Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/03/2025, n. 1575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1575 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Quinta Sezione Civile
Composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Maria Grazia Serafin Presidente
Dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera Dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 4648/2019 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019 trattenuta in decisione in seguito al deposito delle note telematiche in sostituzione dell'udienza del 19/9/2024
TRA
già Parte 2 in persona del legale Parte 1
c.f. e P.Iva P.IVA 1 , rappresentata e difesa Parte 3 rappresentante pro tempore sig. ed elettivamente domiciliata come in atti;
C.F. 1 dall'Avv. Prof. Gerardo Villanacci, c.f. '
- appellante-
E
Controparte_1 in persona del CP 2 con Avv.ti Paolo Grassi e Michele Guidugli;
-appellata-
OGGETTO: Appello avverso ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. resa dal Tribunale di Roma nel giudizio n. rg. 36041/2018 pubbl. il 7/6/2019
CONCLUSIONI: come da note telematiche depositate per l'udienza del 19/9/2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Controparte 1 in persona del legale Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la società
(d'ora in poi CP 1 , conveniva in giudizio dinanzi rappresentante pro tempore Controparte_3 al Tribunale Civile di Roma la Parte 2 'al fine di veder accolte le seguenti conclusioni:
"Piaccia all'Ill.mo Giudicante, respinta ogni contraria istanza, azione ed eccezione: "1. Ordinare a
[...] del 16 luglio 2014, ancora vigente, non essendo intervenuto alcun nuovo accordo con le tre
Associazioni di categoria rappresentative dei gestori, sopra indicate e sino a che non intervenga detto nuovo accordo;
2. Accertare che per effetto della mancata applicazione dell'Accordo in questione, Parte 2 è debitrice, nei confronti del ricorrente delle quote fisse previste dall'accordo e non corrisposte e rilevabili direttamente dall'Accordo del 16 luglio 2014 non corrisposte da Parte 2
[...] alle scadenze del 20 giugno 2017, 20 ottobre 2017 e 20 febbraio 2018 per euro 3.700,00 cadauno, ammonta a complessivi euro 11.100,00 salvo il diritto a percepire le ulteriori quote fisse sino alla ripresa di applicazione dell'Accordo; e, per l'effetto degli accertamenti di cui sopra, 3. condannare
Parte 2 a pagare alla ricorrente i predetti importi di euro 11.100,00" (cfr. allig. 3.3).la La Parte 2 si costituiva in giudizio eccependo, in rito, l'incompetenza per territorio del Tribunale Civile di Roma nonchè l'improcedibilità della domanda formulata dalla ricorrente per difetto di preventivo esperimento di negoziazione ai sensi dell'art. 3 legge n. 162 del 2014; nel merito, contestava la fondatezza della pretesa creditoria spiegando che tra i contratti cedutigli dalla CP 4 non poteva ricomprendersi l'Accordo Aziendale del 16.07.2014, non essendo quest'ultimo disciplinato dall'art. 2558 cod. civ., ed essendo tutt'altro che pacifica l'efficacia dello stesso all'epoca della cessione.
Istruita documentalmente la causa senza alcun mutamento di rito il Tribunale Civile di Roma con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., depositata il 7.06.2019, disattendeva le eccezioni preliminari ed accoglieva nel merio la domanda così decidendo : "Letti gli artt. 702 bis e segg. c.p.c., dichiara
Parte_2 tenuta ad applicare nelle somministrazioni di carburante nei confronti della
Controparte_1 le condizioni economiche previste dall'Accordo Aziendale sulla Viabilità
Ordinaria della Rete di Distribuzione della Controparte_4 del 16.7.2014 e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento nei confronti della ricorrente della somma di € 11.100,00; condanna la convenuta a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in € 118,50 per esborsi ed € 1.615,00 per compensi, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali come per legge".
Avverso la predetta ordinanza ha interposto rituale appello la Parte 2 censurando, in primo luogo, la motivazione dell'ordinanza impugnata circa la ritenuta competenza territoriale del Tribunale Civile di
Roma, la procedibilità della domanda e le ragioni del suo accoglimento.
Nello specifico ha rilevato la illogicità della tesi sposata dal Tribunale dell' asserita competenza territoriale presso la sede della CP 4 prevista nel contratto di fornitura ( poi ceduto alla Parte_2 con sede in Brescia), dovendosi ritenere, ad avviso della stessa, che le parti avevano inteso attribuire i vantaggi della pattuizione convenzionale sulla competenza alla cessionaria soc. Parte 2
[...] Ha evidenziato che, diversamente opinando, l'art. 13 del contratto di fornitura avrebbe perso il collegamento alla ragione della sua previsione, consistente, appunto, nel designare un ufficio giudiziario di maggior prossimità per una delle parti, attraverso un rinvio mobile alle norme dell'ordinamento giudiziario che fissano la sede e le articolazioni territoriali del foro prescelto.
Si è costituita l'appellata chiedendo il rigetto del gravame e la conferma dell'impugnata ordinanza. Precisate le conclusioni mediante richiamo di parte appellante all' eccezione preliminare di incompetenza territoriale sulla scorta delle pronunzie intervenute della Suprema Corte di Cassazione in fattispecie analoghe allegate alle note di trattazione depositate per l'udienza del 14/11/2022, rinviata per ragioni organizzative del ruolo poi all' udienza del 19/9/2024, la Corte ha trattenuto la causa in decisione previa assegnazione dei termini di legge ex artt. 190 c.p.c.
*** Preliminarmente deve esaminarsi la censura riguardante il rigetto della eccezione di incompetenza territoriale in quanto avente carattere senz' altro assorbente rispetto alle altre.
Il Tribunale in relazione alla anzidetta eccezione preliminare di rito ha così motivato: "Nel contratto di fornitura (doc. n. 2 parte ricorrente) concluso con le parti all'art. 13, hanno convenuto che " Foro
,
esclusivamente competente a giudicare delle vertenze derivanti dal presente contratto è quello ove la avrà la sede legale al momento dell'introduzione del giudizio, con la facoltà della sola di adire, in alternativa, il foro del convenuto". Infatti, atteso che risultava avere, al tempo della conclusione del contratto, la propria sede a Rona e non risultando che la stessa abbia trasferito altrove la propria sede al momento della instaurazione del presente giudizio, sussiste la competenza per territorio di questo Tribunale, non essendo la detta clausola stata modificata a seguito della cessione del contratto e considerato che la clausola in questione non fa riferimento generico alla sede del contraente fornitore, ma alla sede di haCome sopra accennato la Parte 2 censurato il rigetto della eccezione di incompetenza del Tribunale Civile di Roma, ritenendo per contro territorialmente competente il
Tribunale Civile di Brescia quale foro delle persone giuridiche ex art. 19 c.p.c. ovvero, in alternativa, il
Tribunale Civile di Pisa, quale forum destinatae solutionis e forum contractus. Ha rilevato che in alcune controversie identiche a quella che ci occupa, nelle quali è stata convenuta la Parte 2
[...] il Tribunale aveva accolto l'eccezione di incompetenza territoriale formulata da quest'ultima nei termini sopra rappresentati con ordinanza del 5.03.2019 e del 25.03.2019, che dette ordinanze erano state impugnate con ricorso per regolamento di competenza, e che i ricorsi erano sub iudice.
Inoltre nel corso del giudizio di appello l'appellante ha prodotto svariate pronunzie, emessa dalla
Suprema Corte di Cassazione in alcuni giudizi di regolamento instaurati in seguito alle ordinanze rese in fattispecie del tutto analoghe a quella in esame, dichiarative della incompetenza del Tribunale di
Roma stante la competenza territoriale del Tribunale di Brescia, e precisamente le seguenti ordinanze:
n. 12396 del 9.01.2020, depositata il 24.06.2020 (allig. 10); n. 12992 del 23.01.2020, depositata il
30.06.2020 (allig. 11); n. 20996 del 02.07.2020, depositata il 2.10.2020 (allig. 12); n. 14473 del
30.03.2021, depositata il 26.05.2021 (allig. 13); n. 20754 del 18.05.2021, depositata il 20.07.2021 (allig.
14).
In particolare l'ordinanza n. 12396/2020, alla quale si sono poi richiamate le successive, ha così deciso: "In caso di cessione del contratto di concessione per effetto di alienazione di ramo d'azienda, la clausola derogatoria della competenza territoriale - che individua il foro esclusivamente competente nel luogo dove ha sede il concedente al momento dell'introduzione del giudizio - deve intendersi riferita alla diversa sede legale del contraente subentrato, trattandosi di rinvio mobile finalizzato alla conservazione dell'originario equilibrio negoziale. (Nella specie, riguardante un contratto di concessione e fornitura di carburante ad un'area di servizio, la S.C. ha individuato la competenza territoriale nel luogo in cui il cessionario del contratto, subentrato al concedente, aveva sede al momento dell'inizio della controversia, in quanto i riferimenti testuali alla denominazione del contraente originario avevano una valenza meramente identificativa della parte contrattuale concedente e fornitrice)".
Come osservato nella motivazione delle ordinanza( v. in particolare n. 20754/2021) " Il riferimento alla sede di Roma è quindi da intendersi, come fatto dal Tribunale, mutabile, specularmente al mutamento della parte contrattuale, quale rinvio mobile finalizzato alla conservazione del medesimo equilibrio negoziale;
in altri termini, la cessione del contratto, conseguente a quella del ramo di azienda, determina l'opponibilità della clausola, rettamente intesa secondo la sua finalità e logica negoziale, da parte del cessionario al ceduto;
d'altra parte il riferimento alla non risulta presente solamente nella clausola ma anche nel resto del contratto, sicché la sua menzione nel patto in questione è neutra sotto il profilo in esame (cfr. Cass. n. 12992/2020; Cass. n. 12396/2020)".
Orbene la Corte ritiene senz'altro condivisibile l'orientamento di legittimità richiamato dall'appellante.
Lo stesso è invero volto a privilegiare rispetto al dato meramente letterale dell'art. 13 del contratto di fornitura (che individua il foro territorialmente competente nel luogo ove CP_4 avrà la sede legale al momento della introduzione del giudizio), l'intento delle parti di conservare l'originario equilibrio negoziale che è connotato, in base all' interpretazione della clausola secondo i canoni dettati dagli artt. 1362, dall' assegnazione al proprietario dell' impianto e fornitore del carburante, del privilegio di essere convenuto esclusivamente presso il foro in cui lo stesso ha la sede al momento dell' instaurazione del giudizio. Ciò al fine di evitare dislocazioni sul territorio nazionale delle vertenze instaurate dai gestori nei suoi confronti. Ed è chiaro che in caso di subentro di altro soggetto cessionario
( avente sede legale in altro luogo rispetto alla cedente), in tutti le posizioni attive e passive facenti capo ad l'equilibrio negoziale viene conservato solo assegnando alla clausola anzidetta il valore
(ora Parte 1di rinvio mobile alla sede della cessionaria Parte_2 con piena opponibilità della suddetta clausola come sopra interpretata, alla contraente ceduto ( odierna società appellata Controparte_1 ).
In conclusione deve accogliersi l'appello in ragione della ritenuta competenza territoriale esclusiva del Tribunale di Brescia e per l'effetto annullarsi l'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma nel giudizio rubricato al n.rg. 36041/2018 ed assegnarsi alle parti termine di tre mesi per la riassunzione davanti al foro territorialmente competente ex art. 50 c.p.c..
In ragione della mancanza di pronunzie di legittimità all'epoca dell' instaurazione anche del presente grado, in quanto intervenute successivamente, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite del doppio grado.
PQM
La Corte d'Appello di Roma, V sezione civile, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da Parte 1 già Parte 2 avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.pc. resa dal Tribunale di Roma in data 7/6/2019 nella causa n. rg. 36041/2018,, in accoglimento dell'appello e riforma dell' impugnata sentenza, così provvede :
-dichiara la incompetenza territoriale del Tribunale di Roma in ragione della competenza esclusiva territoriale del Tribunale di Brescia, e per l'effetto annulla la ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., resa dal
Tribunale di Roma in data 7/6/2019, nel giudizio rubricato al n. rg. 36041/2018.
-assegna alle parti termine di tre mesi per la riassunzione della causa davanti al Tribunale territorialmente competente di Brescia.
-compensa tra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Così deciso nella Camera di consiglio del 20/2/2025.
La Consigliera estensore
Dott.ssa Francesca Falla Trella
La Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Serafin