Articolo 1 della Legge 12 agosto 1957, n. 811
Articolo 2
Versione
29 settembre 1957
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Accordi conclusi in Roma il 12 novembre 1953 fra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania:
a) Accordo in materia di brevetti per invenzioni industriali e relativo scambio di Note;
b) Scambio di Note riguardante gli Accordi conclusi in Roma fra i due Paesi il 5 ed il 12 maggio 1953 in materia di assicurazioni sociali ed il 12 novembre 1953 in materia di brevetti per invenzioni industriali.
Entrata in vigore il 29 settembre 1957