art. 5, comma 4, legge 898/1970, per la revoca della conservazione del cognome maritale. Inoltre, ha rappresentato che con scrittura privata dell'11.6.2018 veniva espressamente riconosciuto dalle parti il diritto dell'odierna resistente a utilizzare il nome “
[...]
”. Controparte_1
All'udienza del 20.3.2025, il giudice relatore, risultando la causa matura per la decisione e in assenza di istanze istruttorie formulate, riservava la causa al Collegio ai sensi dell'art. 473 bis.22
c.p.c.
*****
La domanda è infondata e non merita accoglimento per quanto di seguito riportato.
Preliminarmente occorre ribadire che in materia di separazione e divorzio i provvedimenti vengono emessi dall'autorità giudiziaria “rebus sic stantibus”, ovvero sulla base degli elementi di fatto così come prospettati in un determinato momento, allo stato attuale, ferma restando la modificabilità degli stessi in presenza di circostanze sopravvenute che mutino il quadro della valutazione precedente.
L'ex coniuge interessato, invero, può chiedere una modifica delle condizioni stabilite nella sentenza divorzile nel caso in cui ricorrono "giustificati motivi", ovvero nel caso di documentati mutamenti della situazione personale e patrimoniale propria o di entrambi gli ex coniugi.
Ciò detto, nel caso di specie parte ricorrente ha chiesto disporsi la revoca dell'autorizzazione all'utilizzo da parte della resistente del cognome dell'ex coniuge, come disposta dal Tribunale
di Torino, deducendo in primo luogo, quale elemento sopravvenuto la circostanza che la resistente abbia contratto nuovo matrimonio in forza dell'art. 143 bis c.c.
Al riguardo, occorre rilevare che l'art. 143 bis c.c. prevede che “La moglie aggiunge al proprio
cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze”.
La norma in commento è stata inserita nell'impianto originario del codice civile con la riforma del diritto di famiglia del 1975 e sancisce il riconoscimento della pari dignità giuridica dei coniugi. Invero, in siffatto contesto, il legislatore, al fine di non privare la donna della sua identità personale, ha previsto la possibilità per la moglie di conservare il proprio cognome,
aggiungendo quello del marito. Il cognome (aggiunto) diviene così segno distintivo non già
della persona nella sua interezza, ma della relazione matrimoniale.
In siffatta ipotesi, dunque, l'acquisizione del cognome del marito è connessa al permanere del rapporto di coniugio, tanto che costituisce una deroga l'ultrattività dell'effetto nel caso in cui il matrimonio si sia concluso per il decesso dell'altro coniuge.
Ne consegue che la norma non risulta applicabile al caso de quo, ove la permanenza del cognome maritale è stata disposta dal Tribunale di Torino che, pronunciandosi sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, ha autorizzato, nonostante la cessazione del rapporto di coniugio, l'odierna resistente alla conservazione del cognome “ ” in Pt_1
applicazione dell'art. 5 comma 3 della lg. 898/1970.
L'art. 5 cit. prevede, invero, che “Il tribunale, con la sentenza con cui pronuncia lo scioglimento o la
cessazione degli effetti civili del matrimonio, può autorizzare la donna che ne faccia richiesta a conservare
il cognome del marito aggiunto al proprio quando sussista un interesse suo o dei figli meritevole di tutela”.
Secondo la giurisprudenza di legittimità “tale disciplina è frutto del principio cui l'ordinamento
familiare è ispirato e che privilegia la coincidenza fra denominazione personale e status, sicché la
possibilità di consentire con effetti di carattere giuridico-formali la conservazione del cognome del marito,
accanto al proprio, dopo il divorzio, è da considerarsi una ipotesi straordinaria affidata alla decisione
discrezionale del giudice di merito secondo criteri di valutazione propri di una clausola generale, ma che
non possono coincidere con il mero desiderio di conservare come tratto identitario il riferimento a una
relazione familiare ormai chiusa quanto alla sua rilevanza giuridica” (cfr. Cass. n. 654/2022).
L'ipotesi prevista dall'art. 5 cit. prevede, dunque, una deroga alla perdita del cognome maritale e, contrariamente all'ipotesi di cui all'art. 143 bis c.c., è discrezionale e richiede la ricorrenza del presupposto dell'interesse a conservare un tratto identificativo, quest'ultimo di natura personale, connotato da specificità, e non riconducibile alla generica aspirazione al mantenimento motivata dall'utilizzo pregresso nelle relazioni sociali, che a prescindere dalla sua corrispondenza allo status, è divenuto un bene in sé (Cass. n. 21706 del 26/10/2015; Cass. n.
3869 del 08/02/2019; Cass. n. 3454 del 12/02/2020).
Nel caso di specie, tale interesse meritevole di tutela in capo alla resistente è stato riconosciuto giudizialmente dal Tribunale di Torino, nonostante la perdita dello status. In particolare, il Tribunale di Torino con sentenza n. 4642/2020 ha affermato che “Ritiene, invero,
il Collegio che il cognome “ sia divenuto segno distintivo della moglie e valga ad identificarla Pt_1
come creativa/artista in un contesto ristretto (qual è il settore della creazione di profumi ed essenze); tale
circostanza peraltro è indirettamente riconosciuta anche dallo stesso ricorrente nei propri atti, laddove,
onde negare la sussistenza dei presupposti per l'assegno divorzile, riferisce che è stato anche grazie
all'utilizzo del cognome del marito che ella ha consolidato il proprio successo […] Peraltro, nella scrittura
privata dell'11.6.2018 (doc. 49 fasc. res. all. alla memoria autorizzata in fase presidenziale), intervenuta
a definizione giudizio sorto per inibire all'odierna resistente ed alla società l'utilizzo del CP_2
marchio " e del segno “Tonatto” di proprietà della Nuova Sangaus s.r.l. (cfr. atto di CP_1
citazione doc. 8 fasc. resistente), le parti hanno espressamente previsto (art. 4) che la sig.ra CP_1
potesse continuare ad usare il nome " " quale segno identificativo della stessa Controparte_1
persona fisica (per individuane le doti di “naso”) e quindi non come segno distintivo della sua impresa”.
Ebbene, la circostanza fattuale delle “nuove nozze” non giustifica la revoca della conservazione del cognome maritale, giacché relativo all'acquisizione di un nuovo status, inidoneo a incidere sul carattere identitario che ha assunto il cognome “ ” per la resistente come accertato Pt_1
dal Tribunale di Torino.
Ciò detto, l'art. 5 comma 4 lg. 898/1970 prevede espressamente che la decisione relativa all'autorizzazione alla conservazione del cognome maritale non è irreversibile poiché entrambi gli ex coniugi sono legittimati a chiedere, ricorrendo “motivi di particolare gravità” che l'autorizzazione giudiziale sia modificata.
Nel caso di specie, il ricorrente ha dedotto la sussistenza dei gravi motivi, in ragione dei comportamenti adottati dalla resistente dopo la pronuncia sul divorzio, sia nei suoi confronti che dei figli, ingenerando, dunque, una situazione di conflitto con la famiglia originaria.
In particolare, il ricorrente ha dedotto che la resistente è stata condannata con provvedimento passato in giudicato a risarcire il danno cagionato all'ex marito per avere rivolto nei suoi confronti, alla presenza di numerose persone, “espressioni strettamente correlate alla sfera personale
ed intima del ricorrente, dotate di una concreta idoneità lesiva rispetto all'onore ed alla reputazione
dell'attore”. Inoltre, ha riferito in ordine alle plurime iniziative giudiziarie pendenti tra le parti,
tra le quali quella relativa al tentativo perpetrato dalla resistente di estromettere l'ex marito e i figli dalla casa familiare, nonché alla presentazione di denuncia-querela nei confronti dei suoi stessi figli, sempre con la spendita del cognome ”. Pt_1 Nello specifico, il ricorrente ha precisato che la querela della trae origine dall'avere i figli CP_1
espresso manifesto dissenso sulla perdurante spendita del cognome maritale da parte della madre in una intervista resa su di un quotidiano di larga diffusione nazionale, ove quest'ultima di esprimeva con termini gravemente svalutativi nei confronti dell'originario nucleo familiare.
Al riguardo, deve rilevarsi che, come tra l'altro, dedotto dallo stesso ricorrente, che tali comportamenti si innestano in un contesto familiare altamente conflittuale, ove emerge la compromissione non solo del rapporto tra gli ex coniugi, ma anche del rapporto della madre con i figli e ciò anche alla luce della commistione tra le dinamiche familiari e la gestione degli affari come si evince dalla stessa scrittura privata dell'11.6.2018.
È lo stesso ricorrente, invero, a riferire che la Srl NUOVA SANGAUS, società in cui operano sia il che figlia e la di lui sorella, che ha acquistato il marchio “ , Pt_1 Per_1 CP_1
operano nello stesso settore merceologico in cui agiscono la e la società cui essa fa CP_1
riferimento, e a richiedere anche sotto tale profilo la revoca della conservazione del CP_2
cognome maritale.
Ritiene il Collegio, tuttavia, che tali elementi non integrino i “motivi di particolare gravità” richiesti dall'art. 5 comma 4 cit., in quanto i comportamenti descritti non risultano strettamente connessi all'utilizzo del cognome maritale da parte della resistente. Invero, non sussiste alcun collegamento causale tra la conflittualità descritta e il discredito connesso alla spendita del nome. Viene, infatti, descritto un contesto altamente conflittuale, alimentato dalle plurime iniziative giudiziarie, avviate non solo dalla resistente, ma anche dal ricorrente, che hanno inevitabilmente coinvolto pure i figli.
Diversamente, dalla documentazione in atti è emerso che dalla spendita del cognome maritale connesso all'esercizio dell'attività di impresa della resistente è derivato una maggiore affermazione nel settore merceologico di competenza del cognome maritale.
Parimenti non decisiva è la manifestata volontà del ricorrente di contrarre nuove nozze: da un lato deve rilevarsi che trattasi di circostanza non ancora attuale, ma della manifestazione di un desiderio futuro e incerto;
dall'altro, l'eventuale acquisizione da parte di un soggetto terzo del cognome “ ” non va a incidere sull'interesse riconosciuto dal Tribunale di Torino alla Pt_1
conservazione del cognome maritale da parte della resistente proprio in ragione del carattere identitario cha ha acquisito tale nome per la resistente, divenendo segno distintivo della ex coniuge, idoneo a identificarla “come creativa/artista in un contesto ristretto” (cfr. sent. n. 4642/20
Trib. Torino).
In conclusione, il ricorso va respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte ricorrente come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1
che liquida in € 4.700,00 oltre iva, cpa e spese generali.
[...]
Grosseto, così deciso nella camera di consiglio del 20.3.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Cristina Nicolo' dott. Mario Venditti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
CONTENZIOSO CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice
dott.ssa Cristina Nicolo' Giudice Rel.
ha pronunciato, all'esito della Camera di Consiglio e sulla relazione del giudice relatore, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1907/2024 tra
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Torino, Via Botero n. 16, presso lo studio degli avv.ti Massimo Oreglia e Massimo Agerli che lo rappresentano e difendono in giudizio giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1 C.F._2
Laura Gaetini e Maurizio Irrera giusta procura allegata alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliata in Torino, Corso Marconi n. 7, presso lo studio dell'avv. Maurizio
Irrera;
RESISTENTE
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio;
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 20.3.2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, depositato in data 28.11.2024, Parte_1
- premesso che con sentenza n. 4642/2020 pubblicata il 18.12.2020, il Tribunale di Torino
pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il medesimo e autorizzando l'odierna resistente alla conservazione del cognome Controparte_1
maritale - ha chiesto all'intestato Tribunale di accertare la perdita del diritto della CP_1
di aggiungere il cognome del marito ai sensi dell'art. 143 bis c.p.c., nonché in subordine
[...]
accertare che i comportamenti dalla stessa tenuti dopo la pronuncia sul divorzio configurano “i motivi di particolare gravità” di cui all'art. 5 comma 4 Lg. n. 898/1970 e revocare il provvedimento autorizzativo del Tribunale di Torino.
In particolare, parte ricorrente ha dedotto che:
- nonostante l'opposizione del ricorrente il Tribunale di Torino autorizzava la Sig.ra CP_1
a conservare il cognome maritale aggiunto al proprio, rilevando che lo stesso fosse divenuto “segno distintivo della moglie” idoneo “ad identificarla come creativa/artista in un
contesto ristretto, qual è il settore della creazione di profumi ed essenze”;
- in data 27/3/2021 la Sig.ra contraeva nuove nozze, continuando, tuttavia, ad CP_1
utilizzare il cognome “ ”; Pt_1
- dopo la pronuncia del Tribunale la conflittualità familiare si è acuita mediante l'avvio di plurime iniziative giudiziarie ove la Sig.ra ha continuato a spendere anche il CP_1
cognome “ ”; in particolare, ha riferito che la resistente è stata condannata a risarcire Pt_1
il danno cagionato all'ex marito per le ingiurie subite, nonché che la stessa ha presentato denuncia-querela nei confronti dei figli;
- la NUOVA SANGAUS Srl, ove figuravano come soci, oltre al medesimo, anche la figlia e la sorella , acquistava il marchio “ ” e consentiva alla Per_1 Per_2 CP_1
resistente l'utilizzazione del cognome solo a fini commerciali;
Pt_1
- a fondamento del predetto giudizio vi è la volontà del sig. di ricostruire la propria Pt_1
vita affettiva contraendo nuovo matrimonio e la conservazione del cognome maritale da parte della resistente ingenererebbe una parziale identità di cognomi portati da soggetti appartenenti a gruppi familiari diversi.
Si è costituita in giudizio , contestando le avverse deduzioni e Controparte_1
richieste e chiedendo il rigetto del ricorso. In particolare, la stessa, premesso di essere stata autorizzata dal Tribunale di Torino con sentenza n. 4642/2020 alla conservazione del cognome
“ ” in aggiunta al proprio “ in virtù di motivazioni ancora attuali, ha dedotto in Pt_1 CP_1
l'irrilevanza delle sopravvenute nuove nozze della convenuta ai fini del decidere alla luce dell'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 143 bis c.c., nonché l'assenza di “motivi di particolare gravità”, richiesti dall'art. 5, comma 4, legge 898/1970, per la revoca della conservazione del cognome maritale. Inoltre, ha rappresentato che con scrittura privata dell'11.6.2018 veniva espressamente riconosciuto dalle parti il diritto dell'odierna resistente a utilizzare il nome “
[...]
”. Controparte_1
All'udienza del 20.3.2025, il giudice relatore, risultando la causa matura per la decisione e in assenza di istanze istruttorie formulate, riservava la causa al Collegio ai sensi dell'art. 473 bis.22
c.p.c.
*****
La domanda è infondata e non merita accoglimento per quanto di seguito riportato.
Preliminarmente occorre ribadire che in materia di separazione e divorzio i provvedimenti vengono emessi dall'autorità giudiziaria “rebus sic stantibus”, ovvero sulla base degli elementi di fatto così come prospettati in un determinato momento, allo stato attuale, ferma restando la modificabilità degli stessi in presenza di circostanze sopravvenute che mutino il quadro della valutazione precedente.
L'ex coniuge interessato, invero, può chiedere una modifica delle condizioni stabilite nella sentenza divorzile nel caso in cui ricorrono "giustificati motivi", ovvero nel caso di documentati mutamenti della situazione personale e patrimoniale propria o di entrambi gli ex coniugi.
Ciò detto, nel caso di specie parte ricorrente ha chiesto disporsi la revoca dell'autorizzazione all'utilizzo da parte della resistente del cognome dell'ex coniuge, come disposta dal Tribunale
di Torino, deducendo in primo luogo, quale elemento sopravvenuto la circostanza che la resistente abbia contratto nuovo matrimonio in forza dell'art. 143 bis c.c.
Al riguardo, occorre rilevare che l'art. 143 bis c.c. prevede che “La moglie aggiunge al proprio
cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze”.
La norma in commento è stata inserita nell'impianto originario del codice civile con la riforma del diritto di famiglia del 1975 e sancisce il riconoscimento della pari dignità giuridica dei coniugi. Invero, in siffatto contesto, il legislatore, al fine di non privare la donna della sua identità personale, ha previsto la possibilità per la moglie di conservare il proprio cognome,
aggiungendo quello del marito. Il cognome (aggiunto) diviene così segno distintivo non già
della persona nella sua interezza, ma della relazione matrimoniale.
In siffatta ipotesi, dunque, l'acquisizione del cognome del marito è connessa al permanere del rapporto di coniugio, tanto che costituisce una deroga l'ultrattività dell'effetto nel caso in cui il matrimonio si sia concluso per il decesso dell'altro coniuge.
Ne consegue che la norma non risulta applicabile al caso de quo, ove la permanenza del cognome maritale è stata disposta dal Tribunale di Torino che, pronunciandosi sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, ha autorizzato, nonostante la cessazione del rapporto di coniugio, l'odierna resistente alla conservazione del cognome “ ” in Pt_1
applicazione dell'art. 5 comma 3 della lg. 898/1970.
L'art. 5 cit. prevede, invero, che “Il tribunale, con la sentenza con cui pronuncia lo scioglimento o la
cessazione degli effetti civili del matrimonio, può autorizzare la donna che ne faccia richiesta a conservare
il cognome del marito aggiunto al proprio quando sussista un interesse suo o dei figli meritevole di tutela”.
Secondo la giurisprudenza di legittimità “tale disciplina è frutto del principio cui l'ordinamento
familiare è ispirato e che privilegia la coincidenza fra denominazione personale e status, sicché la
possibilità di consentire con effetti di carattere giuridico-formali la conservazione del cognome del marito,
accanto al proprio, dopo il divorzio, è da considerarsi una ipotesi straordinaria affidata alla decisione
discrezionale del giudice di merito secondo criteri di valutazione propri di una clausola generale, ma che
non possono coincidere con il mero desiderio di conservare come tratto identitario il riferimento a una
relazione familiare ormai chiusa quanto alla sua rilevanza giuridica” (cfr. Cass. n. 654/2022).
L'ipotesi prevista dall'art. 5 cit. prevede, dunque, una deroga alla perdita del cognome maritale e, contrariamente all'ipotesi di cui all'art. 143 bis c.c., è discrezionale e richiede la ricorrenza del presupposto dell'interesse a conservare un tratto identificativo, quest'ultimo di natura personale, connotato da specificità, e non riconducibile alla generica aspirazione al mantenimento motivata dall'utilizzo pregresso nelle relazioni sociali, che a prescindere dalla sua corrispondenza allo status, è divenuto un bene in sé (Cass. n. 21706 del 26/10/2015; Cass. n.
3869 del 08/02/2019; Cass. n. 3454 del 12/02/2020).
Nel caso di specie, tale interesse meritevole di tutela in capo alla resistente è stato riconosciuto giudizialmente dal Tribunale di Torino, nonostante la perdita dello status. In particolare, il Tribunale di Torino con sentenza n. 4642/2020 ha affermato che “Ritiene, invero,
il Collegio che il cognome “ sia divenuto segno distintivo della moglie e valga ad identificarla Pt_1
come creativa/artista in un contesto ristretto (qual è il settore della creazione di profumi ed essenze); tale
circostanza peraltro è indirettamente riconosciuta anche dallo stesso ricorrente nei propri atti, laddove,
onde negare la sussistenza dei presupposti per l'assegno divorzile, riferisce che è stato anche grazie
all'utilizzo del cognome del marito che ella ha consolidato il proprio successo […] Peraltro, nella scrittura
privata dell'11.6.2018 (doc. 49 fasc. res. all. alla memoria autorizzata in fase presidenziale), intervenuta
a definizione giudizio sorto per inibire all'odierna resistente ed alla società l'utilizzo del CP_2
marchio " e del segno “Tonatto” di proprietà della Nuova Sangaus s.r.l. (cfr. atto di CP_1
citazione doc. 8 fasc. resistente), le parti hanno espressamente previsto (art. 4) che la sig.ra CP_1
potesse continuare ad usare il nome " " quale segno identificativo della stessa Controparte_1
persona fisica (per individuane le doti di “naso”) e quindi non come segno distintivo della sua impresa”.
Ebbene, la circostanza fattuale delle “nuove nozze” non giustifica la revoca della conservazione del cognome maritale, giacché relativo all'acquisizione di un nuovo status, inidoneo a incidere sul carattere identitario che ha assunto il cognome “ ” per la resistente come accertato Pt_1
dal Tribunale di Torino.
Ciò detto, l'art. 5 comma 4 lg. 898/1970 prevede espressamente che la decisione relativa all'autorizzazione alla conservazione del cognome maritale non è irreversibile poiché entrambi gli ex coniugi sono legittimati a chiedere, ricorrendo “motivi di particolare gravità” che l'autorizzazione giudiziale sia modificata.
Nel caso di specie, il ricorrente ha dedotto la sussistenza dei gravi motivi, in ragione dei comportamenti adottati dalla resistente dopo la pronuncia sul divorzio, sia nei suoi confronti che dei figli, ingenerando, dunque, una situazione di conflitto con la famiglia originaria.
In particolare, il ricorrente ha dedotto che la resistente è stata condannata con provvedimento passato in giudicato a risarcire il danno cagionato all'ex marito per avere rivolto nei suoi confronti, alla presenza di numerose persone, “espressioni strettamente correlate alla sfera personale
ed intima del ricorrente, dotate di una concreta idoneità lesiva rispetto all'onore ed alla reputazione
dell'attore”. Inoltre, ha riferito in ordine alle plurime iniziative giudiziarie pendenti tra le parti,
tra le quali quella relativa al tentativo perpetrato dalla resistente di estromettere l'ex marito e i figli dalla casa familiare, nonché alla presentazione di denuncia-querela nei confronti dei suoi stessi figli, sempre con la spendita del cognome ”. Pt_1 Nello specifico, il ricorrente ha precisato che la querela della trae origine dall'avere i figli CP_1
espresso manifesto dissenso sulla perdurante spendita del cognome maritale da parte della madre in una intervista resa su di un quotidiano di larga diffusione nazionale, ove quest'ultima di esprimeva con termini gravemente svalutativi nei confronti dell'originario nucleo familiare.
Al riguardo, deve rilevarsi che, come tra l'altro, dedotto dallo stesso ricorrente, che tali comportamenti si innestano in un contesto familiare altamente conflittuale, ove emerge la compromissione non solo del rapporto tra gli ex coniugi, ma anche del rapporto della madre con i figli e ciò anche alla luce della commistione tra le dinamiche familiari e la gestione degli affari come si evince dalla stessa scrittura privata dell'11.6.2018.
È lo stesso ricorrente, invero, a riferire che la Srl NUOVA SANGAUS, società in cui operano sia il che figlia e la di lui sorella, che ha acquistato il marchio “ , Pt_1 Per_1 CP_1
operano nello stesso settore merceologico in cui agiscono la e la società cui essa fa CP_1
riferimento, e a richiedere anche sotto tale profilo la revoca della conservazione del CP_2
cognome maritale.
Ritiene il Collegio, tuttavia, che tali elementi non integrino i “motivi di particolare gravità” richiesti dall'art. 5 comma 4 cit., in quanto i comportamenti descritti non risultano strettamente connessi all'utilizzo del cognome maritale da parte della resistente. Invero, non sussiste alcun collegamento causale tra la conflittualità descritta e il discredito connesso alla spendita del nome. Viene, infatti, descritto un contesto altamente conflittuale, alimentato dalle plurime iniziative giudiziarie, avviate non solo dalla resistente, ma anche dal ricorrente, che hanno inevitabilmente coinvolto pure i figli.
Diversamente, dalla documentazione in atti è emerso che dalla spendita del cognome maritale connesso all'esercizio dell'attività di impresa della resistente è derivato una maggiore affermazione nel settore merceologico di competenza del cognome maritale.
Parimenti non decisiva è la manifestata volontà del ricorrente di contrarre nuove nozze: da un lato deve rilevarsi che trattasi di circostanza non ancora attuale, ma della manifestazione di un desiderio futuro e incerto;
dall'altro, l'eventuale acquisizione da parte di un soggetto terzo del cognome “ ” non va a incidere sull'interesse riconosciuto dal Tribunale di Torino alla Pt_1
conservazione del cognome maritale da parte della resistente proprio in ragione del carattere identitario cha ha acquisito tale nome per la resistente, divenendo segno distintivo della ex coniuge, idoneo a identificarla “come creativa/artista in un contesto ristretto” (cfr. sent. n. 4642/20
Trib. Torino).
In conclusione, il ricorso va respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte ricorrente come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1
che liquida in € 4.700,00 oltre iva, cpa e spese generali.
[...]
Grosseto, così deciso nella camera di consiglio del 20.3.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Cristina Nicolo' dott. Mario Venditti