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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 19/05/2025, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 08/05/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 5371/2024, promossa da:
c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. BERTUZZI JENNIFER e RI PU, c.f. C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. FREDI CHIARA RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 25/03/2024, con cui e RI PU, Parte_1 unitisi in matrimonio a Pontevico-BS in data 1.10.2011 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Pontevico al numero 14, parte II, serie A, dell'anno 2011), hanno chiesto: “Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)”;
Viste le dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 25.3.24;
Considerato che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge n. 898/70, essendo stata pronunciata la separazione personale dei coniugi con sentenza emessa in questo stesso procedimento il 23.7.24;
Ritenuto che sussistano i presupposti per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
«1. pronunciare sentenza di divorzio, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile
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del Comune di Pontevico;
2. la casa coniugale sita nel Comune di Pontevico (BS) Via Ferramola n. 14, di proprietà esclusiva della sig.ra PU IA, assegnata alla moglie, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, in sede di separazione, è stata venduta e la sig.ra PU IA ha acquistato una nuova abitazione in Pontevico (BS) Via G. Savoldo n. 10 ove ella si è trasferita unitamente alla figlia minore;
Per_1
3. affidamento condiviso della figlia minore , con residenza della stessa e collocazione prevalente presso il Per_1 domicilio materno.
Il genitore non collocatario che si trasferirà in altro Comune dovrà comunicare all'altro, con raccomandata da inviare entro 30 giorni, il proprio cambio di residenza.
Le parti si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse della figlia, garantendo altresì un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. I coniugi concordano che la responsabilità genitoriale venga esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, Per_1 all'educazione ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo fra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi quelle attinenti la vita quotidiana della minore) verranno assunte disgiuntamente da ciascun genitore quando avrà con sé la figlia;
Il padre potrà tenere con sé la figlia a fine settimana alternati, dalle ore 19.00 del venerdì sino alle ore 20.00 Per_1 della domenica nonché tutti i lunedì e mercoledì con pernottamento.
I coniugi potranno, in qualsiasi momento, prevedere consensualmente diverse e più ampie modalità di visita, compatibilmente con gli obblighi scolastici ed impegni sociali della figlia minore nel rispetto della reciproca libertà di movimento e di organizzazione;
4. vacanze estive: la figlia potrà trascorrere le vacanze estive con ciascun genitore per 15 giorni, anche non consecutivi, nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 settembre, secondo modalità e tempi da concordarsi fra i coniugi in rapporto alla turnazione feriale di entrambi e con ampio preavviso (entro il 31 Maggio di ogni anno) a fini programmativi;
5. vacanze natalizie e pasquali: la figlia trascorrerà con ciascun genitore sette giorni, anche non consecutivi, nelle vacanze natalizie e tre giorni nelle vacanze pasquali, alternando, di anno in anno, rispettivamente le festività della Vigilia e del Natale nonché di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo;
6. considerate le attuali esigenze della figlia, il tenore di vita goduto dalla stessa in costanza di convivenza con entrambi i genitori e le risorse economiche di entrambi, il sig. corrisponderà, entro il giorno 15 di ogni mese, a Parte_1 titolo di contributo al mantenimento della figlia minore , la somma mensile di euro 300,00 (euro trecento/00), e Per_1 ciò sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della predetta L'importo predetto sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
7. I coniugi contribuiranno nella misura del 50% alle spese che si renderanno necessarie nell'interesse della figlia che sono, in ogni caso, da a) documentare;
b) corrispondere al genitore che le ha anticipate entro 15 giorni dalla richiesta, secondo il seguente schema:
Spese per la salute spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
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spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
IV) farmaci particolari;
Spese per l'istruzione:
spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasposto pubblico;
spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
Spese per la custodia di prole minorenne o con grave handicap:
spese per la custodia di prole minorenne che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese per il divertimento:
- spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze;
8. nel caso di spese eccedenti l'ordinario mantenimento che richiedono il preventivo accordo dei genitori, una volta manifestato il consenso da parte di entrambi, il genitore più diligente, laddove l'importo della spesa sia consistente, potrà chiedere all'altro il versamento, in via anticipata, del 50% della somma necessaria con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento;
9. stante l'attuale e rispettiva condizione economica, reddituale e patrimoniale dei coniugi, gli stessi concordano che il sig. corrisponderà alla sig.ra PU, a titolo di assegno divorzile, la somma mensile di €.100,00 (euro cento/00), Pt_1 da rivalutarsi in base agli indici ISTAT annualmente e da versare entro il giorno 15 di ciascun mese e con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza di divorzio;
10. su concorde volontà delle parti l'assegno unico verrà percepito al 100% dalla madre. Il sig. rinuncia Pt_1 pertanto alla percezione del 50% di sua spettanza a favore della sig.ra PU;
11. i genitori manifestano il consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto della figlia , autorizzandone Per_1
l'espatrio per motivi di studio o di vacanza;
12. i coniugi concordano nel valutare l'ascolto della figlia nella presente sede manifestamente superfluo;
13. spese legali compensate»;
Preso atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale: pronuncia il divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) tra i coniugi:
e RI PU Parte_1
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alle condizioni sopra riportate;
compensa per intero le spese di lite;
manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 08/05/2025
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Andrea Tinelli
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