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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 10/09/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 359 /2024
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 359 /2024
Oggi 10 settembre 2025, alle ore 10.56 innanzi al Giudice Francesca Riccardi sono comparsi: per l'avv. MORI YARI sostituito dall'avv. Marcella Regazzoni;
Parte_1 per l'avv. FUMASONI AUSILIA Controparte_1
Il Giudice invita le parti alla discussione orale.
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi ai propri atti e alle note conclusive.
All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 437 c.p.c.. dandone lettura.
Il Giudice
Francesca Riccardi
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di Giudice di Appello, nella persona del Giudice
Francesca Riccardi, ha pronunciato ex art. 437 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 359 /2024, di appello della sentenza del Giudice di Pace di Sondrio n.
107/2024 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. MORI YARI e l'avv. ODDI MICHAELA Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE contro
(c.f. , con l'avv. FUMASONI AUSILIA Controparte_1 C.F._1
APPELLATO
Oggetto: Opp. all'ord. di ingiunzione ex artt. 22 e ss. L.689/81
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Oggetto della presente causa è l'impugnazione proposta da avverso la sentenza n. Parte_1
107/2024 emessa dal Giudice di Pace di Sondrio che, accogliendo l'opposizione proposta in primo grado, aveva revocato il verbale di accertamento n. 12687808 del 09/10/2023 e la relativa sanzione.
Secondo la prospettazione di parte appellante, il Giudice di prime cure aveva errato nell'accogliere il ricorso proposto in primo grado, in quanto tale ricorso risultava inammissibile, non essendo impugnabile il verbale di accertamento, e comunque infondato nel merito, emergendo l'alterazione dell'abbonamento utilizzato dal minore Persona_1
***
L'appello proposto da è fondato e pertanto merita accoglimento. Parte_1
Si evidenzia infatti che l'articolo 6 D.lgs. 150/2011 prevede che possa essere oggetto di impugnazione pagina 2 di 3 avanti all'autorità giudiziaria l'ordinanza – ingiunzione emessa ai sensi dell'articolo 18, L. 689/1981; per contro, l'articolo 7 D.lgs. 150/2011 consente di impugnare davanti al Giudice di Pace anche i verbali di contestazione, ma unicamente con riferimento ai verbali relativi a violazioni del Codice della
Strada di cui all'art. 204bis C.d.s. e ciò in quanto detti verbali, emessi ai sensi dell'articolo 200 C.d.s., sono suscettibili di divenire definitivi in assenza di opposizione.
Il verbale di accertamento impugnato in primo grado da si riferisce, però, alla Controparte_1 violazione dell'articolo 465, comma 1, c.p. e 1382 c.c. e seguenti e, quindi, come tale, non era impugnabile avanti all'autorità giudiziaria, d'innanzi alla quale avrebbe potuto essere invece impugnata l'ordinanza – ingiunzione, costituente titolo esecutivo, eventualmente emessa a seguito del mancato pagamento della sanzione indicata nel verbale.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il ricorso proposto in primo grado da Controparte_1 avverso il verbale di accertamento risultava inammissibile.
Considerato che il verbale per cui è causa indicava la possibilità di proporre ricorso avanti al Giudice di
Pace, circostanza non contestata dall'appellante, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite per tutti i gradi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di Giudice di Appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile il ricorso proposto in primo grado da avverso il verbale di accertamento n. Controparte_1
12687808 del 09/10/2023;
- compensa integralmente le spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio.
Sondrio, 10 settembre 2025.
Il Giudice
Francesca Riccardi
Sentenza resa ex articolo 437 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 359 /2024
Oggi 10 settembre 2025, alle ore 10.56 innanzi al Giudice Francesca Riccardi sono comparsi: per l'avv. MORI YARI sostituito dall'avv. Marcella Regazzoni;
Parte_1 per l'avv. FUMASONI AUSILIA Controparte_1
Il Giudice invita le parti alla discussione orale.
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi ai propri atti e alle note conclusive.
All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 437 c.p.c.. dandone lettura.
Il Giudice
Francesca Riccardi
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di Giudice di Appello, nella persona del Giudice
Francesca Riccardi, ha pronunciato ex art. 437 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 359 /2024, di appello della sentenza del Giudice di Pace di Sondrio n.
107/2024 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. MORI YARI e l'avv. ODDI MICHAELA Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE contro
(c.f. , con l'avv. FUMASONI AUSILIA Controparte_1 C.F._1
APPELLATO
Oggetto: Opp. all'ord. di ingiunzione ex artt. 22 e ss. L.689/81
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Oggetto della presente causa è l'impugnazione proposta da avverso la sentenza n. Parte_1
107/2024 emessa dal Giudice di Pace di Sondrio che, accogliendo l'opposizione proposta in primo grado, aveva revocato il verbale di accertamento n. 12687808 del 09/10/2023 e la relativa sanzione.
Secondo la prospettazione di parte appellante, il Giudice di prime cure aveva errato nell'accogliere il ricorso proposto in primo grado, in quanto tale ricorso risultava inammissibile, non essendo impugnabile il verbale di accertamento, e comunque infondato nel merito, emergendo l'alterazione dell'abbonamento utilizzato dal minore Persona_1
***
L'appello proposto da è fondato e pertanto merita accoglimento. Parte_1
Si evidenzia infatti che l'articolo 6 D.lgs. 150/2011 prevede che possa essere oggetto di impugnazione pagina 2 di 3 avanti all'autorità giudiziaria l'ordinanza – ingiunzione emessa ai sensi dell'articolo 18, L. 689/1981; per contro, l'articolo 7 D.lgs. 150/2011 consente di impugnare davanti al Giudice di Pace anche i verbali di contestazione, ma unicamente con riferimento ai verbali relativi a violazioni del Codice della
Strada di cui all'art. 204bis C.d.s. e ciò in quanto detti verbali, emessi ai sensi dell'articolo 200 C.d.s., sono suscettibili di divenire definitivi in assenza di opposizione.
Il verbale di accertamento impugnato in primo grado da si riferisce, però, alla Controparte_1 violazione dell'articolo 465, comma 1, c.p. e 1382 c.c. e seguenti e, quindi, come tale, non era impugnabile avanti all'autorità giudiziaria, d'innanzi alla quale avrebbe potuto essere invece impugnata l'ordinanza – ingiunzione, costituente titolo esecutivo, eventualmente emessa a seguito del mancato pagamento della sanzione indicata nel verbale.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il ricorso proposto in primo grado da Controparte_1 avverso il verbale di accertamento risultava inammissibile.
Considerato che il verbale per cui è causa indicava la possibilità di proporre ricorso avanti al Giudice di
Pace, circostanza non contestata dall'appellante, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite per tutti i gradi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di Giudice di Appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile il ricorso proposto in primo grado da avverso il verbale di accertamento n. Controparte_1
12687808 del 09/10/2023;
- compensa integralmente le spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio.
Sondrio, 10 settembre 2025.
Il Giudice
Francesca Riccardi
Sentenza resa ex articolo 437 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
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