TAR Catania, sez. V, sentenza breve 17/04/2026, n. 1112
TAR
Sentenza breve 17 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione artt. 7, 8, 10 bis L. 241/1990 per omessa comunicazione dei motivi ostativi

    La notifica si è perfezionata per compiuta giacenza, circostanza che comprova l'avvenuto perfezionamento della notifica e produce gli effetti di piena conoscenza legale. Inoltre, il ricorrente non ha allegato elementi che dimostrino come il suo contributo istruttorio avrebbe inciso sulla decisione finale.

  • Rigettato
    Violazione di legge, erronea applicazione D.lgs. 286/98 e art. 203 c.p., vizio di motivazione, eccesso di potere per omessa valutazione legami familiari

    Il ricorrente annovera condanne previste dagli artt. 380 e 381 c.p.p. L'amministrazione ha esercitato correttamente il potere discrezionale, formulando un giudizio di pericolosità sociale basato sulla complessiva condotta di vita, supportato da un consistente elenco di condanne e segnalazioni, indicativi di reiterazione nella condotta delittuosa. La presenza del nucleo familiare non è sufficiente a giustificare un comportamento illecito e non può costituire uno scudo contro la pericolosità sociale.

  • Rigettato
    Omessa traduzione del provvedimento di diniego in lingua comprensibile

    La mancata traduzione costituisce una mera irregolarità non suscettibile di determinare l'annullabilità dell'atto. Il ricorrente non ha fornito dimostrazione dell'impossibilità di reagire tempestivamente al provvedimento. Inoltre, si presume che il ricorrente, presente in Italia da circa 30 anni, comprenda l'italiano, e il ricorso è stato comunque proposto tempestivamente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. V, sentenza breve 17/04/2026, n. 1112
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 1112
    Data del deposito : 17 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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