Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 14/02/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 595/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio con i magistrati:
dott. Elvira Bellantoni Presidente dott. Carmine Esposito Giudice dott. Alessia Annunziata Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 595/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato presso il Controparte_1 predetto difensore e (C.F. Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. CANGIANO ANNA C.F._2
MARIA, elettivamente domiciliata presso il predetto difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 7/1/2025, da intendersi qui integralmente ripetuto e trascritto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 13/11/2024, i coniugi e Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio in San Controparte_2
pagina 1 di 7
Riassunto del Registro degli Atti di Matrimonio rilasciato dal Comune di
San Giovanni a Piro, e che dalla unione erano nate le figlie , di Persona_2 anni 15, ed di anni 13, ed evidenziato che, con decreto depositato in Per_3 data 30.03.2023, il Tribunale di Vallo della Lucania , omologava la richiesta separazione consensuale alle condizioni dai coniugi concordate in ricorso , chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 7/1/2025, i coniugi, comparsi personalmente dinanzi al
Giudice delegato, ribadivano la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso. I procuratori costituiti si riportavano, dunque, all'atto introduttivo e chiedevano che la causa fosse decisa . Il Tribunale, quindi, riservava di relazionare al Collegio per la decisione .
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge
55/2015, atteso che è decorso il termine di legge dal giorno in cui i ricorrenti comparvero innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno , e perciò non più ripristinabile, quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Quanto ai provvedimenti accessori i ricorrenti hanno concordato le seguenti pattuizioni rilevanti in questa sede:
“In ordine all'affidamento ed alle modalità di visita delle due figlie minori:
Le due figlie minori , di anni 15, e , di anni 13, Persona_2 Per_3 continueranno ad essere affidate congiuntamente ad entrambi i genitori , che ne condivideranno la responsabilità genitoriale, rimanendo stabile la loro collocazione presso la residenza materna in San Giovanni a Piro alla alla pagina 2 di 7 VII Traversa Barbarola n. 6/1. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza delle figlie presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere adottate di comune accordo dai genitori, i quali reciprocamente e regolarmente dovranno informarsi sulle questioni significative relative alle figlie;
in particolare i genitori avranno reciprocamente l'obbligo di notiziarsi delle riunioni scolastiche, degli incontri scuola famiglia, delle rappresentazioni sceniche e ludiche a cui le figlie saranno chiamate a partecipare.
I genitori si impegnano, nei limiti dei loro doveri di indirizzo ed educazione volti a far sì che le figlie mantengano un rapporto costante ed equilibrato con ciascuno di essi, nonché con i parenti di entrambi i genitori, a rispettare e favorire le scelte delle figlie, secondo quanto prospettato nel piano genitoriale che si allega. Il padre continuerà a vedere e tenere con sé le figlie, compatibilmente con gli impegni scolastici delle minori e di lavoro per il medesimo, secondo la seguente tempistica e modalità, salvo diverso accordo dei genitori in casi specifici: stante il lavoro di autotrasportatore del padre, che comporta lunghe permanenze anche all'estero, il medesimo trascorrerà con le figlie tutti i fine settimana liberi dal lavoro con pernottamento. Nel periodo estivo, le figlie trascorreranno con il padre almeno una settimana consecutiv a, con pernottamento, nel corso del mese di luglio o agosto, salvo modifiche dovute ad esigenze delle parti. Nel corso del predetto periodo, il padre potrà condurre le figlie anche in località di vacanza diversa dal luogo di residenza dello stesso , con l'obbligo di assicurare la reperibilità telefonica delle minori, nonché comunicare il luogo ove le stesse si trovano;
uguale obbligo avrà la madre in caso in cui dovesse programmare un viaggio con le figlie. Le minori trascorreranno le festività natalizie, ad anni alterni, con il padre o con la madre, dal pomeriggio del 24 dicembre al 27 dicembre con l'uno e dal pomeriggio del 31 dicembre al 3 gennaio con l'altro genitore, con pernottamento nel rispetto del criterio dell'alternanza. Il padre terrà presso di sé le figlie per due giorni , in pagina 3 di 7 coincidenza delle festività pasquali, salvo diversa volontà manifestata dalle minori, previo accordo dei genitori. Le festività del 25 aprile, del 1 maggio, del 2 giugno, del 1 novembre e dell'8 dicembre saranno trascorse dalle figlie ad anni alterni, sempre nel rispetto del criterio dell'alternanza, compatibilmente con i turni di lavoro del padre e delle esigenze delle figlie.
Il compleanno delle figlie verrà trascorso ad anni alterni con uno dei due genitori, così come l'onomastico, salvo diversa volontà delle minori.
La festa del papà e la festa della mamma verrà trascorsa con ciascun genitore, di volta in volta. In caso di malattia delle figlie che si dovesse protrarre per più di tre giorni, il padre avrà la possibilità di vedere le figlie presso la loro residenza e trascorrere con le stesse almeno tre ore nell'arco della giornata. Entrambi i genitori, dal corrente anno, potranno condurre con sé le figlie in località di vacanze, con l'obbligo reciproco di fornire il numero di utenza telefonica e reperibilità ove le figlie possano essere raggiunte ed indicare la località ove saranno condotte per un periodo non superiore ai sette giorni consecutivi, salvo diversi accordi tra le parti.
Entrambi i genitori, inoltre, in occasione di eventuali cerimonie riguardanti esclusivamente la vita familiare dei medesimi e dei prossimi congiunti, potranno condurre seco le figlie, per un periodo massimo di cinque giorni, previo avviso telefonico da effettuarsi almeno otto giorni prima, salvo diversa volontà manifestata dalle minori.
In ordine al contributo di mantenimento.
Il sig. continuerà a versare, a titolo di contributo per il Parte_1 mantenimento delle figlie, l'importo di € 500,00 mensili per dodici mensilità
(250,00 per ciascuna figlia) entro il 30 di ogni mese;
il detto contributo sarà adeguato automaticamente ogni anno secondo gli indici ISTAT e sarà versato sul conto corrente intestato alla madre;
la sig.ra CP_2 continuerà a percepire l'intero importo dell'assegno unico. Le spese straordinarie, di seguito specificate , tutte da documentare e previamente partecipate, così come indicate dal C.N.F. e adottate dai Tribunali italiani
(allegato b), relative alle figlie minori verranno sostenute da entramb i i genitori per la esatta metà: spese mediche (da documentare) che non pagina 4 di 7 richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) farmaci prescritti dal medico curante di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
le spese relative ai farmaci da banco sono ricompres e nello assegno di mantenimento;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo. assicurazione scolastica;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: corsi di lingue;
corsi di musica e strumenti musicali;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy - scout); viaggi studio in
Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni). Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata, mail o pec, con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso pagina 5 di 7 sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Deducibilità Fiscale. La detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. La deduzione per i figli a carico sarà effettuata, salvo diverso accordo, al 50% tra i genitori. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. In ordine all'assegnazione della casa familiare. Le figlie continueranno ad abitare in uno alla madre la casa familiare, in proprietà della famiglia della sig.ra già CP_2 assegnatale, in uno ai mobili, arredi e corredi ivi esistenti. Le parti si danno reciproca autorizzazione allo espatrio. Le spese di giudizio vengono interamente compensate tra le parti”.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti, non sono contrari a norme imperative e rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c., ritiene il
Tribunale di poterli recepire interamente e porre a base della presente decisione, limitandosi a prendere atto delle statuizioni non inerenti all'interesse della prole.
Quanto alle spese trattandosi di procedura camerale in cui esse sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 CP_2
(C.F. ), in San Giovanni a Piro (SA), in
[...] C.F._2 data 26.01.2013, regolarmente trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio rilasciato dal Comune di San Giovanni a Piro;
- RECEPISCE integralmente le condizioni di cui al ricorso introduttivo del presente giudizio e riportate in motivazione;
pagina 6 di 7 - nulla per le spese;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di San
Giovanni a Piro per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000
(Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello
Stato civile), in conformità all'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Vallo della Lucania, così deciso nella camera di consiglio del 5/2/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Alessia Annunziata Elvira Bellantoni
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