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Sentenza 18 ottobre 2024
Sentenza 18 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/10/2024, n. 4997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4997 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
T R I B U N A L E D I P A L E R M O
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale Ordinario, in composizione monocratica, in persona del Giudice onorario Dott.
Fabrizio Zagarella, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa n. 4579 R.G. dell'anno 2019, posta in deliberazione in data 24/07/2024. Promossa:
DA
, n. a TR (TP) il 24/04/1964 e res. a Palermo, via E. Parte_1
Notarbartolo n. 38, , elett.te dom.to a PALERMO, in VIA LIBERTA' C.F._1
171 90144 PALERMO, presso l'AVV. IMMORDINO GIOVANNI
che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente Email_1 all'Avv. ORLANDO GLORIA ( per mandato in atti Email_2
ATTORE
CONTRO
, con sede in Palermo, via Controparte_1
Libertà n. 66, c.f. e p.i. n° in persona del Commissario ad acta e l.r.p.t., P.IVA_1 [...]
, ed elett.te dom.to nella VIA LIBERTA' 171 90144 PALERMO, presso l'AVV. LINO CP_2
MAURIZIO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti. ( Email_3
CONVENUTO
, n. ad Alcamo (TP) il 26/03/1965, , el.te Controparte_3 C.F._2 dom.to in VIA NUNZIO MORELLO 40 90143 PALERMO, presso gli AVV.TI STALLONE
FRANCESCO ( , GALLINA FILIPPO Email_4
e FICANO FILIPPO ( che lo Email_5 Email_6 rappresentano e difendono per mandato in atti, CONVENUTO
E
, n. a Palermo il 26/12/1961, elett.te dom.to in Controparte_4 C.F._3
VIA LIBERTA' 39 90144 PALERMO, presso gli AVV.ti PIAZZA NICOLA
e BURGIO CATERINA, , dai Email_7 Email_8 quali è rappresentato e difeso per mandato in atti. CONVENUTO
E
, n. a Palermo il 24/09/1964, , el.te dom.ta a Controparte_5 C.F._4
PALERMO in VIA M.SE DI VILLABIANCA 54 90141 PALERMO (PA) presso l'AVV.
INFANTINO LORENZO ( che la rappresenta e difende Email_9 per mandato in atti. CONVENUTA nonché
, n. a Palermo il 23/03/1965, , res. a Palermo viale CP_6 C.F._5
Strasburgo, n.352, CONVENUTO – CONTUMACE
E nei confronti di: assuntori del rischio del certificato nr. DSRL0149435, in Parte_2 persona di n.q. di Procuratore Speciale del Rappresentante Generale per Parte_3
l'Italia (CF ), dom.ta per la carica in Milano, c.so Garibaldi 86, rappresentati e difesi P.IVA_2 per mandato in atti dall'AVV. GHIGNONE MASSIMILIANO del Foro di Torino
( ed el.te dom.ti a PALERMO, in VIA Email_10
CATANIA 25 90143 PALERMO, presso l'AVV. PENNINO DIEGO
CHIAMATI IN GARANZIA
Avente ad oggetto: Prestazione d'opera intellettuale
Conclusioni delle parti: come in atti
In fatto e in diritto
Con atto di citazione notificata l'8/03/2019 l'attore ha evocato in giudizio dinanzi all'adito giudice l' , per sentirlo Controparte_7 condannare al pagamento della somma complessiva di euro 170.074,26 oltre IVA per un totale di euro 181.775,38 per asserti crediti professionali non onorati dall' in ragione del rapporto CP_1 di tenuta contabile e di rendicontazione e consulenza dall'attore fornito all'Istituto convenuto negli anni 20212 -2017.
In subordine l'attore ha formulato una domanda di condanna dell'istituto regionale in parola ai sensi dell'art. 2041 a titolo di azione generale di arricchimento senza causa, eccependo la nullità del rapporto perché non suffragato da idoneo titolo contrattuale, chiedendo, di conseguenza, la condanna di parte convenuta in via equitativa.
Parte convenuta principale, l' ha, da subito, Controparte_1 eccepito la prescrizione del credito vantato dall'attore e, specificatamente, ai sensi dell'art. 2956
c.c.. La norma in parola riconosce come maturata la prescrizione estintiva del diritto di credito per compensi per opere prestate e gli esborsi documentati correlativi ai compensi, col decorso di tre anni dal momento in cui possa essere fatto valere.
Ritiene questo decidente che non possa riconoscersi maturata la prescrizione presuntiva del credito fatto valere dall'attore perché il triennio di cui all'art. 2956 c.c. non è maturato dalla data di costituzione in mora dell' (29/12/2017, all. 3 della citazione) e comunque l CP_1 CP_1 ha riconosciuto la pendenza del rapporto di collaborazione professionale sino all'invio della nota
18/01/2017, prot. 370 D (all. 9 della comparsa di risposta).
L'art. 4 del contratto datato 31 gennaio 2012 e sottoscritto dal direttore Generale dell'Istituto, , e da , ed avente ad oggetto il conferimento a Persona_1 Parte_1
di un incarico di collaborazione temporale nella tenuta e registrazione contabile Controparte_8 dall'odierno attore prevede il periodo di prestazione professionale del suddetto dall''1° gennaio al
31 dicembre 2012.
[... L'art. 6 del detto contratto prevede il pagamento omniacomprensivo in favore del dell'importo di euro 20.000,00 oltre IVA ed oltre le spese eventuali di trasferta, previ a Pt_1 presentazione di idonee fatture.
Parte convenuta ha documentato, altresì, che, invero, il rapporto professionale di collaborazione contabile, fu reiterato con decreto della , a firma del Direttore pro- Controparte_7 tempore, negli anni dal 2013 al mese di febbraio 2017 e per tali esercizi furono emessi i mandati di pagamenti per le singole annualità indicate nei calendati decreti (all.ti 3,4 5, 6, 7, 8 e 9 della produzione dell'IRVV).
Parte convenuta l' , ha contestato che l'attore avesse percepito Controparte_1 effettivamente le somme via via coi decreti di conferma e conferimento dei singoli incarichi annuali successivi al 2012 ma non ha prodotto altro documento se non i singoli decreti.
Orbene, posto che l'attore non ha contestato di non aver ricevuto mai il pagamento delle somme di cui ai prodotti decreti degli anni 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, ma afferma di essere creditore dei compensi maturati per tutte le attività esuberanti dall'incarico di cui al contratto del 2012, che l' nega la dovutezza perché asserisce compresi nelle attività pattuiti CP_1 con l'accordo del 2012, ed in assenza di prova di pagamento dell'intera somma pretesa da Parte_1
, si deve ritenere che sia dovuto a da parte dell
[...] Parte_1 Controparte_9
la sola differenza fra la somma pretesa in citazione e le somme stanziate e
[...] presuntivamente erogata al (che, in effetti, non nega di averle percepite). Pt_1
Ritiene, infatti, questo giudice dovuta la differenza fra quanto preteso dall'attore nel suo complessivo ammontare e quello da lui già percepito perché la maggior porzione delle attività di contabilità e consulenza svolte dal dott. non sono comprese fra quelle espressamente Pt_1 indicate nel contratto del 31 gennaio 2012.
Come, infatti, ha riferito il CTU, dott. nominato con ordinanza del 28/04/2022, Per_2
a pag.20 della sua relazione del 17/07/2023:
“ In merito alla richiesta di cui ai punti 3), 5), 7), 10), 11) e 12) lettera C atto di citazione
Le attività di cui alla lettera C) dell'atto di citazione ai numeri 3), 5), 7), 10), 11) e 12) riguardano la predisposizione del bilancio finanziario di previsione o l'assistenza alla predisposizione di pratiche di rateizzazione di cartelle esattoriali.
È sufficiente un mero confronto per poter affermare che le attività suddette non sono in alcun modo riconducibili alle attività dell'incarico conferito al dott. in quanto non incluse Pt_1
CP_1 nell'elenco di cui all'art. 2 delle convenzioni stipulate con l' .”.
Del pari, il CTU riferisce nel proseguo: “ In merito alla richiesta di cui ai punti 1), 2), 4),
6), 8) e 9) lettera C atto di citazione. Le attività di cui ai punti 1), 2), 4), 6), 8) e 9) riguardano la predisposizione degli elaborati componenti il bilancio finanziario triennale o la predisposizione degli elaborati componenti il bilancio consuntivo. Dalla lettura dell'art. 2 CP_1 delle convenzioni, l'unica attività oggetto di incarico conferito da che potrebbe sembrare riconducibile alle suddette attività svolte dal dott. è quella di << assistere Pt_1
l'ufficio preposto alla predisposizione del bilancio economico-patrimoniale sulla base dei dati e documenti che gli verranno messi a disposizione >>. Considerato che la suddetta attività è presente solo nelle convenzioni relative agli anni 2012 e 2013, è fuor di dubbio che le richieste di cui ai punti n. 1, 2 e 4 della lettera C) atto di citazione (relative ad annualità diverse dal 2012 e 2013), non sono in alcun modo riconducibili alle attività oggetto CP_1 dell'incarico riportate nelle convenzioni stipulate tra il dott. e l' .”. Pt_1
Il rilievo non è di poco momento, atteso che la chiarezza dell'accertamento è ampiamente esauriente e chiarificatrice delle attività svolte dal dott. Pt_1
Orbene: posto che il CTU ha indicato quali fossero state le attività commissionate da CP_1
al dott. con il contratto 31/01/2021 e successivi decreti regionali e quali no, Pt_1 precisando che le attività specificate in citazione e svolte dall'attore non sono comprese fra quelle pattuite con l' convenuto, il credito del dott. per compensi professionali non può CP_1 Pt_1 che risultare dalla sottrazione delle somme erogate in favore dell'attore dall negli anni CP_1
2012-2017 dalla somma pretesa con l'atto di citazione.
Tale importo dovuto, dunque, segue il seguente calcolo: detraendo dal complessivo ammontare richiesto in euro 170.070,26 oltre IVA, la sommatoria dei mandati di cui agli allegati CP_1 da 3 a 9 della comparsa di costituzione dell' , pari agli importi di euro 14584,00 + 10573,35 + 12688,00 + 15000,00 + 17000,00 + 3172,00, per un totale parziale di euro 73.017,35, oltre interessi ai tassi di legge pro-tempore dalla domanda al soddisfo.
Circa la domanda ex art. 2041 c.c.
Parte attrice, nella sua prima memoria ex sesto comma dell'art. 183 cpc, afferma che:
4. Sul quantum.
Con riferimento poi alle contestazioni mosse in ordine al quantum debeatur, è stato recentemente ribadito che “l'indennizzo da ingiustificato arricchimento di cui all'art. 2041 c.c., nell'ipotesi di prestazione professionale resa da un privato in favore della P.A. in base ad un contratto nullo per mancanza di forma scritta, ben può essere quantificato in via equitativa, utilizzando come parametro la tariffa professionale”
(Cass. Civ. sent. n. 14329/19 cit.).
Da subito va detto che tra le parti è stato stipulato un accordo scritto, datato e sottoscritto dal Direttore Generale dell'Istituto e dal medesimo attore. L'accordo non risulta che agli atti fosse stato contestato dall'attore medesimo né eccepito di nullità.
Ne consegue che l'accordo esiste e rappresenta, con tutte le clausole ivi redatte e sottoscritte dalle medesime parti contraenti, il titolo giuridico valido inter partes con cui hanno regolato i loro rapporti e stabilito le attività professionali che il dott. doveva compiere. CP_12
I decreti regionali di reincarico del dott. successivi al 2012 non fanno altro che Pt_1 richiamare le clausole contrattuali espresse nell'accorso sopra calendato e sottoscritto per accettazione dal suddetto professionista.
Per logica conseguenza la domanda di condanna per ingiustificato arricchimento dell' per assenza di titolo è infondata e và rigettata. CP_1
D'altra parte: la domanda medesima è di per sè inammissibile.
È noto, infatti, che l'azione di cui all'art. 2041 c.c. ha natura sussidiaria ed attivabile allorché non sussistano altre tutele espressamente previste e codificate dal legislatore. Ma nel caso posto all'esame di questo giudice l'azione qui proposta da esiste e rinvenibile in Parte_1 tutte le azioni di accertamento di un rapporto professionale intrattenuto da un soggetto con un incaricato professionista e per la condanna del committente l'incarico al pagamento dei compensi.
Nella specie l'azione scaturisce dal combinato disposto degli artt. 2229, 2230 e 2233 cod. civ. ed è esattamente quella proposta da con l'atto di citazione di che trattasi. Parte_1
In conclusione: la domanda attrice và accolta quanto alla minor somma di euro 73.017,35 oltre interessi ai tassi di legge decorrenti dal 29/12/2017 al soddisfo.
L'accoglimento parziale della domanda principale dell'attore e il rigetto sia dell'eccezione di prescrizione presuntiva che la domanda di rigetto delle pretese attrici, importano la soccombenza parziale del convenuto ex art. 91 e 92 c.p.c.. CP_1 Il calcolo dei compensi segue la riportata tabella, posto che il valore della causa indicata dall'attore è pari a 181.775,38 e fatto riferimento al valore minimo dei compensi (dovendosi applicare la media tra il valore indciato dall'attore e quello accertato in corso di causa, cioè
73.000,00 circa) dello scaglione di riferimento delle cause di cognizione del tribunale, tra €
52.001,00 ed € 260.000,00, il calcolo sarà il seguente:
Liquidazione giudiziale compenso avvocati in ambito Civile: Artt.
1-11 D.M.
55/2014 -
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 460,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 389,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 840,00
Fase decisionale, valore minimo: € 851,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 2.540,00
AUMENTI (in % sul compenso tabellare )
Aumento del 150 % per presenza di 4 parti convenute: € 3.810,00
Compenso maggiorato comprensivo degli aumenti € 6.350,00
PROSPETTO FINALE
Compenso tabellare € 2.540,00
Totale variazioni in aumento + € 3.810,00
Compenso totale € 6.350,00
Spese generali (15% sul compenso totale) € 952,50
IPOTESI DI COMPENSO LIQUIDABILE € 7.302,50 Pertanto le spese dovute dal convenuto soccombente all'attore sono pari ad euro CP_1
7303,50 oltre gli esborsi documentati pari ad euro 836,00, nonché il contributo previdenziale forense e l' I.V.A. come per legge, per il principio della soccombenza effettiva.
Parimenti vengono gravate sul convenuto le spese della c.t.u. con Controparte_13 differenti decreti liquidate, per il medesimo principio della soccombenza.
Quanto alle altre parti del giudizio non emerge alcuna responsabilità, né solidarietà con riguardo al debito verso l'attore, dei convenuti , e (che, CP_14 CP_4 CP_5 CP_6 peraltro, si è reso contumace). Il debito professionale, infatti, ricade soltanto sull' che CP_1 conferì l'incarico al nel 2012 e negli anni successivi. I Direttori generali ed il commissario Pt_1 ad acta glieli reiterarono tale incarico, ma svolgendo un servizio d'ufficio, non hanno assunto alcuna personale responsabilità.
Nessun ritardo, d'altra parte, può essere contestato ai detti funzionari nel pagamento di quanto vantato dall'attore, atteso che la costituzione in mora dell è di appena due anni CP_1 dalla cessazione dell'incarico dello stesso e nessuna attività impeditiva del pagamento dei compensi dovuti è provato in giudizio fosse stata compiuta dai suddetti funzionari.
Per tale ragione le domande proposte contro i suddetti sono infondate e vanno rigettate con la condanna dell'attore a rifondere i convenuti tutti delle spese da loro approntate e che si quantificano per ciascuna delle singole parti convenute in euro 3.000,00 oltre spese forfetarie, cpa ed iva.
Infine: circa la domanda avanza da contro gli essa Controparte_5 Parte_2
è palesemente infondata alla luce delle ragioni che hanno dimostrato la dovutezza delle somme in premessa calcolate in favore dell'attore e della circostanza che nessuna responsabilità ha nell'intempestivo pagamento delle somme pretese dall'attore dall' regionale Controparte_5 CP_1 convenuto.
Per tale ragione la convenuta va condannata a rifondere la chiamata in causa delle spese da essa approntate per partecipare al giudizio e confezionare la sua difesa e che si quantificano in complessivi euro 3000,00 oltre 15% per spese forfetarie, oltre cpa ed i.v.a come per legge.
Infine, ex art. 91 c.p.c., l' convenuto, qui soccombente, va condannato a rifondere l'attore CP_1 delle spese tutte di causa, come in motivazione liquidate in complessivi euro 14.939,00 oltre spese forfetarie del 15%, c.p.a. ed i.v.a..
P.Q.M.
Ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, Sentiti i procuratori delle parti e lette le rispettive note difensive. Definitivamente pronunziando: condanna l' al pagamento in favore di Controparte_7 Controparte_7
della somma di euro 73.017,35, oltre interessi ai tassi di legge pro-tempore Parte_1 dalla domanda al soddisfo.
Condanna l' a rifondere l'attore delle Controparte_7 spese di lite mediante pagamento della somma di euro 8.139,50 di cui euro 836,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Rigetta ogni altra domanda ed eccezione e condanna l'attore a rifondere i convenuti
, e delle spese del giudizio da essi Controparte_3 Controparte_4 CP_15 approntante e quantificate in motivazione in euro 3000,00 oltre spese forfetarie, c.p.a. ed i.v.a. secondo legge.
Condanna a rifondere gli convenuti delle spese del Controparte_5 Parte_2 giudizio per la loro chiamata in garanzia, per la infondatezza in fatto ed in diritto della domanda della convenuta, mediante pagamento della somma di euro 3000,00 oltre spese forfetarie ed accessori di legge.
Nulla sulle spese con riguardo al contumace.
Rimane gravato il convenuto l' soccombente anche della intera spesa di c.t.u., Controparte_16 come liquidata con differenti decreti esecutivi.
Sentenza esecutiva ope legis
Così deciso a Palermo il 17/10/2024, e depositata digitalmente alle ore 17,45.
Il Giudice
Fabrizio Zagarella 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 – R.G. n° 4579/2019
Giudice: Fabrizio Zagarella
3 – R.G. n° 4579/2019
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