Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 04/06/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
Nella procedura n. 100/2025 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 100/2025 tra
(avv. FERRARA ANTONIO) Parte_1
APPELLANTE e
(avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI Controparte_1
BOLOGNA) APPELLATO
* Oggi 04/06/2025, innanzi al Giudice Francesca Malgoni sono comparsi:
- l'appellante personalmente con l'Avv. Antonio Ferrara;
- per l'appellato le funzionarie e CP_2 CP_3
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori precisano le conclusioni come da rispetti atti e discutono oralmente la causa riportandosi agli stessi. Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione. All'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza, dandone lettura e depositandola telematicamente.
Il Giudice Francesca Malgoni
1
(C.F.: ), con il Patrocinio dell'Avv. FERRARA Parte_1 C.F._1
ANTONIO APPELLANTE contro
[...]
Controparte_4
[...]
- SEZIONE REGGIO EMILIA (C.F.:
[...]
, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA P.IVA_1
APPELLATO
* Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 1065/24 del Giudice di Pace di Reggio Emilia
* Conclusioni delle parti All'udienza odierna le parti hanno concluso come da verbale. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con ricorso al Giudice di Pace di Reggio Emilia, ha chiesto Parte_1
l'annullamento del Provvedimento prot n. 168512 del 26.06.2023, notificato il 27.06.2024, emesso dalla Motorizzazione civile di avente per oggetto la revisione della patente di CP_4 guida CE n. per esaurimento dei punti, deducendone l'illegittimità per i seguenti NumeroD_1 motivi:
- violazione della L. 241/90, in quanto non preceduto dalla notifica di avvio del procedimento e dal preavviso di diniego, con conseguente assenza totale di contraddittorio e impossibilità, per il ricorrente, di difendersi;
- violazione dell'art. 126 bis C.d.S., in quanto non preceduto dalla comunicazione della detrazione dei punti, con conseguente impossibilità per il ricorrente di riparare alla violazione commessa frequentando gli appositi corsi per il recupero del punteggio. Il ha resistito Controparte_5 all'opposizione deducendo:
2 - che fra il 2019 e il 2023 il si è reso responsabile di plurime infrazioni al Codice Pt_1 della Strada, con relative decurtazioni dei punti sulla patente, tutte regolarmente contestate attraverso la notifica dei verbali al destinatario e visibili nell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida;
- che, a seguito dell'inserimento in data 21.11.2023 del verbale datato 13.06.2023, con detrazione di 6 punti della patente di guida, la predetta Anagrafe ha comunicato alla Motorizzazione l'azzeramento del punteggio;
- che, quindi, la Motorizzazione ha trasmesso al ricorrente, tramite raccomandata A/R, la comunicazione di avvio del procedimento di revisione patente ex art. 126 bis comma 6 C.d.S. e la notifica si è perfezionata in data 10.06.2024;
- che il 27.06.2024 il si è recato personalmente presso i competenti uffici e su Pt_1 sua richiesta gli è stato immediatamente notificato il provvedimento di revisione della patente, affinché egli potesse procedere quanto prima a sostenere l'esame per la revisione stessa;
- che, pertanto, il procedimento seguito dalla Motorizzazione è privo di irregolarità formali. Con sentenza n. 1065/24 il Giudice di Pace di Reggio Emilia ha respinto l'opposizione, in quanto le violazioni eccepite dal risultavano smentite dalla documentazione prodotta Pt_1 dalla Motorizzazione. Quest'ultimo ha interposto tempestivo appello dinanzi a questo Tribunale deducendo che:
- dall'esame dei verbali prodotti dalla Motorizzazione risulta che le decurtazioni dei punti dalla patente sono tardive, in quanto effettuate diverso tempo dopo le correlate, presunte violazioni, così da impedire all'utente di avere una situazione chiara e aggiornata del proprio punteggio;
- che, infatti, “dopo due anni senza violazioni, il 16.07.2023 venivano prima riaccreditati tutti i punti fino al raggiungimento di 20 punti, pertanto il deducente era convinto di essere perfettamente in regola. Successivamente, a seguito della decurtazione tardiva per una presunta violazione antecedente al biennio, probabilmente quella del 16.07.2021, i cui punti vennero decurtati dopo quasi un anno, cioè il 07.04.2022, gli venivano tolti sia i 12 punti che gli erano stato riaccreditati sia quelli della violazione (questo accadde addirittura dopo un altro anno), determinando, ingannevolmente, un residuo di 6 punti In tal modo l'esponente, nonostante i controlli, rimaneva fuorviato, in quanto riteneva di avere 20 punti anziché 6, pertanto non provvedeva ad iscriversi ad un corso di recupero punti;
a seguito di successivi verbali si ritrovava a 0 punti, anziché a 12”;
- dunque, nel caso di specie la condotta del ricorrente è da ritenersi connotata da incolpevolezza e buona fede, in quanto l'errore è stato determinato dalla certezza di avere prima 20 e poi 12 punti, e va ricondotta all'art. 3 L. 689/81;
- in ogni caso, il Giudice di Pace ha omesso di pronunciarsi sulla mancata comunicazione ex art. 126 bis C.d.S. Per tali motivi, ha chiesto riformarsi la sentenza impugnata, con l'accoglimento dell'opposizione. Il si è costituito anche in questo secondo grado di giudizio, per il tramite CP_1 dell'Avvocatura dello Stato di Bologna, e ha resistito al gravame sulla base dei seguenti argomenti:
3 - i verbali da cui sono scaturite le decurtazioni dei punti sono stati regolarmente notificati dagli organi accertatori, ma il non li ha opposti tempestivamente dinanzi all'autorità Pt_1 giudiziaria;
- l'appello è dunque inammissibile perché sostanzialmente si fonda su motivi di doglianza avverso gli atti presupposti al provvedimento intimante la revisione della patente, che avrebbe dovuto far valere in una fase antecedente e ormai esaurita;
- la comunicazione ex art. 126 bis C.d.S. è stata regolarmente notificata. Non è stata svolta attività istruttoria e la causa è stata rinviata all'udienza odierna per discussione: 2. L'appello è infondato:
- la prima censura sollevata dal attiene a una questione - quella relativa alla Pt_1 discrasia temporale fra i dati sostanziali e quelli inseriti nell'Anagrafe nazionale e, quindi, all'elemento soggettivo dell'illecito - che non era stata fatta valere in primo grado e non può essere rilevata per la prima volta in appello;
- essa è, perciò, inammissibile;
- quanto alla seconda censura, l'art. 126 bis, comma 6 C.d.S., invocato dall'appellante, prevede testualmente che “Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica di cui all'articolo 128. Al medesimo esame deve sottoporsi il titolare della patente che, dopo la notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno cinque punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell'arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno cinque punti. Nelle ipotesi di cui ai periodi precedenti, l'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di guida”;
- il lamenta di non avere ricevuto comunicazione della decurtazione dei punti Pt_1 sulla sua patente e sulla sua carta di qualificazione del conducente, sicché non sarebbe stato messo nelle condizioni di conoscere la sua condizione effettiva e di prevenire l'azzeramento del punteggio, iscrivendosi per tempo al corso per il recupero dei punti;
- il motivo è infondato, poiché i verbali prodotti dal con la comparsa CP_1 costitutiva in primo grado riportano le decurtazioni correlate alle varie infrazioni commesse e risultano regolarmente notificati al LIVERO: peraltro, a fronte di tale produzione documentale (avvenuta, si ribadisce, con la comparsa costitutiva in primo grado) il non ha dedotto Pt_1 né contestato alcunché (ad es. di non avere ricevuto le notifiche). L'appello va, pertanto, respinto e la sentenza impugnata deve essere confermata. 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 55/14 (come modificati dal D.M. 147/22), tenendo conto del mancato svolgimento di attività istruttoria e dell'assenza di questioni di particolare difficoltà. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. 115/02 deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico dell'appellante, dell'obbligo di pagare una somma pari al contributo unificato dovuto per la presente impugnazione.
P.Q.M.
4 Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda istanza, eccezione disattesa, RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA la sentenza impugnata;
CONDANNA l'appellante a pagare all'appellato le spese di lite, che liquida in € 1.200,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA se dovute per legge;
DA' ATTO, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. 115/02 della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico dell'appellante, dell'obbligo di pagare una somma pari al contributo unificato dovuto per la presente impugnazione. Così deciso a Reggio Emilia il 04/06/2025
Il Giudice Francesca Malgoni
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