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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 24/10/2025, n. 1052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1052 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Claudia De Martin presidente rel. dr. Biagio Politano consigliere dr. Pietro Scuteri consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 765 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 20/10/2025 sostituta ex art. 127 ter cpc con il deposito di note scritte e vertente
TRA
(c.f. e P. VA n° Parte_1
) in persona del Legale rappresentante p.t. rappresentato e P.IVA_1
difeso anche disgiuntamente, dall'Avv. Giacomo Enzo C. Maletta e dall'Avv. Antonio Iannone in virtù di procura rilasciata in calce all'atto di appello ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo, sito in
Catanzaro, alla Traversa Nasi n. 2;
APPELLANTE
1 E
(cf. ), in persona del l.r. pro – tempore Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti per TA
del 21.1.2022, 163.078 Rep. e 36.819 Racc., dall'Avvocato Per_1
Giuseppe NAIMO dell'Avvocatura Regionale ed elettivamente domiciliata in Catanzaro, Cittadella Regionale, presso gli uffici dell'Avvocatura
Regionale;
APPELLATA
OGGETTO: appello contro sentenza n. 537/2023 del Tribunale di Catanzaro pubblicata in data 31/03/2023
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: << 1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. l proprietaria di Parte_1
numerose strutture socio sanitarie accreditate in tre province calabresi, assumendo di avere erogato, quale affidataria delle anzidette strutture, prestazioni di assistenza residenziale in RSA e Casa Protetta, giusti contratti stipulati tra il legale rappresentante rispettivamente dell'ASP di Cosenza, di
Catanzaro e di Vibo Valentia, e il legale rappresentante della stessa
, per il 2012, 2013, 2014 e di avere ricevuto dalle competenti Parte_1
AA.SS.PP. il pagamento della quota imputata al Controparte_2
pari al 50% per le Case Protette e al 70% per le RSA, ha convenuto in giudizio la per sentirla condannare alla corresponsione Controparte_1
della quota imputata al Sociale Regionale, pari al 50% per le Case CP_2
Protette e al 30% per le RSA (detratta la quota utente per 231/2002, in via principale a titolo di corrispettivo dovuto ex lege e in via subordinata ex art. 2041 c.c. Si è costituita la , eccependo l'infondatezza della Controparte_1
domanda principale per: a)inefficacia nei suoi confronti dei contratti stipulati 2 tra le strutture accreditate e le b)insussistenza Controparte_3
di obbligazione ex lege; c)inesistenza di contratti stipulati tra la ricorrente e la regione;
d)mancata prova della copertura finanziaria delle erogazioni richieste;
ha eccepito inoltre l'inammissibilità della domanda subordinata di indebito arricchimento per difetto di sussidiarietà. Su istanza della stessa parte ricorrente formulata alla prima udienza, è stato disposto il passaggio del procedimento dal rito sommario al rito ordinario. Concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., con la seconda memoria parte attrice ha allegato i contratti stipulati per il pagamento della quota sociale con la per l'anno 2012, insistendo nelle conclusioni già rese. Controparte_1
Precisate le conclusioni, con la comparsa conclusionale l'ente convenuto ha evidenziato come controparte non abbia inteso valersi del primo termine concesso ex art. 183 c.p.c. per proporre domanda a titolo contrattuale nei confronti della ma, valendosi del secondo termine, abbia solo CP_1
allegato accordi convenzionali(c.d. “addende”); pertanto, ha concluso chiedendo che la domanda “implicitamente” avanzata mediante tali allegazioni fosse dichiarata inammissibile, riportandosi per il resto alle conclusioni già rassegnate. Parte attrice non ha modificato le conclusioni iniziali.>>
§ 2. – Il Tribunale di Catanzaro con sentenza n. 537/2023 così statuiva: <
Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni contraria istanza, così provvede: -rigetta ogni domanda proposta dalla confronti Parte_2
della ; -compensa integralmente le spese di lite.>> Controparte_1
§ 3. – Il Tribunale a sostegno della decisione osservava:<< 2. Come noto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ormai consolidata è giunta ad escludere che in rapporti analoghi a quello oggetto del presente procedimento la sottoscrizione di convenzione da parte della competente
Azienda Sanitaria possa vincolare anche la Si riportano di seguito, CP_1
3 ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., alcuni passaggi motivazionali del noto arresto della Corte di Cassazione sulla materia (Cass. civ., sez. I, 31 ottobre
2016, n. 22037), che ha ribaltato l'orientamento manifestato dalla giurisprudenza di questo Tribunale e dalla locale Corte d'Appello in ordine alla diretta riferibilità alla degli effetti delle convenzioni Controparte_1
stipulate solo dalle aziende sanitarie provinciali nell'esercizio delle rispettive funzioni: “7.2. -Alla stregua di tale disciplina, che demanda alle asl ogni potere d'intervento diretto in materia di assistenza socio-sanitaria, ivi compresa l'instaurazione di rapporti contrattuali con le strutture pubbliche
e private chiamate a rendere le relative prestazioni in regime di accreditamento, riservando alla esclusivamente compiti di CP_1
programmazione, coordinamento e vigilanza, tra i quali è compresa anche la ripartizione tra le asl delle risorse economiche necessarie per
l'effettuazione dei predetti interventi, deve escludersi che l'esecuzione delle prestazioni rese dalla società attrice in favore degli assistiti abbia potuto far sorgere obbligazioni a carico della rimasta estranea alla CP_1
stipulazione della convenzione con l'Asp di Cosenza, e comunque priva di ogni competenza al riguardo. Non può condividersi, il richiamo della sentenza impugnata alla L.R. n. 23 del 2003, art. 7 che poneva a carico del
Fondo Sociale Regionale una quota del corrispettivo delle predette prestazioni, trattandosi di una disposizione che, oltre ad essere stata superata dalla successiva evoluzione legislativa, non poteva comportare una responsabilità diretta a carico della nei confronti delle strutture CP_1
accreditate, essendo destinata ad assumere rilievo esclusivamente sul piano interno dei rapporti finanziari tra la e l'asl competente per CP_1
territorio. Significativo, in tal senso, è il preambolo della già citata Delib. n.
685 del 2002, nella parte in cui si riferiva alla Delib. Giunta Regionale 10 ottobre 2000, n. 643, con cui, richiamandosi del D.Lgs. n. 502 del 2002, art.
3-septies era stato previsto lo stanziamento in bilancio di maggiori somme
4 per il pagamento delle rette da parte delle asl in favore delle strutture sociosanitarie private: nella medesima prospettiva, d'altronde, l'allegato alla Delib. n. 685, pur subordinando la validità degli accordi contrattuali alla sottoscrizione anche da parte del Dirigente Generale del Dipartimento della Regione Calabria, o di un suo delegato, precisava che la documentazione relativa al pagamento doveva essere inviata alle asl, in tal modo lasciando intendere che, conformemente alla disciplina riportata, il corrispettivo era a carico dei predetti soggetti, ivi compresa la quota da imputarsi al Fondo Sociale Regionale. Pertanto, anche a voler ritenere che la non potesse, con un proprio atto amministrativo, stabilire le CP_1
condizioni di validità degli accordi in questione, i cui requisiti soggettivi andavano individuati sulla base delle competenze previste dalla disciplina legislativa di settore, dovrebbe comunque escludersi la possibilità di desumere dalla stipulazione degli stessi l'avvenuta instaurazione di un rapporto diretto con la ed il conseguente obbligo di quest'ultima CP_1
di provvedere, sia pure parzialmente, al pagamento delle rette. 7.3. -
Un'indiretta conferma dell'estraneità della ai rapporti instaurati CP_1
dalle asl con i soggetti operanti nell'ambito del settore socio-sanitario può peraltro ricavarsi dalle vicende normative e giurisprudenziali che hanno riguardato, fino ad epoca relativamente recente, il pagamento dei corrispettivi dovuti alle farmacie per le prestazioni rese in favore degli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale e la successione delle asl nei rapporti già facenti capo alle usl. (…) Il confronto tra le predette vicende conferma che, al di fuori dei casi in cui sia la stessa legge a prevedere
l'instaurazione di rapporti con i terzi, in virtù dell'inerenza dell'atto da cui derivano all'esercizio di funzioni proprie o all'intervento diretto nelle vicende di enti da essa dipendenti, la rimane normalmente estranea CP_1
alla concreta gestione dei servizi socio-sanitari, essendo titolare di competenze riguardanti esclusivamente la sfera della programmazione, del
5 coordinamento e della vigilanza sugli enti operanti nel settore, con la conseguenza che, in mancanza di un'espressa disposizione di legge che lo consenta, non sono ad essa riferibili in via diretta gli effetti degli atti posti in essere dai predetti enti nell'esercizio delle rispettive funzioni. Una siffatta disposizione non è rintracciabile nel caso in esame, non potendo essere ravvisata nè nella L.R. n. 23 del 2003, art. 7 avente, come si è detto, una portata riferibile esclusivamente ai rapporti finanziari interni all'area dei servizi socio-sanitari, nè nella L.R. n. 24 del 2008, art. 13 il quale anzi, nell'attribuire esclusivamente alle asl la competenza in ordine alla stipulazione dei contratti con le strutture accreditate, depone chiaramente in senso contrario all'efficacia diretta di tali contratti nei confronti della
. I passaggi motivazionali sin qui trascritti sono stati condivisi dalle CP_1
coeve sentenze della Corte di Cassazione n. 22038, n. 22039 e n. 22040 emesse nella stessa data e da ulteriori recenti pronunce (da ultimo, cfr. Cass.
n. 11925/2017; Cass. n. 12837/2017; Cass. n. 28024/2019; Cass. n.
18604/2020; Cass. n.7745/2020; Cass. n. 25851/2020), cui questo Tribunale, rivedendo il proprio precedente orientamento, ha già prestato adesione riconoscendone la correttezza. In particolare, dallo stralcio motivazionale testé riportato si comprende come, diversamente da quanto sostenuto dal procuratore di parte attrice (secondo cui la Corte di Cassazione avrebbe errato nell'annullare le decisioni di merito sovrapponendo le strutture sociali a quelle socio sanitarie e adeguando a queste ultime la normativa specifica di quelle), la Suprema Corte abbia in realtà affermato un principio di generale estraneità della alla concreta gestione dei servizi socio- CP_1
sanitari al di fuori dei casi in cui vi sia un'espressa norma di legge -non ravvisabile nella materia de qua-a prevedere la diretta riferibilità ad essa degli effetti degli atti posti in essere dalle Asp ovvero dei casi in cui vi sia la sottoscrizione dell'accordo contrattuale anche da parte del Dirigente
Generale del competente Dipartimento della Regione Calabria o di un suo
6 delegato. Nel caso di specie, va considerato che gli accordi risultano essere stati sottoscritti tra l'odierna parte attrice e, rispettivamente, le Aziende
Sanitarie Provinciali di Cosenza, Catanzaro e Vibo Valentia, mentre la non ha preso parte a quelle convenzioni. Sennonché, a Controparte_1
fronte del principio secondo cui il contratto ha forza di legge tra le parti e soltanto tra esse e non sussistendo alcuna norma regionale che consenta di derogare al predetto principio, va rigettata la domanda principale fondata sulla sussistenza di un'obbligazione ex lege della . Quanto Controparte_1
ai contratti per l'anno 2012 stipulati direttamente tra le strutture accreditate gestite dall'associazione agente e la va osservato che Controparte_1
effettivamente la suddetta produzione documentale rimane inutilizzabile nel caso di specie, posto che parte attrice non ha inteso modificare le proprie domande e considerando altresì che un'eventuale mutatio libelli sarebbe stata inammissibile perché tardiva. Infine, proprio alla luce di quanto fin qui esposto, emerge in maniera conclamata l'inammissibilità della domanda subordinata di ingiustificato arricchimento, difettando il requisito della sussidiarietà per la sussistenza di altre domande esperibili.
3. Per quanto concerne la regolazione delle spese di lite, sussistono i presupposi di cui all'art. 92 c.p.c., tenuto conto che si è al cospetto di una vicenda connotata dal formarsi di giurisprudenza di merito in senso favorevole alla odierna parte soccombente, smentita nel corso del giudizio da pronunciamenti della
Suprema Corte;
pertanto, le spese dell'intero procedimento meritano di essere integralmente compensate tra le parti.>>
§ 4. – Ha proposto appello parziale ASSOCIAZIONE INTERREGIONALE
formulando un motivo di gravame limitato all'annualità Parte_1
2012, di seguito illustrato. Rassegnava le seguenti conclusioni:<< Voglia
l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, così disporre: Riformare integralmente la ridetta sentenza appellata, per i motivi e le argomentazioni esposte in narrativa, nei punti evidenziati e dichiarare il diritto
7 dell a vedersi riconoscere dalla Parte_1 CP_1
il pagamento della quota sociale in relazione alle prestazioni socio-
[...]
sanitarie rese nell'anno 2012, pari ad euro 120.187,26 oltre interessi ex
D.Lgs. 231/2022, in forza dei contratti stipulati direttamente con la CP_1
e giuste fatture emesse dall'odierna appellante presenti agli atti di
[...]
causa. Con vittoria di spese e competenze del Giudizio ex art. 93 c.p.c.>>
§ 4.1 – Si costituiva per eccepire la temerarietà del Controparte_1
gravame e comunque la sua infondatezza. Rassegnava le seguenti conclusioni: <si chiede che l'adìta corte di appello catanzaro, Parte_1
) in persona del Legale rappresentante p.t. rappresentato e P.IVA_1
difeso anche disgiuntamente, dall'Avv. Giacomo Enzo C. Maletta e dall'Avv. Antonio Iannone in virtù di procura rilasciata in calce all'atto di appello ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo, sito in
Catanzaro, alla Traversa Nasi n. 2;
APPELLANTE
1 E
(cf. ), in persona del l.r. pro – tempore Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti per TA
del 21.1.2022, 163.078 Rep. e 36.819 Racc., dall'Avvocato Per_1
Giuseppe NAIMO dell'Avvocatura Regionale ed elettivamente domiciliata in Catanzaro, Cittadella Regionale, presso gli uffici dell'Avvocatura
Regionale;
APPELLATA
OGGETTO: appello contro sentenza n. 537/2023 del Tribunale di Catanzaro pubblicata in data 31/03/2023
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: << 1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. l proprietaria di Parte_1
numerose strutture socio sanitarie accreditate in tre province calabresi, assumendo di avere erogato, quale affidataria delle anzidette strutture, prestazioni di assistenza residenziale in RSA e Casa Protetta, giusti contratti stipulati tra il legale rappresentante rispettivamente dell'ASP di Cosenza, di
Catanzaro e di Vibo Valentia, e il legale rappresentante della stessa
, per il 2012, 2013, 2014 e di avere ricevuto dalle competenti Parte_1
AA.SS.PP. il pagamento della quota imputata al Controparte_2
pari al 50% per le Case Protette e al 70% per le RSA, ha convenuto in giudizio la per sentirla condannare alla corresponsione Controparte_1
della quota imputata al Sociale Regionale, pari al 50% per le Case CP_2
Protette e al 30% per le RSA (detratta la quota utente per 231/2002, in via principale a titolo di corrispettivo dovuto ex lege e in via subordinata ex art. 2041 c.c. Si è costituita la , eccependo l'infondatezza della Controparte_1
domanda principale per: a)inefficacia nei suoi confronti dei contratti stipulati 2 tra le strutture accreditate e le b)insussistenza Controparte_3
di obbligazione ex lege; c)inesistenza di contratti stipulati tra la ricorrente e la regione;
d)mancata prova della copertura finanziaria delle erogazioni richieste;
ha eccepito inoltre l'inammissibilità della domanda subordinata di indebito arricchimento per difetto di sussidiarietà. Su istanza della stessa parte ricorrente formulata alla prima udienza, è stato disposto il passaggio del procedimento dal rito sommario al rito ordinario. Concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., con la seconda memoria parte attrice ha allegato i contratti stipulati per il pagamento della quota sociale con la per l'anno 2012, insistendo nelle conclusioni già rese. Controparte_1
Precisate le conclusioni, con la comparsa conclusionale l'ente convenuto ha evidenziato come controparte non abbia inteso valersi del primo termine concesso ex art. 183 c.p.c. per proporre domanda a titolo contrattuale nei confronti della ma, valendosi del secondo termine, abbia solo CP_1
allegato accordi convenzionali(c.d. “addende”); pertanto, ha concluso chiedendo che la domanda “implicitamente” avanzata mediante tali allegazioni fosse dichiarata inammissibile, riportandosi per il resto alle conclusioni già rassegnate. Parte attrice non ha modificato le conclusioni iniziali.>>
§ 2. – Il Tribunale di Catanzaro con sentenza n. 537/2023 così statuiva: <
Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni contraria istanza, così provvede: -rigetta ogni domanda proposta dalla confronti Parte_2
della ; -compensa integralmente le spese di lite.>> Controparte_1
§ 3. – Il Tribunale a sostegno della decisione osservava:<< 2. Come noto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ormai consolidata è giunta ad escludere che in rapporti analoghi a quello oggetto del presente procedimento la sottoscrizione di convenzione da parte della competente
Azienda Sanitaria possa vincolare anche la Si riportano di seguito, CP_1
3 ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., alcuni passaggi motivazionali del noto arresto della Corte di Cassazione sulla materia (Cass. civ., sez. I, 31 ottobre
2016, n. 22037), che ha ribaltato l'orientamento manifestato dalla giurisprudenza di questo Tribunale e dalla locale Corte d'Appello in ordine alla diretta riferibilità alla degli effetti delle convenzioni Controparte_1
stipulate solo dalle aziende sanitarie provinciali nell'esercizio delle rispettive funzioni: “7.2. -Alla stregua di tale disciplina, che demanda alle asl ogni potere d'intervento diretto in materia di assistenza socio-sanitaria, ivi compresa l'instaurazione di rapporti contrattuali con le strutture pubbliche
e private chiamate a rendere le relative prestazioni in regime di accreditamento, riservando alla esclusivamente compiti di CP_1
programmazione, coordinamento e vigilanza, tra i quali è compresa anche la ripartizione tra le asl delle risorse economiche necessarie per
l'effettuazione dei predetti interventi, deve escludersi che l'esecuzione delle prestazioni rese dalla società attrice in favore degli assistiti abbia potuto far sorgere obbligazioni a carico della rimasta estranea alla CP_1
stipulazione della convenzione con l'Asp di Cosenza, e comunque priva di ogni competenza al riguardo. Non può condividersi, il richiamo della sentenza impugnata alla L.R. n. 23 del 2003, art. 7 che poneva a carico del
Fondo Sociale Regionale una quota del corrispettivo delle predette prestazioni, trattandosi di una disposizione che, oltre ad essere stata superata dalla successiva evoluzione legislativa, non poteva comportare una responsabilità diretta a carico della nei confronti delle strutture CP_1
accreditate, essendo destinata ad assumere rilievo esclusivamente sul piano interno dei rapporti finanziari tra la e l'asl competente per CP_1
territorio. Significativo, in tal senso, è il preambolo della già citata Delib. n.
685 del 2002, nella parte in cui si riferiva alla Delib. Giunta Regionale 10 ottobre 2000, n. 643, con cui, richiamandosi del D.Lgs. n. 502 del 2002, art.
3-septies era stato previsto lo stanziamento in bilancio di maggiori somme
4 per il pagamento delle rette da parte delle asl in favore delle strutture sociosanitarie private: nella medesima prospettiva, d'altronde, l'allegato alla Delib. n. 685, pur subordinando la validità degli accordi contrattuali alla sottoscrizione anche da parte del Dirigente Generale del Dipartimento della Regione Calabria, o di un suo delegato, precisava che la documentazione relativa al pagamento doveva essere inviata alle asl, in tal modo lasciando intendere che, conformemente alla disciplina riportata, il corrispettivo era a carico dei predetti soggetti, ivi compresa la quota da imputarsi al Fondo Sociale Regionale. Pertanto, anche a voler ritenere che la non potesse, con un proprio atto amministrativo, stabilire le CP_1
condizioni di validità degli accordi in questione, i cui requisiti soggettivi andavano individuati sulla base delle competenze previste dalla disciplina legislativa di settore, dovrebbe comunque escludersi la possibilità di desumere dalla stipulazione degli stessi l'avvenuta instaurazione di un rapporto diretto con la ed il conseguente obbligo di quest'ultima CP_1
di provvedere, sia pure parzialmente, al pagamento delle rette. 7.3. -
Un'indiretta conferma dell'estraneità della ai rapporti instaurati CP_1
dalle asl con i soggetti operanti nell'ambito del settore socio-sanitario può peraltro ricavarsi dalle vicende normative e giurisprudenziali che hanno riguardato, fino ad epoca relativamente recente, il pagamento dei corrispettivi dovuti alle farmacie per le prestazioni rese in favore degli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale e la successione delle asl nei rapporti già facenti capo alle usl. (…) Il confronto tra le predette vicende conferma che, al di fuori dei casi in cui sia la stessa legge a prevedere
l'instaurazione di rapporti con i terzi, in virtù dell'inerenza dell'atto da cui derivano all'esercizio di funzioni proprie o all'intervento diretto nelle vicende di enti da essa dipendenti, la rimane normalmente estranea CP_1
alla concreta gestione dei servizi socio-sanitari, essendo titolare di competenze riguardanti esclusivamente la sfera della programmazione, del
5 coordinamento e della vigilanza sugli enti operanti nel settore, con la conseguenza che, in mancanza di un'espressa disposizione di legge che lo consenta, non sono ad essa riferibili in via diretta gli effetti degli atti posti in essere dai predetti enti nell'esercizio delle rispettive funzioni. Una siffatta disposizione non è rintracciabile nel caso in esame, non potendo essere ravvisata nè nella L.R. n. 23 del 2003, art. 7 avente, come si è detto, una portata riferibile esclusivamente ai rapporti finanziari interni all'area dei servizi socio-sanitari, nè nella L.R. n. 24 del 2008, art. 13 il quale anzi, nell'attribuire esclusivamente alle asl la competenza in ordine alla stipulazione dei contratti con le strutture accreditate, depone chiaramente in senso contrario all'efficacia diretta di tali contratti nei confronti della
. I passaggi motivazionali sin qui trascritti sono stati condivisi dalle CP_1
coeve sentenze della Corte di Cassazione n. 22038, n. 22039 e n. 22040 emesse nella stessa data e da ulteriori recenti pronunce (da ultimo, cfr. Cass.
n. 11925/2017; Cass. n. 12837/2017; Cass. n. 28024/2019; Cass. n.
18604/2020; Cass. n.7745/2020; Cass. n. 25851/2020), cui questo Tribunale, rivedendo il proprio precedente orientamento, ha già prestato adesione riconoscendone la correttezza. In particolare, dallo stralcio motivazionale testé riportato si comprende come, diversamente da quanto sostenuto dal procuratore di parte attrice (secondo cui la Corte di Cassazione avrebbe errato nell'annullare le decisioni di merito sovrapponendo le strutture sociali a quelle socio sanitarie e adeguando a queste ultime la normativa specifica di quelle), la Suprema Corte abbia in realtà affermato un principio di generale estraneità della alla concreta gestione dei servizi socio- CP_1
sanitari al di fuori dei casi in cui vi sia un'espressa norma di legge -non ravvisabile nella materia de qua-a prevedere la diretta riferibilità ad essa degli effetti degli atti posti in essere dalle Asp ovvero dei casi in cui vi sia la sottoscrizione dell'accordo contrattuale anche da parte del Dirigente
Generale del competente Dipartimento della Regione Calabria o di un suo
6 delegato. Nel caso di specie, va considerato che gli accordi risultano essere stati sottoscritti tra l'odierna parte attrice e, rispettivamente, le Aziende
Sanitarie Provinciali di Cosenza, Catanzaro e Vibo Valentia, mentre la non ha preso parte a quelle convenzioni. Sennonché, a Controparte_1
fronte del principio secondo cui il contratto ha forza di legge tra le parti e soltanto tra esse e non sussistendo alcuna norma regionale che consenta di derogare al predetto principio, va rigettata la domanda principale fondata sulla sussistenza di un'obbligazione ex lege della . Quanto Controparte_1
ai contratti per l'anno 2012 stipulati direttamente tra le strutture accreditate gestite dall'associazione agente e la va osservato che Controparte_1
effettivamente la suddetta produzione documentale rimane inutilizzabile nel caso di specie, posto che parte attrice non ha inteso modificare le proprie domande e considerando altresì che un'eventuale mutatio libelli sarebbe stata inammissibile perché tardiva. Infine, proprio alla luce di quanto fin qui esposto, emerge in maniera conclamata l'inammissibilità della domanda subordinata di ingiustificato arricchimento, difettando il requisito della sussidiarietà per la sussistenza di altre domande esperibili.
3. Per quanto concerne la regolazione delle spese di lite, sussistono i presupposi di cui all'art. 92 c.p.c., tenuto conto che si è al cospetto di una vicenda connotata dal formarsi di giurisprudenza di merito in senso favorevole alla odierna parte soccombente, smentita nel corso del giudizio da pronunciamenti della
Suprema Corte;
pertanto, le spese dell'intero procedimento meritano di essere integralmente compensate tra le parti.>>
§ 4. – Ha proposto appello parziale ASSOCIAZIONE INTERREGIONALE
formulando un motivo di gravame limitato all'annualità Parte_1
2012, di seguito illustrato. Rassegnava le seguenti conclusioni:<< Voglia
l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, così disporre: Riformare integralmente la ridetta sentenza appellata, per i motivi e le argomentazioni esposte in narrativa, nei punti evidenziati e dichiarare il diritto
7 dell a vedersi riconoscere dalla Parte_1 CP_1
il pagamento della quota sociale in relazione alle prestazioni socio-
[...]
sanitarie rese nell'anno 2012, pari ad euro 120.187,26 oltre interessi ex
D.Lgs. 231/2022, in forza dei contratti stipulati direttamente con la CP_1
e giuste fatture emesse dall'odierna appellante presenti agli atti di
[...]
causa. Con vittoria di spese e competenze del Giudizio ex art. 93 c.p.c.>>
§ 4.1 – Si costituiva per eccepire la temerarietà del Controparte_1
gravame e comunque la sua infondatezza. Rassegnava le seguenti conclusioni:contrariis reiectis, voglia dichiarare inammissibile e/o respingere l'impugnazione proposta. Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio;
con condanna di parte appellante ex art. 96, cc.3 e 4, c.p.c. >>
§ 4.2 – Il Consigliere Istruttore, all'udienza di prima comparizione, negava l'autorizzazione al deposito del“stante l'esosità dello stesso e l'impossibilità di procedere ad una agevole scansione”>> evidenziando che non ricorrevano, nel caso di specie, le tassative ipotesi derogatorie previste dall'art. 196 quater disp. att.
c.p.c., e provvedendo ai sensi dell'art. 352 c.p.c. rinviava la causa all'udienza del 13 ottobre 2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i seguenti termini perentori: 1) termine di 60 giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
2) termine di 30 giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
3) termine di 15 giorni prima dell'udienza per il deposito di note di replica.
§ 4.3 – Le parti hanno depositato le note nei termini assegnati.
§ 4.4 – Con decreto presidenziale del 6 ottobre 2025 veniva disposta la riassegnazione della causa, il differimento della stessa all'udienza del 20 ottobre 2025 e la sostituzione dell'udienza predetta ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte.
8 Hanno depositato note scritte i difensori delle parti che hanno concluso riportandosi;
l'avv.to Maletta ha chiesto < altresì, di essere autorizzati a depositare il fascicolo di parte di primo grado in formato cartaceo, stante l'esosità dello stesso e l'impossibilità di procedere ad una agevole scansione>>
§ 4.5 – La causa veniva trattenuta in decisione.
§ 5. – i motivi di gravame
§ 5.1 – Con il primo motivo titolato: << Sul mancato accoglimento della domanda relativamente ai contratti del 2012 e sulla conseguente inutilizzabilità della produzione documentale per mancata modifica della domanda. Erroneità ed ingiustizia della decisione. Violazione dell'art. 183
c.p.c.>> l'appellante, sulla premessa di aver chiesto, con la domanda introduttiva del giudizio, la condanna della al pagamento della quota CP_1
sociale per le annualità 2012, 2013 e 2014 non corrisposte, evidenziava di aver depositato, con la seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. - in relazione all'annualità 2012 - i contratti sottoscritti direttamente con la CP_1
con i quali l'Amministrazione si obbligava al pagamento di detta
[...]
quota; significava che il Tribunale aveva errato nel qualificare detti contratti come delle “ mere addende” ed aveva altresì errato nella parte in cui aveva ritenuto inutilizzabile detta produzione documentale in quanto essa attrice non aveva inteso modificare la propria originaria domanda. Significava, in particolare, che avendo essa : < Parte_1
Giudizio la , chiedendo che la stessa venisse condannata al Controparte_1
pagamento della quota sociale inerente la retta per le prestazioni sociosanitarie erogate in regime di convenzione. Pertanto, l'originaria domanda, per come formulata, avrebbe dovuto valere quantomeno per le obbligazioni direttamente assunte dalla per l'anno 2012, Controparte_1
proprio in forza dei contratti stipulati tra le parti e prodotti nel corso del
Giudizio.>> Precisava che, in siffatto contesto, la produzione dei contratti per
9 l'anno 2012 doveva essere intesa quale onere probatorio per la dedotta obbligazione contrattuale della e non come produzione in Controparte_1
giudizio finalizzata alla tutela di un diritto diverso da quello originariamente fatto valere e ciò in quanto la domanda introduttiva doveva essere qualificata
- per l'annualità 2012- come azione contrattuale nei confronti della CP_1
per il mancato pagamento delle prestazioni socio-sanitarie inerenti
[...]
la quota sociale.
§ 6 – la questione preliminare
Il difensore di parte appellante ha reiterato la richiesta di autorizzazione al deposito cartaceo del fascicolo di parte di primo grado “stante l'esosità dello stesso e l'impossibilità di procedere ad una agevole scansione”.
Tanto premesso si osserva che il Giudice istruttore, con ordinanza 17 dicembre 2023, ha negato l'autorizzazione per genericità della richiesta in quanto “non risultano illustrate le specifiche ragioni che la supportano”.
L'istanza viene meramente reiterata e non vengono illustrate ragioni diverse dalla “ impossibilità di procedere ad una agevole scansione “ che certamente non integra una causa specifica per violare il disposto dell'obbligo di deposito telematico degli atti.
L'istanza come genericamente reiterata è dunque inammissibile tanto più che in relazione all'annualità 2012, l'unica in relazione alla quale risulta proposto gravame, i contratti risultano allegati alla memoria ex art. 183 co. 6 secondo termine depositata nel fascicolo telematico in data 9 gennaio 2018.
§ 7 – L'analisi del motivo
§ 7.1 – il motivo non è fondato.
Giova premettere che il Tribunale ha evidenziato che le conclusioni rassegnate da nel ricorso Parte_1
10 introduttivo del giudizio non sono mai state modificate. Esse sono le seguenti:
<< In via principale, condannare la al pagamento, in Controparte_1
favore della ricorrente, della complessiva somma pari ad € 1.130.044,68 (UN
MILIONECENTOTRENTAMILAZEROQUARANTAQUATTRO/68), oltre interessi ex D.Lgs. 231/2022, ovvero di altra somma maggiore o minore ritenuta più conforme a giustizia, con rivalutazione monetaria ed interessi ex
D.Lgs. 231/2002, dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo, a titolo di corrispettivo – dovuto ex lege – in misura pari al 30% (detratta la quota utente per le sole RSA) del costo delle prestazioni sociosanitarie rede dalla medesima ricorrente nell'anno 2012, 2013 e nell'anno 2014, su specifica autorizzazione e richiesta dell'ASP di Cosenza, dell'ASP di Catanzaro e dell'ASP di Vibo Valentia>>
Sulla scorta di tali conclusioni il primo giudice ha richiamato i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità secondo i quali gli accordi contrattuali non potevano comportare l'instaurazione di un rapporto diretto con la (trascriveva Cass. n. 22037/2016 e richiamava le Controparte_1
pronunce gemelle n. 22038, 22039 e 22040 ed arresti più recenti) e, con riguardo all'annualità 2012 - in relazione alla quale con la memoria secondo termine ex art. 183 co. 6 c.p.c. parte ricorrente aveva depositato i contratti - il Tribunale ha rigettato la domanda avendo evidenziato che risultava formulata in giudizio esclusivamente la domanda di pagamento di un'obbligazione ex lege della , mai modificata nel primo Controparte_1
termine ex art. 183 co. 6 cpc;
da tanto ha tratto la conclusione, obbligata, che la documentazione prodotta (i contratti del 2012) rimaneva non utilizzabile o irrilevante non risultando proposta la domanda attorea di pagamento nei confronti della per responsabilità contrattuale. CP_1
Osserva la Corte che la motivazione di prime cure non è erronea – come denunciato nel motivo in esame- ma aderente e coerente alle risultanze
11 processuali poiché avendo parte ricorrente sempre insistito nelle conclusioni già rese nell'atto introduttivo ne discende che l'unica domanda di pagamento proposta nei confronti della è volta ad ottenere il pagamento di CP_1
somme per il rimborso di prestazioni socio sanitarie rese a titolo di corrispettivo per responsabilità ex lege in misura corrispondente alla quota imputata al Fondo Sociale regionale pari al 50% per le Case Protette e al 30% per le RSA (detratta la quota utente per entrambe le tipologie). In difetto di domanda volta al pagamento sulla base di titolo contrattuale rimane assorbita la restante questione.
L'appello va quindi rigettato.
§ 8. – Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate in favore della parte appellata sulla base dello scaglione di valore della causa come da domanda (€ 120.187,26 e così scaglione di valore sino a € 260.000,00) nei valori medi per tutte le fasi fatta eccezione per la fase istruttoria- trattazione che ha avuto minimo svolgimento e per la quale vengono liquidati i valori medi dimidiati.
§ 8.1 – Non ricorrono i presupposti per la condanna dell'appellante per responsabilità aggravata.
Giova premettere che il requisito della mala fede o della colpa grave va individuato allorché sussista la violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate. Nella specie, non ricorre un'ipotesi di pretestuosità dell'impugnazione per contrarietà alla giurisprudenza consolidata, quanto invece - tenuto conto che trattasi di impugnazione solo parziale - di infondatezza del gravame per l'annualità 2012 basato su un unico motivo, afferente alla errata qualificazione della domanda da parte del primo giudice, privo di fondamento. 12 § 9. – Il rigetto dell'appello comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass. n. 26907/2018,
Cass. n. 13055/2018).
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
contro la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Catanzaro n.
[...]
537/2023 pubblicata in data 31/03/2023, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2. condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore di parte appellata che liquida in € 12.154,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, DPR 115/2002 per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Corte d'Appello di
Catanzaro, sezione Seconda in data 23 ottobre 2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Claudia De Martin
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Claudia De Martin presidente rel. dr. Biagio Politano consigliere dr. Pietro Scuteri consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 765 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 20/10/2025 sostituta ex art. 127 ter cpc con il deposito di note scritte e vertente
TRA
(c.f. e P. VA n° Parte_1
) in persona del Legale rappresentante p.t. rappresentato e P.IVA_1
difeso anche disgiuntamente, dall'Avv. Giacomo Enzo C. Maletta e dall'Avv. Antonio Iannone in virtù di procura rilasciata in calce all'atto di appello ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo, sito in
Catanzaro, alla Traversa Nasi n. 2;
APPELLANTE
1 E
(cf. ), in persona del l.r. pro – tempore Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti per TA
del 21.1.2022, 163.078 Rep. e 36.819 Racc., dall'Avvocato Per_1
Giuseppe NAIMO dell'Avvocatura Regionale ed elettivamente domiciliata in Catanzaro, Cittadella Regionale, presso gli uffici dell'Avvocatura
Regionale;
APPELLATA
OGGETTO: appello contro sentenza n. 537/2023 del Tribunale di Catanzaro pubblicata in data 31/03/2023
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: << 1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. l proprietaria di Parte_1
numerose strutture socio sanitarie accreditate in tre province calabresi, assumendo di avere erogato, quale affidataria delle anzidette strutture, prestazioni di assistenza residenziale in RSA e Casa Protetta, giusti contratti stipulati tra il legale rappresentante rispettivamente dell'ASP di Cosenza, di
Catanzaro e di Vibo Valentia, e il legale rappresentante della stessa
, per il 2012, 2013, 2014 e di avere ricevuto dalle competenti Parte_1
AA.SS.PP. il pagamento della quota imputata al Controparte_2
pari al 50% per le Case Protette e al 70% per le RSA, ha convenuto in giudizio la per sentirla condannare alla corresponsione Controparte_1
della quota imputata al Sociale Regionale, pari al 50% per le Case CP_2
Protette e al 30% per le RSA (detratta la quota utente per 231/2002, in via principale a titolo di corrispettivo dovuto ex lege e in via subordinata ex art. 2041 c.c. Si è costituita la , eccependo l'infondatezza della Controparte_1
domanda principale per: a)inefficacia nei suoi confronti dei contratti stipulati 2 tra le strutture accreditate e le b)insussistenza Controparte_3
di obbligazione ex lege; c)inesistenza di contratti stipulati tra la ricorrente e la regione;
d)mancata prova della copertura finanziaria delle erogazioni richieste;
ha eccepito inoltre l'inammissibilità della domanda subordinata di indebito arricchimento per difetto di sussidiarietà. Su istanza della stessa parte ricorrente formulata alla prima udienza, è stato disposto il passaggio del procedimento dal rito sommario al rito ordinario. Concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., con la seconda memoria parte attrice ha allegato i contratti stipulati per il pagamento della quota sociale con la per l'anno 2012, insistendo nelle conclusioni già rese. Controparte_1
Precisate le conclusioni, con la comparsa conclusionale l'ente convenuto ha evidenziato come controparte non abbia inteso valersi del primo termine concesso ex art. 183 c.p.c. per proporre domanda a titolo contrattuale nei confronti della ma, valendosi del secondo termine, abbia solo CP_1
allegato accordi convenzionali(c.d. “addende”); pertanto, ha concluso chiedendo che la domanda “implicitamente” avanzata mediante tali allegazioni fosse dichiarata inammissibile, riportandosi per il resto alle conclusioni già rassegnate. Parte attrice non ha modificato le conclusioni iniziali.>>
§ 2. – Il Tribunale di Catanzaro con sentenza n. 537/2023 così statuiva: <
Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni contraria istanza, così provvede: -rigetta ogni domanda proposta dalla confronti Parte_2
della ; -compensa integralmente le spese di lite.>> Controparte_1
§ 3. – Il Tribunale a sostegno della decisione osservava:<< 2. Come noto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ormai consolidata è giunta ad escludere che in rapporti analoghi a quello oggetto del presente procedimento la sottoscrizione di convenzione da parte della competente
Azienda Sanitaria possa vincolare anche la Si riportano di seguito, CP_1
3 ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., alcuni passaggi motivazionali del noto arresto della Corte di Cassazione sulla materia (Cass. civ., sez. I, 31 ottobre
2016, n. 22037), che ha ribaltato l'orientamento manifestato dalla giurisprudenza di questo Tribunale e dalla locale Corte d'Appello in ordine alla diretta riferibilità alla degli effetti delle convenzioni Controparte_1
stipulate solo dalle aziende sanitarie provinciali nell'esercizio delle rispettive funzioni: “7.2. -Alla stregua di tale disciplina, che demanda alle asl ogni potere d'intervento diretto in materia di assistenza socio-sanitaria, ivi compresa l'instaurazione di rapporti contrattuali con le strutture pubbliche
e private chiamate a rendere le relative prestazioni in regime di accreditamento, riservando alla esclusivamente compiti di CP_1
programmazione, coordinamento e vigilanza, tra i quali è compresa anche la ripartizione tra le asl delle risorse economiche necessarie per
l'effettuazione dei predetti interventi, deve escludersi che l'esecuzione delle prestazioni rese dalla società attrice in favore degli assistiti abbia potuto far sorgere obbligazioni a carico della rimasta estranea alla CP_1
stipulazione della convenzione con l'Asp di Cosenza, e comunque priva di ogni competenza al riguardo. Non può condividersi, il richiamo della sentenza impugnata alla L.R. n. 23 del 2003, art. 7 che poneva a carico del
Fondo Sociale Regionale una quota del corrispettivo delle predette prestazioni, trattandosi di una disposizione che, oltre ad essere stata superata dalla successiva evoluzione legislativa, non poteva comportare una responsabilità diretta a carico della nei confronti delle strutture CP_1
accreditate, essendo destinata ad assumere rilievo esclusivamente sul piano interno dei rapporti finanziari tra la e l'asl competente per CP_1
territorio. Significativo, in tal senso, è il preambolo della già citata Delib. n.
685 del 2002, nella parte in cui si riferiva alla Delib. Giunta Regionale 10 ottobre 2000, n. 643, con cui, richiamandosi del D.Lgs. n. 502 del 2002, art.
3-septies era stato previsto lo stanziamento in bilancio di maggiori somme
4 per il pagamento delle rette da parte delle asl in favore delle strutture sociosanitarie private: nella medesima prospettiva, d'altronde, l'allegato alla Delib. n. 685, pur subordinando la validità degli accordi contrattuali alla sottoscrizione anche da parte del Dirigente Generale del Dipartimento della Regione Calabria, o di un suo delegato, precisava che la documentazione relativa al pagamento doveva essere inviata alle asl, in tal modo lasciando intendere che, conformemente alla disciplina riportata, il corrispettivo era a carico dei predetti soggetti, ivi compresa la quota da imputarsi al Fondo Sociale Regionale. Pertanto, anche a voler ritenere che la non potesse, con un proprio atto amministrativo, stabilire le CP_1
condizioni di validità degli accordi in questione, i cui requisiti soggettivi andavano individuati sulla base delle competenze previste dalla disciplina legislativa di settore, dovrebbe comunque escludersi la possibilità di desumere dalla stipulazione degli stessi l'avvenuta instaurazione di un rapporto diretto con la ed il conseguente obbligo di quest'ultima CP_1
di provvedere, sia pure parzialmente, al pagamento delle rette. 7.3. -
Un'indiretta conferma dell'estraneità della ai rapporti instaurati CP_1
dalle asl con i soggetti operanti nell'ambito del settore socio-sanitario può peraltro ricavarsi dalle vicende normative e giurisprudenziali che hanno riguardato, fino ad epoca relativamente recente, il pagamento dei corrispettivi dovuti alle farmacie per le prestazioni rese in favore degli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale e la successione delle asl nei rapporti già facenti capo alle usl. (…) Il confronto tra le predette vicende conferma che, al di fuori dei casi in cui sia la stessa legge a prevedere
l'instaurazione di rapporti con i terzi, in virtù dell'inerenza dell'atto da cui derivano all'esercizio di funzioni proprie o all'intervento diretto nelle vicende di enti da essa dipendenti, la rimane normalmente estranea CP_1
alla concreta gestione dei servizi socio-sanitari, essendo titolare di competenze riguardanti esclusivamente la sfera della programmazione, del
5 coordinamento e della vigilanza sugli enti operanti nel settore, con la conseguenza che, in mancanza di un'espressa disposizione di legge che lo consenta, non sono ad essa riferibili in via diretta gli effetti degli atti posti in essere dai predetti enti nell'esercizio delle rispettive funzioni. Una siffatta disposizione non è rintracciabile nel caso in esame, non potendo essere ravvisata nè nella L.R. n. 23 del 2003, art. 7 avente, come si è detto, una portata riferibile esclusivamente ai rapporti finanziari interni all'area dei servizi socio-sanitari, nè nella L.R. n. 24 del 2008, art. 13 il quale anzi, nell'attribuire esclusivamente alle asl la competenza in ordine alla stipulazione dei contratti con le strutture accreditate, depone chiaramente in senso contrario all'efficacia diretta di tali contratti nei confronti della
. I passaggi motivazionali sin qui trascritti sono stati condivisi dalle CP_1
coeve sentenze della Corte di Cassazione n. 22038, n. 22039 e n. 22040 emesse nella stessa data e da ulteriori recenti pronunce (da ultimo, cfr. Cass.
n. 11925/2017; Cass. n. 12837/2017; Cass. n. 28024/2019; Cass. n.
18604/2020; Cass. n.7745/2020; Cass. n. 25851/2020), cui questo Tribunale, rivedendo il proprio precedente orientamento, ha già prestato adesione riconoscendone la correttezza. In particolare, dallo stralcio motivazionale testé riportato si comprende come, diversamente da quanto sostenuto dal procuratore di parte attrice (secondo cui la Corte di Cassazione avrebbe errato nell'annullare le decisioni di merito sovrapponendo le strutture sociali a quelle socio sanitarie e adeguando a queste ultime la normativa specifica di quelle), la Suprema Corte abbia in realtà affermato un principio di generale estraneità della alla concreta gestione dei servizi socio- CP_1
sanitari al di fuori dei casi in cui vi sia un'espressa norma di legge -non ravvisabile nella materia de qua-a prevedere la diretta riferibilità ad essa degli effetti degli atti posti in essere dalle Asp ovvero dei casi in cui vi sia la sottoscrizione dell'accordo contrattuale anche da parte del Dirigente
Generale del competente Dipartimento della Regione Calabria o di un suo
6 delegato. Nel caso di specie, va considerato che gli accordi risultano essere stati sottoscritti tra l'odierna parte attrice e, rispettivamente, le Aziende
Sanitarie Provinciali di Cosenza, Catanzaro e Vibo Valentia, mentre la non ha preso parte a quelle convenzioni. Sennonché, a Controparte_1
fronte del principio secondo cui il contratto ha forza di legge tra le parti e soltanto tra esse e non sussistendo alcuna norma regionale che consenta di derogare al predetto principio, va rigettata la domanda principale fondata sulla sussistenza di un'obbligazione ex lege della . Quanto Controparte_1
ai contratti per l'anno 2012 stipulati direttamente tra le strutture accreditate gestite dall'associazione agente e la va osservato che Controparte_1
effettivamente la suddetta produzione documentale rimane inutilizzabile nel caso di specie, posto che parte attrice non ha inteso modificare le proprie domande e considerando altresì che un'eventuale mutatio libelli sarebbe stata inammissibile perché tardiva. Infine, proprio alla luce di quanto fin qui esposto, emerge in maniera conclamata l'inammissibilità della domanda subordinata di ingiustificato arricchimento, difettando il requisito della sussidiarietà per la sussistenza di altre domande esperibili.
3. Per quanto concerne la regolazione delle spese di lite, sussistono i presupposi di cui all'art. 92 c.p.c., tenuto conto che si è al cospetto di una vicenda connotata dal formarsi di giurisprudenza di merito in senso favorevole alla odierna parte soccombente, smentita nel corso del giudizio da pronunciamenti della
Suprema Corte;
pertanto, le spese dell'intero procedimento meritano di essere integralmente compensate tra le parti.>>
§ 4. – Ha proposto appello parziale ASSOCIAZIONE INTERREGIONALE
formulando un motivo di gravame limitato all'annualità Parte_1
2012, di seguito illustrato. Rassegnava le seguenti conclusioni:<< Voglia
l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, così disporre: Riformare integralmente la ridetta sentenza appellata, per i motivi e le argomentazioni esposte in narrativa, nei punti evidenziati e dichiarare il diritto
7 dell a vedersi riconoscere dalla Parte_1 CP_1
il pagamento della quota sociale in relazione alle prestazioni socio-
[...]
sanitarie rese nell'anno 2012, pari ad euro 120.187,26 oltre interessi ex
D.Lgs. 231/2022, in forza dei contratti stipulati direttamente con la CP_1
e giuste fatture emesse dall'odierna appellante presenti agli atti di
[...]
causa. Con vittoria di spese e competenze del Giudizio ex art. 93 c.p.c.>>
§ 4.1 – Si costituiva per eccepire la temerarietà del Controparte_1
gravame e comunque la sua infondatezza. Rassegnava le seguenti conclusioni: <si chiede che l'adìta corte di appello catanzaro, Parte_1
) in persona del Legale rappresentante p.t. rappresentato e P.IVA_1
difeso anche disgiuntamente, dall'Avv. Giacomo Enzo C. Maletta e dall'Avv. Antonio Iannone in virtù di procura rilasciata in calce all'atto di appello ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo, sito in
Catanzaro, alla Traversa Nasi n. 2;
APPELLANTE
1 E
(cf. ), in persona del l.r. pro – tempore Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti per TA
del 21.1.2022, 163.078 Rep. e 36.819 Racc., dall'Avvocato Per_1
Giuseppe NAIMO dell'Avvocatura Regionale ed elettivamente domiciliata in Catanzaro, Cittadella Regionale, presso gli uffici dell'Avvocatura
Regionale;
APPELLATA
OGGETTO: appello contro sentenza n. 537/2023 del Tribunale di Catanzaro pubblicata in data 31/03/2023
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: << 1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. l proprietaria di Parte_1
numerose strutture socio sanitarie accreditate in tre province calabresi, assumendo di avere erogato, quale affidataria delle anzidette strutture, prestazioni di assistenza residenziale in RSA e Casa Protetta, giusti contratti stipulati tra il legale rappresentante rispettivamente dell'ASP di Cosenza, di
Catanzaro e di Vibo Valentia, e il legale rappresentante della stessa
, per il 2012, 2013, 2014 e di avere ricevuto dalle competenti Parte_1
AA.SS.PP. il pagamento della quota imputata al Controparte_2
pari al 50% per le Case Protette e al 70% per le RSA, ha convenuto in giudizio la per sentirla condannare alla corresponsione Controparte_1
della quota imputata al Sociale Regionale, pari al 50% per le Case CP_2
Protette e al 30% per le RSA (detratta la quota utente per 231/2002, in via principale a titolo di corrispettivo dovuto ex lege e in via subordinata ex art. 2041 c.c. Si è costituita la , eccependo l'infondatezza della Controparte_1
domanda principale per: a)inefficacia nei suoi confronti dei contratti stipulati 2 tra le strutture accreditate e le b)insussistenza Controparte_3
di obbligazione ex lege; c)inesistenza di contratti stipulati tra la ricorrente e la regione;
d)mancata prova della copertura finanziaria delle erogazioni richieste;
ha eccepito inoltre l'inammissibilità della domanda subordinata di indebito arricchimento per difetto di sussidiarietà. Su istanza della stessa parte ricorrente formulata alla prima udienza, è stato disposto il passaggio del procedimento dal rito sommario al rito ordinario. Concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., con la seconda memoria parte attrice ha allegato i contratti stipulati per il pagamento della quota sociale con la per l'anno 2012, insistendo nelle conclusioni già rese. Controparte_1
Precisate le conclusioni, con la comparsa conclusionale l'ente convenuto ha evidenziato come controparte non abbia inteso valersi del primo termine concesso ex art. 183 c.p.c. per proporre domanda a titolo contrattuale nei confronti della ma, valendosi del secondo termine, abbia solo CP_1
allegato accordi convenzionali(c.d. “addende”); pertanto, ha concluso chiedendo che la domanda “implicitamente” avanzata mediante tali allegazioni fosse dichiarata inammissibile, riportandosi per il resto alle conclusioni già rassegnate. Parte attrice non ha modificato le conclusioni iniziali.>>
§ 2. – Il Tribunale di Catanzaro con sentenza n. 537/2023 così statuiva: <
Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni contraria istanza, così provvede: -rigetta ogni domanda proposta dalla confronti Parte_2
della ; -compensa integralmente le spese di lite.>> Controparte_1
§ 3. – Il Tribunale a sostegno della decisione osservava:<< 2. Come noto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ormai consolidata è giunta ad escludere che in rapporti analoghi a quello oggetto del presente procedimento la sottoscrizione di convenzione da parte della competente
Azienda Sanitaria possa vincolare anche la Si riportano di seguito, CP_1
3 ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., alcuni passaggi motivazionali del noto arresto della Corte di Cassazione sulla materia (Cass. civ., sez. I, 31 ottobre
2016, n. 22037), che ha ribaltato l'orientamento manifestato dalla giurisprudenza di questo Tribunale e dalla locale Corte d'Appello in ordine alla diretta riferibilità alla degli effetti delle convenzioni Controparte_1
stipulate solo dalle aziende sanitarie provinciali nell'esercizio delle rispettive funzioni: “7.2. -Alla stregua di tale disciplina, che demanda alle asl ogni potere d'intervento diretto in materia di assistenza socio-sanitaria, ivi compresa l'instaurazione di rapporti contrattuali con le strutture pubbliche
e private chiamate a rendere le relative prestazioni in regime di accreditamento, riservando alla esclusivamente compiti di CP_1
programmazione, coordinamento e vigilanza, tra i quali è compresa anche la ripartizione tra le asl delle risorse economiche necessarie per
l'effettuazione dei predetti interventi, deve escludersi che l'esecuzione delle prestazioni rese dalla società attrice in favore degli assistiti abbia potuto far sorgere obbligazioni a carico della rimasta estranea alla CP_1
stipulazione della convenzione con l'Asp di Cosenza, e comunque priva di ogni competenza al riguardo. Non può condividersi, il richiamo della sentenza impugnata alla L.R. n. 23 del 2003, art. 7 che poneva a carico del
Fondo Sociale Regionale una quota del corrispettivo delle predette prestazioni, trattandosi di una disposizione che, oltre ad essere stata superata dalla successiva evoluzione legislativa, non poteva comportare una responsabilità diretta a carico della nei confronti delle strutture CP_1
accreditate, essendo destinata ad assumere rilievo esclusivamente sul piano interno dei rapporti finanziari tra la e l'asl competente per CP_1
territorio. Significativo, in tal senso, è il preambolo della già citata Delib. n.
685 del 2002, nella parte in cui si riferiva alla Delib. Giunta Regionale 10 ottobre 2000, n. 643, con cui, richiamandosi del D.Lgs. n. 502 del 2002, art.
3-septies era stato previsto lo stanziamento in bilancio di maggiori somme
4 per il pagamento delle rette da parte delle asl in favore delle strutture sociosanitarie private: nella medesima prospettiva, d'altronde, l'allegato alla Delib. n. 685, pur subordinando la validità degli accordi contrattuali alla sottoscrizione anche da parte del Dirigente Generale del Dipartimento della Regione Calabria, o di un suo delegato, precisava che la documentazione relativa al pagamento doveva essere inviata alle asl, in tal modo lasciando intendere che, conformemente alla disciplina riportata, il corrispettivo era a carico dei predetti soggetti, ivi compresa la quota da imputarsi al Fondo Sociale Regionale. Pertanto, anche a voler ritenere che la non potesse, con un proprio atto amministrativo, stabilire le CP_1
condizioni di validità degli accordi in questione, i cui requisiti soggettivi andavano individuati sulla base delle competenze previste dalla disciplina legislativa di settore, dovrebbe comunque escludersi la possibilità di desumere dalla stipulazione degli stessi l'avvenuta instaurazione di un rapporto diretto con la ed il conseguente obbligo di quest'ultima CP_1
di provvedere, sia pure parzialmente, al pagamento delle rette. 7.3. -
Un'indiretta conferma dell'estraneità della ai rapporti instaurati CP_1
dalle asl con i soggetti operanti nell'ambito del settore socio-sanitario può peraltro ricavarsi dalle vicende normative e giurisprudenziali che hanno riguardato, fino ad epoca relativamente recente, il pagamento dei corrispettivi dovuti alle farmacie per le prestazioni rese in favore degli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale e la successione delle asl nei rapporti già facenti capo alle usl. (…) Il confronto tra le predette vicende conferma che, al di fuori dei casi in cui sia la stessa legge a prevedere
l'instaurazione di rapporti con i terzi, in virtù dell'inerenza dell'atto da cui derivano all'esercizio di funzioni proprie o all'intervento diretto nelle vicende di enti da essa dipendenti, la rimane normalmente estranea CP_1
alla concreta gestione dei servizi socio-sanitari, essendo titolare di competenze riguardanti esclusivamente la sfera della programmazione, del
5 coordinamento e della vigilanza sugli enti operanti nel settore, con la conseguenza che, in mancanza di un'espressa disposizione di legge che lo consenta, non sono ad essa riferibili in via diretta gli effetti degli atti posti in essere dai predetti enti nell'esercizio delle rispettive funzioni. Una siffatta disposizione non è rintracciabile nel caso in esame, non potendo essere ravvisata nè nella L.R. n. 23 del 2003, art. 7 avente, come si è detto, una portata riferibile esclusivamente ai rapporti finanziari interni all'area dei servizi socio-sanitari, nè nella L.R. n. 24 del 2008, art. 13 il quale anzi, nell'attribuire esclusivamente alle asl la competenza in ordine alla stipulazione dei contratti con le strutture accreditate, depone chiaramente in senso contrario all'efficacia diretta di tali contratti nei confronti della
. I passaggi motivazionali sin qui trascritti sono stati condivisi dalle CP_1
coeve sentenze della Corte di Cassazione n. 22038, n. 22039 e n. 22040 emesse nella stessa data e da ulteriori recenti pronunce (da ultimo, cfr. Cass.
n. 11925/2017; Cass. n. 12837/2017; Cass. n. 28024/2019; Cass. n.
18604/2020; Cass. n.7745/2020; Cass. n. 25851/2020), cui questo Tribunale, rivedendo il proprio precedente orientamento, ha già prestato adesione riconoscendone la correttezza. In particolare, dallo stralcio motivazionale testé riportato si comprende come, diversamente da quanto sostenuto dal procuratore di parte attrice (secondo cui la Corte di Cassazione avrebbe errato nell'annullare le decisioni di merito sovrapponendo le strutture sociali a quelle socio sanitarie e adeguando a queste ultime la normativa specifica di quelle), la Suprema Corte abbia in realtà affermato un principio di generale estraneità della alla concreta gestione dei servizi socio- CP_1
sanitari al di fuori dei casi in cui vi sia un'espressa norma di legge -non ravvisabile nella materia de qua-a prevedere la diretta riferibilità ad essa degli effetti degli atti posti in essere dalle Asp ovvero dei casi in cui vi sia la sottoscrizione dell'accordo contrattuale anche da parte del Dirigente
Generale del competente Dipartimento della Regione Calabria o di un suo
6 delegato. Nel caso di specie, va considerato che gli accordi risultano essere stati sottoscritti tra l'odierna parte attrice e, rispettivamente, le Aziende
Sanitarie Provinciali di Cosenza, Catanzaro e Vibo Valentia, mentre la non ha preso parte a quelle convenzioni. Sennonché, a Controparte_1
fronte del principio secondo cui il contratto ha forza di legge tra le parti e soltanto tra esse e non sussistendo alcuna norma regionale che consenta di derogare al predetto principio, va rigettata la domanda principale fondata sulla sussistenza di un'obbligazione ex lege della . Quanto Controparte_1
ai contratti per l'anno 2012 stipulati direttamente tra le strutture accreditate gestite dall'associazione agente e la va osservato che Controparte_1
effettivamente la suddetta produzione documentale rimane inutilizzabile nel caso di specie, posto che parte attrice non ha inteso modificare le proprie domande e considerando altresì che un'eventuale mutatio libelli sarebbe stata inammissibile perché tardiva. Infine, proprio alla luce di quanto fin qui esposto, emerge in maniera conclamata l'inammissibilità della domanda subordinata di ingiustificato arricchimento, difettando il requisito della sussidiarietà per la sussistenza di altre domande esperibili.
3. Per quanto concerne la regolazione delle spese di lite, sussistono i presupposi di cui all'art. 92 c.p.c., tenuto conto che si è al cospetto di una vicenda connotata dal formarsi di giurisprudenza di merito in senso favorevole alla odierna parte soccombente, smentita nel corso del giudizio da pronunciamenti della
Suprema Corte;
pertanto, le spese dell'intero procedimento meritano di essere integralmente compensate tra le parti.>>
§ 4. – Ha proposto appello parziale ASSOCIAZIONE INTERREGIONALE
formulando un motivo di gravame limitato all'annualità Parte_1
2012, di seguito illustrato. Rassegnava le seguenti conclusioni:<< Voglia
l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, così disporre: Riformare integralmente la ridetta sentenza appellata, per i motivi e le argomentazioni esposte in narrativa, nei punti evidenziati e dichiarare il diritto
7 dell a vedersi riconoscere dalla Parte_1 CP_1
il pagamento della quota sociale in relazione alle prestazioni socio-
[...]
sanitarie rese nell'anno 2012, pari ad euro 120.187,26 oltre interessi ex
D.Lgs. 231/2022, in forza dei contratti stipulati direttamente con la CP_1
e giuste fatture emesse dall'odierna appellante presenti agli atti di
[...]
causa. Con vittoria di spese e competenze del Giudizio ex art. 93 c.p.c.>>
§ 4.1 – Si costituiva per eccepire la temerarietà del Controparte_1
gravame e comunque la sua infondatezza. Rassegnava le seguenti conclusioni:
con condanna di parte appellante ex art. 96, cc.3 e 4, c.p.c. >>
§ 4.2 – Il Consigliere Istruttore, all'udienza di prima comparizione, negava l'autorizzazione al deposito del
c.p.c., e provvedendo ai sensi dell'art. 352 c.p.c. rinviava la causa all'udienza del 13 ottobre 2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i seguenti termini perentori: 1) termine di 60 giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
2) termine di 30 giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
3) termine di 15 giorni prima dell'udienza per il deposito di note di replica.
§ 4.3 – Le parti hanno depositato le note nei termini assegnati.
§ 4.4 – Con decreto presidenziale del 6 ottobre 2025 veniva disposta la riassegnazione della causa, il differimento della stessa all'udienza del 20 ottobre 2025 e la sostituzione dell'udienza predetta ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte.
8 Hanno depositato note scritte i difensori delle parti che hanno concluso riportandosi;
l'avv.to Maletta ha chiesto < altresì, di essere autorizzati a depositare il fascicolo di parte di primo grado in formato cartaceo, stante l'esosità dello stesso e l'impossibilità di procedere ad una agevole scansione>>
§ 4.5 – La causa veniva trattenuta in decisione.
§ 5. – i motivi di gravame
§ 5.1 – Con il primo motivo titolato: << Sul mancato accoglimento della domanda relativamente ai contratti del 2012 e sulla conseguente inutilizzabilità della produzione documentale per mancata modifica della domanda. Erroneità ed ingiustizia della decisione. Violazione dell'art. 183
c.p.c.>> l'appellante, sulla premessa di aver chiesto, con la domanda introduttiva del giudizio, la condanna della al pagamento della quota CP_1
sociale per le annualità 2012, 2013 e 2014 non corrisposte, evidenziava di aver depositato, con la seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. - in relazione all'annualità 2012 - i contratti sottoscritti direttamente con la CP_1
con i quali l'Amministrazione si obbligava al pagamento di detta
[...]
quota; significava che il Tribunale aveva errato nel qualificare detti contratti come delle “ mere addende” ed aveva altresì errato nella parte in cui aveva ritenuto inutilizzabile detta produzione documentale in quanto essa attrice non aveva inteso modificare la propria originaria domanda. Significava, in particolare, che avendo essa : < Parte_1
Giudizio la , chiedendo che la stessa venisse condannata al Controparte_1
pagamento della quota sociale inerente la retta per le prestazioni sociosanitarie erogate in regime di convenzione. Pertanto, l'originaria domanda, per come formulata, avrebbe dovuto valere quantomeno per le obbligazioni direttamente assunte dalla per l'anno 2012, Controparte_1
proprio in forza dei contratti stipulati tra le parti e prodotti nel corso del
Giudizio.>> Precisava che, in siffatto contesto, la produzione dei contratti per
9 l'anno 2012 doveva essere intesa quale onere probatorio per la dedotta obbligazione contrattuale della e non come produzione in Controparte_1
giudizio finalizzata alla tutela di un diritto diverso da quello originariamente fatto valere e ciò in quanto la domanda introduttiva doveva essere qualificata
- per l'annualità 2012- come azione contrattuale nei confronti della CP_1
per il mancato pagamento delle prestazioni socio-sanitarie inerenti
[...]
la quota sociale.
§ 6 – la questione preliminare
Il difensore di parte appellante ha reiterato la richiesta di autorizzazione al deposito cartaceo del fascicolo di parte di primo grado “stante l'esosità dello stesso e l'impossibilità di procedere ad una agevole scansione”.
Tanto premesso si osserva che il Giudice istruttore, con ordinanza 17 dicembre 2023, ha negato l'autorizzazione per genericità della richiesta in quanto “non risultano illustrate le specifiche ragioni che la supportano”.
L'istanza viene meramente reiterata e non vengono illustrate ragioni diverse dalla “ impossibilità di procedere ad una agevole scansione “ che certamente non integra una causa specifica per violare il disposto dell'obbligo di deposito telematico degli atti.
L'istanza come genericamente reiterata è dunque inammissibile tanto più che in relazione all'annualità 2012, l'unica in relazione alla quale risulta proposto gravame, i contratti risultano allegati alla memoria ex art. 183 co. 6 secondo termine depositata nel fascicolo telematico in data 9 gennaio 2018.
§ 7 – L'analisi del motivo
§ 7.1 – il motivo non è fondato.
Giova premettere che il Tribunale ha evidenziato che le conclusioni rassegnate da nel ricorso Parte_1
10 introduttivo del giudizio non sono mai state modificate. Esse sono le seguenti:
<< In via principale, condannare la al pagamento, in Controparte_1
favore della ricorrente, della complessiva somma pari ad € 1.130.044,68 (UN
MILIONECENTOTRENTAMILAZEROQUARANTAQUATTRO/68), oltre interessi ex D.Lgs. 231/2022, ovvero di altra somma maggiore o minore ritenuta più conforme a giustizia, con rivalutazione monetaria ed interessi ex
D.Lgs. 231/2002, dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo, a titolo di corrispettivo – dovuto ex lege – in misura pari al 30% (detratta la quota utente per le sole RSA) del costo delle prestazioni sociosanitarie rede dalla medesima ricorrente nell'anno 2012, 2013 e nell'anno 2014, su specifica autorizzazione e richiesta dell'ASP di Cosenza, dell'ASP di Catanzaro e dell'ASP di Vibo Valentia>>
Sulla scorta di tali conclusioni il primo giudice ha richiamato i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità secondo i quali gli accordi contrattuali non potevano comportare l'instaurazione di un rapporto diretto con la (trascriveva Cass. n. 22037/2016 e richiamava le Controparte_1
pronunce gemelle n. 22038, 22039 e 22040 ed arresti più recenti) e, con riguardo all'annualità 2012 - in relazione alla quale con la memoria secondo termine ex art. 183 co. 6 c.p.c. parte ricorrente aveva depositato i contratti - il Tribunale ha rigettato la domanda avendo evidenziato che risultava formulata in giudizio esclusivamente la domanda di pagamento di un'obbligazione ex lege della , mai modificata nel primo Controparte_1
termine ex art. 183 co. 6 cpc;
da tanto ha tratto la conclusione, obbligata, che la documentazione prodotta (i contratti del 2012) rimaneva non utilizzabile o irrilevante non risultando proposta la domanda attorea di pagamento nei confronti della per responsabilità contrattuale. CP_1
Osserva la Corte che la motivazione di prime cure non è erronea – come denunciato nel motivo in esame- ma aderente e coerente alle risultanze
11 processuali poiché avendo parte ricorrente sempre insistito nelle conclusioni già rese nell'atto introduttivo ne discende che l'unica domanda di pagamento proposta nei confronti della è volta ad ottenere il pagamento di CP_1
somme per il rimborso di prestazioni socio sanitarie rese a titolo di corrispettivo per responsabilità ex lege in misura corrispondente alla quota imputata al Fondo Sociale regionale pari al 50% per le Case Protette e al 30% per le RSA (detratta la quota utente per entrambe le tipologie). In difetto di domanda volta al pagamento sulla base di titolo contrattuale rimane assorbita la restante questione.
L'appello va quindi rigettato.
§ 8. – Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate in favore della parte appellata sulla base dello scaglione di valore della causa come da domanda (€ 120.187,26 e così scaglione di valore sino a € 260.000,00) nei valori medi per tutte le fasi fatta eccezione per la fase istruttoria- trattazione che ha avuto minimo svolgimento e per la quale vengono liquidati i valori medi dimidiati.
§ 8.1 – Non ricorrono i presupposti per la condanna dell'appellante per responsabilità aggravata.
Giova premettere che il requisito della mala fede o della colpa grave va individuato allorché sussista la violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate. Nella specie, non ricorre un'ipotesi di pretestuosità dell'impugnazione per contrarietà alla giurisprudenza consolidata, quanto invece - tenuto conto che trattasi di impugnazione solo parziale - di infondatezza del gravame per l'annualità 2012 basato su un unico motivo, afferente alla errata qualificazione della domanda da parte del primo giudice, privo di fondamento. 12 § 9. – Il rigetto dell'appello comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass. n. 26907/2018,
Cass. n. 13055/2018).
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
contro la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Catanzaro n.
[...]
537/2023 pubblicata in data 31/03/2023, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2. condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore di parte appellata che liquida in € 12.154,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, DPR 115/2002 per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Corte d'Appello di
Catanzaro, sezione Seconda in data 23 ottobre 2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Claudia De Martin
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