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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 18/03/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dr.ssa Fabrizia Di Palma ha pronunciato all'udienza odierna, a seguito di trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1734/2023 R.G.
TRA
OM IL, rappresentato e difeso dall'Avv. ZO Visone
RICORRENTE
E
INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avv. Anna Oliva, elett.te dom.ti in Nola
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 28.3.23, l'istante proponeva opposizione avverso il provvedimento di disconoscimento (Prot. Inps.5102.12/05/2022.0161584) del proprio rapporto di lavoro subordinato dal 1.3.2014 al 30.6.2017, notificato dall'Inps, ed emesso a seguito di accertamento ispettivo eseguito nei confronti dell'Istituto paritario “Centro Socio Educativo MM Kolbe srl”.
Deduceva, a sostegno del ricorso, l'illegittimità dell'impugnato provvedimento di disconoscimento avendo regolarmente lavorato per l'Istituto convenuto come impiegato amministrativo, dal lunedì al venerdì con orario dalle 15,00 alle 16.30, ricevendo le direttive direttamente dalla legale rapp.te ovvero dal sig. IO PI, anch'egli impiegato in segreteria. Chiedeva, dunque, accertarsi l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato intercorso con l'Istituto paritario dal 1.3.14 al 30.6.17
e, per l'effetto, annullare il provvedimento di disconoscimento con conseguente riaccredito dei contributi e ripristino del punteggio nella graduatoria del Personale Ata. Chiedeva, altresì, condannarsi l'Istituto resistente al risarcimento dei danni subiti, sia da mancato guadagno e/o perdita di chance che sul piano della professionalità. Si costituiva l'Inps il quale eccepiva l'infondatezza della domanda, tenuto conto che, in seguito ad accertamenti ispettivi, era stata rilevata l'inesistenza del rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e l'Istituto paritario ispezionato.
All'odierna udienza, acquisiti agli atti i documenti prodotti ed escusso il teste ammesso, la causa
è stata decisa con la presente sentenza.
La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Con riguardo al verbale di accertamento, preme innanzitutto evidenziare che l'odierno ricorrente non rientra tra i nominativi che la legale rappresentante, IL TA, ascoltata dagli ispettori in sede di accesso, ha in radice negato fossero propri dipendenti e di cui in ogni caso ha mai disposto l'assunzione. Se ne desume che, dunque, il ricorrente fosse persona nota alla legale rappresentante.
In linea generale, poi, deve rilevarsi che, secondo costante giurisprudenza della Suprema Corte,
“in ordine alle circostanze apprese da terzi, i rapporti ispettivi redatti dai funzionari degli istituti previdenziali, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, per la loro natura hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, e in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte della conoscenza riferita dall'ispettore nel rapporto e possono essere acquisiti anche con l'esercizio dei poteri ex art. 421 cod. proc. civ., sì da consentire al giudice e alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto;
in mancanza di acquisizione dei suddetti verbali, il rapporto ispettivo (con riguardo alle informazioni apprese da terzi) resta un elemento che il giudice può valutare in concorso con gli altri elementi probatori” (in tal senso : Cass. N° 405\2004; Cass.
11946\2005, ecc.). E' stato ancora affermato dalla Suprema Corte che :“I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (così Cass. N° 15073\2008). Alla luce di tali considerazioni gli accertamenti ispettivi appaiono del tutto generici e privi di significativa rilevanza probatoria, quantomeno con riferimento alla posizione dell'odierno ricorrente.
Le deduzioni attoree contenute in ricorso circa il concreto atteggiarsi del proprio rapporto di lavoro, il contenuto delle mansioni assolte, l'orario di lavoro osservato nel periodo dal 1.3.14 al
30.6.17 e persino la descrizione degli ambienti di lavoro, hanno poi trovato puntuale conferma nella istruttoria svolta.
Segnatamente il teste IO PI, della cui attendibilità non v'è ragione di dubitare atteso che, come dallo stesso riferito, il suo rapporto inizialmente disconosciuto, è stato poi ripristinato dall'Inps in sede amministrativa e tenuto conto che il nominativo dello stesso viene citato da tutti i dichiaranti ascoltati dagli ispettori (cfr. verbale ispettivo in atti), ha riferito: “Sono stato dipendente dell'Istituto Kolbe srl dalla primavera del 2013 sino al 16 ottobre 2017, allorchè ho iniziato a lavorare nella scuola pubblica. Ho conosciuto il ricorrente nel marzo 2014 se ben ricordo. La sede presso cui lavoravamo era il Centro Socio-educativo Kolbe, a Nola, Via Marciano 58 (se ben ricordo). Il ricorrente era assistente amministrativo, come me, quindi verificavamo la posta elettronica, controllo documentazione e titoli di studi degli insegnanti e personale ata, registravamo posta in entrata e in uscita e tutte le annesse attività amministrative, rispondevamo al telefono e ricevevamo le chiamate anche dei docenti che segnalavano eventuali assenze che provvedevamo a registrare. Preciso che i docenti, a differenza nostra, avevano il registro firme in sala docenti. Io e il ricorrente stavamo nello stesso ufficio. Nell'ufficio eravamo io, il ricorrente, il dsga PA ZO. Nell'ufficio accanto c'era poi un altro dipendente ata, NO IO
e altri amministrativi che ruotavano, non li ricordo tutti. Da quel che ricordo, il ricorrente lavorava di pomeriggio dalle 15,00 alle 16,00/16,30. Io lavoravo invece dalle 8,00 alle 13,30 e poi staccavo un'oretta e rientravo a lavoro sino alle 18,00/18,30. ADR Il ricorrente cessò di lavorare poco prima che andassi via io, nel 2017, forse maggio/giugno 2017. Il ricorrente lavorava dal lunedì al venerdì, mentre io lavoravo anche il sabato mezza giornata, sino alle 13,30/14,00. ADR
Non c'era un registro presenze in ufficio per il personale ata. C'era il legale rappresentante che controllava le presenze. Era sempre presente a lavoro. In caso di assenza, ricordo che il ricorrente chiamava me o il legale rappresentante per comunicare l'assenza. Di regola il legale rappresentante, in caso di assenza, non ci chiedeva il giustificativo, era sufficiente avvertirla dell'assenza. Le retribuzioni ci venivano date in contanti dal legale rappresentante (TA
IL, all'epoca) che ci convocava nel suo ufficio singolarmente. Ho personalmente assistito però a dei pagamenti effettuati in favore del ricorrente. Le direttive venivano date al ricorrente di regola dal legale rappresentante. Vi ho assistito personalmente. L'ufficio della legale rappresentante era all'entrata della scuola, subito sulla destra e, attaccato al suo, c'era l'ufficio di segreteria ove lavoravamo io e il ricorrente. I due uffici erano comunicanti attraverso una porta interna. Per le ferie erano previsti turni nei quali era sistematicamente inserito anche il ricorrente. ADR Anche io ho ricevuto inizialmente la comunicazione Inps di disconoscimento del rapporto, ma recatomi all'Inps ho rilasciato dichiarazione di sussistenza del rapporto, confermata anche da altri lavoratori ascoltati che hanno confortato la mia dichiarazione e quindi ho risolto in via amministrativa. Mi sono stati riaccreditati i contributi. Il personale ata fisso nel periodo in cui ho lavorato io era composto da me, il ricorrente, IO NO, PA (come dsga). Ogni anno poi, capitava che l'azienda assumesse altro personale ma variabile di anno in anno. Ricordo tale La RC IC, un altro di nome NI ma non ricordo il cognome anche perché variavano di anno in anno.”.
Quanto al pagamento in contanti dedotto in ricorso e confermato dal teste, è opportuno evidenziare che solo a decorrere dal 1° luglio 2018 è divenuto obbligatorio, per datori di lavoro e committenti, il pagamento della retribuzione con modalità tracciabili (art. 1 commi 910 e ss., l. 205/2017). Ne consegue che, nel periodo in cui parte istante ha lavorato per l'Istituto convenuto (marzo 2014- giugno 2017), i pagamenti mensili ben potevano avvenire in contanti, sicchè la circostanza che non vi sia riscontro documentale dei pagamenti non può esser dirimente ai fini del disconoscimento né assurgere ad indizio rilevante della fittizietà del rapporto.
Pertanto, alla luce delle risultanze istruttorie che hanno confermato l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e l'Istituto paritario convenuto nel periodo dedotto in ricorso e tenuto conto della lacunosità, inconsistenza e genericità, quantomeno con riferimento all'istante, del verbale ispettivo in ordine alle motivazioni specifiche che hanno sorretto il disconoscimento del relativo rapporto di lavoro, il ricorso va in parte qua accolto dovendosi dichiarare la sussistenza del dedotto rapporto di lavoro per l'intero periodo indicato in ricorso con diritto al riaccredito dei contributi cancellati.
Quanto al richiesto ripristino del punteggio nelle graduatorie del personale ATA, la domanda va respinta atteso il difetto di legittimazione passiva dell'Istituto convenuto, trattandosi di graduatorie ministeriali.
In ordine, infine, alla domanda risarcitoria da “mancato guadagno e/o perdita di chance” nonché per asserito danno alla professionalità, la stessa non può trovare accoglimento attesa la totale genericità
e lacunosità delle allegazioni sul punto contenute in ricorso. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'Inps e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto della bassa complessità della lite e previa compensazione per metà in ragione del parziale accoglimento.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede: accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità del provvedimento di disconoscimento impugnato;
dichiara la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e l'Istituto paritario “Centro Socio Educativo MM Kolbe srl” dal 1.3.2014 al 30.6.2017 con diritto al riaccredito dei contributi cancellati;
rigetta nel resto;
condanna l'INPS al rimborso in favore dell'istante delle spese del giudizio che, compensate per metà, liquida nel residuo in € 2.319,00 oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Così deciso in Nola il 18.3.25
Il Giudice del Lavoro
Dott. Fabrizia Di Palma
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dr.ssa Fabrizia Di Palma ha pronunciato all'udienza odierna, a seguito di trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1734/2023 R.G.
TRA
OM IL, rappresentato e difeso dall'Avv. ZO Visone
RICORRENTE
E
INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avv. Anna Oliva, elett.te dom.ti in Nola
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 28.3.23, l'istante proponeva opposizione avverso il provvedimento di disconoscimento (Prot. Inps.5102.12/05/2022.0161584) del proprio rapporto di lavoro subordinato dal 1.3.2014 al 30.6.2017, notificato dall'Inps, ed emesso a seguito di accertamento ispettivo eseguito nei confronti dell'Istituto paritario “Centro Socio Educativo MM Kolbe srl”.
Deduceva, a sostegno del ricorso, l'illegittimità dell'impugnato provvedimento di disconoscimento avendo regolarmente lavorato per l'Istituto convenuto come impiegato amministrativo, dal lunedì al venerdì con orario dalle 15,00 alle 16.30, ricevendo le direttive direttamente dalla legale rapp.te ovvero dal sig. IO PI, anch'egli impiegato in segreteria. Chiedeva, dunque, accertarsi l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato intercorso con l'Istituto paritario dal 1.3.14 al 30.6.17
e, per l'effetto, annullare il provvedimento di disconoscimento con conseguente riaccredito dei contributi e ripristino del punteggio nella graduatoria del Personale Ata. Chiedeva, altresì, condannarsi l'Istituto resistente al risarcimento dei danni subiti, sia da mancato guadagno e/o perdita di chance che sul piano della professionalità. Si costituiva l'Inps il quale eccepiva l'infondatezza della domanda, tenuto conto che, in seguito ad accertamenti ispettivi, era stata rilevata l'inesistenza del rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e l'Istituto paritario ispezionato.
All'odierna udienza, acquisiti agli atti i documenti prodotti ed escusso il teste ammesso, la causa
è stata decisa con la presente sentenza.
La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Con riguardo al verbale di accertamento, preme innanzitutto evidenziare che l'odierno ricorrente non rientra tra i nominativi che la legale rappresentante, IL TA, ascoltata dagli ispettori in sede di accesso, ha in radice negato fossero propri dipendenti e di cui in ogni caso ha mai disposto l'assunzione. Se ne desume che, dunque, il ricorrente fosse persona nota alla legale rappresentante.
In linea generale, poi, deve rilevarsi che, secondo costante giurisprudenza della Suprema Corte,
“in ordine alle circostanze apprese da terzi, i rapporti ispettivi redatti dai funzionari degli istituti previdenziali, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, per la loro natura hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, e in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte della conoscenza riferita dall'ispettore nel rapporto e possono essere acquisiti anche con l'esercizio dei poteri ex art. 421 cod. proc. civ., sì da consentire al giudice e alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto;
in mancanza di acquisizione dei suddetti verbali, il rapporto ispettivo (con riguardo alle informazioni apprese da terzi) resta un elemento che il giudice può valutare in concorso con gli altri elementi probatori” (in tal senso : Cass. N° 405\2004; Cass.
11946\2005, ecc.). E' stato ancora affermato dalla Suprema Corte che :“I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (così Cass. N° 15073\2008). Alla luce di tali considerazioni gli accertamenti ispettivi appaiono del tutto generici e privi di significativa rilevanza probatoria, quantomeno con riferimento alla posizione dell'odierno ricorrente.
Le deduzioni attoree contenute in ricorso circa il concreto atteggiarsi del proprio rapporto di lavoro, il contenuto delle mansioni assolte, l'orario di lavoro osservato nel periodo dal 1.3.14 al
30.6.17 e persino la descrizione degli ambienti di lavoro, hanno poi trovato puntuale conferma nella istruttoria svolta.
Segnatamente il teste IO PI, della cui attendibilità non v'è ragione di dubitare atteso che, come dallo stesso riferito, il suo rapporto inizialmente disconosciuto, è stato poi ripristinato dall'Inps in sede amministrativa e tenuto conto che il nominativo dello stesso viene citato da tutti i dichiaranti ascoltati dagli ispettori (cfr. verbale ispettivo in atti), ha riferito: “Sono stato dipendente dell'Istituto Kolbe srl dalla primavera del 2013 sino al 16 ottobre 2017, allorchè ho iniziato a lavorare nella scuola pubblica. Ho conosciuto il ricorrente nel marzo 2014 se ben ricordo. La sede presso cui lavoravamo era il Centro Socio-educativo Kolbe, a Nola, Via Marciano 58 (se ben ricordo). Il ricorrente era assistente amministrativo, come me, quindi verificavamo la posta elettronica, controllo documentazione e titoli di studi degli insegnanti e personale ata, registravamo posta in entrata e in uscita e tutte le annesse attività amministrative, rispondevamo al telefono e ricevevamo le chiamate anche dei docenti che segnalavano eventuali assenze che provvedevamo a registrare. Preciso che i docenti, a differenza nostra, avevano il registro firme in sala docenti. Io e il ricorrente stavamo nello stesso ufficio. Nell'ufficio eravamo io, il ricorrente, il dsga PA ZO. Nell'ufficio accanto c'era poi un altro dipendente ata, NO IO
e altri amministrativi che ruotavano, non li ricordo tutti. Da quel che ricordo, il ricorrente lavorava di pomeriggio dalle 15,00 alle 16,00/16,30. Io lavoravo invece dalle 8,00 alle 13,30 e poi staccavo un'oretta e rientravo a lavoro sino alle 18,00/18,30. ADR Il ricorrente cessò di lavorare poco prima che andassi via io, nel 2017, forse maggio/giugno 2017. Il ricorrente lavorava dal lunedì al venerdì, mentre io lavoravo anche il sabato mezza giornata, sino alle 13,30/14,00. ADR
Non c'era un registro presenze in ufficio per il personale ata. C'era il legale rappresentante che controllava le presenze. Era sempre presente a lavoro. In caso di assenza, ricordo che il ricorrente chiamava me o il legale rappresentante per comunicare l'assenza. Di regola il legale rappresentante, in caso di assenza, non ci chiedeva il giustificativo, era sufficiente avvertirla dell'assenza. Le retribuzioni ci venivano date in contanti dal legale rappresentante (TA
IL, all'epoca) che ci convocava nel suo ufficio singolarmente. Ho personalmente assistito però a dei pagamenti effettuati in favore del ricorrente. Le direttive venivano date al ricorrente di regola dal legale rappresentante. Vi ho assistito personalmente. L'ufficio della legale rappresentante era all'entrata della scuola, subito sulla destra e, attaccato al suo, c'era l'ufficio di segreteria ove lavoravamo io e il ricorrente. I due uffici erano comunicanti attraverso una porta interna. Per le ferie erano previsti turni nei quali era sistematicamente inserito anche il ricorrente. ADR Anche io ho ricevuto inizialmente la comunicazione Inps di disconoscimento del rapporto, ma recatomi all'Inps ho rilasciato dichiarazione di sussistenza del rapporto, confermata anche da altri lavoratori ascoltati che hanno confortato la mia dichiarazione e quindi ho risolto in via amministrativa. Mi sono stati riaccreditati i contributi. Il personale ata fisso nel periodo in cui ho lavorato io era composto da me, il ricorrente, IO NO, PA (come dsga). Ogni anno poi, capitava che l'azienda assumesse altro personale ma variabile di anno in anno. Ricordo tale La RC IC, un altro di nome NI ma non ricordo il cognome anche perché variavano di anno in anno.”.
Quanto al pagamento in contanti dedotto in ricorso e confermato dal teste, è opportuno evidenziare che solo a decorrere dal 1° luglio 2018 è divenuto obbligatorio, per datori di lavoro e committenti, il pagamento della retribuzione con modalità tracciabili (art. 1 commi 910 e ss., l. 205/2017). Ne consegue che, nel periodo in cui parte istante ha lavorato per l'Istituto convenuto (marzo 2014- giugno 2017), i pagamenti mensili ben potevano avvenire in contanti, sicchè la circostanza che non vi sia riscontro documentale dei pagamenti non può esser dirimente ai fini del disconoscimento né assurgere ad indizio rilevante della fittizietà del rapporto.
Pertanto, alla luce delle risultanze istruttorie che hanno confermato l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e l'Istituto paritario convenuto nel periodo dedotto in ricorso e tenuto conto della lacunosità, inconsistenza e genericità, quantomeno con riferimento all'istante, del verbale ispettivo in ordine alle motivazioni specifiche che hanno sorretto il disconoscimento del relativo rapporto di lavoro, il ricorso va in parte qua accolto dovendosi dichiarare la sussistenza del dedotto rapporto di lavoro per l'intero periodo indicato in ricorso con diritto al riaccredito dei contributi cancellati.
Quanto al richiesto ripristino del punteggio nelle graduatorie del personale ATA, la domanda va respinta atteso il difetto di legittimazione passiva dell'Istituto convenuto, trattandosi di graduatorie ministeriali.
In ordine, infine, alla domanda risarcitoria da “mancato guadagno e/o perdita di chance” nonché per asserito danno alla professionalità, la stessa non può trovare accoglimento attesa la totale genericità
e lacunosità delle allegazioni sul punto contenute in ricorso. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'Inps e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto della bassa complessità della lite e previa compensazione per metà in ragione del parziale accoglimento.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede: accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità del provvedimento di disconoscimento impugnato;
dichiara la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e l'Istituto paritario “Centro Socio Educativo MM Kolbe srl” dal 1.3.2014 al 30.6.2017 con diritto al riaccredito dei contributi cancellati;
rigetta nel resto;
condanna l'INPS al rimborso in favore dell'istante delle spese del giudizio che, compensate per metà, liquida nel residuo in € 2.319,00 oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Così deciso in Nola il 18.3.25
Il Giudice del Lavoro
Dott. Fabrizia Di Palma