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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VIII, sentenza 18/02/2026, n. 2757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2757 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2757/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 8, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
STANZIOLA MAURIZIO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13240/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C/5 80143 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo N. 242 84131 Salerno SA
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 1002025002500127300000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2627/2026 depositato il 1 11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente l'istante chiede alla Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. accertare e dichiarare nullo, illegittimo ed inefficace: a) l'impugnata Cartella di pagamento N°. 100 2025 00251273 00 000, notificata in data 18.04.2025, emesso da Agenzia delle Entrate – Riscossione, Concessionario della Riscossione per la Provincia di Salerno, in persona del Direttore p.t. con sede ope legis per la carica nella Via San Leonardo, 143 – 84131 – Salerno, per i suesposti motivi e, per l'effetto, dichiarare la sua archiviazione;
b) il presunto avviso di accertamento N°. 064191380913 del 18.08.2023, menzionato nell'atto impugnato dall'Ente opposto, per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, dichiarare la sua archiviazione;
c) condannare il resistente alle spese di giudizio per come risultano dagli atti, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., o in quell'altra maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche secondo valutazione equitativa.
Ufficio resistente Agenzia entrate Riscossione Tanto premesso si CONCLUDE voglia l'ill.ma Corte adita, disattendendo ogni avversa argomentazione:
- rigettare la domanda proposta dal ricorrente, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- condannare il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, nella misura stabilita dall'art. 15, comma 2-sexies, del D.lgs. n. 546/1992.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1 impugnava nei confronti della Agenzia delle Entrate – Riscossione e della Regione Campania, una cartella di pagamento Cartella di Pagamento N°. 100 2025 00251273 00 000, notificata in data 18.04.2025 all'odierno istante a mezzo indirizzo pec professionale (all. sub 1 – Cartella di Pagamento N°. 100 2025 00251273 00 000 del 18.04.2025 e relata di notificazione), emessa da Agenzia delle Entrate – Riscossione, Agente della Riscossione per la Provincia di Salerno, emesso da Regione Campania UOD Tasse automobilistiche regionali – Centro Direzionale Isola C5 – 80143 – Napoli, relativo il presunto mancato pagamento della Tassa Targa_1Automobilistica Anno 2020 del veicolo Tg. , di proprietà dell'istante. La parte ricorrente dichiarava di non aver mai ricevuto alcun atto prodromico e, quindi, che tale atto è stato formato in spregio di qualsivoglia norma relativa all'iter-procedurale necessario per la sua emanazione e senza che sia stato notificato alcun atto prodromico eccependo la prescrizione e decadenza del tributo ed, infine, che l'atto così emesso è da ritenersi del tutto illegittimo ed infondato per difetto di motivazione, con il favore delle spese processuali con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
Ufficio Agenzia delle Entrate – Riscossione si è costituita in giudizio concludendo per sentir dichiarare:
· Rigettare la domanda proposta dal ricorrente, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
· Dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Ader per le eccezioni che riguardano l'operato 2 dell'Ente Impositore con ogni conseguenza anche in ordine alle spese;
· Condannare il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, nella misura stabilita dall'art. 15, comma 2-sexies, del D.lgs. n. 546/1992.
La Regione Campania, benché ritualmente citata, non si costituiva in giudizio.
All'esito della discussione in udienza, sentite le parti presenti, la causa era decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevata la competenza per valore di questo Giudice Tributario Unico in quanto il comma 4 dell'art. 8 della L. n.130 del 2022 ha previsto che la giurisdizione affidata al Giudice tributario unico per le liti tributarie, che hanno un valore della controversia non superiore a tremila euro, si applica ai ricorsi notificati a partire dal 1° gennaio 2023 e non superiore a cinquemila euro ai ricorsi notificati a partire dal 1° luglio 2023. A tal proposito, giova anticipare che il “valore della controversia” deve far riferimento all'importo del tributo al netto di sanzioni e interessi, in ossequio a quanto disposto dall'art.12, comma 2 del D. lgs.n.546/1992.
Il ricorso proposto è fondato e, in conseguenza, deve essere accolto.
Nel merito, va detto che non emergono censure relative alla legittimità formale dell'atto impugnato e del suo contenuto, per violazione dell'art. 3 della legge 7/8/1990, n. 241, nonché dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per carente motivazione e mancata allegazione degli atti, avendo la difesa della parte ricorrente avuto modo di comprendere le ragioni dell'atto di preavviso di fermo e di svolgere le sue difese in sede contenziosa tributaria anche in relazione agli atti presupposti. L'atto impugnato, pertanto, contiene tutti gli elementi suoi propri e la motivazione è soddisfatta con il richiamo degli atti precedenti che contengono le ragioni della pretesa, nella misura in cui si possa sostenere che essi siano conosciuti dal destinatario. Sussiste la legittimazione dell'ente impositore, peraltro, alternativa o concorrente con quella del convenuto concessionario per la riscossione. In tema di contenzioso tributario, qualora il contribuente impugni la cartella di pagamento per vizi propri o degli atti impositivi presupposti può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o del concessionario, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, essendo rimessa al concessionario la facoltà di chiamare in giudizio l'ente impositore qualora ritenga che i vizi dedotti in giudizio dal contribuente siano tali da coinvolgere anche l'ente creditore (Cass. n. 1532 del 2012; Cass. Sez. Unite, sent. n. 16412/2007).
A fronte dell'eccezione di omessa notifica della cartella e/o dell'intimazione di pagamento, sono gli uffici impositori o il concessionario a dover dare prova dell'avvenuta notifica degli atti prodromici.
Per effetto della espressa contestazione sollevata dalla parte ricorrente, costituiva, pertanto, precipuo onere della ADER e della Regione Campania interessate a provare l'esistenza e la rituale notifica dell'avviso di accertamento, atto prodromico con il quale sarebbe stata accertata l'obbligazione tributaria posta a fondamento della gravata ingiunzione di pagamento. Società_1Tale prova non risulta, viceversa, fornita dall'ufficio di che nel corso del presente
3 procedimento tributario ha esibito la copia di un estratto di ruolo che fa riferimento agli adempimenti di notifica degli atti presupposti mai prodotti in giudizio. La Regione Campania, pur ritualmente citata via PEC, è rimasta contumace nel presente giudizio. Non risultando, pertanto, comprovata, la valida notificazione del prodromico avviso di accertamento, la cartella impugnata deve ritenersi il primo atto con il quale la pretesa riferita al mancato pagamento bollo auto è stata esercitata;
pertanto rispetto ad essi si riscontra essere maturata, l'eccepita prescrizione o decadenza (nella fattispecie triennale). L'accoglimento della predetta doglianza esime dalla disamina degli ulteriori motivi di ricorso. Riguardo al regime delle spese, tenuto conto della contumacia della Regione Campania e dei compiti dell'ente di riscossione, si ritiene opportuno compensarle integralmente tra le parti costituite.
P. Q. M.
Accoglie il ricorso annullando l'atto impugnato. Spese compensate.
Così deciso in Napoli in data 11 febbraio 2026.
Il Giudice Tributario Monocratico dott. Maurizio Stanziola
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Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 8, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
STANZIOLA MAURIZIO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13240/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C/5 80143 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo N. 242 84131 Salerno SA
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 1002025002500127300000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2627/2026 depositato il 1 11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente l'istante chiede alla Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. accertare e dichiarare nullo, illegittimo ed inefficace: a) l'impugnata Cartella di pagamento N°. 100 2025 00251273 00 000, notificata in data 18.04.2025, emesso da Agenzia delle Entrate – Riscossione, Concessionario della Riscossione per la Provincia di Salerno, in persona del Direttore p.t. con sede ope legis per la carica nella Via San Leonardo, 143 – 84131 – Salerno, per i suesposti motivi e, per l'effetto, dichiarare la sua archiviazione;
b) il presunto avviso di accertamento N°. 064191380913 del 18.08.2023, menzionato nell'atto impugnato dall'Ente opposto, per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, dichiarare la sua archiviazione;
c) condannare il resistente alle spese di giudizio per come risultano dagli atti, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., o in quell'altra maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche secondo valutazione equitativa.
Ufficio resistente Agenzia entrate Riscossione Tanto premesso si CONCLUDE voglia l'ill.ma Corte adita, disattendendo ogni avversa argomentazione:
- rigettare la domanda proposta dal ricorrente, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- condannare il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, nella misura stabilita dall'art. 15, comma 2-sexies, del D.lgs. n. 546/1992.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1 impugnava nei confronti della Agenzia delle Entrate – Riscossione e della Regione Campania, una cartella di pagamento Cartella di Pagamento N°. 100 2025 00251273 00 000, notificata in data 18.04.2025 all'odierno istante a mezzo indirizzo pec professionale (all. sub 1 – Cartella di Pagamento N°. 100 2025 00251273 00 000 del 18.04.2025 e relata di notificazione), emessa da Agenzia delle Entrate – Riscossione, Agente della Riscossione per la Provincia di Salerno, emesso da Regione Campania UOD Tasse automobilistiche regionali – Centro Direzionale Isola C5 – 80143 – Napoli, relativo il presunto mancato pagamento della Tassa Targa_1Automobilistica Anno 2020 del veicolo Tg. , di proprietà dell'istante. La parte ricorrente dichiarava di non aver mai ricevuto alcun atto prodromico e, quindi, che tale atto è stato formato in spregio di qualsivoglia norma relativa all'iter-procedurale necessario per la sua emanazione e senza che sia stato notificato alcun atto prodromico eccependo la prescrizione e decadenza del tributo ed, infine, che l'atto così emesso è da ritenersi del tutto illegittimo ed infondato per difetto di motivazione, con il favore delle spese processuali con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
Ufficio Agenzia delle Entrate – Riscossione si è costituita in giudizio concludendo per sentir dichiarare:
· Rigettare la domanda proposta dal ricorrente, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
· Dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Ader per le eccezioni che riguardano l'operato 2 dell'Ente Impositore con ogni conseguenza anche in ordine alle spese;
· Condannare il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, nella misura stabilita dall'art. 15, comma 2-sexies, del D.lgs. n. 546/1992.
La Regione Campania, benché ritualmente citata, non si costituiva in giudizio.
All'esito della discussione in udienza, sentite le parti presenti, la causa era decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevata la competenza per valore di questo Giudice Tributario Unico in quanto il comma 4 dell'art. 8 della L. n.130 del 2022 ha previsto che la giurisdizione affidata al Giudice tributario unico per le liti tributarie, che hanno un valore della controversia non superiore a tremila euro, si applica ai ricorsi notificati a partire dal 1° gennaio 2023 e non superiore a cinquemila euro ai ricorsi notificati a partire dal 1° luglio 2023. A tal proposito, giova anticipare che il “valore della controversia” deve far riferimento all'importo del tributo al netto di sanzioni e interessi, in ossequio a quanto disposto dall'art.12, comma 2 del D. lgs.n.546/1992.
Il ricorso proposto è fondato e, in conseguenza, deve essere accolto.
Nel merito, va detto che non emergono censure relative alla legittimità formale dell'atto impugnato e del suo contenuto, per violazione dell'art. 3 della legge 7/8/1990, n. 241, nonché dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per carente motivazione e mancata allegazione degli atti, avendo la difesa della parte ricorrente avuto modo di comprendere le ragioni dell'atto di preavviso di fermo e di svolgere le sue difese in sede contenziosa tributaria anche in relazione agli atti presupposti. L'atto impugnato, pertanto, contiene tutti gli elementi suoi propri e la motivazione è soddisfatta con il richiamo degli atti precedenti che contengono le ragioni della pretesa, nella misura in cui si possa sostenere che essi siano conosciuti dal destinatario. Sussiste la legittimazione dell'ente impositore, peraltro, alternativa o concorrente con quella del convenuto concessionario per la riscossione. In tema di contenzioso tributario, qualora il contribuente impugni la cartella di pagamento per vizi propri o degli atti impositivi presupposti può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o del concessionario, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, essendo rimessa al concessionario la facoltà di chiamare in giudizio l'ente impositore qualora ritenga che i vizi dedotti in giudizio dal contribuente siano tali da coinvolgere anche l'ente creditore (Cass. n. 1532 del 2012; Cass. Sez. Unite, sent. n. 16412/2007).
A fronte dell'eccezione di omessa notifica della cartella e/o dell'intimazione di pagamento, sono gli uffici impositori o il concessionario a dover dare prova dell'avvenuta notifica degli atti prodromici.
Per effetto della espressa contestazione sollevata dalla parte ricorrente, costituiva, pertanto, precipuo onere della ADER e della Regione Campania interessate a provare l'esistenza e la rituale notifica dell'avviso di accertamento, atto prodromico con il quale sarebbe stata accertata l'obbligazione tributaria posta a fondamento della gravata ingiunzione di pagamento. Società_1Tale prova non risulta, viceversa, fornita dall'ufficio di che nel corso del presente
3 procedimento tributario ha esibito la copia di un estratto di ruolo che fa riferimento agli adempimenti di notifica degli atti presupposti mai prodotti in giudizio. La Regione Campania, pur ritualmente citata via PEC, è rimasta contumace nel presente giudizio. Non risultando, pertanto, comprovata, la valida notificazione del prodromico avviso di accertamento, la cartella impugnata deve ritenersi il primo atto con il quale la pretesa riferita al mancato pagamento bollo auto è stata esercitata;
pertanto rispetto ad essi si riscontra essere maturata, l'eccepita prescrizione o decadenza (nella fattispecie triennale). L'accoglimento della predetta doglianza esime dalla disamina degli ulteriori motivi di ricorso. Riguardo al regime delle spese, tenuto conto della contumacia della Regione Campania e dei compiti dell'ente di riscossione, si ritiene opportuno compensarle integralmente tra le parti costituite.
P. Q. M.
Accoglie il ricorso annullando l'atto impugnato. Spese compensate.
Così deciso in Napoli in data 11 febbraio 2026.
Il Giudice Tributario Monocratico dott. Maurizio Stanziola
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