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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 13/06/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Elisa Dai Checchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2351 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023, promossa da c.f. , Parte_1 C.F._1 con l'avv. GHINELLI GIANNI;
ATTORE contro c.f. Controparte_1 C.F._2 con l'avv. MONTIRONI GIORGIO:
CP_2
CONVENUTO
con l'avv. Monti Controparte_3
***
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
conveniva in giudizio e la chiedendone la condanna al Parte_1 Controparte_1 CP_2 risarcimento del danno cagionatogli dalle infiltrazioni di acqua che dall'appartamento della convenuta durante e subito dopo la conclusione dei lavori di ristrutturazione appaltati alla , che lo Parte_1 CP_2 interessavano, penetrava nell'appartamento sottostante di proprietà di esso attore.
A fondamento della domanda, richiamava le risultanze della relazione di consulenza resa nel procedimento per atp, da cui emergeva che i danni causati all'appartamento di esso attore -eliminabili con opere del costo di euro 6.057,88 più IVA – erano riconducibili alla perforazione delle tubazioni del bagno della CP_1 , da parte degli operai della impresa , da essa incaricata, che aveva provocato perdite
[...] CP_2
d'acqua che avevano più volte allagato il solaio, segnatamente da Perforazione n. 2 tubazioni impianto idrico del bagno in fase di montaggio lastra in cartongesso ed in particolare nel praticare i fori con la punta del trapano nella parete in laterizio, atti a creare l'alloggiamento dei tasselli e successive viti, di cui una tubazione con un foro passante da parte a parte e l'altra con un foro non passante ma solo da una parte, nell'appartamento al piano secondo di proprietà (cfr. relazione di consulenza); Controparte_1 deduceva che era stato costretto a vivere in un appartamento reso malsano dall'elevata umidità seguita alle infiltrazioni e chiedeva il ristoro tanto dei costi per l'emenda del proprio appartamento, quanto in termini di danno non patrimoniale, dato dalla compromissione del fare quotidiano.
Ritualmente costituitasi, la non contestava la ricostruzione avversaria dei fatti, imputandone, però, Parte_1 la responsabilità in via esclusiva alla , i cui operai avevano causato la perforazione dei tubi e, così, la CP_2 perdita di acqua, con una condotta di pochi secondi (il tempo di praticare un foro col trapano) di cui essa committente – pur esercitando con diligenza il controllo del buon custode – non poteva accorgersi;
chiedeva, in ogni caso, di essere manlevata da compagnia che la assicurava per la responsabilità Controparte_3 civile nei confronti di terzi, per i danni derivati, anche, dallo spargimento di acque.
Si costituiva anche la la quale negava l'operatività della polizza sul presupposto che il Controparte_3 danno era stato cagionato dagli operai dell'appaltatore e non dall'assicurata che non ne rispondeva Parte_1
e che, in ogni caso, la rottura dei tubi non poteva considerarsi accidentale (perché attribuibile all'operato di terzi) sicché si trattava di una ipotesi di esclusione del rischio assicurato.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione del fascicolo per atp e trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra richiamate.
La domanda principale e la domanda di manleva della sono fondate. Parte_1
È pacifico in causa e comunque emerge dalle chiare risultanze della relazione di consulenza che le infiltrazioni di acqua nel solaio e i conseguenti danni – stimati dal ctu, senza contestazioni in euro 6.057,88 più IVA – sono state cagionate dalla perforazione di un tubo dell'impianto idrico della nel corso Parte_1 dei lavori di ristrutturazione.
Con tutta evidenza, tale danno deve essere risarcito all'attore, in via solidale, dall'appaltatore , che ai CP_2 sensi dell'art. 2049 c.c. risponde dell'errore dei propri dipendenti, nonché dalla la cui Parte_1 responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. non è esclusa dall'affidamento dei lavori all'impresa.
Si legga sul punto, tra le molte, Cass. 21977/2022, secondo cui La responsabilità del custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c., sussiste non solo allorquando il danno scaturisca quale effetto dell'intrinseco dinamismo della cosa, ma anche laddove consegua a un'azione umana che determini l'insorgenza di un processo dannoso nella cosa medesima. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio
l'ordinanza impugnata, che aveva disatteso la domanda risarcitoria per i danni derivanti da infiltrazioni idriche, provenienti dall'immobile sovrastante a quello dell'attore, sul presupposto che esse non fossero state determinate dalla cosa in sé, ma dall'opera dell'uomo, consistente, nella specie, nei lavori di ristrutturazione del citato immobile, eseguiti da diversi appaltatori). Sul punto si legga anche Cass 7553/2021. Chiarito che del danno cagionato all'attore risponde (in solido con l'appaltatore) la va ovviamente Parte_1 accolta anche la domanda di manleva da questa rivolta contro la propria compagnia assicuratrice e ciò per l'assorbente rilievo che la polizza copre proprio il rischio integrato dall'evento di cui si discute in questa sede.
Per convincersene, è sufficiente leggere la polizza, in forza della quale la compagnia è tenuta a tenere indenne l'assicurato nei li1miti dei massimali convenuti in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose e animali in conseguenza di un evento accidentale verificatosi in qualità di proprietario delle unità immobiliari indicate all'ubicazione del rischio. L'assicurazione comprende anche la responsabilità per i danni cagionati a terzi da spargimento di acqua o da rigurgiti dei sistemi di scarico conseguenti a rotture accidentali degli impianti idrici e tecnici pertinenti al fabbricato stesso.
Alla luce della chiara indicazione di polizza, priva di ogni pregio appare la difesa della , secondo cui CP_3 la rottura dei tubi, all'origine delle infiltrazioni, non sarebbe accidentale, in quanto causata dall'opera di terzi
(gli operai alle dipendenze dell'appaltatore). La compagnia giunge ad affermare che il danno non è attribuibile ad una rottura accidentale ma ad un'azione da parte di terzi (cfr. pag. 16 comparsa della compagnia)
L'affermazione appare, invero, scarsamente comprensibile, se si considera che ovviamente la polizza copre gli eventi che siano accidentali ovvero non volontariamente cagionati, dal punto di vista dell'assicurato, quindi tutti quegli eventi che l'assicurato non abbia volontariamente causato e che la perforazione del tubo da parte di un operaio, intento a forare il cartongesso con il trapano, è involontaria ( invero pure per il terzo, ma certamente) per l'assicurato Non si comprende, invero, in che modo la rottura possa ritenersi Parte_1 volontaria o comunque non accidentale.
S'impone, pertanto, in accoglimento della domanda principale, la condanna di e della al CP_2 Parte_1 risarcimento, in favore dell'attore, del danno da costui patito, quantificato in relazione ai costi per il ripristino indicati dal ctu, senza contestazioni in euro 6.057,88 più IVA, con esclusione del ristoro del danno non patrimoniale lamentato.
Quanto a quest'ultimo profilo, è sufficiente osservare che è vero sì che l'assenza di un danno biologico documentato non osta al risarcimento del danno non patrimoniale, ma è pur sempre necessario che sia dimostrata l'effettiva lesione – oltre la soglia della tollerabilità - del diritto costituzionalmente garantito al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione ed il diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, (cfr. Cass 2611/2017), oltre che delle conseguenze pregiudizievoli che ne siano derivate, dimostrazione nella specie totalmente mancante.
S'impone, inoltre, per tutte le motivazioni esposte, l'accoglimento della domanda di manleva.
Le spese di lite (anche di resistenza e di chiamata in causa) seguono la soccombenza.
P.Q.M.
- Dichiara tenuti e condanna i convenuti e la in solido tra loro, al Controparte_1 CP_2 pagamento in favore di della somma di euro 6.057,88 più IVA, oltre interessi e Parte_1 rivalutazione;
- Dichiara tenuti e condanna i convenuti e la al pagamento in favore di Controparte_1 CP_2
delle spese di lite, che liquida in euro 7.000,00, per il presente giudizio ed euro 4.000,00 Parte_1 per l'atp, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% iva e cpa, oltre euro 600,00 per ctp;
- Condanna a tenere indenne di tutto quanto sia tenuta a pagare Controparte_3 Controparte_1 per effetto della presente sentenza;
- Condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, liquidate Controparte_3 Controparte_1
(per spese di resistenza e spese di chiamata in causa) in complessivi euro 11.000,00 per il presente giudizio ed euro 5.000,00 per l'atp oltre rimborso forfettario nella misura del 15% iva e cpa, oltre euro 600,00 per ctp;
- Pone definitivamente a carico di le spese di ctu liquidate con separato decreto. Controparte_3
Rimini, 13/06/2025
Il Giudice
Dr.ssa Elisa Dai Checchi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Elisa Dai Checchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2351 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023, promossa da c.f. , Parte_1 C.F._1 con l'avv. GHINELLI GIANNI;
ATTORE contro c.f. Controparte_1 C.F._2 con l'avv. MONTIRONI GIORGIO:
CP_2
CONVENUTO
con l'avv. Monti Controparte_3
***
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
conveniva in giudizio e la chiedendone la condanna al Parte_1 Controparte_1 CP_2 risarcimento del danno cagionatogli dalle infiltrazioni di acqua che dall'appartamento della convenuta durante e subito dopo la conclusione dei lavori di ristrutturazione appaltati alla , che lo Parte_1 CP_2 interessavano, penetrava nell'appartamento sottostante di proprietà di esso attore.
A fondamento della domanda, richiamava le risultanze della relazione di consulenza resa nel procedimento per atp, da cui emergeva che i danni causati all'appartamento di esso attore -eliminabili con opere del costo di euro 6.057,88 più IVA – erano riconducibili alla perforazione delle tubazioni del bagno della CP_1 , da parte degli operai della impresa , da essa incaricata, che aveva provocato perdite
[...] CP_2
d'acqua che avevano più volte allagato il solaio, segnatamente da Perforazione n. 2 tubazioni impianto idrico del bagno in fase di montaggio lastra in cartongesso ed in particolare nel praticare i fori con la punta del trapano nella parete in laterizio, atti a creare l'alloggiamento dei tasselli e successive viti, di cui una tubazione con un foro passante da parte a parte e l'altra con un foro non passante ma solo da una parte, nell'appartamento al piano secondo di proprietà (cfr. relazione di consulenza); Controparte_1 deduceva che era stato costretto a vivere in un appartamento reso malsano dall'elevata umidità seguita alle infiltrazioni e chiedeva il ristoro tanto dei costi per l'emenda del proprio appartamento, quanto in termini di danno non patrimoniale, dato dalla compromissione del fare quotidiano.
Ritualmente costituitasi, la non contestava la ricostruzione avversaria dei fatti, imputandone, però, Parte_1 la responsabilità in via esclusiva alla , i cui operai avevano causato la perforazione dei tubi e, così, la CP_2 perdita di acqua, con una condotta di pochi secondi (il tempo di praticare un foro col trapano) di cui essa committente – pur esercitando con diligenza il controllo del buon custode – non poteva accorgersi;
chiedeva, in ogni caso, di essere manlevata da compagnia che la assicurava per la responsabilità Controparte_3 civile nei confronti di terzi, per i danni derivati, anche, dallo spargimento di acque.
Si costituiva anche la la quale negava l'operatività della polizza sul presupposto che il Controparte_3 danno era stato cagionato dagli operai dell'appaltatore e non dall'assicurata che non ne rispondeva Parte_1
e che, in ogni caso, la rottura dei tubi non poteva considerarsi accidentale (perché attribuibile all'operato di terzi) sicché si trattava di una ipotesi di esclusione del rischio assicurato.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione del fascicolo per atp e trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra richiamate.
La domanda principale e la domanda di manleva della sono fondate. Parte_1
È pacifico in causa e comunque emerge dalle chiare risultanze della relazione di consulenza che le infiltrazioni di acqua nel solaio e i conseguenti danni – stimati dal ctu, senza contestazioni in euro 6.057,88 più IVA – sono state cagionate dalla perforazione di un tubo dell'impianto idrico della nel corso Parte_1 dei lavori di ristrutturazione.
Con tutta evidenza, tale danno deve essere risarcito all'attore, in via solidale, dall'appaltatore , che ai CP_2 sensi dell'art. 2049 c.c. risponde dell'errore dei propri dipendenti, nonché dalla la cui Parte_1 responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. non è esclusa dall'affidamento dei lavori all'impresa.
Si legga sul punto, tra le molte, Cass. 21977/2022, secondo cui La responsabilità del custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c., sussiste non solo allorquando il danno scaturisca quale effetto dell'intrinseco dinamismo della cosa, ma anche laddove consegua a un'azione umana che determini l'insorgenza di un processo dannoso nella cosa medesima. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio
l'ordinanza impugnata, che aveva disatteso la domanda risarcitoria per i danni derivanti da infiltrazioni idriche, provenienti dall'immobile sovrastante a quello dell'attore, sul presupposto che esse non fossero state determinate dalla cosa in sé, ma dall'opera dell'uomo, consistente, nella specie, nei lavori di ristrutturazione del citato immobile, eseguiti da diversi appaltatori). Sul punto si legga anche Cass 7553/2021. Chiarito che del danno cagionato all'attore risponde (in solido con l'appaltatore) la va ovviamente Parte_1 accolta anche la domanda di manleva da questa rivolta contro la propria compagnia assicuratrice e ciò per l'assorbente rilievo che la polizza copre proprio il rischio integrato dall'evento di cui si discute in questa sede.
Per convincersene, è sufficiente leggere la polizza, in forza della quale la compagnia è tenuta a tenere indenne l'assicurato nei li1miti dei massimali convenuti in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose e animali in conseguenza di un evento accidentale verificatosi in qualità di proprietario delle unità immobiliari indicate all'ubicazione del rischio. L'assicurazione comprende anche la responsabilità per i danni cagionati a terzi da spargimento di acqua o da rigurgiti dei sistemi di scarico conseguenti a rotture accidentali degli impianti idrici e tecnici pertinenti al fabbricato stesso.
Alla luce della chiara indicazione di polizza, priva di ogni pregio appare la difesa della , secondo cui CP_3 la rottura dei tubi, all'origine delle infiltrazioni, non sarebbe accidentale, in quanto causata dall'opera di terzi
(gli operai alle dipendenze dell'appaltatore). La compagnia giunge ad affermare che il danno non è attribuibile ad una rottura accidentale ma ad un'azione da parte di terzi (cfr. pag. 16 comparsa della compagnia)
L'affermazione appare, invero, scarsamente comprensibile, se si considera che ovviamente la polizza copre gli eventi che siano accidentali ovvero non volontariamente cagionati, dal punto di vista dell'assicurato, quindi tutti quegli eventi che l'assicurato non abbia volontariamente causato e che la perforazione del tubo da parte di un operaio, intento a forare il cartongesso con il trapano, è involontaria ( invero pure per il terzo, ma certamente) per l'assicurato Non si comprende, invero, in che modo la rottura possa ritenersi Parte_1 volontaria o comunque non accidentale.
S'impone, pertanto, in accoglimento della domanda principale, la condanna di e della al CP_2 Parte_1 risarcimento, in favore dell'attore, del danno da costui patito, quantificato in relazione ai costi per il ripristino indicati dal ctu, senza contestazioni in euro 6.057,88 più IVA, con esclusione del ristoro del danno non patrimoniale lamentato.
Quanto a quest'ultimo profilo, è sufficiente osservare che è vero sì che l'assenza di un danno biologico documentato non osta al risarcimento del danno non patrimoniale, ma è pur sempre necessario che sia dimostrata l'effettiva lesione – oltre la soglia della tollerabilità - del diritto costituzionalmente garantito al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione ed il diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, (cfr. Cass 2611/2017), oltre che delle conseguenze pregiudizievoli che ne siano derivate, dimostrazione nella specie totalmente mancante.
S'impone, inoltre, per tutte le motivazioni esposte, l'accoglimento della domanda di manleva.
Le spese di lite (anche di resistenza e di chiamata in causa) seguono la soccombenza.
P.Q.M.
- Dichiara tenuti e condanna i convenuti e la in solido tra loro, al Controparte_1 CP_2 pagamento in favore di della somma di euro 6.057,88 più IVA, oltre interessi e Parte_1 rivalutazione;
- Dichiara tenuti e condanna i convenuti e la al pagamento in favore di Controparte_1 CP_2
delle spese di lite, che liquida in euro 7.000,00, per il presente giudizio ed euro 4.000,00 Parte_1 per l'atp, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% iva e cpa, oltre euro 600,00 per ctp;
- Condanna a tenere indenne di tutto quanto sia tenuta a pagare Controparte_3 Controparte_1 per effetto della presente sentenza;
- Condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, liquidate Controparte_3 Controparte_1
(per spese di resistenza e spese di chiamata in causa) in complessivi euro 11.000,00 per il presente giudizio ed euro 5.000,00 per l'atp oltre rimborso forfettario nella misura del 15% iva e cpa, oltre euro 600,00 per ctp;
- Pone definitivamente a carico di le spese di ctu liquidate con separato decreto. Controparte_3
Rimini, 13/06/2025
Il Giudice
Dr.ssa Elisa Dai Checchi