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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/06/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Paola Del Giudice Presidente estensore
Federica Girfatti Giudice Federica Peluso Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art. 4, comma 16, della legge dell'1.12.1970 n. 898 iscritta al n. 838 del Ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., proposta con ricorso congiunto
DA
, nata a [...] il [...], parte rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. SIBILLA LUCIA, come da procura in atti;
e nato a [...] il [...], parte rappresentata Controparte_1 e difesa dall'avv. MARANO GERARDO, come da procura in atti;
ricorrenti
NONCHÉ
P.M. in sede, interventore per legge
OGGETTO: domanda congiunta di separazione coniugale consensuale.
CONCLUSIONI Le parti hanno congiuntamente richiesto l'omologa della separazione consensuale alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., anche da Parte_1 Controparte_1 loro sottoscritto, in data 27/03/2025, hanno proposto domanda di separazione consensuale in relazione al matrimonio contratto in data 29/11/2012, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Marigliano (NA) (al N. 23, Parte I, Anno 2012).
Hanno dichiarato che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Premesso che dal matrimonio sono nati due figli, , in Catanzaro il 20/11/2014 e in Napoli il 12/05/2019, le parti hanno Per_1 Per_2 indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla separazione consensuale. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Con le successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. È stato richiesto al Pubblico Ministero il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c.
(comunicazione del 28/03/2025). La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, sussistendo le condizioni di legge.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto l'omologa delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“1. Affidare i minori a entrambi i genitori fissandone la collocazione presso la mamma;
2. Disporre l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione relative ai due minori;
3. Regolamentare i tempi di permanenza dei minori presso il papà secondo la seguente calendarizzazione da considerarsi piano genitoriale ai seni dell'art. 473 bis 12 c.p.c.:
• Infrasettimanalmente: il martedì e il giovedì, dall'uscita da scuola fino alle ore 21,00 (22,00 in periodo non scolastico);
• Nel fine settimana: weekend alternati, dal venerdì dall'uscita da scuola fino alle ore 21,00 della domenica (22,00 in periodo non scolastico) con i relativi pernottamenti;
• Durante le festività natalizie: ad anni alterni il periodo 22/29 dicembre o 30 dicembre/6 gennaio, dalle ore 10 del giorno del prelievo alle ore 21,00 del giorno di rientro, con i relativi pernottamenti;
• Durante le festività pasquali: ad anni alterni il periodo dal mercoledì Santo al martedì in Albis, dall'uscita da scuola (o dalle ore 10,00) fino alle ore 21,00 del giorno di rientro, con i relativi pernottamenti;
• Ferie estive: 15 giorni consecutivi in luglio e 15 giorni consecutivi in agosto, da concordarsi tra essi genitori entro il 30 aprile di ciascun anno, nel rispetto del principio dell'alternanza;
• Festività personali paterne (compleanno, onomastico e Festa del Papà): intera giornata con il padre;
Festività personali materne (compleanno, onomastico e Festa della
Mamma): intera giornata con la mamma;
• Festività minori: preferibilmente con entrambi i genitori;
altrimenti ad anni alterni, con l'uno o con l'altro genitore;
• Fare salvi diversi accordi tra le parti, in via eccezionale e esclusivamente nell'interesse dei minori;
4. Assegnare la casa familiare alla nell'interesse dei minori;
il mutuo Pt_1
– anche in caso di mancata accettazione da parte dell'INPS della proposta di contrato di mutuo per surrogazione di precedente mutuo ipotecario edilizio continuerà a cedere totalmente a carico del che è anche proprietario esclusivo dell'immobile. Il CP_1
si obbliga, quindi, nella denegata ipotesi di mancata surroga dell'INPS nel CP_1 mutuo BNL, a tenere comunque indenne la da qualsivoglia richiesta da parte della Pt_1
Banca nonché a richiedere la sua estromissione, che, tuttavia, rimarrebbe subordinata alla accettazione da parte della BNL;
prendere atto che la volturerà le utenze entro Pt_1 il termine di giorni 15 dalla pubblicazione della sentenza di separazione e il si CP_1 obbliga a cooperare a che ciò avvenga, laddove necessario;
5. Determinare in complessivi € 600,00 (euroseicento) mensili (€ 300,00 per ciascun figlio) l'importo che il dovrà corrispondere alla moglie a titolo di contributo per CP_1 il mantenimento dei due minori, al netto dell'AUU e delle altre eventuali indennità dovesse prevedere lo Stato a supporto della genitorialità. Tale contributo dovrà essere corrisposto anticipatamente entro il 5 di ogni mese, a mezzo bonifico all'IBAN [...] e verrà aggiornato automaticamente (senza, cioè, bisogno di alcuna richiesta né formale né informale della e annualmente in base Pt_1 al coefficiente Istat. Prendere atto che le parti hanno determinato concordemente nella ridotta misura l'assegno in considerazione del pagamento della rata di € 806,71 mensili per il mutuo relativo alla casa familiare, da parte del;
CP_1 6. Porre a carico di entrambi essi genitori l'obbligo di concorrere, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie relative ai due minori, come da Protocollo di intesa in adozione presso il Tribunale di Nola che costituisce parte integrante del presente accordo;
7. Prendere atto che i minori, per espresso accordo intervenuto tra esse parti, verranno posti fiscalmente a carico della e che l'AUU verrà ripartito nella misura del 50% Pt_1 tra essi genitori come per legge, solo a decorrere dal 1° agosto 2025; fino al 31 luglio 2025 infatti, sempre per espresso accordo intervenuto tra esse parti, l'AUU continuerà a essere percepito integralmente dal con l'obbligo di questi di destinarlo al CP_1 pagamento delle spese (retta, mensa, ecc.) relative all'asilo privato frequentato dal secondogenito , con conseguente esenzione della Faga dall'obbligo di Per_2 corrispondere e/o rimborsare al marito il 50% della spesa cui egli, ad ogni buon conto, dichiara di rinunziare come in effetti rinunzia.
8. Le parti espressamente concordano che il sig. conserverà Controparte_1 temporaneamente la residenza anagrafica nella casa familiare e che, fino alla data in cui il conserverà tale residenza anagrafica – seppur meramente formale – nella ex CP_1 casa familiare, egli parteciperà, nella misura del 50%, al pagamento della TARI e dell'IMU, se dovuto;
9. Allo scopo di regolamentare e definire transattivamente i rapporti economici tra loro pendenti, definizione che, senza ammissione e/o riconoscimento di alcuna debitoria rispettiva e reciproca da parte di entrambi, costituisce elemento funzionale ed indispensabile della presente complessiva pattuizione, e di essa entrambe esse parti hanno tenuto conto nella determinazione di tutti gli altri patti, la si impegna a Pt_1 corrispondere al marito, all'IBAN [...] intestato a CP_1 la somma di € 30.672,75 (eurotrentamilaseicentosettantadue/75) risultante dalla
[...] compensazione dell'importo di cui alla polizza alla predetta intestata, con CP_2 l'importo di € 9.327,25 quale quota di spettanza della medesima giacente sulla polizza BNL emessa in sostituzione di conto corrente intestato ai figli minori avente tutore il ma la cui provvista è stata sempre alimentata da versamenti effettuati da CP_1 entrambi i coniugi. La corresponsione della somma di € 30.672,75 (eurotrentamilaseicentosettantadue/75) avverrà entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione.
10. Le parti concordano che i patti di cui alla presente separazione decorreranno dalla pubblicazione della sentenza di separazione, fatta eccezione della voltura delle utenze e della corresponsione della somma di € 30.672,75 (eurotrentamilaseicentosettantadue/75) al sig. rispetto alle quali operazioni la sig.ra si riserva un Controparte_1 Parte_1 ulteriore termine di gg 15 dalla pubblicazione della sentenza di separazione, per motivi burocratici.
11.Dichiarare le spese di lite interamente compensate tra esse parti e prendere atto della espressa rinunzia dei difensori alla solidarietà professionale.
12. Ordinare all'ufficiale di Stato civile del Comune di Marigliano (Na), di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.” Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi all'omologa della separazione. Il pieno accordo delle parti in ordine alla separazione alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 838 /2025, così provvede:
1. Dichiara la separazione dei coniugi;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti riportate in motivazione, qui da intendersi integralmente trascritte;
3. ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Comune di Marigliano (NA) (al
N. 23, Parte I, Anno 2012), di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge;
4. compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Marigliano (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Nola, 28/05/2025
Il Presidente estensore
Paola Del Giudice