Art. 1.
La dotazione ordinaria annua a favore dell'Accademia nazionale di San Luca, stanziata sul capitolo 162 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, viene elevata da un milione a tre milioni di lire annue, a decorrere dall'esercizio finanziario 1949-50.
La dotazione ordinaria annua a favore dell'Accademia nazionale di San Luca, stanziata sul capitolo 162 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, viene elevata da un milione a tre milioni di lire annue, a decorrere dall'esercizio finanziario 1949-50.