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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 10/12/2025, n. 792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 792 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice Onorario avv. Annarita Giuliani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al R.G. n. 2520/22 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. G. Paris, dom.ta come Parte_1 in atti
ATTRICE
Contro
, rappresentato e difeso dagli avv.ti F. Innocenzi e F. Controparte_1
Luccitti, dom,to come in atti
CONVENUTO e ATTORE IN RICONVENZIONE
OGGETTO: danno non patrimoniale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con atto di citazione ritualmente notificato aveva convenuto in giudizio CP_1
, con cui deduceva di aver avuto un legame affettivo durato cinque anni,
[...] deducendo di ricevere lei ed i suoi figli dal “minacce e accuse false e CP_1 gravi…”; Ha lamentato che a seguito di tale minacce avrebbe conseguito un danno da stress. Aveva concluso pertanto:” Voglia l'illustrissimo Giudice Adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare il danno patito dalla sig.ra a Parte_1 seguito della condotta vessatoria ed infamante posta in essere dal sig. CP_1
e per l'effetto condannare il convenuto, al risarcimento del danno non
[...] patrimoniale complessivamente valutato in €. 10.000,00 e/o nella maggiore o minore somma ritenuta congrua secondo giustizia ed equità dall'Adito Giudicante. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite, spese generali, oltre iva e cpa come per legge. Con salvezza di ogni altro diritto, azione e ragione.”. Si è costituito il convenuto contestando le deduzioni e la domanda dell'attrice chiedendone il rigetto;
ha agito poi in via riconvenzionale per il recupero di € 29.500,00 mai resituitegli dall'attrice.
Ha concluso: “- in via pregiudiziale di rito, accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda di condanna al pagamento della somma indicata in premessa, per mancato esperimento della negoziazione assistita, come spiegato in narrativa;
- nel merito, in via principale, respingere tutte le domande formulate dall'attrice in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto ed integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi già indicati nella presente comparsa e che meglio potranno essere illustrati;
- in via Riconvenzionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 167 co. 2 c.p.c., condannare alla restituzione in favore di Parte_2 CP_1
della somma di € 29.500,00, oltre interessi di legge.”
[...]
L'istruttoria ha visto il rigetto della prova documentale prodotto in doc. 16; la prova orale non è stata articolata. Precisate le conclusioni, il giudizio è stato trattenuto in decisione ai sensi dell'art. 190 cpc. con concessione dei termini per le rispettive difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda dell'attrice è infondata in ragione del mancato assolvimento dell'onere probatorio della dedotta danneggiata;
va accolta la domanda riconvenzionale avanzata dall'attore sulla quale l'attrice non si è difesa
La domanda di risarcimento del danno non patrimoniale è rimasta totalmente priva di supporto probatorio;
prova documentale costituita dal doc. n. 16 (tre fogli di messaggi whapp) non è stata degna di accoglimento trattandosi di semplici fogli dattiloscritti di provenienza sconosciuta;
giurisprudenza ormai pacifica richiede invece, per l'ammissibilità delle conversazioni whapp, che siano documentate attraverso cd. Screenshot solo se non contestati, oppure a mezzo di perizia giurata che attesti l'autenticità del contenuto delle chat. Nel caso di specie, il contenuto è stato contestato pertanto il documento da sé è inammissibile per quanto sopra detto.
Ancora la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale formulata dall'attrice, non può essere accolta data l'allegazione solo generica dei danni lamentati, carenti di qualunque elemento oggettivo di individuazione. L'allegazione del fatto illecito che fonderebbe il corrispondente diritto al risarcimento dell'attrice, non trova conforto alcuno nelle risultanze processuali, nulla emergendo dalle produzioni documentali tantomeno è stata articolata prova orale sui fatti. Infine in atti, prodotta dal convenuto, la sentenza del Giudice di Pace di Torino, in sede penale che conclude per il non luogo a procedere nei confronti di per intervenuta remissione di CP_1 querela atteso il comportamento processuale della querelante che non si era presentata all'udienza e dunque il venire meno dell'interesse della denunciante, odierna attrice, a procedere nella querela.
Sulla scorta di tutte le esposte considerazioni la domanda dell'attrice va rigettata.
Va invece accolta la domanda riconvenzionale del convenuto, posto che l'attrice non ha contestato di aver ricevuto in prestito la somma de qua tantomeno ha negato l'obbligo alla restituzione. È il principio di non contestazione, ex art. 115 cpc, che impone la necessità di una contestazione precisa sui fatti, altrimenti viene conferito al giudice il potere di ritenerli provati.
Risulta poi per tabulas l'importo del prestito dai 5 da cui risulta a favo bonifici postali diretti ad provenienti da , per il totale di € Parte_1 CP_1
29.500,00.(doc. 12 all. di parte convenuta).
Le spese di lite seguono la soccombenza pertanto vanno disposte a carico dell'attrice, a favore del convenuto, e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni rassegnate, ogni contraria istanza eccezione e difesa disattesa così provvede:
a) Respinge la domanda proposta da parte attrice.
b) Accoglie la domanda riconvenzionale del convenuto e per l'effetto:
c) Condanna parte attrice al versamento a favore dell'attore della somma di € 29.500,00 oltre interessi legali fino al soddisfo.
d) Condanna parte attrice alla refusione a favore del convenuto delle spese di lite che liquida in € 3,809,00 oltre rimborso forfetario e accessori di legge.
Così deciso in L'Aquila il 30 novembre 2025
Il giudice onorario
avv. Annarita Giuliani