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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 13/02/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 8179/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Claudia BONOMI Presidente dott. Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel. dott. Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 06/12/2024, assunto in decisione in data 05/02/2025 e vertente tra
(c.f. nata a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avvocato GERMINARA SILVIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 con l'Avvocato SANTORO CATERINA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: separazione consensuale
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 05.02.2025 ove le parti hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e hanno congiuntamente chiesto l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
a) I coniugi vivranno separati nel mutuo e reciproco rispetto;
b) i figli minori e restano affidati ad entrambi i genitori e collocati, anche ai fini Per_1 Per_2 anagrafici, tra cui la residenza, presso l'abitazione della madre. La responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori, i quali collaboreranno nell'assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano i figli ed in particolare relativamente alla loro istruzione, educazione e salute, tenuto, altresì, conto dei loro bisogni, capacità, naturali inclinazioni nonché aspirazioni.
c) In caso di convocazione dei genitori da parte della scuola, gli stessi concorderanno se presenziare congiuntamente e/o disgiuntamente e, in caso di mancato accordo, si alterneranno. Il genitore che sosterrà il colloquio avrà, poi, cura di informare l'altro genitore di quanto appreso, anche a mezzo e-mail, ove richiesto.
d) Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, e a fine settimana alternati con la madre, Per_1 Per_2 secondo quanto di seguito precisato: il padre prenderà i figli presso la scuola frequentata, ovvero presso la casa materna qualora non vi fosse scuola, il venerdì all'uscita da scuola e li terrà sino alla domenica sera dopo cena, ore 22,00, quando li riaccompagnerà presso l'abitazione della mamma.
e) Inoltre, il padre terrà con sé i figli due giorni a settimana dall'uscita di scuola riportandoli presso l'abitazione della mamma dopo cena, e comunque entro le ore 22,00.
Per quanto riguarda il pernottamento infrasettimanale, questo potrà essere concordato tra le parti, se di gradimento dei minori, nel periodo in cui la scuola resterà chiusa. Se, dunque, nel periodo di chiusura della scuola i minori gradiranno pernottare presso l'abitazione paterna il il padre riporterà i figli presso l'abitazione della mamma la mattina successiva.
f) I genitori, quando avranno con sé i minori, si faranno carico di accompagnarli alle attività extrascolastiche frequentate e di seguirli nello svolgimento dei compiti scolastici, ferma la reciproca disponibilità delle parti ad acconsentire la presenza dell'altro genitore alle attività extrascolastiche frequentate anche nei giorni di propria spettanza.
g) Durante le vacanze estive, i genitori terranno con sé i figli per 2 settimane, anche non consecutive.
Tale periodo sarà compreso tra i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, compatibilmente con le esigenze scolastiche dei minori e sarà concordato tra i genitori entro il mese di maggio di ciascun anno.
I genitori si impegnano a lasciarsi reciproco recapito del luogo di soggiorno, quando saranno in compagnia dei figli ed a mantenere contatti quotidiani tra i minori e l'altro genitore, indicativamente tutte le sere tra le 19,00 e le 20,00. Se di gradimento delle parti le stesse si concedono la possibilità di trascorrere una terza settimana in compagnia dei figli nei mesi invernali in concomitanza di eventuali ponti (1 novembre, 8 dicembre, carnevale ecc…) compatibilmente con le esigenze scolastiche dei minori. Tale ulteriore settimana deve essere comunicata da un genitore all'altro con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo.
h) Per le vacanze del S. Natale e Capodanno, i genitori, secondo la regola dell'alternanza, trascorreranno con i figli dal 23 dicembre al 31 dicembre ore 12,00 e dalle ore 12,00 del 31 dicembre al 6 gennaio, con ampia possibilità di modificare i suddetti accordi in funzione delle esigenze loro o anche dei minori. i) e festeggeranno il compleanno secondo la regola dell'alternanza tra genitori, quindi Per_1 Per_2 un anno con un genitore e l'anno successivo con l'altro, salvo diversi accordi tra le parti in funzione anche del gradimento dei minori.
j) I minori trascorreranno le festività Pasquali, ad anni alterni, assieme al padre o alla madre e precisamente il giorno di Pasqua con un genitore e quello di Pasquetta con l'altro; con la possibilità, tra i genitori, di suddividersi il periodo di vacanze scolastiche dal Venerdì Santo alla domenica di Pasqua con un genitore e dal Lunedì dell'Angelo alla fine delle vacanze pasquali con l'altro e così alternandosi ogni anno.
k) Per quanto riguarda le altre festività e/o ponti, varrà il principio dell'alternanza tra i due genitori, i minori trascorreranno i periodi di vacanza per festività particolari assieme al padre o alla madre secondo accordi che i genitori prenderanno direttamente, tenendo conto delle esigenze e del gradimento dei figli.
l) Il signor verserà alla signora a titolo di partecipazione al Parte_3 Parte_1 mantenimento dei figli, la somma mensile pari ad Euro 300,00, sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte dei minori, che verrà corrisposta tramite bonifico bancario, direttamente sul conto della signora entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, somma rivalutabile Pt_1 annualmente in base agli indici ISTAT a partire da dicembre 2025;
m) Il padre parteciperà, inoltre, nella misura del 50%, a tutte le spese straordinarie riguardanti i figli e secondo le modalità di gestione definite nel Protocollo del Tribunale di Monza e Per_1 Per_2 quindi, secondo la seguente elencazione:
1. Spese straordinarie per le quali non è previsto il preventivo accordo
➢ spese mediche: ticket dovuti in relazione ai farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante ed eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative, ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante
(es. fisioterapia); spese mediche urgenti;
➢ spese scolastiche e di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso d'anno; corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
2. Spese straordinarie per le quali è necessario il preventivo accordo Ogni altra spesa non compresa tra quelle sopra indicate è invece soggetta a consenso dell'altro genitore.
In via esemplificativa e non esaustiva:
➢ Spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, per sé presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
➢ Altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post
-universitari; alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
Tutte le spese extra di cui sopra, subordinate o meno al consenso dei genitori, dovranno essere debitamente documentate.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, fax, pec, messaggio whatsapp, ecc.) con un anticipo di almeno 15 giorni rispetto al momento in cui dovrà essere sostenuta la spesa straordinaria – salvo urgenza – dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Nel medesimo termine, il genitore potrà produrre, ove lo ritenga, eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione almeno 15 giorni prima della scadenza prevista per il pagamento del mantenimento ordinario, avverrà con il versamento del predetto mantenimento. Le richieste inviate oltre detto termine saranno soddisfatte unitamente al versamento del mantenimento ordinario del mese successivo
Per spese superiori ad € 500,00, ciascun genitore dovrà anticipare – e, quindi, versare prima dell'erogazione della prestazione – i relativi costi per la quota di sua spettanza.
n) Le parti concordano che l'Assegno Unico Universale o altro sostegno economico alla famiglia che dovesse essere riconosciuto per lo stesso titolo verrà percepito integralmente dalla madre sig.ra Pt_1 quale genitore collocatario dei figli minori.
[...]
o) Le parti prestano, fin da ora, assenso reciproco per il rilascio e/o per il rinnovo dei propri documenti e di quelli dei figli validi ai fini dell'espatrio, con la condizione che i minori potranno uscire dall'Italia solo previo consenso scritto di entrambi i genitori. Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data Parte_1 Pt_2 Parte_2
25.05.2009 a Brugherio (MB);
- Dall'unione sono nati i figli (04.02.2012) e (08.07.2017); Per_1 Per_2
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data 05.02.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 con ricorso depositato in data 06/12/2024, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2 he hanno contratto matrimonio a Brugherio (MB) in data 25.04.2009 (Atto n. 3,
[...]
Parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Brugherio (MB)), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Brugherio (MB), affinché sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 05/02/2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Claudia BONOMI Presidente dott. Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel. dott. Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 06/12/2024, assunto in decisione in data 05/02/2025 e vertente tra
(c.f. nata a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avvocato GERMINARA SILVIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 con l'Avvocato SANTORO CATERINA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: separazione consensuale
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 05.02.2025 ove le parti hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e hanno congiuntamente chiesto l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
a) I coniugi vivranno separati nel mutuo e reciproco rispetto;
b) i figli minori e restano affidati ad entrambi i genitori e collocati, anche ai fini Per_1 Per_2 anagrafici, tra cui la residenza, presso l'abitazione della madre. La responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori, i quali collaboreranno nell'assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano i figli ed in particolare relativamente alla loro istruzione, educazione e salute, tenuto, altresì, conto dei loro bisogni, capacità, naturali inclinazioni nonché aspirazioni.
c) In caso di convocazione dei genitori da parte della scuola, gli stessi concorderanno se presenziare congiuntamente e/o disgiuntamente e, in caso di mancato accordo, si alterneranno. Il genitore che sosterrà il colloquio avrà, poi, cura di informare l'altro genitore di quanto appreso, anche a mezzo e-mail, ove richiesto.
d) Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, e a fine settimana alternati con la madre, Per_1 Per_2 secondo quanto di seguito precisato: il padre prenderà i figli presso la scuola frequentata, ovvero presso la casa materna qualora non vi fosse scuola, il venerdì all'uscita da scuola e li terrà sino alla domenica sera dopo cena, ore 22,00, quando li riaccompagnerà presso l'abitazione della mamma.
e) Inoltre, il padre terrà con sé i figli due giorni a settimana dall'uscita di scuola riportandoli presso l'abitazione della mamma dopo cena, e comunque entro le ore 22,00.
Per quanto riguarda il pernottamento infrasettimanale, questo potrà essere concordato tra le parti, se di gradimento dei minori, nel periodo in cui la scuola resterà chiusa. Se, dunque, nel periodo di chiusura della scuola i minori gradiranno pernottare presso l'abitazione paterna il il padre riporterà i figli presso l'abitazione della mamma la mattina successiva.
f) I genitori, quando avranno con sé i minori, si faranno carico di accompagnarli alle attività extrascolastiche frequentate e di seguirli nello svolgimento dei compiti scolastici, ferma la reciproca disponibilità delle parti ad acconsentire la presenza dell'altro genitore alle attività extrascolastiche frequentate anche nei giorni di propria spettanza.
g) Durante le vacanze estive, i genitori terranno con sé i figli per 2 settimane, anche non consecutive.
Tale periodo sarà compreso tra i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, compatibilmente con le esigenze scolastiche dei minori e sarà concordato tra i genitori entro il mese di maggio di ciascun anno.
I genitori si impegnano a lasciarsi reciproco recapito del luogo di soggiorno, quando saranno in compagnia dei figli ed a mantenere contatti quotidiani tra i minori e l'altro genitore, indicativamente tutte le sere tra le 19,00 e le 20,00. Se di gradimento delle parti le stesse si concedono la possibilità di trascorrere una terza settimana in compagnia dei figli nei mesi invernali in concomitanza di eventuali ponti (1 novembre, 8 dicembre, carnevale ecc…) compatibilmente con le esigenze scolastiche dei minori. Tale ulteriore settimana deve essere comunicata da un genitore all'altro con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo.
h) Per le vacanze del S. Natale e Capodanno, i genitori, secondo la regola dell'alternanza, trascorreranno con i figli dal 23 dicembre al 31 dicembre ore 12,00 e dalle ore 12,00 del 31 dicembre al 6 gennaio, con ampia possibilità di modificare i suddetti accordi in funzione delle esigenze loro o anche dei minori. i) e festeggeranno il compleanno secondo la regola dell'alternanza tra genitori, quindi Per_1 Per_2 un anno con un genitore e l'anno successivo con l'altro, salvo diversi accordi tra le parti in funzione anche del gradimento dei minori.
j) I minori trascorreranno le festività Pasquali, ad anni alterni, assieme al padre o alla madre e precisamente il giorno di Pasqua con un genitore e quello di Pasquetta con l'altro; con la possibilità, tra i genitori, di suddividersi il periodo di vacanze scolastiche dal Venerdì Santo alla domenica di Pasqua con un genitore e dal Lunedì dell'Angelo alla fine delle vacanze pasquali con l'altro e così alternandosi ogni anno.
k) Per quanto riguarda le altre festività e/o ponti, varrà il principio dell'alternanza tra i due genitori, i minori trascorreranno i periodi di vacanza per festività particolari assieme al padre o alla madre secondo accordi che i genitori prenderanno direttamente, tenendo conto delle esigenze e del gradimento dei figli.
l) Il signor verserà alla signora a titolo di partecipazione al Parte_3 Parte_1 mantenimento dei figli, la somma mensile pari ad Euro 300,00, sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte dei minori, che verrà corrisposta tramite bonifico bancario, direttamente sul conto della signora entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, somma rivalutabile Pt_1 annualmente in base agli indici ISTAT a partire da dicembre 2025;
m) Il padre parteciperà, inoltre, nella misura del 50%, a tutte le spese straordinarie riguardanti i figli e secondo le modalità di gestione definite nel Protocollo del Tribunale di Monza e Per_1 Per_2 quindi, secondo la seguente elencazione:
1. Spese straordinarie per le quali non è previsto il preventivo accordo
➢ spese mediche: ticket dovuti in relazione ai farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante ed eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative, ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante
(es. fisioterapia); spese mediche urgenti;
➢ spese scolastiche e di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso d'anno; corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
2. Spese straordinarie per le quali è necessario il preventivo accordo Ogni altra spesa non compresa tra quelle sopra indicate è invece soggetta a consenso dell'altro genitore.
In via esemplificativa e non esaustiva:
➢ Spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, per sé presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
➢ Altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post
-universitari; alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
Tutte le spese extra di cui sopra, subordinate o meno al consenso dei genitori, dovranno essere debitamente documentate.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, fax, pec, messaggio whatsapp, ecc.) con un anticipo di almeno 15 giorni rispetto al momento in cui dovrà essere sostenuta la spesa straordinaria – salvo urgenza – dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Nel medesimo termine, il genitore potrà produrre, ove lo ritenga, eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione almeno 15 giorni prima della scadenza prevista per il pagamento del mantenimento ordinario, avverrà con il versamento del predetto mantenimento. Le richieste inviate oltre detto termine saranno soddisfatte unitamente al versamento del mantenimento ordinario del mese successivo
Per spese superiori ad € 500,00, ciascun genitore dovrà anticipare – e, quindi, versare prima dell'erogazione della prestazione – i relativi costi per la quota di sua spettanza.
n) Le parti concordano che l'Assegno Unico Universale o altro sostegno economico alla famiglia che dovesse essere riconosciuto per lo stesso titolo verrà percepito integralmente dalla madre sig.ra Pt_1 quale genitore collocatario dei figli minori.
[...]
o) Le parti prestano, fin da ora, assenso reciproco per il rilascio e/o per il rinnovo dei propri documenti e di quelli dei figli validi ai fini dell'espatrio, con la condizione che i minori potranno uscire dall'Italia solo previo consenso scritto di entrambi i genitori. Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data Parte_1 Pt_2 Parte_2
25.05.2009 a Brugherio (MB);
- Dall'unione sono nati i figli (04.02.2012) e (08.07.2017); Per_1 Per_2
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data 05.02.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 con ricorso depositato in data 06/12/2024, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2 he hanno contratto matrimonio a Brugherio (MB) in data 25.04.2009 (Atto n. 3,
[...]
Parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Brugherio (MB)), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Brugherio (MB), affinché sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 05/02/2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona