Articolo 6 della Legge 9 aprile 1990, n. 87
Articolo 5Articolo 7
Versione
13 maggio 1990
Art. 6. 1. La societa' e' amministrata da un consiglio di amministrazione composto da cinque membri, del quale il Presidente e' nominato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, mentre ciascuno dei restanti membri e' rispettivamente nominato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, in numero di due, dai soggetti che hanno sottoscritto la quota di minoranza del capitale sociale.
Entrata in vigore il 13 maggio 1990
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