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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 12/11/2025, n. 1750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1750 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il tribunale composto dai seguenti magistrati:
1) dott. Maria Iandiorio presidente relatore ed estensore
2) dott. Pasquale Russolillo giudice
3) dott. Paola Beatrice giudice nel procedimento iscritto al n. 1567/2025 R.G. avente ad oggetto "modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale" e vertente
TRA
nata in [...] il giorno 11 settembre 1993, C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Cucinotta C.F._1
RICORRENTE
E
n. ad Avellino il 9.3.1980, cf Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del p.m.
INTERVENTORE NECESSARIO ha pronunciato il seguente
SENTENZA
Ai sensi del comma 9 octies dell'art. 16 bis del d.l. 179/2012, conv. in l. 221/2012, il presente provvedimento, depositato con modalità telematiche, viene redatto in maniera sintetica.
Il collegio ratifica tutta l'attività espletata dal suo presidente nel corso del presente procedimento, pienamente conforme alla delega conferita dallo stesso collegio.
Con ricorso depositato in data 30.5.2025, la ricorrente esponeva di aver siglato accordi con il resistente per l'affidamento e il mantenimento del figlio accordi che Controparte_1 Per_1 tenessero conto del fatto che -dipendente su una nave da crociera- per lunghi Controparte_1 periodi era in mare. Avevano, quindi, stabilito che il resistente avrebbe versato alla la somma Pt_1 di euro 300,00 su una carta postepay Evolution, con previsione di ulteriore contribuzione per le spese di locazione dell'immobile uso abitativo fornito in via indiretta per il tramite della rinuncia alla metà di assegno unico.
Riferiva che la contribuzione era stata discontinua. Adiva, pertanto, il Tribunale perché venisse aggiunto al punto 9 dei detti accordi la parola
'mensilmente', considerato che il resistente operava delle decurtazioni in ragione dei periodi in cui il figlio stava con lui;
chiedeva altresì l'eliminazione del punto 6 del detto accordo che prevedeva l'esonero da qualsivoglia contribuzione per un periodo di due mesi, periodo che presumibilmente il padre trascorreva per intero con il figlio. Chiedeva inoltre la conferma del punto 12 nella parte in cui prevedeva una ulteriore contribuzione di euro 50,00 mensili per il carburante.
Il resistente rimaneva contumace.
La parte veniva ascoltata l'udienza del 12 novembre 2025; alla medesima udienza la causa veniva riservata in decisione al collegio.
Va, preliminarmente, osservato che la parte ricorrente nulla osserva in merito alle modalità di affido condiviso del piccolo chiedendo che le visite possano essere svolte in maniera libera Per_1
e manifestando la propria disponibilità a venire incontro alle esigenze del padre ogniqualvolta si trovi in zona -ossia sbarcato dal lavoro- con un preavviso di circa una settimana.
Con riguardo al mantenimento, segnatamente al quantum dell'assegno, vanno considerati i tempi di permanenza del minore sostanzialmente con la madre in maniera pressoché esclusiva ed i compiti di assistenza e cura di quest'ultima e va considerato che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 316 bis c. c., impone ai genitori, anche in caso di separazione -nel caso di specie si tratta di figlio nato fuori dal matrimonio ma i principi applicabili sono i medesimi-, di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, alla assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari è costituito, non soltanto dalle " rispettive sostanze ", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun genitore, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità reddituali. Ne deriva che la fissazione, da parte del giudice di merito, di una somma quale contributo per il mantenimento di un figlio minore può legittimamente venir correlata non tanto alla quantificazione delle entrate derivanti dall'attività professionale svolta dal genitore non convivente, quanto piuttosto ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita di un minore dell'età suindicata (cfr. Cass. 11025/1997).
Sulla scorta di questi principi, osserva il Tribunale che già era stata posta a carico del una somma da versare a titolo di mantenimento pari ad € 300,00, per sole 10 mensilità. CP_1 Alla luce delle dichiarazioni rese dalla madre, dell'incarico ricoperto dal quale CP_1 maitre su una nave da crociera, dei tempi di permanenza del padre con il figlio, il Tribunale stima equo disporre una contribuzione a carico del resistente in favore del figlio pari a € 500,00 mensili.
Va, infatti, rilevato che il giudice della famiglia non è vincolato dalle richieste dei genitori né dagli accordi tra loro, ben potendo stabilire l'assegno di mantenimento anche se la madre non lo ha domandato, perché la sua funzione è tutelare l'interesse morale e materiale del minore. Questo significa che il giudice può fissare un contributo economico diverso da quello proposto dalle parti, o introdurlo d'ufficio se necessario (cfr. Cassazione civile, Sez. VI, ordinanza n. 14830/2017, secondo cui il giudice può adottare d'ufficio i provvedimenti relativi al mantenimento dei figli minori, in quanto rivolti alla tutela di interessi pubblicistici (morali e materiali della prole) sottratti alla disponibilità delle parti).
D'altra parte, va osservato che il mantenimento dei figli è un obbligo continuo e costante, che non può essere ridotto a un numero limitato di mensilità. Il figlio ha bisogni che si estendono per tutto l'anno (alimentazione, istruzione, abbigliamento, cure mediche, attività extrascolastiche), e il contributo deve coprire l'intero arco temporale e un assegno limitato a 10 mesi non garantisce la continuità del sostegno economico.
La previsione di sole 10 mensilità rischia di creare squilibri e discontinuità anche perché non
è dato sapere con certezza per quale periodo temporale effettivamente il starà con il figlio. CP_1
E', pertanto, necessario creare una regola certa che dia la possibilità alla madre di fronteggiare anche situazioni emergenziali in cui il padre potrebbe non essere presso il figlio secondo la predeterminazione temporale come ipotizzata. Appare, pertanto, più opportuno e corretto -nel prioritario interesse del minore- individuare un obbligo di contribuzione proporzionale e costante, tenuto conto delle entrate del padre che, con la qualifica di maitre, ha sicuramente una disponibilità economica della quale deve godere anche il figlio.
Il Tribunale, pertanto, dispone un obbligo di contribuzione di euro 500,00 mensili che dovrà pagare a per il mantenimento del figlio Controparte_1 Parte_1 Per_1 somma che sarà sostitutiva di quanto stabilito con gli accordi e quindi anche con sostituzione della somma di euro 50,00 per il contributo carburante.
Alla madre spetterà l'intero assegno unico;
le spese straordinarie debitamente concordate tra i genitori saranno poste a carico degli stessi nella misura del 50% secondo il protocollo del Consiglio dell'Ordine degli avvocati del 2018 così come ulteriormente modificato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
affida in maniera condivisa come per legge ad entrambi i genitori il piccolo Persona_2 dispone che le modalità di visita siano concordate in via autonoma dalle parti come previsto in parte motiva;
impone un onere di contribuzione mensile a carico di in favore del minore -da Controparte_1 versarsi nelle mani di entro il 10 di ogni mese-, pari ad € 500,00 mensili, oltre Parte_1 al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di
Avellino; percepirà integralmente l'assegno unico familiare;
Parte_1
Condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 2100,00 per Controparte_1 compenso professionale oltre iva e cpa nonché spese generali al 15%
Si comunichi.
Avellino, 12/11/2025
Il presidente relatore ed estensore
(dott. Maria Iandiorio)
Il tribunale composto dai seguenti magistrati:
1) dott. Maria Iandiorio presidente relatore ed estensore
2) dott. Pasquale Russolillo giudice
3) dott. Paola Beatrice giudice nel procedimento iscritto al n. 1567/2025 R.G. avente ad oggetto "modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale" e vertente
TRA
nata in [...] il giorno 11 settembre 1993, C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Cucinotta C.F._1
RICORRENTE
E
n. ad Avellino il 9.3.1980, cf Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del p.m.
INTERVENTORE NECESSARIO ha pronunciato il seguente
SENTENZA
Ai sensi del comma 9 octies dell'art. 16 bis del d.l. 179/2012, conv. in l. 221/2012, il presente provvedimento, depositato con modalità telematiche, viene redatto in maniera sintetica.
Il collegio ratifica tutta l'attività espletata dal suo presidente nel corso del presente procedimento, pienamente conforme alla delega conferita dallo stesso collegio.
Con ricorso depositato in data 30.5.2025, la ricorrente esponeva di aver siglato accordi con il resistente per l'affidamento e il mantenimento del figlio accordi che Controparte_1 Per_1 tenessero conto del fatto che -dipendente su una nave da crociera- per lunghi Controparte_1 periodi era in mare. Avevano, quindi, stabilito che il resistente avrebbe versato alla la somma Pt_1 di euro 300,00 su una carta postepay Evolution, con previsione di ulteriore contribuzione per le spese di locazione dell'immobile uso abitativo fornito in via indiretta per il tramite della rinuncia alla metà di assegno unico.
Riferiva che la contribuzione era stata discontinua. Adiva, pertanto, il Tribunale perché venisse aggiunto al punto 9 dei detti accordi la parola
'mensilmente', considerato che il resistente operava delle decurtazioni in ragione dei periodi in cui il figlio stava con lui;
chiedeva altresì l'eliminazione del punto 6 del detto accordo che prevedeva l'esonero da qualsivoglia contribuzione per un periodo di due mesi, periodo che presumibilmente il padre trascorreva per intero con il figlio. Chiedeva inoltre la conferma del punto 12 nella parte in cui prevedeva una ulteriore contribuzione di euro 50,00 mensili per il carburante.
Il resistente rimaneva contumace.
La parte veniva ascoltata l'udienza del 12 novembre 2025; alla medesima udienza la causa veniva riservata in decisione al collegio.
Va, preliminarmente, osservato che la parte ricorrente nulla osserva in merito alle modalità di affido condiviso del piccolo chiedendo che le visite possano essere svolte in maniera libera Per_1
e manifestando la propria disponibilità a venire incontro alle esigenze del padre ogniqualvolta si trovi in zona -ossia sbarcato dal lavoro- con un preavviso di circa una settimana.
Con riguardo al mantenimento, segnatamente al quantum dell'assegno, vanno considerati i tempi di permanenza del minore sostanzialmente con la madre in maniera pressoché esclusiva ed i compiti di assistenza e cura di quest'ultima e va considerato che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 316 bis c. c., impone ai genitori, anche in caso di separazione -nel caso di specie si tratta di figlio nato fuori dal matrimonio ma i principi applicabili sono i medesimi-, di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, alla assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari è costituito, non soltanto dalle " rispettive sostanze ", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun genitore, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità reddituali. Ne deriva che la fissazione, da parte del giudice di merito, di una somma quale contributo per il mantenimento di un figlio minore può legittimamente venir correlata non tanto alla quantificazione delle entrate derivanti dall'attività professionale svolta dal genitore non convivente, quanto piuttosto ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita di un minore dell'età suindicata (cfr. Cass. 11025/1997).
Sulla scorta di questi principi, osserva il Tribunale che già era stata posta a carico del una somma da versare a titolo di mantenimento pari ad € 300,00, per sole 10 mensilità. CP_1 Alla luce delle dichiarazioni rese dalla madre, dell'incarico ricoperto dal quale CP_1 maitre su una nave da crociera, dei tempi di permanenza del padre con il figlio, il Tribunale stima equo disporre una contribuzione a carico del resistente in favore del figlio pari a € 500,00 mensili.
Va, infatti, rilevato che il giudice della famiglia non è vincolato dalle richieste dei genitori né dagli accordi tra loro, ben potendo stabilire l'assegno di mantenimento anche se la madre non lo ha domandato, perché la sua funzione è tutelare l'interesse morale e materiale del minore. Questo significa che il giudice può fissare un contributo economico diverso da quello proposto dalle parti, o introdurlo d'ufficio se necessario (cfr. Cassazione civile, Sez. VI, ordinanza n. 14830/2017, secondo cui il giudice può adottare d'ufficio i provvedimenti relativi al mantenimento dei figli minori, in quanto rivolti alla tutela di interessi pubblicistici (morali e materiali della prole) sottratti alla disponibilità delle parti).
D'altra parte, va osservato che il mantenimento dei figli è un obbligo continuo e costante, che non può essere ridotto a un numero limitato di mensilità. Il figlio ha bisogni che si estendono per tutto l'anno (alimentazione, istruzione, abbigliamento, cure mediche, attività extrascolastiche), e il contributo deve coprire l'intero arco temporale e un assegno limitato a 10 mesi non garantisce la continuità del sostegno economico.
La previsione di sole 10 mensilità rischia di creare squilibri e discontinuità anche perché non
è dato sapere con certezza per quale periodo temporale effettivamente il starà con il figlio. CP_1
E', pertanto, necessario creare una regola certa che dia la possibilità alla madre di fronteggiare anche situazioni emergenziali in cui il padre potrebbe non essere presso il figlio secondo la predeterminazione temporale come ipotizzata. Appare, pertanto, più opportuno e corretto -nel prioritario interesse del minore- individuare un obbligo di contribuzione proporzionale e costante, tenuto conto delle entrate del padre che, con la qualifica di maitre, ha sicuramente una disponibilità economica della quale deve godere anche il figlio.
Il Tribunale, pertanto, dispone un obbligo di contribuzione di euro 500,00 mensili che dovrà pagare a per il mantenimento del figlio Controparte_1 Parte_1 Per_1 somma che sarà sostitutiva di quanto stabilito con gli accordi e quindi anche con sostituzione della somma di euro 50,00 per il contributo carburante.
Alla madre spetterà l'intero assegno unico;
le spese straordinarie debitamente concordate tra i genitori saranno poste a carico degli stessi nella misura del 50% secondo il protocollo del Consiglio dell'Ordine degli avvocati del 2018 così come ulteriormente modificato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
affida in maniera condivisa come per legge ad entrambi i genitori il piccolo Persona_2 dispone che le modalità di visita siano concordate in via autonoma dalle parti come previsto in parte motiva;
impone un onere di contribuzione mensile a carico di in favore del minore -da Controparte_1 versarsi nelle mani di entro il 10 di ogni mese-, pari ad € 500,00 mensili, oltre Parte_1 al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di
Avellino; percepirà integralmente l'assegno unico familiare;
Parte_1
Condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 2100,00 per Controparte_1 compenso professionale oltre iva e cpa nonché spese generali al 15%
Si comunichi.
Avellino, 12/11/2025
Il presidente relatore ed estensore
(dott. Maria Iandiorio)