Trib. Avellino, sentenza 12/11/2025, n. 1750
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Sentenza 12 novembre 2025

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Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, ha pronunciato sentenza in un procedimento avente ad oggetto la modifica delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale. La ricorrente, madre del minore, lamentava la discontinuità e l'insufficienza del contributo al mantenimento versato dal resistente, padre del figlio, dipendente di una nave da crociera e spesso assente per lunghi periodi. La ricorrente chiedeva, in particolare, l'aggiunta della parola "mensilmente" agli accordi preesistenti, l'eliminazione di una clausola che prevedeva un esonero biennale dal contributo e la conferma di un'ulteriore contribuzione per il carburante. Il resistente, benché regolarmente notificato, rimaneva contumace. La ricorrente, inoltre, non sollevava contestazioni in merito alle modalità di affidamento condiviso, manifestando flessibilità circa le modalità di visita del padre, purché con congruo preavviso.

Il Tribunale, pur prendendo atto della contumacia del padre e della flessibilità della madre riguardo alle modalità di visita, ha ritenuto necessario intervenire sull'aspetto economico del mantenimento del minore, in applicazione dei principi di cui all'art. 316 bis c.c. e della giurisprudenza di legittimità (Cass. 11025/1997 e Cass. civ., Sez. VI, ord. n. 14830/2017), secondo cui il giudice non è vincolato alle richieste delle parti e può d'ufficio stabilire un contributo adeguato a tutelare l'interesse morale e materiale del minore. Alla luce della permanenza quasi esclusiva del minore con la madre, dei suoi bisogni continuativi e della capacità reddituale del padre, il Tribunale ha stimato equo fissare un contributo mensile di € 500,00, comprensivo di ogni spesa, sostituendo così le precedenti pattuizioni, inclusa la contribuzione per il carburante. È stato confermato l'affido condiviso, con modalità di visita da concordare autonomamente tra i genitori, e l'assegno unico familiare è stato attribuito integralmente alla madre. Le spese straordinarie, debitamente concordate, rimangono a carico di entrambi i genitori al 50%. Le spese di lite sono state poste a carico del resistente soccombente e liquidate come da dispositivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Avellino, sentenza 12/11/2025, n. 1750
    Giurisdizione : Trib. Avellino
    Numero : 1750
    Data del deposito : 12 novembre 2025

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