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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 05/06/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 269/2025
Registro generale Appello Lavoro n. 1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, composta da dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Presidente est dott.ssa Serena Sommariva Consigliera dott.ssa Laura Bertoli Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 4306/2024 del Tribunale di Milano
(est. dott.ssa Rossella Chirieleison) promossa:
DA
rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Giuseppe Di Maria ed elettivamente domiciliata in Milano, viale Teodorico n. 5, presso lo studio del difensore appellante
CONTRO
rappresentato e difeso dagli avv.ti Nicolò Schittone e Sara Greco ed CP_1
elettivamente domiciliato in Roma, via Ovidio n. 32, presso lo studio LMCA Studio Legale appellato
I procuratori delle parti rassegnavano le seguenti
CONCLUSIONI
APPELLANTE Voglia la Corte d'Appello di Milano adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, previa declaratoria di ammissibilità del proposto gravame, nel merito, ritenere e dichiarare fondato il proposto appello e, conseguentemente, riformare l'impugnata sentenza n. 4306/24 emessa e pubblicata dal Tribunale di Milano il 03/10/2024, ad oggi non notificata, e modificare la stessa nelle parti impugnate in accoglimento del presente atto di appello. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
APPELLATO Voglia la Corte d'Appello adita, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
1 - rigettare integralmente il Ricorso in appello avversario in quanto integralmente infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado per tutti i motivi sopra esposti;
Con vittoria delle spese di lite.
In via istruttoria
Ci si oppone a tutte le istanze istruttorie avversarie, in quanto inammissibili, valutative, e comunque generiche e nella denegata ipotesi di loro ammissione si reiterano le richieste istruttorie formulate nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, in udienza, e nelle note depositate, con i testi tutti indicati, da intendersi ivi integralmente richiamate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 2.1.2025, la società ha Parte_1
impugnato la sentenza n. 4306/2024 del Tribunale di Milano che ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento per giusta causa disposto in data 30.10.2024 nei confronti di ed ha CP_1
condannato la società alla reintegrazione del lavoratore ed al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del tfr, dal giorno del licenziamento alla effettiva reintegrazione ed al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento fino all'effettiva reintegrazione, oltre alla rifusione delle spese di lite nella misura di € 7.000, oltre accessori di legge.
Il Tribunale, a fronte di una contestazione disciplinare di insubordinazione rivolta al lavoratore, ha evidenziato quanto segue:
-la contestazione ha avuto ad oggetto unicamente l'omessa osservanza, per il limitato periodo di un mese e mezzo (settembre 2023 e prima settimana di ottobre 2023), della procedura disposta dalla società relativamente allo svolgimento di attività di prospezione (ovvero visita fisica dei clienti), adottata tra l'altro appena il mese di agosto 2023 e dopo un cambio di management;
-la società non ha contestato la mancata acquisizione di clienti e quindi i risultati dell'attività di promozione svolta dal lavoratore dall'assunzione al periodo immediatamente precedente la decisione aziendale. Come pure non ha contestato quanto dedotto del lavoratore circa i contratti acquisiti, i risultati ottenuti dall'assunzione ed i premi ed aumenti contrattuali ottenuti;
-dalla lettura delle slides della riunione del 28.8.2023 non risulta l'imposizione dell'attività di prospezione come metodologia tassativa e con divieto di operare in altro modo;
-la tipologia di attività da svolgere non rende agevole effettuare valutazioni in termini di insubordinazione, anche perché l'obbiettivo dell'attività è la vendita, per cui lo scostamento dalla metodologia aziendale rileva solo se non si raggiungono risultati ovvero se perdura per un lasso di tempo tale da far ritenere che il lavoratore intenda porsi volontariamente al di fuori del contesto aziendale quanto al metodo di lavoro. Circostanze insussistenti nel caso in esame.
La società impugna la sentenza articolando due motivi.
2 Con il primo motivo –“omessa e/o erronea valutazione delle prove, dei fatti e della condotta in concreto tenuta dal dipendente, non ritenuta idonea a configurare la giusta causa di licenziamento;
omessa e/o erronea applicazione dell'art. 2119 del c.c. e dell'art. 238 CCNL
Commercio e Servizi, in relazione all'art. 233 CCNL Commercio e Servizi.- ritiene irrilevante il risultato delle vendite, considerato che oggetto della contestazione è l'insubordinazione ed in particolare la tendenza del lavoratore a non attuare le direttive aziendali, tra l'altro, disposte a seguito di una valutazione della società di reintrodurre e potenziare l'attività di prospezione per far fronte alla crisi economica. Il lavoratore ha ammesso di aver disatteso le direttive aziendali e di aver adottato una strategia (contatti telefonici con i clienti) ritenuta non corretta dalla società che l'aveva infatti sostituita con l'attività di prospezione.
Contesta inoltre di non aver emanato direttive univoche e tassative.
Il giudice ha errato nel sottovalutare la pervicace volontà del dipendente nel disattendere le direttive ricevute, protraendo tale comportamento per un intero mese.
La decisione del giudice è inoltre in contrasto con l'art. 238 CCNL che prevede il licenziamento disciplinare per l'ipotesi, tra le altre, di grave violazione degli obblighi di cui all'art. 233, 1° e 2° comma.
Secondo la società la grave violazione indicata all'art. 233, 1° comma, si verifica allorquando il lavoratore viene meno all' “obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri e il segreto di ufficio.”.
Con il secondo motivo – “errata applicazione dell'art. 3, comma 2 D.lgs n. 23/15 per errato accertamento dell'insussistenza del fatto contestato. Necessità di riforma della sentenza sul punto mediante il riconoscimento dell'esistenza materiale del fatto contestato e conseguente riconoscimento della legittimità del licenziamento.”- contesta la ritenuta insussistenza del fatto atteso che il fatto materiale contestato si è verificato, il lavoratore lo ha pacificamente ammesso ed
è disciplinarmente rilevante.
Lamenta infine la condanna alle spese di giudizio.
Si è costituito l'appellato chiedendo il rigetto dell'appello.
In particolare, rappresenta il successivo licenziamento per giustificato motivo oggettivo di altri tre dipendenti per gravi motivi finanziari e di bilancio.
Detti licenziamenti dimostrano che “le ragioni sottostanti al licenziamento intimato all'Appellato, lungi dall'essere legate a motivi disciplinari, si inseriscono nel contesto di crisi economica in cui la società (facente parte di un gruppo multinazionale) sosteneva di versare, e, che, solo per evitare di avviare una procedura di licenziamento collettivo (che avrebbe richiesto con un numero di 5
3 risorse l'avvio delle trattative con le OO.SS. territoriali non essendoci alcuna RSA/RSU interna) ha limitato a 4 il numero delle risoluzioni dei rapporti di lavoro in essere complessive.”
Nel merito, rileva come:
- l'unica direttiva della società consistesse nel concludere contratti e che il mese di settembre, di rientro dalle vacanze estive fosse destinato a sviluppare le trattative sui contatti già acquisiti, al fine di concretizzare un maggior numero di effettivi contratti. Per cui detta attività può dirsi di prospezione, essendo necessari più incontri prima che venga stipulato un contratto;
Per_
- avesse sempre informato il suo responsabile, Da , della propria attività;
- l'agenda allegata alla contestazione non contemplasse tutte le attività come le visite a prospect già contattati e/o telefonate di tentata chiusura che vengono inserite in un'altra sezione del CRM aziendale, che è il sistema di gestione degli appuntamenti dei clienti;
- dall'applicazione di Google maps risultassero i suoi spostamenti a testimonianza di visite fatte ai clienti;
- non gli fosse stata mossa alcuna contestazione circa il rendimento in termini di produttività.
La causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
L'appello non è fondato per i motivi di seguito esposti.
Con lettera del 13.10.2023 la società contestava:
“Come lei ben sa, nel corso della riunione dello scorso 28/08/2023, avvenuta in sede anche alla sua presenza, la scrivente direzione aziendale comunicava tutti i responsabili relazioni la necessità, ben evidenziata nel corso della riunione medesima ed esplicitata nelle slides all'uopo redatte e qui integralmente richiamate, di riattivare l'attività di prospezione sul territorio, fornendo a tal fine specifiche direttive e istruzioni in tal senso, con effetto immediato.
Tali disposizioni venivano, altresì, ribadite nel corso di numerose conversazioni informali avvenute con i responsabili relazioni, nella circolare inter-office del 18/09/2023 (qui richiamata), così come, da ultimo, nel corso della video call del 06/10/2023, nel corso della quale il direttore generale e il direttore regionale richiamavano agli interessati, l'importanza dell'applicazione del vademecum del dipartimento relazioni, nell'ottica della corretta esecuzione delle attività di prospezione sul territorio.
Orbene, dall'analisi della sua agenda (che si allega alla presente per sua opportuna visione), risulta: che lei abbia completamente omesso di svolgere, a partire dal mese di settembre u.s., alcuna attività di prospezione territoriale, così contravvenendo alle disposizioni datoriali del 28/08/2023
e successivi richiami, come sopra indicati, nonché come previsto dal suo contratto di lavoro e
4 relativi allegati (metodologia del responsabile relazioni e vademecum dipartimento relazioni) da lei regolarmente accettati e sottoscritti;
che contrariamente a quanto indicato da questa direzione, in luogo dell'attività di prospezione sul territorio, ha unilateralmente deciso di effettuare numerosi contatti telefonici al fine di fissare appuntamenti con i clienti, sebbene le fosse stato indicato fosse fuori metodologia, laddove tale attività, dove svolta dai responsabili relazioni e se non per casi di stretta necessità (come per confermare ripassi su appuntamenti già fissati), è considerata erronea e non in linea con le nostre metodologie, essendo affidata per scelta aziendale insindacabile al nostro servizio di telemarketing;
che, nonostante la scrivente direzione generale, nel corso di una conversazione informale tenutasi telefonicamente all'incirca due settimane orsono, avesse inteso ricordarle l'importanza che per
l'azienda riveste la corretta applicazione delle sue metodologie contrattuali, lei così controdeduceva: AN ci aveva detto che non dovevamo guardare quello che dice il contratto ma l'importante è “lavorare bene”
Orbene: ritenendo l'azienda tali condotte particolarmente gravi e censurabili poiché indicative di insubordinazione alle direttive datoriali e perché generatrici altresì di inefficienze e disfunzioni all'organizzazione del lavoro e al fine di valutare disciplinarmente quanto sopra, attendiamo di esaminare le giustificazioni che vorrà presentare…”.
Con lettera datata 17.10.2023 il lavoratore rendeva le seguenti giustificazioni:
“In risposta alla vostra del 13 ottobre scorso, e ad integrazione di quanto detto verbalmente durante l'incontro in pari data, desidero innanzitutto esprimere il mio totale impegno nel conseguimento dei risultati, confermato dalle “performance” dei periodi precedenti e dall'aumento salariale dell'anno in corso. Ho letto attentamente le contestazioni sollevate e mi impegno a mettere in atto con maggiore rigore le politiche aziendali.
Sottolineo che i discostamenti rispetto alle prassi aziendali sono stati generati dalla mia strategia di ottimizzazione degli appuntamenti e da una comprensione crescente del tessuto socio- imprenditoriale locale in un'area completamente nuova per l'azienda. Il tutto con l'obiettivo di realizzare il maggior numero possibile di chiusure nell'interesse di CP_2
Cito come esempi di clienti che hanno richiesto un numero di chiamate molto maggiore rispetto a quella standard , ed NC a conferma che occasionalmente la Parte_2 Per_2 Per_3
metodologia standard deve essere adattata per garantire la chiusura dei contratti.
Sottolineo che l'attività oggetto di contestazione è in procinto di generare delle chiusure nel breve termine.
5 Si suggerisce di esaminare l'agenda in maggiore dettaglio, tenendo conto di ferie e permessi retribuiti (regolarmente richiesti e registrati), per avere un quadro preciso delle attività svolte.
Vi invito anche a integrare nella valutazione la particolare geografia del territorio che impone spostamenti di diverse centinaia di chilometri per effettuare gli appuntamenti.
Mi preme anche evidenziare con orgoglio che durante la mia permanenza in azienda il sottoscritto non ha mai mancato di presenziare ad un appuntamento in agenda.”
Con lettera di licenziamento del 30.10.2024 la società segnalava che “…Invero, l'ammissione esplicita da parte sua di ogni responsabilità con riferimento ai gravi illeciti contestati, unitamente agli altri elementi di valutazione emersi a seguito delle giustificazioni rese, ci inducono a ritenere che il comportamento da lei adottato:
i i) risulti particolarmente grave e censurabile poiché indicativo di insubordinazione alle
direttive datoriali e perché sono state in grado di generare altresì inefficienze e disfunzioni all'organizzazione del lavoro (non avendo avuto l'azienda, tra l'altro, la possibilità di valutare la bontà delle iniziative intraprese nell'area territoriale assegnata);
ii ii) per tali ragioni, faccia definitivamente venire meno il vincolo fiduciario;
iii iii) sia talmente grave da non consentire la prosecuzione del rapporto neanche a titolo provvisorio…”.
Sostanzialmente si contesta al lavoratore di non aver osservato la procedura introdotta dalla società che prevedeva l'attività di prospezione del territorio ovvero di visita fisica ai clienti, e di non aver svolto “alcuna attività di prospezione del territorio” per poco più di un mese (settembre e i primi giorni di ottobre 2023).
Nel caso in esame, il lavoratore, nel rendere le giustificazioni, contrariamente a quanto sostenuto dalla società, non ammetteva di aver disatteso del tutto le direttive dell'azienda ma specificava invece di averle dovute adattare in ragione delle situazioni concrete ed in particolare con riferimento ai clienti , ed NC, per i quali si era reso necessario un Parte_2 Per_2 Per_3
numero di chiamate maggiore rispetto allo standard e rispetto ai quali era prevista nel breve termine la chiusura dei contratti.
Dette circostanze non sono state contestate dalla società che pure non ha contestato che “non tutte le attività, come ad esempio le visite a prospect già contattati e/o telefonate di tentata chiusura, sono riportate nella documentazione allegata alla lettera di contestazione, perché inserite in un'altra sezione del CRM (“Customer Relationship Management”) aziendale, che, per l'appunto è il sistema di gestione degli appuntamenti dei clienti.
46. Inoltre, il predetto CRM contiene solo l'indicazione di appuntamenti pre-esistenti, mentre quelli presi successivamente non vengono indicati. “ (cfr. ricorso di primo grado pag 12).
6 Parimenti la società non ha contestato le visite che il lavoratore ha sostenuto di aver effettuato nel periodo in contestazione e precisamente: “- in data 18/09/2023 presso Zizzi Vincenzo S.r.l. in
Latiano (Brindisi) per tentativo di chiusura trattative;
- in data 21/09/2023 presso Caforio Studio
Commerciale in San Pietro Vernotico (Brindisi) in assistenza di un Prospect;
- in data 05/10/2023 presso Greco Società Agricola in San Vito dei Normanni (Brindisi) e ancora presso la predetta
Zizzi Vincenzo S.r.l., in entrambi i casi per tentativo di chiusura trattative;
- la mattina del 16/10/2023 presso in Tivoli per tentativo di chiusura Controparte_3
trattative” (cfr. ricorso di primo grado pag. 12).
Il tutto a dimostrazione della non corrispondenza al vero della contestazione secondo cui il lavoratore avrebbe “completamente omesso di svolgere, a partire dal mese di settembre u.s., alcuna attività di prospezione territoriale”. In ciò venendo meno l'elemento oggettivo della contestata insubordinazione.
A ciò va aggiunto che la nuova strategia aziendale è stata avviata proprio a partire dal mese di settembre 2023, con la previsione di diverse “sessioni per la pianificazione e per l'organizzazione del lavoro dei prossimi mesi” (cfr. doc. 8 società). A fronte di cambiamenti così radicali della politica aziendale non stupisce la minor attività di prospezione del territorio nel mese di settembre.
In ogni caso, come emerge dal documento 8) prodotto dalla stessa società, con il quale il 28.8.2023
è stata comunicata la nuova strategia aziendale, l'obiettivo unico e primario dei dipendenti ed in particolare dei responsabili relazioni, quale l'appellato, restava comunque quello delle vendite.
Il fatto che l'obiettivo sia stato conseguito dall'appellato, circostanza non contestata, rileva non come elemento in sé ma come prova dell'insussistenza, anche da un punto di vista soggettivo, della contestata insubordinazione, non ricorrendo nel comportamento dell'appellato alcun atteggiamento di rifiuto nei confronti dei vari superiori gerarchici e della disciplina aziendale, né ricorrendo un comportamento che abbia in qualche modo pregiudicato l'esecuzione o il corretto svolgimento delle disposizioni dei superiori nel quadro dell'organizzazione aziendale.
Il fatto che non vi sia stata la totale omissione dell'attività di prospezione del territorio nell'arco - è bene ribadirlo- di poco più di un mese e che l'appellato abbia comunque raggiunto un'incontestata produttività, sono elementi che dimostrano come non vi sia stata alcuna condotta oggettiva e soprattutto volontà da parte dell'appellato di contravvenire alle disposizioni aziendali. In tal senso
è corretta la valutazione del primo giudice di insussistenza del fatto contestato.
L'insussistenza di una condotta di insubordinazione, nei suoi elementi oggettivi e soggettivi, come sopra evidenziato, comporta l'insussistenza del fatto contestato, con le conseguenze individuate dal primo giudice.
7 Alla luce delle argomentazioni sin qui esposte, assorbenti e dirimenti di ogni altra questione,
l'appello va respinto.
Le spese processuali del grado, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 10.3.2014 n. 55 come modificato dal DM n. 147/2022, in ragione del valore della controversia, del grado di complessità, dell'assenza di attività istruttoria, seguono la soccombenza.
PQM
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 4306/2024 del Tribunale di Milano.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado che liquida in € 3.500,00 oltre accessori di legge.
Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo ai sensi dell'art. 13 DPR n.
115/2002 e succ. mod.
Milano 25.3.2025
Presidente est
Maria Rosaria Cuomo
8
Registro generale Appello Lavoro n. 1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, composta da dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Presidente est dott.ssa Serena Sommariva Consigliera dott.ssa Laura Bertoli Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 4306/2024 del Tribunale di Milano
(est. dott.ssa Rossella Chirieleison) promossa:
DA
rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Giuseppe Di Maria ed elettivamente domiciliata in Milano, viale Teodorico n. 5, presso lo studio del difensore appellante
CONTRO
rappresentato e difeso dagli avv.ti Nicolò Schittone e Sara Greco ed CP_1
elettivamente domiciliato in Roma, via Ovidio n. 32, presso lo studio LMCA Studio Legale appellato
I procuratori delle parti rassegnavano le seguenti
CONCLUSIONI
APPELLANTE Voglia la Corte d'Appello di Milano adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, previa declaratoria di ammissibilità del proposto gravame, nel merito, ritenere e dichiarare fondato il proposto appello e, conseguentemente, riformare l'impugnata sentenza n. 4306/24 emessa e pubblicata dal Tribunale di Milano il 03/10/2024, ad oggi non notificata, e modificare la stessa nelle parti impugnate in accoglimento del presente atto di appello. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
APPELLATO Voglia la Corte d'Appello adita, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
1 - rigettare integralmente il Ricorso in appello avversario in quanto integralmente infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado per tutti i motivi sopra esposti;
Con vittoria delle spese di lite.
In via istruttoria
Ci si oppone a tutte le istanze istruttorie avversarie, in quanto inammissibili, valutative, e comunque generiche e nella denegata ipotesi di loro ammissione si reiterano le richieste istruttorie formulate nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, in udienza, e nelle note depositate, con i testi tutti indicati, da intendersi ivi integralmente richiamate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 2.1.2025, la società ha Parte_1
impugnato la sentenza n. 4306/2024 del Tribunale di Milano che ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento per giusta causa disposto in data 30.10.2024 nei confronti di ed ha CP_1
condannato la società alla reintegrazione del lavoratore ed al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del tfr, dal giorno del licenziamento alla effettiva reintegrazione ed al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento fino all'effettiva reintegrazione, oltre alla rifusione delle spese di lite nella misura di € 7.000, oltre accessori di legge.
Il Tribunale, a fronte di una contestazione disciplinare di insubordinazione rivolta al lavoratore, ha evidenziato quanto segue:
-la contestazione ha avuto ad oggetto unicamente l'omessa osservanza, per il limitato periodo di un mese e mezzo (settembre 2023 e prima settimana di ottobre 2023), della procedura disposta dalla società relativamente allo svolgimento di attività di prospezione (ovvero visita fisica dei clienti), adottata tra l'altro appena il mese di agosto 2023 e dopo un cambio di management;
-la società non ha contestato la mancata acquisizione di clienti e quindi i risultati dell'attività di promozione svolta dal lavoratore dall'assunzione al periodo immediatamente precedente la decisione aziendale. Come pure non ha contestato quanto dedotto del lavoratore circa i contratti acquisiti, i risultati ottenuti dall'assunzione ed i premi ed aumenti contrattuali ottenuti;
-dalla lettura delle slides della riunione del 28.8.2023 non risulta l'imposizione dell'attività di prospezione come metodologia tassativa e con divieto di operare in altro modo;
-la tipologia di attività da svolgere non rende agevole effettuare valutazioni in termini di insubordinazione, anche perché l'obbiettivo dell'attività è la vendita, per cui lo scostamento dalla metodologia aziendale rileva solo se non si raggiungono risultati ovvero se perdura per un lasso di tempo tale da far ritenere che il lavoratore intenda porsi volontariamente al di fuori del contesto aziendale quanto al metodo di lavoro. Circostanze insussistenti nel caso in esame.
La società impugna la sentenza articolando due motivi.
2 Con il primo motivo –“omessa e/o erronea valutazione delle prove, dei fatti e della condotta in concreto tenuta dal dipendente, non ritenuta idonea a configurare la giusta causa di licenziamento;
omessa e/o erronea applicazione dell'art. 2119 del c.c. e dell'art. 238 CCNL
Commercio e Servizi, in relazione all'art. 233 CCNL Commercio e Servizi.- ritiene irrilevante il risultato delle vendite, considerato che oggetto della contestazione è l'insubordinazione ed in particolare la tendenza del lavoratore a non attuare le direttive aziendali, tra l'altro, disposte a seguito di una valutazione della società di reintrodurre e potenziare l'attività di prospezione per far fronte alla crisi economica. Il lavoratore ha ammesso di aver disatteso le direttive aziendali e di aver adottato una strategia (contatti telefonici con i clienti) ritenuta non corretta dalla società che l'aveva infatti sostituita con l'attività di prospezione.
Contesta inoltre di non aver emanato direttive univoche e tassative.
Il giudice ha errato nel sottovalutare la pervicace volontà del dipendente nel disattendere le direttive ricevute, protraendo tale comportamento per un intero mese.
La decisione del giudice è inoltre in contrasto con l'art. 238 CCNL che prevede il licenziamento disciplinare per l'ipotesi, tra le altre, di grave violazione degli obblighi di cui all'art. 233, 1° e 2° comma.
Secondo la società la grave violazione indicata all'art. 233, 1° comma, si verifica allorquando il lavoratore viene meno all' “obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri e il segreto di ufficio.”.
Con il secondo motivo – “errata applicazione dell'art. 3, comma 2 D.lgs n. 23/15 per errato accertamento dell'insussistenza del fatto contestato. Necessità di riforma della sentenza sul punto mediante il riconoscimento dell'esistenza materiale del fatto contestato e conseguente riconoscimento della legittimità del licenziamento.”- contesta la ritenuta insussistenza del fatto atteso che il fatto materiale contestato si è verificato, il lavoratore lo ha pacificamente ammesso ed
è disciplinarmente rilevante.
Lamenta infine la condanna alle spese di giudizio.
Si è costituito l'appellato chiedendo il rigetto dell'appello.
In particolare, rappresenta il successivo licenziamento per giustificato motivo oggettivo di altri tre dipendenti per gravi motivi finanziari e di bilancio.
Detti licenziamenti dimostrano che “le ragioni sottostanti al licenziamento intimato all'Appellato, lungi dall'essere legate a motivi disciplinari, si inseriscono nel contesto di crisi economica in cui la società (facente parte di un gruppo multinazionale) sosteneva di versare, e, che, solo per evitare di avviare una procedura di licenziamento collettivo (che avrebbe richiesto con un numero di 5
3 risorse l'avvio delle trattative con le OO.SS. territoriali non essendoci alcuna RSA/RSU interna) ha limitato a 4 il numero delle risoluzioni dei rapporti di lavoro in essere complessive.”
Nel merito, rileva come:
- l'unica direttiva della società consistesse nel concludere contratti e che il mese di settembre, di rientro dalle vacanze estive fosse destinato a sviluppare le trattative sui contatti già acquisiti, al fine di concretizzare un maggior numero di effettivi contratti. Per cui detta attività può dirsi di prospezione, essendo necessari più incontri prima che venga stipulato un contratto;
Per_
- avesse sempre informato il suo responsabile, Da , della propria attività;
- l'agenda allegata alla contestazione non contemplasse tutte le attività come le visite a prospect già contattati e/o telefonate di tentata chiusura che vengono inserite in un'altra sezione del CRM aziendale, che è il sistema di gestione degli appuntamenti dei clienti;
- dall'applicazione di Google maps risultassero i suoi spostamenti a testimonianza di visite fatte ai clienti;
- non gli fosse stata mossa alcuna contestazione circa il rendimento in termini di produttività.
La causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
L'appello non è fondato per i motivi di seguito esposti.
Con lettera del 13.10.2023 la società contestava:
“Come lei ben sa, nel corso della riunione dello scorso 28/08/2023, avvenuta in sede anche alla sua presenza, la scrivente direzione aziendale comunicava tutti i responsabili relazioni la necessità, ben evidenziata nel corso della riunione medesima ed esplicitata nelle slides all'uopo redatte e qui integralmente richiamate, di riattivare l'attività di prospezione sul territorio, fornendo a tal fine specifiche direttive e istruzioni in tal senso, con effetto immediato.
Tali disposizioni venivano, altresì, ribadite nel corso di numerose conversazioni informali avvenute con i responsabili relazioni, nella circolare inter-office del 18/09/2023 (qui richiamata), così come, da ultimo, nel corso della video call del 06/10/2023, nel corso della quale il direttore generale e il direttore regionale richiamavano agli interessati, l'importanza dell'applicazione del vademecum del dipartimento relazioni, nell'ottica della corretta esecuzione delle attività di prospezione sul territorio.
Orbene, dall'analisi della sua agenda (che si allega alla presente per sua opportuna visione), risulta: che lei abbia completamente omesso di svolgere, a partire dal mese di settembre u.s., alcuna attività di prospezione territoriale, così contravvenendo alle disposizioni datoriali del 28/08/2023
e successivi richiami, come sopra indicati, nonché come previsto dal suo contratto di lavoro e
4 relativi allegati (metodologia del responsabile relazioni e vademecum dipartimento relazioni) da lei regolarmente accettati e sottoscritti;
che contrariamente a quanto indicato da questa direzione, in luogo dell'attività di prospezione sul territorio, ha unilateralmente deciso di effettuare numerosi contatti telefonici al fine di fissare appuntamenti con i clienti, sebbene le fosse stato indicato fosse fuori metodologia, laddove tale attività, dove svolta dai responsabili relazioni e se non per casi di stretta necessità (come per confermare ripassi su appuntamenti già fissati), è considerata erronea e non in linea con le nostre metodologie, essendo affidata per scelta aziendale insindacabile al nostro servizio di telemarketing;
che, nonostante la scrivente direzione generale, nel corso di una conversazione informale tenutasi telefonicamente all'incirca due settimane orsono, avesse inteso ricordarle l'importanza che per
l'azienda riveste la corretta applicazione delle sue metodologie contrattuali, lei così controdeduceva: AN ci aveva detto che non dovevamo guardare quello che dice il contratto ma l'importante è “lavorare bene”
Orbene: ritenendo l'azienda tali condotte particolarmente gravi e censurabili poiché indicative di insubordinazione alle direttive datoriali e perché generatrici altresì di inefficienze e disfunzioni all'organizzazione del lavoro e al fine di valutare disciplinarmente quanto sopra, attendiamo di esaminare le giustificazioni che vorrà presentare…”.
Con lettera datata 17.10.2023 il lavoratore rendeva le seguenti giustificazioni:
“In risposta alla vostra del 13 ottobre scorso, e ad integrazione di quanto detto verbalmente durante l'incontro in pari data, desidero innanzitutto esprimere il mio totale impegno nel conseguimento dei risultati, confermato dalle “performance” dei periodi precedenti e dall'aumento salariale dell'anno in corso. Ho letto attentamente le contestazioni sollevate e mi impegno a mettere in atto con maggiore rigore le politiche aziendali.
Sottolineo che i discostamenti rispetto alle prassi aziendali sono stati generati dalla mia strategia di ottimizzazione degli appuntamenti e da una comprensione crescente del tessuto socio- imprenditoriale locale in un'area completamente nuova per l'azienda. Il tutto con l'obiettivo di realizzare il maggior numero possibile di chiusure nell'interesse di CP_2
Cito come esempi di clienti che hanno richiesto un numero di chiamate molto maggiore rispetto a quella standard , ed NC a conferma che occasionalmente la Parte_2 Per_2 Per_3
metodologia standard deve essere adattata per garantire la chiusura dei contratti.
Sottolineo che l'attività oggetto di contestazione è in procinto di generare delle chiusure nel breve termine.
5 Si suggerisce di esaminare l'agenda in maggiore dettaglio, tenendo conto di ferie e permessi retribuiti (regolarmente richiesti e registrati), per avere un quadro preciso delle attività svolte.
Vi invito anche a integrare nella valutazione la particolare geografia del territorio che impone spostamenti di diverse centinaia di chilometri per effettuare gli appuntamenti.
Mi preme anche evidenziare con orgoglio che durante la mia permanenza in azienda il sottoscritto non ha mai mancato di presenziare ad un appuntamento in agenda.”
Con lettera di licenziamento del 30.10.2024 la società segnalava che “…Invero, l'ammissione esplicita da parte sua di ogni responsabilità con riferimento ai gravi illeciti contestati, unitamente agli altri elementi di valutazione emersi a seguito delle giustificazioni rese, ci inducono a ritenere che il comportamento da lei adottato:
i i) risulti particolarmente grave e censurabile poiché indicativo di insubordinazione alle
direttive datoriali e perché sono state in grado di generare altresì inefficienze e disfunzioni all'organizzazione del lavoro (non avendo avuto l'azienda, tra l'altro, la possibilità di valutare la bontà delle iniziative intraprese nell'area territoriale assegnata);
ii ii) per tali ragioni, faccia definitivamente venire meno il vincolo fiduciario;
iii iii) sia talmente grave da non consentire la prosecuzione del rapporto neanche a titolo provvisorio…”.
Sostanzialmente si contesta al lavoratore di non aver osservato la procedura introdotta dalla società che prevedeva l'attività di prospezione del territorio ovvero di visita fisica ai clienti, e di non aver svolto “alcuna attività di prospezione del territorio” per poco più di un mese (settembre e i primi giorni di ottobre 2023).
Nel caso in esame, il lavoratore, nel rendere le giustificazioni, contrariamente a quanto sostenuto dalla società, non ammetteva di aver disatteso del tutto le direttive dell'azienda ma specificava invece di averle dovute adattare in ragione delle situazioni concrete ed in particolare con riferimento ai clienti , ed NC, per i quali si era reso necessario un Parte_2 Per_2 Per_3
numero di chiamate maggiore rispetto allo standard e rispetto ai quali era prevista nel breve termine la chiusura dei contratti.
Dette circostanze non sono state contestate dalla società che pure non ha contestato che “non tutte le attività, come ad esempio le visite a prospect già contattati e/o telefonate di tentata chiusura, sono riportate nella documentazione allegata alla lettera di contestazione, perché inserite in un'altra sezione del CRM (“Customer Relationship Management”) aziendale, che, per l'appunto è il sistema di gestione degli appuntamenti dei clienti.
46. Inoltre, il predetto CRM contiene solo l'indicazione di appuntamenti pre-esistenti, mentre quelli presi successivamente non vengono indicati. “ (cfr. ricorso di primo grado pag 12).
6 Parimenti la società non ha contestato le visite che il lavoratore ha sostenuto di aver effettuato nel periodo in contestazione e precisamente: “- in data 18/09/2023 presso Zizzi Vincenzo S.r.l. in
Latiano (Brindisi) per tentativo di chiusura trattative;
- in data 21/09/2023 presso Caforio Studio
Commerciale in San Pietro Vernotico (Brindisi) in assistenza di un Prospect;
- in data 05/10/2023 presso Greco Società Agricola in San Vito dei Normanni (Brindisi) e ancora presso la predetta
Zizzi Vincenzo S.r.l., in entrambi i casi per tentativo di chiusura trattative;
- la mattina del 16/10/2023 presso in Tivoli per tentativo di chiusura Controparte_3
trattative” (cfr. ricorso di primo grado pag. 12).
Il tutto a dimostrazione della non corrispondenza al vero della contestazione secondo cui il lavoratore avrebbe “completamente omesso di svolgere, a partire dal mese di settembre u.s., alcuna attività di prospezione territoriale”. In ciò venendo meno l'elemento oggettivo della contestata insubordinazione.
A ciò va aggiunto che la nuova strategia aziendale è stata avviata proprio a partire dal mese di settembre 2023, con la previsione di diverse “sessioni per la pianificazione e per l'organizzazione del lavoro dei prossimi mesi” (cfr. doc. 8 società). A fronte di cambiamenti così radicali della politica aziendale non stupisce la minor attività di prospezione del territorio nel mese di settembre.
In ogni caso, come emerge dal documento 8) prodotto dalla stessa società, con il quale il 28.8.2023
è stata comunicata la nuova strategia aziendale, l'obiettivo unico e primario dei dipendenti ed in particolare dei responsabili relazioni, quale l'appellato, restava comunque quello delle vendite.
Il fatto che l'obiettivo sia stato conseguito dall'appellato, circostanza non contestata, rileva non come elemento in sé ma come prova dell'insussistenza, anche da un punto di vista soggettivo, della contestata insubordinazione, non ricorrendo nel comportamento dell'appellato alcun atteggiamento di rifiuto nei confronti dei vari superiori gerarchici e della disciplina aziendale, né ricorrendo un comportamento che abbia in qualche modo pregiudicato l'esecuzione o il corretto svolgimento delle disposizioni dei superiori nel quadro dell'organizzazione aziendale.
Il fatto che non vi sia stata la totale omissione dell'attività di prospezione del territorio nell'arco - è bene ribadirlo- di poco più di un mese e che l'appellato abbia comunque raggiunto un'incontestata produttività, sono elementi che dimostrano come non vi sia stata alcuna condotta oggettiva e soprattutto volontà da parte dell'appellato di contravvenire alle disposizioni aziendali. In tal senso
è corretta la valutazione del primo giudice di insussistenza del fatto contestato.
L'insussistenza di una condotta di insubordinazione, nei suoi elementi oggettivi e soggettivi, come sopra evidenziato, comporta l'insussistenza del fatto contestato, con le conseguenze individuate dal primo giudice.
7 Alla luce delle argomentazioni sin qui esposte, assorbenti e dirimenti di ogni altra questione,
l'appello va respinto.
Le spese processuali del grado, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 10.3.2014 n. 55 come modificato dal DM n. 147/2022, in ragione del valore della controversia, del grado di complessità, dell'assenza di attività istruttoria, seguono la soccombenza.
PQM
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 4306/2024 del Tribunale di Milano.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado che liquida in € 3.500,00 oltre accessori di legge.
Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo ai sensi dell'art. 13 DPR n.
115/2002 e succ. mod.
Milano 25.3.2025
Presidente est
Maria Rosaria Cuomo
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