Decreto cautelare 12 settembre 2022
Sentenza breve 22 dicembre 2022
Decreto cautelare 12 gennaio 2023
Decreto presidenziale 12 gennaio 2023
Ordinanza cautelare 14 febbraio 2023
Parere definitivo 21 marzo 2024
Improcedibile
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 29/04/2025, n. 3639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3639 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03639/2025REG.PROV.COLL.
N. 00164/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 164 del 2023, proposto da
-OMISSIS- in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale sui figli minori -OMISSIS- e -OMISSIS- , rappresentato e difeso dagli avvocati Rosario Siciliano e Francesco Siciliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
AGENZIA NAZIONALE PER L’AMMINISTRAZIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n.17376/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione dei Beni Confiscati alla Criminalità Organizzata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2025 il Cons. Sebastiano Zafarana e uditi per le parti gli avvocati viste le conclusioni delle parti come in atti.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. Con atto notificato il 9 gennaio 2023 il sig. -OMISSIS- ha appellato la sentenza n.17376/2022 con la quale il TAR per il Lazio-Roma ha rigettato il ricorso da egli proposto avverso l’ordinanza di sgombero ex art. 2 decies, comma 2, l. 575/1965 (oggi trasfuso nell'art. 47, comma 2, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159), prot. -OMISSIS- del-OMISSIS-.
1.2. In data 24/02/2025 parte appellante ha notificato all’Agenzia resistente, presso il procuratore costituito, l’atto con cui dichiara “di rinunciare agli atti del giudizio in epigrafe” .
1.3. Alla pubblica udienza del 6 marzo 2025 l’Avvocato dello Stato ha preso atto della rinunzia.
2. Ritenuto:
- che la suddetta dichiarazione di rinunzia, risulta notificata all’Agenzia resistente almeno dieci giorni prima dell’udienza e, tuttavia, non risulta sottoscritta personalmente dalla parte ma soltanto da uno dei difensori, non munito tuttavia di procura speciale; sebbene irrituale, detta rinunzia è comunque idonea a valere quale manifestazione di sopravvenuta carenza di interesse a coltivare l’appello (art.84, comma 4, c.p.a.);
- che sussistono giustificate ragioni per compensare le spese di giudizio tra le parti;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Giovanni Pescatore, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Sebastiano Zafarana, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sebastiano Zafarana | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.