TRIB
Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 18/11/2025, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 603/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FERMO
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Lucia Rocchi ha pronunciato ex art. 281 sexies u.c. c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I grado iscritta al N° 603 del Ruolo Generale dell'anno 2025 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
ZI CH, giusta procura allegata all'atto introduttivo del giudizio;
-attore -
CONTRO
(C.F. , non costituito nel presente Controparte_1 C.F._2 giudizio;
-convenuto contumace –
***
OGGETTO: “accertamento della qualità di erede”
***
1
CONCLUSIONI
All'udienza del 16/10/2025 per parte ricorrente il difensore ha precisato le conclusioni come segue “emerge dagli atti il possesso dei beni ereditari da parte del convenuto. Chiede, pertanto, che la causa venga trattenuta in decisione, precisando le conclusioni come da ricorso introduttivo” – di seguito trascritte
“A) - accertare e dichiarare che il signor , nato [...] in (FM) Controparte_1
Porto Sant'Elpidio ed ivi residente a[...] (C.F.: è CodiceFiscale_3 erede puro e semplice per accettazione tacita, dei genitori - nato il [...] in [...]
Sant'Elpidio a Mare, residente in [...] e deceduto il 25 giugno
1991, - , nata il [...] in [...], residente invita in Porto Persona_2
Sant'Elpidio alla Via Emilia n. 59 e deceduta il 9 marzo 2014, B) - ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza all , allUfficio Tecnico Erariale ed a tutti gli Ufficio pubblici Parte_2 competenti, di eseguire le necessarie volture ed annotazioni, con esonero da ogni responsabilità al riguardo
[…] C) - vittoria nelle spese e competenze del presente giudizio;
D) - munire la sentenza di clausola di provvisoria esecuzione nonostante gravame come per legge”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 7/5/2025 ha Parte_1 domandato di accertare e dichiarare l'intervenuta accettazione tacita da parte di
[...]
dell'eredità relitta dai genitori e . CP_1 Persona_1 Persona_2
A fondamento della domanda parte ricorrente ha dedotto che: a) pende dinanzi Tribunale di
Fermo il giudizio (iscritto al RG n. 2346/2017) avviato da nei confronti di Parte_3
e per la divisione dell'immobile sito a Porto Parte_1 Controparte_1
Sant'Elpidio, Via Emilia n. 59 – distinto al N.C.E.U. del predetto Comune al foglio 8, particella 37 e pervenuto ai convenuti per successione dei genitori e Persona_2 Per_1
; b) nel corso del giudizio si è costituito senza contestare il
[...] Controparte_1 proprio difetto di legittimazione e l'avvenuto acquisto mortis causa della proprietà pro quota dell'immobile – tuttavia, opponendosi alla divisione sul presupposto che “la quota di un terzo spettante all'attrice sarebbe frutto di un pactum fiduciae tra loro esistente”; c) nel corso del predetto giudizio è stato dichiarato “lo scioglimento della comunione esistente tra le parti sull'immobile”, con 2 sentenza non definitiva n. 419/2023 ed è stata disposta con separata ordinanza del
6/12/2023 la vendita all'incanto del bene – nel corso delle cui operazioni è stato rilevato dal delegato un difetto di continuità delle trascrizioni con riguardo all'accettazione da parte di e delle eredità relitte dai genitori, di cui il giudice ha Parte_1 Controparte_1 ordinato la sanatoria con ordinanza dell'11/7/2024; d) in data 9/10/2024 ha Parte_1 provveduto all' accettazione dell'eredità relitta dai genitori e Persona_1 Persona_2 con atto ricevuto dal Notaio (rep. n. 8207/racc. n. 6364), mentre Persona_3 [...]
non ha provveduto all'adempimento, così determinando la necessità di avviare il CP_1 presente giudizio per l'accertamento giudiziale della qualità di erede;
f) sussistono i presupposti per dichiarare erede puro e semplice dei genitori Controparte_1 Per_1
e per avvenuta accettazione tacita dell'eredità dagli stessi relitta,
[...] Persona_2 considerato che: i) lo stesso ha dichiarato nella comparsa di costituzione depositata nel giudizio di divisione R.G. n. 2346/2017 di essere proprietario dell'immobile sito a Porto
Sant'Elpidio, Via Emilia n. 19 – distinto al N.C.E.U. del predetto Comune al foglio 8, particella 37 (pervenutogli per successione dei genitori e ) e di Persona_2 Persona_1 abitarvi;
ii) ha prestato acquiescenza alla sentenza di scioglimento della comunione;
iii) ha partecipato al procedimento di mediazione anteriore al giudizio di divisione senza contestare la propria legittimazione passiva.
2. Nessuno si è costituito per il convenuto il quale, verificata la Controparte_1 regolarità della notifica (avvenuta per posta all'indirizzo di Porto Sant'Elpidio Via Emilia n.
59 e dallo stesso ritirata), va dichiarato contumace. La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione ex artt. 281 sexies u.c. c.p.c. alla prima udienza del 16/10/2025.
3. Ciò premesso e riportato in relazione al thema disputandum ed alle vicende processuali intercorse, la domanda di parte ricorrente va accolta.
4. È noto come ai sensi dell'art. 474 c.c. l'accettazione dell'eredità possa avvenire sia mediante dichiarazione espressa dell'erede, a mezzo di atto pubblico ovvero di scrittura privata (art. 475 c.c.), sia tacitamente, mediante il compimento da parte del chiamato all'eredità di un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede (art. 476 c.c.). Secondo la giurisprudenza prevalente “l'accettazione tacita di eredità, che si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili 3 con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare;
ne consegue che, mentre sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione,
l'accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile” (in tal senso
Cass. civ. sez. 2, sent. n. 10796/2009 - secondo cui l'accettazione tacita “può concretizzarsi anche attraverso la domanda di divisione giudiziale e nell'iniziativa assunta dal chiamato per la divisione amichevole dell'asse con istanza proposta anche in sede non contenziosa”). In particolare “l'assunzione in giudizio della qualità di erede di un originario debitore costituisce accettazione tacita dell'eredità, qualora il chiamato si costituisca dichiarando tale qualità senza in alcun modo contestare il difetto di titolarità passiva della pretesa (Cass. Sez. L 18-1-2017 n. 1183 Rv. 642519-01) ed è altresì stato posto il principio secondo il quale l'accettazione tacita di eredità può essere desunta anche dalla partecipazione in contumacia a giudizi di merito concernenti beni del de cuius (Cass. Sez. 3 8-6-2007 n. 13384 Rv. 597884-01)” (cfr. Cass. n.
10544/2024).
In ogni caso, ai sensi dell'art. 485 c.c. il chiamato all'eredità che sia “a qualsiasi titolo” nel possesso dei beni ereditari - indipendentemente dall'accettazione espressa o tacita dell'eredità, è tenuto ad effettuare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione: “Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice” (cfr. art. 485 co. 2 c.c.). Il possesso dei beni ereditari previsto dall'art. 485 c.p.c. non deve necessariamente riferirsi all'intera eredità ma può riguardare anche singoli beni, nella consapevolezza della relativa provenienza (cfr. da ultimo Cass.
4456/2019).
L'art. 485 c.c. trova applicazione anche nel caso in cui il chiamato si trovi già nel possesso dei beni ereditari in quanto contitolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sugli stessi, anteriormente alla data di apertura dalla successione;
al riguardo la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che “sia equivalente la situazione del chiamato all'eredità - nella fattispecie, assieme ad altri, sia pure in ordine successivo - che eserciti il possesso sui beni ereditari solo dopo l'apertura della successione, rispetto a quella del chiamato che, a tale data, già fosse nel compossesso dei medesimi beni per esserne comproprietario” (cfr. Cass. 5152/2012).
Tale impostazione è confermata anche dall'accezione lata che la giurisprudenza di legittimità dà alla nozione di “possesso” di cui all' art. 485 c.c., ricomprendendovi qualunque situazione di fatto che consenta l'esercizio di concreti poteri sui beni ereditari, sia pure per mezzo di terzi detentori, con la consapevolezza della loro appartenenza al compendio ereditario (cfr. 4 Cass. civ. n. 6167/2019 secondo cui “è risalente, nella giurisprudenza di legittimità, il principio che
“il compossesso di un patrimonio ereditario indiviso non esonera il chiamato all'eredità dall'osservanza delle disposizioni di legge sul beneficio di inventario ove voglia evitare, trascorso il termine stabilito dall'art. 485 cod. civ., d'essere considerato erede puro e semplice” - cfr. sul punto anche Cass. 11018/2008; Cass.
1590/67).
5. Nel caso di specie, risulta dagli atti chiamato all'eredità del Controparte_1 padre (deceduto il 25/6/1991), in forza della cui successione ha Persona_1 acquisito la proprietà della quota di 1/3 dell'immobile sito a Porto Sant'Elpidio, Via Emilia
n. 59 (distinto al N.C.E.U. del predetto Comune al foglio 8, particella 37). Il risulta, CP_1 inoltre, avere subito su detta quota l'esecuzione immobiliare n. 34/07 nel corso della quale la stessa è stata acquistata da – circostanza dedotta da quest'ultima nell'atto Parte_3 di citazione per il giudizio di divisione del medesimo bene (iscritto al RG 2346/2017), confermata dal convenuto nella comparsa di costituzione in tale giudizio (ove lo stesso ha dedotto che l'acquisto dell'immobile da parte della era avvenuto sulla base Parte_3 di un pactum fiduciae con “al fine di evitare che l'immobile che era stato di sua Controparte_1 proprietà venisse acquistato da terzi” - cfr. p. 2 comparsa di costituzione nel giudizio di divisione).
Pertanto, poiché a seguito dell'apertura della successione di (deceduto il Persona_1
25/6/1991) , chiamato all'eredità in qualità di figlio, pur nel possesso Controparte_1 dei beni ereditari, non risulta aver provveduto sino all'attualità né all'accettazione dell'eredità, né alla redazione dell'inventario nei termini di legge ed avere disposto dei predetti beni, lo stesso, in accoglimento del ricorso ai sensi dell'art. 485 c.c. va dichiarato c.c. erede pure e semplice del de cuius . Persona_1
Inoltre, dalla documentazione in atti risulta chiamato all'eredità anche Controparte_1 della madre (deceduta il 9/3/2014) e nel possesso di un bene (sito a Persona_2
Porto Sant'Elpidio, Via Emilia n. 19 – distinto al N.C.E.U. del predetto Comune al foglio 8, particella 37) parte dell'eredità relitta dalla stessa (cfr. certificazione notarile all.2, nel cui quadro sinottico dei passaggi risulta che il bene è pervenuto nella titolarità per 1/9 di per “Successione in morte della madre signora deceduta il 9 Marzo Controparte_1 Persona_2
2014 giusta denuncia di successione registrata a fermo il 7 luglio 2014”). Risulta, inoltre, dagli atti del giudizio di divisione RG 2346/2017 come , convenuto in detto giudizio Controparte_1
“quale titolare di diritti pari ad 1/9 […] a seguito di successione della madre ” (cfr. p. 2 Persona_4
5 della citazione) si sia costituito senza nulla contestare in merito alla propria legittimazione passiva, dando atto di abitare nell'immobile e di essersi “sempre occupato di sostenere tutte le spese relative” (cfr. p. 3 comparsa di costituzione) – immobile presso il quale lo stesso ha anche ricevuto la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Pertanto, poiché a seguito dell'apertura della successione di (deceduta il Persona_2
9/3/2014) , chiamato all'eredità in qualità di figlio, pur nel possesso dei Controparte_1 beni ereditari, non risulta aver provveduto sino all'attualità né all'accettazione dell'eredità né alla redazione dell'inventario nei termini di legge, lo stesso, in accoglimento del ricorso ai sensi dell'art. 485 c.c. va dichiarato c.c. erede pure e semplice della de cuius . Persona_2
6. Quanto alle spese di lite - considerato che nel processo civile la relativa regolamentazione è retta dal principio di causalità, di cui il principio di soccombenza costituisce applicazione (cfr. Cass. 21823/2021 ed altre conformi) – le stesse vengono poste a carico del convenuto e si liquidano in dispositivo, applicando i Controparte_1 parametri minimi dello scaglione di riferimento (indeterminabile complessità bassa) di cui al
D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo alle attività processuali effettivamente svolte, in favore dell'attore in complessivi euro 1.453,00 oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n.
603/2025, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
ACCERTA in capo a la qualità di erede puro e semplice di Controparte_1 Persona_1
(nato il [...] a Sant'Elpidio a [...] e deceduto il 25/6/1991);
ACCERTA in capo a la qualità di erede puro e semplice di Controparte_1 Persona_2
(nata il [...] a [...] e deceduta il 9/3/2014);
ORDINA al Conservatore dei registri immobiliari di Fermo, con esonero da ogni responsabilità, la trascrizione della presente sentenza;
NA
6 Il convenuto al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite liquidate in complessivi euro 1.453,00 oltre spese forfettarie al 15%, IVA e
CPA come per legge.
Fermo, 18/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Rocchi
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FERMO
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Lucia Rocchi ha pronunciato ex art. 281 sexies u.c. c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I grado iscritta al N° 603 del Ruolo Generale dell'anno 2025 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
ZI CH, giusta procura allegata all'atto introduttivo del giudizio;
-attore -
CONTRO
(C.F. , non costituito nel presente Controparte_1 C.F._2 giudizio;
-convenuto contumace –
***
OGGETTO: “accertamento della qualità di erede”
***
1
CONCLUSIONI
All'udienza del 16/10/2025 per parte ricorrente il difensore ha precisato le conclusioni come segue “emerge dagli atti il possesso dei beni ereditari da parte del convenuto. Chiede, pertanto, che la causa venga trattenuta in decisione, precisando le conclusioni come da ricorso introduttivo” – di seguito trascritte
“A) - accertare e dichiarare che il signor , nato [...] in (FM) Controparte_1
Porto Sant'Elpidio ed ivi residente a[...] (C.F.: è CodiceFiscale_3 erede puro e semplice per accettazione tacita, dei genitori - nato il [...] in [...]
Sant'Elpidio a Mare, residente in [...] e deceduto il 25 giugno
1991, - , nata il [...] in [...], residente invita in Porto Persona_2
Sant'Elpidio alla Via Emilia n. 59 e deceduta il 9 marzo 2014, B) - ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza all , allUfficio Tecnico Erariale ed a tutti gli Ufficio pubblici Parte_2 competenti, di eseguire le necessarie volture ed annotazioni, con esonero da ogni responsabilità al riguardo
[…] C) - vittoria nelle spese e competenze del presente giudizio;
D) - munire la sentenza di clausola di provvisoria esecuzione nonostante gravame come per legge”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 7/5/2025 ha Parte_1 domandato di accertare e dichiarare l'intervenuta accettazione tacita da parte di
[...]
dell'eredità relitta dai genitori e . CP_1 Persona_1 Persona_2
A fondamento della domanda parte ricorrente ha dedotto che: a) pende dinanzi Tribunale di
Fermo il giudizio (iscritto al RG n. 2346/2017) avviato da nei confronti di Parte_3
e per la divisione dell'immobile sito a Porto Parte_1 Controparte_1
Sant'Elpidio, Via Emilia n. 59 – distinto al N.C.E.U. del predetto Comune al foglio 8, particella 37 e pervenuto ai convenuti per successione dei genitori e Persona_2 Per_1
; b) nel corso del giudizio si è costituito senza contestare il
[...] Controparte_1 proprio difetto di legittimazione e l'avvenuto acquisto mortis causa della proprietà pro quota dell'immobile – tuttavia, opponendosi alla divisione sul presupposto che “la quota di un terzo spettante all'attrice sarebbe frutto di un pactum fiduciae tra loro esistente”; c) nel corso del predetto giudizio è stato dichiarato “lo scioglimento della comunione esistente tra le parti sull'immobile”, con 2 sentenza non definitiva n. 419/2023 ed è stata disposta con separata ordinanza del
6/12/2023 la vendita all'incanto del bene – nel corso delle cui operazioni è stato rilevato dal delegato un difetto di continuità delle trascrizioni con riguardo all'accettazione da parte di e delle eredità relitte dai genitori, di cui il giudice ha Parte_1 Controparte_1 ordinato la sanatoria con ordinanza dell'11/7/2024; d) in data 9/10/2024 ha Parte_1 provveduto all' accettazione dell'eredità relitta dai genitori e Persona_1 Persona_2 con atto ricevuto dal Notaio (rep. n. 8207/racc. n. 6364), mentre Persona_3 [...]
non ha provveduto all'adempimento, così determinando la necessità di avviare il CP_1 presente giudizio per l'accertamento giudiziale della qualità di erede;
f) sussistono i presupposti per dichiarare erede puro e semplice dei genitori Controparte_1 Per_1
e per avvenuta accettazione tacita dell'eredità dagli stessi relitta,
[...] Persona_2 considerato che: i) lo stesso ha dichiarato nella comparsa di costituzione depositata nel giudizio di divisione R.G. n. 2346/2017 di essere proprietario dell'immobile sito a Porto
Sant'Elpidio, Via Emilia n. 19 – distinto al N.C.E.U. del predetto Comune al foglio 8, particella 37 (pervenutogli per successione dei genitori e ) e di Persona_2 Persona_1 abitarvi;
ii) ha prestato acquiescenza alla sentenza di scioglimento della comunione;
iii) ha partecipato al procedimento di mediazione anteriore al giudizio di divisione senza contestare la propria legittimazione passiva.
2. Nessuno si è costituito per il convenuto il quale, verificata la Controparte_1 regolarità della notifica (avvenuta per posta all'indirizzo di Porto Sant'Elpidio Via Emilia n.
59 e dallo stesso ritirata), va dichiarato contumace. La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione ex artt. 281 sexies u.c. c.p.c. alla prima udienza del 16/10/2025.
3. Ciò premesso e riportato in relazione al thema disputandum ed alle vicende processuali intercorse, la domanda di parte ricorrente va accolta.
4. È noto come ai sensi dell'art. 474 c.c. l'accettazione dell'eredità possa avvenire sia mediante dichiarazione espressa dell'erede, a mezzo di atto pubblico ovvero di scrittura privata (art. 475 c.c.), sia tacitamente, mediante il compimento da parte del chiamato all'eredità di un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede (art. 476 c.c.). Secondo la giurisprudenza prevalente “l'accettazione tacita di eredità, che si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili 3 con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare;
ne consegue che, mentre sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione,
l'accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile” (in tal senso
Cass. civ. sez. 2, sent. n. 10796/2009 - secondo cui l'accettazione tacita “può concretizzarsi anche attraverso la domanda di divisione giudiziale e nell'iniziativa assunta dal chiamato per la divisione amichevole dell'asse con istanza proposta anche in sede non contenziosa”). In particolare “l'assunzione in giudizio della qualità di erede di un originario debitore costituisce accettazione tacita dell'eredità, qualora il chiamato si costituisca dichiarando tale qualità senza in alcun modo contestare il difetto di titolarità passiva della pretesa (Cass. Sez. L 18-1-2017 n. 1183 Rv. 642519-01) ed è altresì stato posto il principio secondo il quale l'accettazione tacita di eredità può essere desunta anche dalla partecipazione in contumacia a giudizi di merito concernenti beni del de cuius (Cass. Sez. 3 8-6-2007 n. 13384 Rv. 597884-01)” (cfr. Cass. n.
10544/2024).
In ogni caso, ai sensi dell'art. 485 c.c. il chiamato all'eredità che sia “a qualsiasi titolo” nel possesso dei beni ereditari - indipendentemente dall'accettazione espressa o tacita dell'eredità, è tenuto ad effettuare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione: “Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice” (cfr. art. 485 co. 2 c.c.). Il possesso dei beni ereditari previsto dall'art. 485 c.p.c. non deve necessariamente riferirsi all'intera eredità ma può riguardare anche singoli beni, nella consapevolezza della relativa provenienza (cfr. da ultimo Cass.
4456/2019).
L'art. 485 c.c. trova applicazione anche nel caso in cui il chiamato si trovi già nel possesso dei beni ereditari in quanto contitolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sugli stessi, anteriormente alla data di apertura dalla successione;
al riguardo la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che “sia equivalente la situazione del chiamato all'eredità - nella fattispecie, assieme ad altri, sia pure in ordine successivo - che eserciti il possesso sui beni ereditari solo dopo l'apertura della successione, rispetto a quella del chiamato che, a tale data, già fosse nel compossesso dei medesimi beni per esserne comproprietario” (cfr. Cass. 5152/2012).
Tale impostazione è confermata anche dall'accezione lata che la giurisprudenza di legittimità dà alla nozione di “possesso” di cui all' art. 485 c.c., ricomprendendovi qualunque situazione di fatto che consenta l'esercizio di concreti poteri sui beni ereditari, sia pure per mezzo di terzi detentori, con la consapevolezza della loro appartenenza al compendio ereditario (cfr. 4 Cass. civ. n. 6167/2019 secondo cui “è risalente, nella giurisprudenza di legittimità, il principio che
“il compossesso di un patrimonio ereditario indiviso non esonera il chiamato all'eredità dall'osservanza delle disposizioni di legge sul beneficio di inventario ove voglia evitare, trascorso il termine stabilito dall'art. 485 cod. civ., d'essere considerato erede puro e semplice” - cfr. sul punto anche Cass. 11018/2008; Cass.
1590/67).
5. Nel caso di specie, risulta dagli atti chiamato all'eredità del Controparte_1 padre (deceduto il 25/6/1991), in forza della cui successione ha Persona_1 acquisito la proprietà della quota di 1/3 dell'immobile sito a Porto Sant'Elpidio, Via Emilia
n. 59 (distinto al N.C.E.U. del predetto Comune al foglio 8, particella 37). Il risulta, CP_1 inoltre, avere subito su detta quota l'esecuzione immobiliare n. 34/07 nel corso della quale la stessa è stata acquistata da – circostanza dedotta da quest'ultima nell'atto Parte_3 di citazione per il giudizio di divisione del medesimo bene (iscritto al RG 2346/2017), confermata dal convenuto nella comparsa di costituzione in tale giudizio (ove lo stesso ha dedotto che l'acquisto dell'immobile da parte della era avvenuto sulla base Parte_3 di un pactum fiduciae con “al fine di evitare che l'immobile che era stato di sua Controparte_1 proprietà venisse acquistato da terzi” - cfr. p. 2 comparsa di costituzione nel giudizio di divisione).
Pertanto, poiché a seguito dell'apertura della successione di (deceduto il Persona_1
25/6/1991) , chiamato all'eredità in qualità di figlio, pur nel possesso Controparte_1 dei beni ereditari, non risulta aver provveduto sino all'attualità né all'accettazione dell'eredità, né alla redazione dell'inventario nei termini di legge ed avere disposto dei predetti beni, lo stesso, in accoglimento del ricorso ai sensi dell'art. 485 c.c. va dichiarato c.c. erede pure e semplice del de cuius . Persona_1
Inoltre, dalla documentazione in atti risulta chiamato all'eredità anche Controparte_1 della madre (deceduta il 9/3/2014) e nel possesso di un bene (sito a Persona_2
Porto Sant'Elpidio, Via Emilia n. 19 – distinto al N.C.E.U. del predetto Comune al foglio 8, particella 37) parte dell'eredità relitta dalla stessa (cfr. certificazione notarile all.2, nel cui quadro sinottico dei passaggi risulta che il bene è pervenuto nella titolarità per 1/9 di per “Successione in morte della madre signora deceduta il 9 Marzo Controparte_1 Persona_2
2014 giusta denuncia di successione registrata a fermo il 7 luglio 2014”). Risulta, inoltre, dagli atti del giudizio di divisione RG 2346/2017 come , convenuto in detto giudizio Controparte_1
“quale titolare di diritti pari ad 1/9 […] a seguito di successione della madre ” (cfr. p. 2 Persona_4
5 della citazione) si sia costituito senza nulla contestare in merito alla propria legittimazione passiva, dando atto di abitare nell'immobile e di essersi “sempre occupato di sostenere tutte le spese relative” (cfr. p. 3 comparsa di costituzione) – immobile presso il quale lo stesso ha anche ricevuto la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Pertanto, poiché a seguito dell'apertura della successione di (deceduta il Persona_2
9/3/2014) , chiamato all'eredità in qualità di figlio, pur nel possesso dei Controparte_1 beni ereditari, non risulta aver provveduto sino all'attualità né all'accettazione dell'eredità né alla redazione dell'inventario nei termini di legge, lo stesso, in accoglimento del ricorso ai sensi dell'art. 485 c.c. va dichiarato c.c. erede pure e semplice della de cuius . Persona_2
6. Quanto alle spese di lite - considerato che nel processo civile la relativa regolamentazione è retta dal principio di causalità, di cui il principio di soccombenza costituisce applicazione (cfr. Cass. 21823/2021 ed altre conformi) – le stesse vengono poste a carico del convenuto e si liquidano in dispositivo, applicando i Controparte_1 parametri minimi dello scaglione di riferimento (indeterminabile complessità bassa) di cui al
D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo alle attività processuali effettivamente svolte, in favore dell'attore in complessivi euro 1.453,00 oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n.
603/2025, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
ACCERTA in capo a la qualità di erede puro e semplice di Controparte_1 Persona_1
(nato il [...] a Sant'Elpidio a [...] e deceduto il 25/6/1991);
ACCERTA in capo a la qualità di erede puro e semplice di Controparte_1 Persona_2
(nata il [...] a [...] e deceduta il 9/3/2014);
ORDINA al Conservatore dei registri immobiliari di Fermo, con esonero da ogni responsabilità, la trascrizione della presente sentenza;
NA
6 Il convenuto al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite liquidate in complessivi euro 1.453,00 oltre spese forfettarie al 15%, IVA e
CPA come per legge.
Fermo, 18/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Rocchi
7