Sentenza breve 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza breve 17/04/2026, n. 1112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1112 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01112/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00533/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 533 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Mallia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Ragusa, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento, previa sospensione cautelare
del provvedimento prot. n. -OMISSIS- recante diniego della domanda di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Ragusa e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 la dott.ssa NE NN BA e udito il difensore delle amministrazioni resistenti, come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Il ricorso ha ad oggetto il provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo notificato in data 8 gennaio 2026.
Da quanto esposto in ricorso e versato in atti risulta quanto segue.
A seguito dell’istanza di parte ricorrente del 25 novembre 2024, l’amministrazione ha avviato la relativa istruttoria dalla quale è emerso che:
- l'istante è presente nel territorio nazionale dal 1995 e “ il suo nucleo familiare è composto, oltre che dallo stesso, dalla figlia minore -OMISSIS-;
- lo straniero, nel corso della sua permanenza ha posto in essere condotte che ne hanno evidenziato l'attuale e concreta pericolosità sociale, come delineata dall'art. 203 c.p., nonché l'attuale e concreto pericolo di reiterazione delle stesse. A carico del prefato, infatti, … emergono i seguenti precedenti penali e di polizia:
1. In data 12.04.2008, veniva segnalato … per la violazione di cui all'art. 75 del D.P.R. 309/1990 (stupefacenti-uso personale);
2. In data 14.03.2009, veniva segnalato … per il reato di furto (art. 624 c.p.);
3. In data 24.04.2010, veniva segnalato … per il reato di ingiuria (art. 594 c.p.);
4. In data 20.07.2010, la Sezione Polstrada di Ragusa gli contestava la violazione di cui all'art. 186 C.d.S. (guida sotto l'influenza dell'alcol), con contestuale ritiro immediato della patente di guida e denuncia all'Autorità giudiziaria competente;
5. In data 28,07.2010, la Prefettura di Ragusa ha disposto la sospensione della patente di guida per il periodo di un anno a decorrere dall'effettivo ritiro avvenuto il 20.07.2010:
6. In data 17.09,2012, è stato segnalato … per il reato di cui all'art. 73, comma 1 e comma i-bis, del D.P.R. 309/1.990 (stupefacenti);
7. In data 21.02.2013, la Corte d'Appello di Palermo, a conferma della sentenza resa in data 13.12.2010 dal Tribunale in composizione monocratica di Termini Imerese, disponeva la pena dell'arresto per mesi quattro e dell'ammenda per euro 2,000,00, nonché la pena accessoria della sospensione della patente di guida per anni uno, per il reato di guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187, comma 1, D. Lgs. 285/1992);
8. In data 02.10.2014, veniva tratto in arresto in flagranza, per il reato di detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti (art. 73 del D.P.R. 309/1990). Con provvedimento n. 4104/2014 R.G.N.R. e n. 2878 R.G. G.I.P., emesso in. data 06.10.2014 dal Tribunale penale di Ragusa, lo stesso è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, presso l'abitazione (…), con divieto di allontanamento senza autorizzazione del Giudice;
9. In data 24.12.2014, il G.I.P. del Tribunale di Ragusa, con provvedimento n. 2878/14, sostituiva la misura degli arresti domiciliari con quella dell'obbligo di dimora presso il Comune di Ragusa;
10.In data 13.02.2015, veniva denunciato in stato di libertà per il reato di minaccia-aggravato (art. 612 c.p.);
11. In data 09.09.2015, veniva deferito per il reato di furto (art. 624 c.p.);
12. Il 12.10.2015, veniva denunciato per il reato di lesioni personali (art. 582 c,p.) e per il reato di furto in abitazione (art. 624-bis, comma 1);
13.1n data 12.01.2018, veniva deferito in stato di libertà all'Autorità Giudiziaria competente, per i reati di maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli (art. 572 c.p.) e per lesioni personali (art. 582 c.p.);
14.Il 22.01.2018, veniva segnalato …per la violazione di cui all'art. 8 del D.lgs. n. 74/2000 (emissione di fatture per operazioni inesistenti);
15. In data 29.03.2018, la Squadra Volanti di Ragusa lo deferiva in stato di libertà per il reato di danneggiamento aggravato (art. 635 c.p.);
16. In data 26.05.2018, veniva segnalato alla competente Autorità Giudiziaria, per i reati di lesioni personali (art. 582 c.p.), violenza privata (alt 610 c.p.) e danneggiamento (art. 635 c.p.);
17. In data 17.10.2018 la Polizia locale di Ragusa provvedeva al ritiro della patente in quanto non idonea alla guida del mezzo condotto;
18. In data 12.10.2018, la Polizia locale di Ragusa disponeva la sospensione della patente per mesi quattro, a decorrere dal ritiro avvenuto in data 12.10.2018;
19. In data 15,01.2020, veniva deferito …per il reato di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale (art. 216, R.D. 267/1942);
20. In data 11.0.1.2021, il Tribunale di Ragusa, con sentenza n. 845/10, disponeva la condanna, con sospensione condizionale, alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda, per la violazione di cui all'art.. 186, comma 2, del C.d.S.;
21. Con sentenza del 26.03.2021, emessa dalla Corte di Appello di Catania, in riforma della sentenza emessa in data 29.04.2015 dal G.U.P. del Tribunale di Ragusa, veniva condannato alla pena della reclusione di mesi 10 e al pagamento della multa dì euro 2.000,00, per il reato di detenzione e cessione illecite dì sostanze stupefacenti in concorso (art. 110 c.p, e art, 73, comma 5, D.P.R. 309/90);
22. Con sentenza emessa in data 26.05.2021 dal Tribunale in composizione monocratica di Ragusa, divenuta irrevocabile il giorno 01.03.2025, veniva condannato alla pena della reclusione di mesi sei e al pagamento della multa di euro 300,00, per i reati di lesione personale (art. 582 c.p.) e. danneggiamento continuato aggravato (arti. 81, 625, comma 1, n. 7, 635, comma 2, del codice penale);
23. In data 04.08.2022, gli veniva notificato l'ordine di esecuzione per la carcerazione, con contestuale provvedimento dì sospensione (…);
24. In data 03.05.2023, con sentenza n. 811/21, la Corte di Appello di Catania lo condannava alla pena di mesi dieci di reclusione e a curo 2.000,00 di multa, per il reato di produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti (art. 73, comma 5, del D.P.R. 309/1990);
25. In data 20.10.2023, il personale della Stazione dei Carabinieri di Ragusa lo traeva in arresto e lo conduceva presso la casa circondariale di Ragusa, al fine di scontare la pena di mesi dieci di reclusione e mesi quattro di arresto, oltre che ai fini del recupero della pena pecuniaria, pari a curo 2.000,00 di multa ed curo 25.000,00 di ammenda;
26.In data 24.10.2023 il personale della Polizia Municipale dì Ragusa procedeva al sequestro amministrativo dell'autovettura del cittadino straniero, per violazione dell'ad. 193, comma 2, C.d.S. (veicolo privo di copertura assicurativa);
27. In data 18.01,2024, l'Ufficio dì Sorveglianza presso il Tribunale di Siracusa, con ordinanza n. 111/24, disponeva la detenzione domiciliare con controllo elettronico, da scontare in Ragusa, -OMISSIS-” .
Quindi, è stata respinta l’istanza del ricorrente poiché “ per il particolare e grave profilo di pericolosità sociale dell'istante, si ritiene la prevalenza dell'interesse alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza della collettività (bene superindividuale) rispetto agli interessi di natura familiare e personale invocati dall'istante (bene individuale), tenuto conto, altresì, che la presenza in Italia del nucleo familiare del cittadino straniero non può costituire uno scudo di immunità a fronte di un quadro di pericolosità sociale particolarmente significativo e preoccupante ”.
2. Con il ricorso in esame, notificato e depositato il 9 marzo 2026, l’interessato ha chiesto l’annullamento del provvedimento per i seguenti motivi:
1) Violazione degli artt. 7, 8 e 10 bis della legge 241/1990; la comunicazione dei motivi ostativi è avvenuta a mezzo raccomanda A/R nr. 15108353136-4, la cui consegna si è perfezionata per compiuta giacenza, senza dunque che il richiedente abbia mai avuto effettiva conoscenza di tale avviso. Parte ricorrente afferma che la conseguente omissione del contraddittorio procedimentale abbia “ inciso in modo certamente significativo e sostanziale sul contenuto del provvedimento finale. Tanto basterebbe per rendere nullo il provvedimento ” impugnato.
2-3)Violazione di legge. Erronea applicazione dell’art. 5 e dell’art. 1 lett. b) del D.lgs. n. 286/98 e dell’art. 203 c.p.. Vizio di motivazione. Eccesso di potere per omessa valutazione dei legami familiari L’amministrazione avrebbe errato nel ritenere il soggetto abitualmente dedito a traffici delittuosi, con un erroneo richiamo al D.lgs. n. 150/2011 poiché i reati indicati (ritenuti non ostativi) costituirebbero “ episodi isolati e senza finalità di lucro ”. Sarebbe, inoltre, mancata la valutazione della contestuale presenza di una figlia e di una vita familiare (secondo e terzo motivo si ricorso).
4) Omessa traduzione del provvedimento di diniego in lingua comprensibile.
3. L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio e con successiva memoria del 10 aprile 2026 ha puntualmente controdedotto ai motivi di ricorso chiedendone il rigetto.
4. All’udienza camerale del 14 aprile 2026, il ricorso è stato trattenuto in decisione, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., tenuto anche conto che per costante giurisprudenza non costituisce causa ostativa all'adozione di una sentenza in forma semplificata, la mancata presenza del difensore del ricorrente nella camera di consiglio fissata per l'esame della domanda cautelare previo avviso alle parti presenti. La disciplina processuale è infatti tale da implicare, quale evenienza possibile nello svolgimento del giudizio, la decisione dello stesso nella fase cautelare: sicché il difensore del ricorrente, esercitando il proprio diritto di non presenziare alla discussione dell’istanza cautelare, deve ritenersi consapevole dell’eventualità che in quella sede il Collegio, previo avviso alle parti presenti, trattenga la causa in decisione anche per il merito (cfr. tra le tante: Cons. Stato, sez. III, 15 luglio 2024, n. 6365 e giurisprudenza ivi richiamata; T.A.R. Sicilia - Catania, sez. I, 22 dicembre 2025, n. 3706; 3 maggio 2025, n. 454; 20 dicembre 2022, n. 3316).
5. Il primo motivo di ricorso, con il quale parte ricorrente ha lamentato la compromissione delle sue garanzie partecipative per l’assenza della comunicazione dei motivi ostativi deve ritenersi infondata, in quanto, come rappresentato dalla stessa parte ricorrente a pag. 2 del ricorso, la notificazione dell’atto si è perfezionata per compiuta giacenza, circostanza questa che - in assenza di specifiche contestazioni in ordine alla correttezza dell’indirizzo presso cui la comunicazione è stata spedita o di eventuali irregolarità del procedimento notificatorio - comprova l’avvenuto perfezionamento del procedimento di notifica e produce gli effetti di piena conoscenza legale del contenuto del provvedimento.
Va, in ogni caso, evidenziato che in ossequio a un’interpretazione sostanzialistica dell’istituto, per poter contestare utilmente la violazione del contraddittorio, l’interessato è tenuto ad allegare o almeno indicare gli elementi conoscitivi o di giudizio che, nella fisiologia della dialettica procedimentale, avrebbe presentato per controdedurre alle preliminari conclusioni della Pubblica Amministrazione.
Di contro, nel caso in esame, oltre al mero richiamo alla norma ritenuta violata il ricorrente non ha prospettato in che termini il proprio contributo istruttorio sarebbe stato in grado d’incidere sulla concreta determinazione dell’Amministrazione.
6. Il secondo e terzo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento impugnato per deficit di istruttoria e motivazionale, e che possono essere esaminati congiuntamente, sono parimenti infondati.
6.1 Ai sensi dell’art. 9, comma 4° del D.lgs. n. 286/1998, il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo “ non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell’appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate negli articoli 1, 4 e 16 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero ”. Il comma 7° della medesima norma stabilisce poi che il permesso di soggiorno UE di lungo periodo è revocato “ quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio ”, indicate al succitato comma 4°.
Ciò premesso, va preliminarmente rilevato che - contrariamente quanto affermato in ricorso - il ricorrente annovera condanne espressamente previste dal summenzionato art. 380 c.p.p (precisamente quello previsto alla lett. h) “ delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'art. 73 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309…”) oltre che dall’art. 381 c.p.p (lett f – lesioni personali e lett. h) danneggiamento aggravato) sicché l’affermazione della commissione di reati di “minore rilevanza” è smentita in punto di fatto dal (non contestato) elenco di condanne, denunzie e segnalazioni indicato in punto di fatto.
6.2 Inoltre, l’amministrazione ha correttamente esercitato il potere discrezionale alla stessa attribuito dalla norma sopra citata formulando un giudizio di pericolosità sociale fondato non sul carattere automaticamente ostativo delle condanne riportate dal ricorrente ma sulla complessiva condotta di vita di quest’ultimo, con valutazioni che - sulla base del consistente elenco di condanne, denunzie e segnalazioni summenzionato - risultano immuni da difetti istruttori o da profili di evidente illogicità e/o irragionevolezza, tenuto anche conto che la condanna del 2021 per detenzione e cessione di sostanze stupefacenti e la successiva del 2023 per il reato di produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti sono indicative e sintomatiche di reiterazione nella condotta delittuosa ( cfr. in termini, Cons. Stato, Sez. III, 4 febbraio 2026, n. 909).
Pertanto, il provvedimento impugnato resiste alle censure dedotte poiché adottato all’esito di una valutazione complessiva circa la pericolosità sociale del soggetto, con motivazione non manifestamente illogica, né incoerente, né frutto di travisamento di fatti, in quanto i precedenti penali denotano un comportamento contrario alle regole della convivenza civile e la contiguità ad ambienti legati allo spaccio di sostanze stupefacenti.
In particolare, sono specificamente descritti la situazione familiare del ricorrente e il lungo periodo di permanenza in Italia dello stesso, nonché i reati e le condotte dallo stesso poste in essere dal 2008 in poi, alcuni dei quali di particolare gravità (produzione, detenzione, cessione e traffico di sostanze stupefacenti, lesioni personali), evidenziandosi come la presenza del nucleo familiare in Italia non sia stato sufficiente a suggerire al ricorrente di mantenere un comportamento lecito e rispettoso dell’ordinamento giuridico del Paese ospitante, a dimostrazione della sua avvenuta integrazione sociale. Va, peraltro, ribadito che, ai fini della prescritta valutazione dei vincoli familiari esistenti, il rispetto della vita familiare non può reputarsi aprioristicamente prevalente, poiché diversamente opinando la formazione di una famiglia in Italia diverrebbe per assurdo una sorta di “scudo” per la permanenza nel territorio italiano e rischierebbe di tradursi in una sorta di legittimazione a commettere reati caratterizzati da un evidente disvalore sociale (giurisprudenza consolidata, cfr. tra le più recenti: Cons. Stato, n. 909/2026 cit.; T.A.R. Sicilia - Catania, sez. IV, 30 marzo 2026, n. 1010 e giurisprudenza ivi richiamata).
7. Quanto alla censurata illegittimità dell’atto impugnato per omessa traduzione nella lingua ufficiale del destinatario, il Collegio ribadisce, in conformità ad orientamento giurisprudenziale consolidato, che la mancata traduzione del provvedimento in una lingua comprensibile allo straniero costituisce una mera irregolarità non suscettibile di determinare l’annullabilità dell’atto, consentendo esclusivamente l’eventuale rimessione in termini per errore scusabile. In altre parole una simile evenienza (mancata traduzione degli atti in lingua conosciuta dal destinatario) non vizia l’atto stesso in quanto detto profilo attiene alla sua comunicazione e non alla sua legittimità. Può pertanto al più incidere sulla decorrenza del termine per la impugnazione, previa rigorosa dimostrazione di parte circa l’impossibilità di reagire tempestivamente al provvedimento ritenuto ingiusto, ma non comportare l’illegittimità dell’atto stesso (giurisprudenza consolidata, cfr. tra le tante: Cons. Stato, sez. V, 24 marzo 2025, n. 2388; sez. III, 11 maggio 2023, n. 4773; 13 marzo 2019, n. 1674; T.A.R. Lombardia - Brescia, sez. I, 28 gennaio 2026, n. 89; Milano, IV, 14 agosto 2023, n. 2040; T.A.R. Sicilia - Catania, IV, 22 dicembre 2025, n. 3710; 17 luglio 2025, n. 2246; 13 giugno 2025, n. 1914; 16 dicembre 2024, n. 4109; 28 febbraio 2024, n. 755;T.A.R. Lazio - Roma, sez. I ter, 8 ottobre 2025, n. 17258; T.A.R. Veneto, sez. IV, 27 novembre 2025, n. 2189).
7.1 Orbene, nel caso in esame, parte ricorrente si limita ad invocare genericamente la norma asseritamente violata (art. 2, comma 6° del D.lgs. n. 286/1998) senza fornire alcuna dimostrazione circa l’impossibilità di reagire tempestivamente al provvedimento e, pertanto, il motivo per come proposto è infondato; in ogni caso, a mera conferma della manifesta infondatezza della censura va aggiunto che: a) dal provvedimento impugnato risulta che il ricorrente è presente in Italia da circa 30 anni, sicché si profila ragionevolmente inverosimile che lo stesso sia nella condizione di non comprendere appieno il contenuto dell’atto (avendo, peraltro, sottoscritto dichiarazioni sostitutive in lingua italiana allegate alla richiesta di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato); b) in ogni caso, il ricorso avverso il provvedimento lesivo è stato tempestivamente proposto, circostanza questa che assorbe ogni possibile rilievo della mancata traduzione dell’atto in lingua comprensibile al destinatario.
8. In conclusione per tutto quanto sopra esposto il ricorso è manifestamente infondato e va respinto.
9. Le spese seguono la soccombenza secondo la liquidazione operata in dispositivo tenuto anche conto della definizione della controversia in sede cautelare.
10. Quanto, infine, alla domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, questa dev’essere definitivamente respinta, ai sensi dell’art. 74, comma 2° del D.P.R. n. 115/2002 in ragione della manifesta infondatezza del ricorso, tenuto anche conto della sussistenza di univoca giurisprudenza anche di questo Tribunale sulle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell’amministrazione resistente che liquida in complessivi € 800,00 (ottocento/00) oltre oneri di legge.
Respinge la domanda di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
NE NN BA, Presidente, Estensore
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Consigliere
Salvatore Ermete Massimo Accolla, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NE NN BA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.