Articolo 1 della Legge 10 novembre 1949, n. 853
Articolo 2
Versione
18 dicembre 1949
Art. 1.
La dotazione ordinaria annua a favore dell'Accademia nazionale di San Luca, stanziata sul capitolo 162 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, viene elevata da un milione a tre milioni di lire annue, a decorrere dall'esercizio finanziario 1949-50.
Entrata in vigore il 18 dicembre 1949