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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 14/01/2026, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 92/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SESSA MICHELE, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2638/2024 depositato il 18/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difesa da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliata presso
contro
Comune di Falerna - Piazza Municipio, 1 88042 Falerna CZ
Email_2elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 60649/2023 TASI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 23/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: /// Resistente: ///
Esposizione dei fatti rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione
Il Giudice Monocratico presso la C. G. T. di I grado di Catanzaro, ai sensi degli artt. 132 cpc, 118 disp. att. cpc e 4/bis D. Lgv. 546/1992, dà atto che parte ricorrente con memoria depositata il
9.1.2026 ha comunicato: “il Comune di Falerna - Ufficio Tributi, con provvedimento a firma del
Responsabile del Servizio in data 30.12.2025, nell'esercizio del potere di autotutela previsto dalla legge, ha disposto l'annullamento dell'impugnato avviso di Accertamento d'ufficio n. 60649 del 18.12.2023, relativo a TASI anno 2018”.
Il G. M. rileva, in ragione di quanto sopra, che si è verificata la cessazione della materia del contendere ex art. 46 D. lgv 31.12.1992 n.546.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'ente comunale (soggetto impositore unico responsabile della presente lite) atteso che le ragioni della ricorrente sono state integralmente accolte dal Comune di Falerna solo il 30.12.2025, dopo l'istaurazione del presente giudizio.
P.Q.M.
1) dichiara cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio;
2) condanna il Comune di Falerna, in persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 30 per esborsi e in euro 700,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge, distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del Difensore costituito per espressa anticipazione.
Catanzaro, 12.1.2026.
Il Giudice Monocratico
Dott. Michele Sessa
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SESSA MICHELE, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2638/2024 depositato il 18/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difesa da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliata presso
contro
Comune di Falerna - Piazza Municipio, 1 88042 Falerna CZ
Email_2elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 60649/2023 TASI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 23/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: /// Resistente: ///
Esposizione dei fatti rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione
Il Giudice Monocratico presso la C. G. T. di I grado di Catanzaro, ai sensi degli artt. 132 cpc, 118 disp. att. cpc e 4/bis D. Lgv. 546/1992, dà atto che parte ricorrente con memoria depositata il
9.1.2026 ha comunicato: “il Comune di Falerna - Ufficio Tributi, con provvedimento a firma del
Responsabile del Servizio in data 30.12.2025, nell'esercizio del potere di autotutela previsto dalla legge, ha disposto l'annullamento dell'impugnato avviso di Accertamento d'ufficio n. 60649 del 18.12.2023, relativo a TASI anno 2018”.
Il G. M. rileva, in ragione di quanto sopra, che si è verificata la cessazione della materia del contendere ex art. 46 D. lgv 31.12.1992 n.546.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'ente comunale (soggetto impositore unico responsabile della presente lite) atteso che le ragioni della ricorrente sono state integralmente accolte dal Comune di Falerna solo il 30.12.2025, dopo l'istaurazione del presente giudizio.
P.Q.M.
1) dichiara cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio;
2) condanna il Comune di Falerna, in persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 30 per esborsi e in euro 700,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge, distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del Difensore costituito per espressa anticipazione.
Catanzaro, 12.1.2026.
Il Giudice Monocratico
Dott. Michele Sessa