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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 13/12/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 370/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
*****
Il Giudice del Lavoro dott. Leonardo CA,
nella causa proposta da
, rappresentato e difeso dall'avv.to Giacomo Cortese Parte_1
- ricorrente-
CONTRO
Controparte_1
- contumace-
OGGETTO: altre ipotesi
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nelle note ex art. 127 ter c.p.c.
A seguito dell'udienza del 26.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., esaminate le note depositate, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 05.03.2025, , dipendente di Parte_1 Controparte_2 con qualifica di infermiere, ha convenuto in giudizio l'azienda datrice di lavoro e - premesso di avere svolto, nel periodo andante da maggio a febbraio 2022, prestazioni aggiuntive per l'attività di vaccinazione anti-COVID-19 per un totale di 265:02 ore – ha dedotto che per l'attività svolta ha percepito l'importo di € 5.377,50 inferiore rispetto a quanto effettivamente spettantegli di € 13.250,00 (€ 50,00 l'ora) in forza di quanto previsto dall'art. 1, comma 464,
l. 178/2020.
Ha quindi chiesto la condanna della convenuta al pagamento della differenza tra quanto già corrisposto e quanto dovuto, pari a euro 7.872,50, oltre interessi e rivalutazione monetaria, il tutto con il favore delle spese di lite da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Cont non si è costituita in giudizio.
La causa, senza attività istruttoria, è stata decisa all'esito della udienza del 5.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Il ricorso va parzialmente accolto.
*
Cont Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di la quale, sebbene raggiunta da regolare notifica, non si costituita in giudizio.
L'art. 1, comma 464, l. 178/2020 dispone che: “[…[ le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di 100 milioni di euro di cui al comma 467, possono ricorrere, per il personale medico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità - triennio 2016-2018, di cui all'accordo del 19 dicembre 2019, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2020, per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo contratto, in deroga alla contrattazione, è aumentata da 60 euro a 80 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, nonché, per il personale infermieristico e per gli assistenti sanitari, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro triennio 2016-2018 relativo al personale del comparto sanità dipendente del Servizio sanitario nazionale, di cui all'accordo del 21 maggio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 6 ottobre 2018, con un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi. I predetti incrementi operano solo con riferimento alle prestazioni
Pag. 2 di 4 aggiuntive rese e rendicontate per le attività previste dai commi da 457 a 467, restando fermi
i valori tariffari vigenti per le restanti attività”.
In fatto, il ricorrente ha provato di avere effettuato prestazioni aggiuntive per l'attività di vaccinazione anti-COVID-19 (ossia per la specifica attività prevista dai commi 457 – 467 dell'art.1 della citata Legge) nel periodo da maggio ad agosto 2021 e a febbraio 2022, per un totale di 259:02 ore.
Ciò si ricava dai cartellini mensili (cfr. doc. 2, ricorso), dai quali risultano le ore lavorate conteggiate come straordinario VI (con i codici 378 da maggio 2021 in poi), nonché dalle buste paga ove le ore in esame vengono retribuite a titolo di straord. ID vaccinazione (cfr. doc. 3 e 4), documentazione di provenienza datoriale che, in assenza di elementi di prova di segno contrario, deve ritenersi idonea a dimostrare il numero di ore espletate riferite alla suddetta attività.
Diversamente, in assenza dei cartellini presenza, di altra documentazione equipollente o di altra prova (non risultando sul punto articolato alcun mezzo di prova orale), non risulta dimostrato che il ricorrente abbia espletato 6 ore di lavoro per prestazioni aggiuntive nel mese di settembre per come dedotto in ricorso.
Tale dato non si ricava dalle sola busta paga di maggio 2022, la quale non riporta il numero di ore lavorate retribuite a tale titolo.
Una volta che il ricorrente ha provato il fatto costitutivo del diritto a vedersi remunerata l'attività svolta nella misura indicata dall' art.1, comma 464, della Legge citata, a fronte del dedotto parziale inadempimento, era onere di parte debitrice dimostrare l'esatto adempimento della obbligazione oppure di fornire la prova di altro estintivo (Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001,
n. 13533).
Cont Tale prova non è stata fornita da rimasta contumace.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, va accertato il diritto di a Parte_1 percepire l'indennità di cui all'art. 1, comma 464, della Legge n. 178/2020, pari a euro 50,00 Cont lordi per l'attività svolta e, per l'effetto, va condannata al pagamento della somma di €
7.572,50, corrispondente alla differenza tra il totale spettante di € 12.950,00 (259 ore e 02 minuti X € 50,00) e quanto già percepito a tale titolo ammontante ad € 5.377,50.
Trattandosi di crediti da lavoro nei confronti di amministrazioni pubbliche spettano altresì al ricorrente gli accessori di cui all'art. 429 c.p.c. e cioè gli interessi al tasso legale e l'eventuale
Pag. 3 di 4 ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria, in ossequio dunque all'assetto normativo introdotto dagli artt.
16, comma 6 della legge 412/1991 e 22 comma 36 della legge 724/1994, che non consente il cumulo tra tali due voci sulle somme liquidate a titolo di differenze retributive.
L va, infine, condannata alla refusione delle spese Controparte_1 di lite in favore di parte ricorrente, liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, tenuto conto dello scaglione di riferimento (€
1.101-5200) applicando i valori minimi in considerazione della bassissima complessità della controversia e dell'esiguo numero di questioni di fatto e di diritto esaminate, dell'attività processuale effettivamente svolta (si precisa che viene liquidato un unico compenso per la fase trattazione - decisionale in ragione della indistinguibilità delle dette fasi quando la causa è decisa alla prima udienza come nel caso di specie) e distratte in favore dell'avv.to Giacomo
Cortese, antistatario.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_1
- dichiara il diritto parziale di al riconoscimento della indennità di cui Parte_1 all'art. 1, comma 464, legge 178/2020;
- condanna l' al pagamento in favore del Controparte_1 ricorrente della somma di 7.572,50, a titolo di indennità ex art. 1, comma 464 legge
178/2020, oltre interessi legali e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria dalla maturazione sino al saldo;
- condanna l' alla rifusione delle spese di Controparte_1 lite di € 1.030,00, oltre spese generali, Iva, C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore, antistatario.
Così deciso in Sciacca, 13 dicembre 2025.
IL GIUDICE
Leonardo CA
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
*****
Il Giudice del Lavoro dott. Leonardo CA,
nella causa proposta da
, rappresentato e difeso dall'avv.to Giacomo Cortese Parte_1
- ricorrente-
CONTRO
Controparte_1
- contumace-
OGGETTO: altre ipotesi
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nelle note ex art. 127 ter c.p.c.
A seguito dell'udienza del 26.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., esaminate le note depositate, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 05.03.2025, , dipendente di Parte_1 Controparte_2 con qualifica di infermiere, ha convenuto in giudizio l'azienda datrice di lavoro e - premesso di avere svolto, nel periodo andante da maggio a febbraio 2022, prestazioni aggiuntive per l'attività di vaccinazione anti-COVID-19 per un totale di 265:02 ore – ha dedotto che per l'attività svolta ha percepito l'importo di € 5.377,50 inferiore rispetto a quanto effettivamente spettantegli di € 13.250,00 (€ 50,00 l'ora) in forza di quanto previsto dall'art. 1, comma 464,
l. 178/2020.
Ha quindi chiesto la condanna della convenuta al pagamento della differenza tra quanto già corrisposto e quanto dovuto, pari a euro 7.872,50, oltre interessi e rivalutazione monetaria, il tutto con il favore delle spese di lite da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Cont non si è costituita in giudizio.
La causa, senza attività istruttoria, è stata decisa all'esito della udienza del 5.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Il ricorso va parzialmente accolto.
*
Cont Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di la quale, sebbene raggiunta da regolare notifica, non si costituita in giudizio.
L'art. 1, comma 464, l. 178/2020 dispone che: “[…[ le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di 100 milioni di euro di cui al comma 467, possono ricorrere, per il personale medico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità - triennio 2016-2018, di cui all'accordo del 19 dicembre 2019, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2020, per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo contratto, in deroga alla contrattazione, è aumentata da 60 euro a 80 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, nonché, per il personale infermieristico e per gli assistenti sanitari, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro triennio 2016-2018 relativo al personale del comparto sanità dipendente del Servizio sanitario nazionale, di cui all'accordo del 21 maggio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 6 ottobre 2018, con un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi. I predetti incrementi operano solo con riferimento alle prestazioni
Pag. 2 di 4 aggiuntive rese e rendicontate per le attività previste dai commi da 457 a 467, restando fermi
i valori tariffari vigenti per le restanti attività”.
In fatto, il ricorrente ha provato di avere effettuato prestazioni aggiuntive per l'attività di vaccinazione anti-COVID-19 (ossia per la specifica attività prevista dai commi 457 – 467 dell'art.1 della citata Legge) nel periodo da maggio ad agosto 2021 e a febbraio 2022, per un totale di 259:02 ore.
Ciò si ricava dai cartellini mensili (cfr. doc. 2, ricorso), dai quali risultano le ore lavorate conteggiate come straordinario VI (con i codici 378 da maggio 2021 in poi), nonché dalle buste paga ove le ore in esame vengono retribuite a titolo di straord. ID vaccinazione (cfr. doc. 3 e 4), documentazione di provenienza datoriale che, in assenza di elementi di prova di segno contrario, deve ritenersi idonea a dimostrare il numero di ore espletate riferite alla suddetta attività.
Diversamente, in assenza dei cartellini presenza, di altra documentazione equipollente o di altra prova (non risultando sul punto articolato alcun mezzo di prova orale), non risulta dimostrato che il ricorrente abbia espletato 6 ore di lavoro per prestazioni aggiuntive nel mese di settembre per come dedotto in ricorso.
Tale dato non si ricava dalle sola busta paga di maggio 2022, la quale non riporta il numero di ore lavorate retribuite a tale titolo.
Una volta che il ricorrente ha provato il fatto costitutivo del diritto a vedersi remunerata l'attività svolta nella misura indicata dall' art.1, comma 464, della Legge citata, a fronte del dedotto parziale inadempimento, era onere di parte debitrice dimostrare l'esatto adempimento della obbligazione oppure di fornire la prova di altro estintivo (Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001,
n. 13533).
Cont Tale prova non è stata fornita da rimasta contumace.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, va accertato il diritto di a Parte_1 percepire l'indennità di cui all'art. 1, comma 464, della Legge n. 178/2020, pari a euro 50,00 Cont lordi per l'attività svolta e, per l'effetto, va condannata al pagamento della somma di €
7.572,50, corrispondente alla differenza tra il totale spettante di € 12.950,00 (259 ore e 02 minuti X € 50,00) e quanto già percepito a tale titolo ammontante ad € 5.377,50.
Trattandosi di crediti da lavoro nei confronti di amministrazioni pubbliche spettano altresì al ricorrente gli accessori di cui all'art. 429 c.p.c. e cioè gli interessi al tasso legale e l'eventuale
Pag. 3 di 4 ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria, in ossequio dunque all'assetto normativo introdotto dagli artt.
16, comma 6 della legge 412/1991 e 22 comma 36 della legge 724/1994, che non consente il cumulo tra tali due voci sulle somme liquidate a titolo di differenze retributive.
L va, infine, condannata alla refusione delle spese Controparte_1 di lite in favore di parte ricorrente, liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, tenuto conto dello scaglione di riferimento (€
1.101-5200) applicando i valori minimi in considerazione della bassissima complessità della controversia e dell'esiguo numero di questioni di fatto e di diritto esaminate, dell'attività processuale effettivamente svolta (si precisa che viene liquidato un unico compenso per la fase trattazione - decisionale in ragione della indistinguibilità delle dette fasi quando la causa è decisa alla prima udienza come nel caso di specie) e distratte in favore dell'avv.to Giacomo
Cortese, antistatario.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_1
- dichiara il diritto parziale di al riconoscimento della indennità di cui Parte_1 all'art. 1, comma 464, legge 178/2020;
- condanna l' al pagamento in favore del Controparte_1 ricorrente della somma di 7.572,50, a titolo di indennità ex art. 1, comma 464 legge
178/2020, oltre interessi legali e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria dalla maturazione sino al saldo;
- condanna l' alla rifusione delle spese di Controparte_1 lite di € 1.030,00, oltre spese generali, Iva, C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore, antistatario.
Così deciso in Sciacca, 13 dicembre 2025.
IL GIUDICE
Leonardo CA
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