TRIB
Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 09/04/2025, n. 689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 689 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott.ssa Adele Ferraro Presidente
Dott.ssa Song Damiani Giudice
Dott.ssa Carmen Ranieli Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2424/2018 R.G. degli affari contenziosi civili
TRA
(c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Soverato, Via G. Bruo n. 54, presso lo studio dell'Avv.
Giulio Erminio Moraca, che la rappresenta e difende in giudizio, giusta procura in calce all'atto di citazione in riassunzione per querela di falso ex art. 313 c.p.c.
- Querelante -
E
(c.f. ), in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv. Leonardo Alesii ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del predetto avvocato giusta procura in calce alla Email_1 comparsa di costituzione
- Querelata -
Con l'intervento del Pubblico Ministero
- Interventore Necessario –
-
Oggetto: querela di falso in via incidentale.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 19.12.2024, le parti hanno precisato le proprie conclusioni - come da note di trattazione scritta depositate nel fascicolo telematico - innanzi al giudice istruttore che ha rimesso la causa al Collegio concedendo, ai sensi dell'articolo 190 c.p.c., il termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali ed il termine di ulteriori giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Nell'ambito del giudizio di opposizione a precetto R.G. n. 1577/2017 pendente dinanzi al Giudice di Pace di Catanzaro, ha Parte_1 proposto querela di falso in via incidentale avverso la firma apposta sulla procura alle liti con cui ella avrebbe conferito mandato agli Avv.ti Luigi
Maria LU e Francesco SU di proporre un giudizio di risarcimento danni nei confronti di definito con sentenza Controparte_1
1 del Giudice di Pace di Badolato n. 1308/2008, riformata in appello con sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 1687/2015. Ha dedotto che solo in occasione della notifica della sentenza d'appello e contestuale atto di precetto, aveva appreso dell'avvio di un giudizio a suo nome contro che, però, ella non aveva mai inteso Controparte_1 proporre, né mai aveva conferito incarico alcuno, tanto più procura alle liti, agli Avv.ti Luigi Maria LU e Francesco SU. Ricevuta la predetta notifica, aveva inteso prendere visione degli atti presso il
Tribunale di Catanzaro, estraendo copia dell'atto introduttivo del giudizio con procura a margine del 08.01.2008, così appurando come la sottoscrizione apposta alla procura alle liti non fosse la propria.
Pertanto, sospeso il giudizio a quo con ordinanza del GdP del 8.03.2018,
l'odierna querelante ha riassunto la causa davanti all'intestato Tribunale ai sensi dell'art. 313 c.p.c. per chiedere di accertare la falsità e/o non autenticità della sottoscrizione della procura alle liti posta a margine dell'atto citazione dell'08.01.2008 e, per l'effetto, di dichiarare nulla e/o inesistente e/o annullabile la sottoscrizione della suddetta procura alle liti.
Si è costituita la convenuta chiedendo di autorizzare la Controparte_1 chiamata in causa degli Avv.ti Luigi Maria LU e Francesco SU al fine di ottenere la condanna di questi ultimi a versare in favore di la somma di cui al precetto opposto nell'ipotesi in cui Controparte_1 fosse accertata la falsità della sottoscrizione della in calce alla Pt_1 procura alle liti rilasciata ai medesimi avvocati.
Respinta la richiesta ex art. 269 c.p.c., disposta la comunicazione al
Pubblico Ministero del procedimento in corso e ordinato il sequestro del documento impugnato di falso in originale presso lo studio degli Avv.ti
LU e SU, è pervenuta relazione della Polizia di Stato delegata, in cui si dava atto dell'impossibilità di sequestrare il documento in quanto non conservato.
Sennonché, autorizzata la proposizione della querela di falso sulla copia fotostatica del documento in discorso, ritenuta ammissibile da consolidata giurisprudenza di legittimità salvo che non emerga la necessità di compiere particolari accertamenti sull'originale in relazione al profilo di falsità dedotto (Cass. 27 settembre 2017, n. 22469; Cass. 28 marzo 2023, n. 8718; Cass. 16 dicembre 2024, n. 32656), è stata disposta c.t.u. grafologica e, all'esito del deposito della relazione peritale, la causa
è stata rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
2. Tanto premesso, la querela di falso proposta è fondata e va accolta.
Il Collegio ritiene di avere tutti gli elementi necessari ai fini del giudizio di falsità.
2 All'esito degli accertamenti tecnici espletati, si rileva quanto segue.
Il c.t.u. ha ben messo in evidenza che, essendo il documento in fotocopia, non è possibile l'analisi della tipologia di inchiostro utilizzata né di segni come pressione e tratto e non è possibile valutare se sulla scrittura ci siano segni di manomissione, abrasione, alterazione del testo o segni di esitazione idonei a produrre ingorghi anomali di inchiostro in sezioni dove la sua evoluzione dovrebbe essere libera. Al contempo, però, la presenza di una copia in uno stato grafico ottimale e il numero importante di comparative a disposizione ha fornito la possibilità di poter analizzare nel dettaglio la struttura morfologica del grafismo, emergendo parametri grafologici di importanza rilevante.
Inoltre, il grafismo emerso nell'ambito delle comparative, compreso il saggio grafico, ha fornito un ulteriore dato dirimente rappresentato dalla mancata incidenza della variabilità grafica derivante dal decorso temporale.
Le autografe, indipendentemente dalla loro collocazione temporale, mantengono la stessa dinamica grafomotoria, determinando le condizioni per approfondire, specie in sede di confronto, l'analisi tecnica.
È stato ricreato in sede di saggio grafico lo stesso layout del documento in contestazione al fine di poter valutare in modo completo il modus scribendi dell'autrice.
Ebbene, l'analisi dei segni grafologici dal punto di vista della capacità grafica, del ductus, del formniveau, dell'omogeneità e delle dimensioni ha restituito un risultato di non compatibilità tra la firma in verifica e il grafismo di . Parte_1
In particolare, “Nella contestata, la velocità non è costante. Vi sono sezioni della firma dove è più rapida (frecce blu) specie nei tratti iniziali, per poi rallentare improvvisamente determinando una variazione morfologica delle lettere (frecce rosse). Nelle comparative, il grafismo è connotato da una velocità media che non subisce variazioni in tutto il suo sviluppo. Al contempo, le aste nella contestata si presentano inclinate a destra (linea blu), verticali e prive di torsioni (frecce rosse), si rileva, altresì, l'assenza di asole (frecce verdi). Mentre nelle comparative sono rovesciate nella prima asta delle maiuscole (frecce blu), a semisfera nella seconda asta del cognome (frecce rosse) con asole ampie (frecce verdi). L'inclinazione è a destra in tutta la sua evoluzione nella firma in oggetto di esame mentre nelle autografe è rovesciata a sinistra nella prima sezione della firma (linee blu), verticale nella sezione media della firma (linee rosse) e inclinata nelle ultime tre lettere
(linee verdi). Per quanto concerne l'orientamento sul rigo, è emersa un'ulteriore incompatibilità tra i segni. Nella contestata il segno presenta delle variabili, la firma inizia il suo sviluppo dal primo punto
3 del rigo di riferimento (frecce verdi), mantiene un minimo distacco non costante dallo stesso (linea blu), in quanto, le maiuscole e l'ultima vocale ne oltrepassano la linea (frecce rosse). Di converso, nelle autografe e in tutte le firme del saggio grafico la scrivente non prende come riferimento
l'inizio del rigo ma anticipa lo stesso nel primo punto d'appoggio (frecce verdi). Mantiene un minimo distacco dalla linea con una tendenza orizzontale senza variazioni in ascendenza o discendenza. Dall'indagine grafologica è risultata la differenza sostanziale relativa ad un altro parametro importante, gli indici di rotondità. Nella firma V1, sono con movimento sinistrogiro, gli ovali sono aperti e schiacciati dai lati (frecce blu). Rileva la forma irregolare simile alla vocale “e” determinata da un movimento inanellato nella creazione dell'ovale (analisi di dettaglio nei riquadri rossi). Nelle scritture a confronto, gli ovali sono realizzati con movimento sinistrogiro, chiusi e schiacciati dalla zona superiore (frecce blu). La forma ovale mantiene valori costanti in tutta la firma, con sezioni di bianco interno, determinate da un movimento di ritorno che chiude a sinistra (analisi di dettaglio nei riquadri rossi). Lo spazio tra le parole è, nel documento in verifica, non costante tra le lettere dove si alternano spazi medi (frecce rosse) e spazi ampi (frecce blu). Mentre nelle comparative è medio con valori costanti nella distanza tra le lettere
(frecce rosse). Al contempo, rappresentano un'importanza dirimente le differenze rilevate nei piccoli segni o segni fuggitivi. Per come già anticipato nel paragrafo dedicato alla metodologia, sono gesti grafici che sfuggono al controllo dello scrivente, si riproducono in modo involontario e costituiscono uno degli elementi più caratterizzanti del modo di scrivere di una persona. Dal confronto sono emerse numerose incompatibilità del parametro grafico in questione.” (pag. 71 ss. dell'elaborato).
In definitiva, e in assenza di osservazioni critiche delle parti, il c.t.u. ha concluso affermando che “la sottoscrizione risultante apposta da Pt_1
sulla procura alle liti a margine dell'atto di citazione
[...] dell'08.01.2008 è con alta probabilità apocrifa e, per l'effetto, non autentica e non riconducibile alla mano della stessa”.
Pertanto, il Tribunale, in composizione collegiale, letti gli artt. 226 c.p.c.
e 537 c.p.p., dichiara la falsità della firma apposta sul documento impugnato, rappresentato dalla procura alle liti a margine dell'atto di citazione dell'08.01.2008.
Il Collegio è chiamato in questa sede a pronunciarsi solo con riferimento alla querela di falso proposta in via incidentale e non anche sugli effetti della declaratoria di falsità del documento rispetto al giudizio di opposizione a precetto, la cui definizione resta di esclusiva competenza del Giudice di Pace di Catanzaro.
4 3. Per quanto riguarda la regolazione delle spese di lite del presente giudizio, comprese quelle di c.t.u. già liquidate con separato decreto, ritiene il Collegio che, alla luce del contegno processuale della convenuta che si è rimessa all'accertamento giudiziale della falsità e non ha contestato gli esiti delle indagini svolte, sussistano i presupposti per disporne la compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla querela di falso proposta in via incidentale, disattesa ogni altra contraria domanda, istanza o eccezione, così provvede:
- accoglie la querela di falso proposta e, per l'effetto, dichiara la falsità del documento impugnato, rappresentato dalla procura alle liti a margine dell'atto di citazione del 8.01.2008, in relazione alla firma apposta apparentemente riferibile a;
Parte_1
- dispone che, ai sensi e nelle forme degli artt. 537 e 675 c.p.p., si proceda, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, alla cancellazione della predetta firma dal suddetto documento, mediante annotazione della sentenza a margine del documento medesimo, con la dichiarazione che il documento non può avere alcun effetto giuridico;
- compensa le spese di lite tra le parti, comprese quelle di c.t.u., già liquidate con separato decreto.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 8.04.2025.
Il Giudice Est. Il Presidente
dott.ssa Carmen Ranieli dott.ssa Adele Ferraro
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott.ssa Adele Ferraro Presidente
Dott.ssa Song Damiani Giudice
Dott.ssa Carmen Ranieli Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2424/2018 R.G. degli affari contenziosi civili
TRA
(c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Soverato, Via G. Bruo n. 54, presso lo studio dell'Avv.
Giulio Erminio Moraca, che la rappresenta e difende in giudizio, giusta procura in calce all'atto di citazione in riassunzione per querela di falso ex art. 313 c.p.c.
- Querelante -
E
(c.f. ), in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv. Leonardo Alesii ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del predetto avvocato giusta procura in calce alla Email_1 comparsa di costituzione
- Querelata -
Con l'intervento del Pubblico Ministero
- Interventore Necessario –
-
Oggetto: querela di falso in via incidentale.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 19.12.2024, le parti hanno precisato le proprie conclusioni - come da note di trattazione scritta depositate nel fascicolo telematico - innanzi al giudice istruttore che ha rimesso la causa al Collegio concedendo, ai sensi dell'articolo 190 c.p.c., il termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali ed il termine di ulteriori giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Nell'ambito del giudizio di opposizione a precetto R.G. n. 1577/2017 pendente dinanzi al Giudice di Pace di Catanzaro, ha Parte_1 proposto querela di falso in via incidentale avverso la firma apposta sulla procura alle liti con cui ella avrebbe conferito mandato agli Avv.ti Luigi
Maria LU e Francesco SU di proporre un giudizio di risarcimento danni nei confronti di definito con sentenza Controparte_1
1 del Giudice di Pace di Badolato n. 1308/2008, riformata in appello con sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 1687/2015. Ha dedotto che solo in occasione della notifica della sentenza d'appello e contestuale atto di precetto, aveva appreso dell'avvio di un giudizio a suo nome contro che, però, ella non aveva mai inteso Controparte_1 proporre, né mai aveva conferito incarico alcuno, tanto più procura alle liti, agli Avv.ti Luigi Maria LU e Francesco SU. Ricevuta la predetta notifica, aveva inteso prendere visione degli atti presso il
Tribunale di Catanzaro, estraendo copia dell'atto introduttivo del giudizio con procura a margine del 08.01.2008, così appurando come la sottoscrizione apposta alla procura alle liti non fosse la propria.
Pertanto, sospeso il giudizio a quo con ordinanza del GdP del 8.03.2018,
l'odierna querelante ha riassunto la causa davanti all'intestato Tribunale ai sensi dell'art. 313 c.p.c. per chiedere di accertare la falsità e/o non autenticità della sottoscrizione della procura alle liti posta a margine dell'atto citazione dell'08.01.2008 e, per l'effetto, di dichiarare nulla e/o inesistente e/o annullabile la sottoscrizione della suddetta procura alle liti.
Si è costituita la convenuta chiedendo di autorizzare la Controparte_1 chiamata in causa degli Avv.ti Luigi Maria LU e Francesco SU al fine di ottenere la condanna di questi ultimi a versare in favore di la somma di cui al precetto opposto nell'ipotesi in cui Controparte_1 fosse accertata la falsità della sottoscrizione della in calce alla Pt_1 procura alle liti rilasciata ai medesimi avvocati.
Respinta la richiesta ex art. 269 c.p.c., disposta la comunicazione al
Pubblico Ministero del procedimento in corso e ordinato il sequestro del documento impugnato di falso in originale presso lo studio degli Avv.ti
LU e SU, è pervenuta relazione della Polizia di Stato delegata, in cui si dava atto dell'impossibilità di sequestrare il documento in quanto non conservato.
Sennonché, autorizzata la proposizione della querela di falso sulla copia fotostatica del documento in discorso, ritenuta ammissibile da consolidata giurisprudenza di legittimità salvo che non emerga la necessità di compiere particolari accertamenti sull'originale in relazione al profilo di falsità dedotto (Cass. 27 settembre 2017, n. 22469; Cass. 28 marzo 2023, n. 8718; Cass. 16 dicembre 2024, n. 32656), è stata disposta c.t.u. grafologica e, all'esito del deposito della relazione peritale, la causa
è stata rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
2. Tanto premesso, la querela di falso proposta è fondata e va accolta.
Il Collegio ritiene di avere tutti gli elementi necessari ai fini del giudizio di falsità.
2 All'esito degli accertamenti tecnici espletati, si rileva quanto segue.
Il c.t.u. ha ben messo in evidenza che, essendo il documento in fotocopia, non è possibile l'analisi della tipologia di inchiostro utilizzata né di segni come pressione e tratto e non è possibile valutare se sulla scrittura ci siano segni di manomissione, abrasione, alterazione del testo o segni di esitazione idonei a produrre ingorghi anomali di inchiostro in sezioni dove la sua evoluzione dovrebbe essere libera. Al contempo, però, la presenza di una copia in uno stato grafico ottimale e il numero importante di comparative a disposizione ha fornito la possibilità di poter analizzare nel dettaglio la struttura morfologica del grafismo, emergendo parametri grafologici di importanza rilevante.
Inoltre, il grafismo emerso nell'ambito delle comparative, compreso il saggio grafico, ha fornito un ulteriore dato dirimente rappresentato dalla mancata incidenza della variabilità grafica derivante dal decorso temporale.
Le autografe, indipendentemente dalla loro collocazione temporale, mantengono la stessa dinamica grafomotoria, determinando le condizioni per approfondire, specie in sede di confronto, l'analisi tecnica.
È stato ricreato in sede di saggio grafico lo stesso layout del documento in contestazione al fine di poter valutare in modo completo il modus scribendi dell'autrice.
Ebbene, l'analisi dei segni grafologici dal punto di vista della capacità grafica, del ductus, del formniveau, dell'omogeneità e delle dimensioni ha restituito un risultato di non compatibilità tra la firma in verifica e il grafismo di . Parte_1
In particolare, “Nella contestata, la velocità non è costante. Vi sono sezioni della firma dove è più rapida (frecce blu) specie nei tratti iniziali, per poi rallentare improvvisamente determinando una variazione morfologica delle lettere (frecce rosse). Nelle comparative, il grafismo è connotato da una velocità media che non subisce variazioni in tutto il suo sviluppo. Al contempo, le aste nella contestata si presentano inclinate a destra (linea blu), verticali e prive di torsioni (frecce rosse), si rileva, altresì, l'assenza di asole (frecce verdi). Mentre nelle comparative sono rovesciate nella prima asta delle maiuscole (frecce blu), a semisfera nella seconda asta del cognome (frecce rosse) con asole ampie (frecce verdi). L'inclinazione è a destra in tutta la sua evoluzione nella firma in oggetto di esame mentre nelle autografe è rovesciata a sinistra nella prima sezione della firma (linee blu), verticale nella sezione media della firma (linee rosse) e inclinata nelle ultime tre lettere
(linee verdi). Per quanto concerne l'orientamento sul rigo, è emersa un'ulteriore incompatibilità tra i segni. Nella contestata il segno presenta delle variabili, la firma inizia il suo sviluppo dal primo punto
3 del rigo di riferimento (frecce verdi), mantiene un minimo distacco non costante dallo stesso (linea blu), in quanto, le maiuscole e l'ultima vocale ne oltrepassano la linea (frecce rosse). Di converso, nelle autografe e in tutte le firme del saggio grafico la scrivente non prende come riferimento
l'inizio del rigo ma anticipa lo stesso nel primo punto d'appoggio (frecce verdi). Mantiene un minimo distacco dalla linea con una tendenza orizzontale senza variazioni in ascendenza o discendenza. Dall'indagine grafologica è risultata la differenza sostanziale relativa ad un altro parametro importante, gli indici di rotondità. Nella firma V1, sono con movimento sinistrogiro, gli ovali sono aperti e schiacciati dai lati (frecce blu). Rileva la forma irregolare simile alla vocale “e” determinata da un movimento inanellato nella creazione dell'ovale (analisi di dettaglio nei riquadri rossi). Nelle scritture a confronto, gli ovali sono realizzati con movimento sinistrogiro, chiusi e schiacciati dalla zona superiore (frecce blu). La forma ovale mantiene valori costanti in tutta la firma, con sezioni di bianco interno, determinate da un movimento di ritorno che chiude a sinistra (analisi di dettaglio nei riquadri rossi). Lo spazio tra le parole è, nel documento in verifica, non costante tra le lettere dove si alternano spazi medi (frecce rosse) e spazi ampi (frecce blu). Mentre nelle comparative è medio con valori costanti nella distanza tra le lettere
(frecce rosse). Al contempo, rappresentano un'importanza dirimente le differenze rilevate nei piccoli segni o segni fuggitivi. Per come già anticipato nel paragrafo dedicato alla metodologia, sono gesti grafici che sfuggono al controllo dello scrivente, si riproducono in modo involontario e costituiscono uno degli elementi più caratterizzanti del modo di scrivere di una persona. Dal confronto sono emerse numerose incompatibilità del parametro grafico in questione.” (pag. 71 ss. dell'elaborato).
In definitiva, e in assenza di osservazioni critiche delle parti, il c.t.u. ha concluso affermando che “la sottoscrizione risultante apposta da Pt_1
sulla procura alle liti a margine dell'atto di citazione
[...] dell'08.01.2008 è con alta probabilità apocrifa e, per l'effetto, non autentica e non riconducibile alla mano della stessa”.
Pertanto, il Tribunale, in composizione collegiale, letti gli artt. 226 c.p.c.
e 537 c.p.p., dichiara la falsità della firma apposta sul documento impugnato, rappresentato dalla procura alle liti a margine dell'atto di citazione dell'08.01.2008.
Il Collegio è chiamato in questa sede a pronunciarsi solo con riferimento alla querela di falso proposta in via incidentale e non anche sugli effetti della declaratoria di falsità del documento rispetto al giudizio di opposizione a precetto, la cui definizione resta di esclusiva competenza del Giudice di Pace di Catanzaro.
4 3. Per quanto riguarda la regolazione delle spese di lite del presente giudizio, comprese quelle di c.t.u. già liquidate con separato decreto, ritiene il Collegio che, alla luce del contegno processuale della convenuta che si è rimessa all'accertamento giudiziale della falsità e non ha contestato gli esiti delle indagini svolte, sussistano i presupposti per disporne la compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla querela di falso proposta in via incidentale, disattesa ogni altra contraria domanda, istanza o eccezione, così provvede:
- accoglie la querela di falso proposta e, per l'effetto, dichiara la falsità del documento impugnato, rappresentato dalla procura alle liti a margine dell'atto di citazione del 8.01.2008, in relazione alla firma apposta apparentemente riferibile a;
Parte_1
- dispone che, ai sensi e nelle forme degli artt. 537 e 675 c.p.p., si proceda, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, alla cancellazione della predetta firma dal suddetto documento, mediante annotazione della sentenza a margine del documento medesimo, con la dichiarazione che il documento non può avere alcun effetto giuridico;
- compensa le spese di lite tra le parti, comprese quelle di c.t.u., già liquidate con separato decreto.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 8.04.2025.
Il Giudice Est. Il Presidente
dott.ssa Carmen Ranieli dott.ssa Adele Ferraro
5