Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 19/03/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3752/ 2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile - VG
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Stefania Deiana Presidente dott.ssa Elisabetta Carta Giudice rel dott.ssa Marta Guadalupi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata con ricorso congiunto depositato in data 21 novembre 2024 da
(C.F. elettivamente domiciliato in Sassari via Petrarca Parte_1 C.F._1
n.5 presso e nello studio dell'avv. Antonello Pais (C.F. ) che la rappresenta e C.F._2 difende in virtù di procura da intendersi stesa in calce al ricorso ai sensi dell'art. 18, comma 5, D.M.
44/2011, autenticata con firma digitale ai sensi dell'art. 83 comma 3 c.p.c. e allegata alla busta telematica contenente il ricorso,
E
(C.F. ) elettivamente domiciliati in Alghero nella via CP_1 C.F._3
Giovanni XXIII n.41, presso e nello studio dell'avv. Manuela Orgiu, C.F. , in C.F._4 virtù di procura da intendersi stesa in calce al ricorso ai sensi dell'art. 18, comma 5, D.M. 44/2011, autenticata con firma digitale ai sensi dell'art. 83 comma 3 c.p.c. e allegata alla busta telematica contenente il ricorso.
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 6
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 CP_1 ordinandone all'ufficiale di Stato Civile l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, e autorizzare i coniugi a vivere separati nel mutuo e civile reciproco rispetto.
2) Disporre che la casa familiare, sita in Alghero via Giovanni Giolitti n.6, inclusi gli arredi ivi contenuti, di proprietà della sig.ra resti nella esclusiva disponibilità Parte_1
della stessa, la quale continuerà ad abitarla unitamente alle minori e . Per_1 Per_2
3) Disporre che le minori e restino affidate congiuntamente ad Per_1 Persona_3
entrambi i genitori e abbiano collocazione prevalente presso la madre, nella sua residenza, anche in ragione della attività lavorativa paterna, che si svolge con turni, anche notturni. Le decisioni più importanti nell'interesse delle minori, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni delle stesse. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alle figlie. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separatamente sulle minori per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
4) Con riferimento alla regolamentazione del diritto di visita padre-figlie, disporre che il padre possa vedere e tenere con sé le minori anche tutti i giorni, previo accordo con l'altro genitore, mediante contatto anche telefonico, così da organizzarsi in base anche agli impegni scolastici, sportivi e ludici delle minori.
5) In difetto di accordo rispetto a quanto pattuito al punto che precede, a garanzia della continuità della relazione parentale, disporre che le minori possano vedere e stare con il padre, sulla base del calendario lavorativo paterno che lo stesso avrà cura di comunicare mensilmente alla signora onde consentire una migliore organizzazione dei tempi di frequentazione Pt_1
padre/figlie anche agli impegni scolastici, sportivi e ludici delle minori. Comunque, prevedendosi, qualora possibile, l'alternanza dei fine settimana.
6) Durante le ferie estive dei genitori e comunque nel periodo ricompreso tra i mesi di giugno e settembre di ogni anno, le minori potranno stare con ciascun genitore per almeno due pagina 2 di 6 settimane, anche non consecutive, alternate e/o frazionate, da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno. Durante tali periodi saranno garantiti costanti e giornalieri contatti telefonici e in videochiamata tra il minore e l'altro genitore.
7) In alternativa a quanto sopra fissato, tenuto conto delle rispettive esigenze familiari e lavorative, i genitori potranno concordare di volta in volta soluzioni differenti più confacenti alle esigenze delle minori.
8) Salvo diverso accordo tra le parti, per quanto concerne le feste principali, ad anni alterni le minori trascorreranno: il 24 dicembre col padre, il 25 dicembre con la madre, il 26 col padre;
il 31 dicembre con la madre, il primo gennaio col padre e l'Epifania con la madre;
il giorno di Pasqua col padre ed il lunedì dell'Angelo con la madre;
sempre fatte salve diverse intese le minori trascorreranno ad anni alterni una volta col padre ed una volta con la madre anche tutte le altre festività e/o ponti scolastici, quali il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, 15 agosto, il 1° novembre e l'8 dicembre.
9) Le minori potranno stare con la madre durante la Festa della Mamma e il giorno del compleanno di quest'ultima così come potranno stare con il padre il giorno del compleanno di quest'ultimo e della festa del papà.
10) Per il giorno del compleanno di e , salvo diversi e migliorativi accordi Per_1 Per_2
in tal senso che prevedano che le minori trascorrano metà giornata con il padre e metà giornata con la madre, le minori lo trascorreranno con i genitori ad anni alterni.
11) Disporre che in ipotesi di viaggio fuori Regione, i genitori dovranno comunicarsi con congruo preavviso le date del viaggio e la località in cui intendono condurre le figlie.
12) Il sig. nei giorni in cui eserciterà il diritto di visita si occuperà di accompagnare CP_1
le minori figlie ad eventuali impegni sportivi, ludici, religiosi e sociali.
13) Ciascun genitore si impegna a comunicare tempestivamente ed esaustivamente all'altro tutte le informazioni relative alle figlie di cui sia venuto a conoscenza riguardo a problemi, rendimento scolastico, malattia, riunioni didattiche e ogni fatto rilevante che riguardi le medesime.
14) Premesso che, in occasione della permanenza presso l'uno o l'altro genitore, questi sarà tenuto a soddisfare ogni esigenza del figlio secondo le forme del mantenimento diretto, disporre che il sig. contribuisca al mantenimento delle minori versando alla sig.ra CP_1 Pt_1 entro il giorno dieci del mese, l'importo mensile di €400,00, con automatica rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
pagina 3 di 6 15) Disporre che l'assegno unico universale, così come ogni altra provvidenza spettante nell'interesse delle figlie, venga percepita nella misura del 100% dalla madre quale genitore collocatario.
16) Disporre che i signori e contribuiscano, nella misura del 50 % ciascuno, al Pt_1 CP_1
pagamento delle spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ludico-ricreative necessarie per le figlie, così come individuate nel Protocollo di intesa CNF del 29/11/2017.
17) Disporre la possibilità per le parti di scaricare al 50% le spese mediche sanitarie sostenute per i figli. Le detrazioni delle spese straordinarie ai fini Irpef saranno operate da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. La deduzione per i figli a carico sarà effettuata al 50% tra i genitori.
18) Disporre che gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi Ente
pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole andranno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie, come disposto nel Protocollo CNF del 29/11/2017.
19) Le parti dichiarano che tale accordo ha validità sin dalla sottoscrizione del presente ricorso e che con il presente accordo di separazione hanno compiutamente definito ogni loro rapporto patrimoniale e si impegnano al rispetto delle condizioni come sopra riportate.
All'udienza del 25 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno precisato che CP_ l'assegno unico universale erogato dall' in favore dei minori è pari ad euro 563,90 mensili e hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
La causa è stata quindi rimessa al collegio per la decisione.
***
I coniugi e hanno contratto matrimonio contratto matrimonio Parte_1 CP_1
concordatario in data 20.08.2011 in Alghero, atto regolarmente trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune (Anno 2011, atto n. 45, parte II), scegliendo il regime della separazione legale dei beni, dalla cui unione sono nate due figlie minori: , in Alghero (SS) il Persona_4
25.10.2012, e , nata in [...] il [...]. Persona_3
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse delle figlie minori in quanto garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle loroesigenze e ravvisato pertanto che le clausole pagina 4 di 6 relative prole non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico, potendo il Collegio darne esecuzione.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara la separazione personale tra i coniugi, (C.F. Parte_1
cittadina italiana, nata il [...] ad [...] e C.F._1 [...]
(C.F. ) cittadino italiano, nato il [...] ad [...]_1 C.F._3
(SS) entrambi residenti in [...], che hanno contratto matrimonio concordatario in Alghero in data 20.08.2011, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune, Anno 2011, atto n. 45, parte II, alle condizioni concordate dalle parti da intendersi qui integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Alghero (SS) perché provveda all' annotazione della presente sentenza.
2. Dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
3. Spese interamente compensate.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 18 marzo 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Stefania Deiana
Il Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
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