Articolo 6 della Legge 17 agosto 2005, n. 166
Articolo 5Articolo 7
Versione
23 agosto 2005
Art. 6. (Disposizioni finanziarie) 1. Per la realizzazione dell'archivio informatizzato di cui all'articolo 1, comma 4, e' autorizzata la spesa di 260.000 euro per l'anno 2005 e di 70.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 23 agosto 2005