Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VIII, sentenza 18/02/2026, n. 2757
CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Omessa notifica dell'atto prodromico

    Il giudice ha ritenuto che né l'ufficio impositore né il concessionario abbiano fornito prova dell'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento, atto prodromico necessario. Di conseguenza, la cartella impugnata è considerata il primo atto con cui la pretesa è stata esercitata, maturando la prescrizione o decadenza triennale.

  • Accolto
    Conseguenza della nullità della cartella

    La cartella di pagamento è stata annullata per omessa notifica dell'atto prodromico, con conseguente accoglimento della domanda di archiviazione.

  • Accolto
    Mancata prova della notifica dell'avviso di accertamento

    Il giudice ha ritenuto non provata la notifica dell'avviso di accertamento, atto presupposto della cartella, portando all'accoglimento della domanda.

  • Altro
    Spese di giudizio

    Le spese di giudizio sono state compensate integralmente tra le parti costituite.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VIII, sentenza 18/02/2026, n. 2757
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 2757
    Data del deposito : 18 febbraio 2026

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