TRIB
Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 29/05/2025, n. 859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 859 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
CA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Presidente Dott. Giorgio Latti
Giudice rel Dott. Mario Farina
Giudice Dott. Francesca Lucchesi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.7462 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024,
promosso da:
Parte 1 nata a [...], il [...], elettivamente domiciliata in Cagliari,
presso lo studio dell'Avv. MAZZEI GABRIELE che la rappresenta e difende per procura speciale in atti,
Ricorrente
contro CP 1 nato a [...], il [...],
convenuto -contumace e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
Nell'interesse della parte ricorrente: "Voglia il Tribunale:
Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 26 novembre 1988 in nato a [...] il [...] (C.F. [...]Iglesias tra la ricorrente ed il signor CP_1
C.F. 1 () annotato nel Registro dello Stato Civile di detto Comune al n. 127 p. 2 s. A
anno 1988, senza l'apposizione di particolari condizioni oltre quelle di legge.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.".
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.11.2024, ha adito questo Tribunale chiedendo la pronuncia del divorzio.
A fondamento della domanda formulata, la ricorrente ha esposto di avere contratto matrimonio in data 26 novembre 1988 in Iglesias;
che dall'unione sono nate due figlie: Persona 1 e rispettivamente in data 21/01/1989 e 10/03/1987, entrambe economicamente Persona 2
autosufficienti; che con sentenza n. 2090/2022 pubblicata il 07.09.2022 (R.G. 3214/2021), il
Tribunale di Cagliari ha pronunciato la separazione personale tra i signori;
che sono trascorsi i termini di legge e i coniugi non si sono più riconciliati;
di essere autosufficiente e di non voler porre particolari condizioni.
****
All'udienza di comparizione del 5.05.2025 il procuratore di parte ricorrente ha dato atto di essere munito di procura speciale notarile per potere rappresentare in giudizio la sig.ra Pt 1 confermando quanto riportato in ricorso e domandando la pronuncia del solo divorzio.
Il Giudice dichiarata quindi, la contumacia del resistente, nulla ha disposto ai sensi dell'art. 473 bis
22 c.p.c. in assenza di domande ulteriori oltre alla pronuncia del divorzio. Inoltre, non essendovi la necessità di ulteriore istruzione ha trattenuto la causa in decisione sulla sola pronuncia del divorzio.
*****
La domanda di divorzio merita accoglimento in quanto fondata. La ricorrente ha infatti provato, attraverso la produzione degli atti della separazione, che al momento della domanda di divorzio, i coniugi erano legalmente separati, e che, dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale in quella procedura (nel 24.11.2021 )
alla data del deposito del ricorso introduttivo (1.09.2024), erano decorsi termini ben più ampi di quelli di legge.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), legge 1 dicembre 1970, n. 898, così
come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n.55, e deve pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte 1 e CP 1
Le spese devono essere compensate, vista la natura della causa e la mancata costituzione della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza,
eccezione e deduzione:
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte 1
nato a [...], ilnata a IGLESIAS (CI), il 31/01/1970 e CP 1
28/12/1964, celebrato in Iglesias in data 26.11.1988, iscritto al registro degli atti di matrimonio del Comune di Iglesias, atto n. 127, parte II, serie A anno 1988, ordinando al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza;
compensa le spese del giudizio fra le parti.
Così deciso in Cagliari in data 20.05.2025, nella camera di Consiglio della Prima Sezione
Civile del Tribunale.
Il Presidente Il giudice est.
Giorgio Latti Mario Farina