Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 04/06/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 168/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
Il Presidente dott. Marina CAPARELLI ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Oggetto: Altri istituti e leggi speciali
nella CAUSA CIVILE in sede di opposizione ex art 170 D.P.R. 115/02, iscritta al n° 168 del Ruolo
Generale dell'anno 2025
TRA
(C.F.: ), avvocato del Foro di Trieste che si Parte_1 C.F._1
difende in proprio
Ricorrente
E
Controparte_1
Resistente non costituito
Causa discussa e rimessa in decisione all'udienza del 04/06/2025 ex artt. 281 undecies e sexies, u.c.
c.p.c. sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per il ricorrente:
“Previa rimessione nei termini, annullare e/o revocare il provvedimento reso in data 25/2/2025
(notificato in data 19.03.2025) dalla Corte di Appello di Trieste, nel procedimento sub R.G. APP.
907/2023 nella parte in cui, nel liquidare al difensore il compenso per l'attività difensiva prestata in
R.G. Pagina 1 di 6
per l'effetto provveda alla liquidazione dei compensi secondo i parametri dettati dal d.m. n. 55\2014
con dimidiazione ex art. 130 d.p.r. n. 115\2002, oltre c.n.a. e i.v.a. nella misura di legge;
condanni l'Amministrazione resistente alla rifusione dei compensi relativi alla presente procedura,
da liquidarsi d'ufficio secondo i richiamati parametri, nonché degli esborsi, in particolar modo del contributo unificato e dell'imposta di registrazione dell'emanando atto giudiziario.
In via istruttoria:
acquisire il fascicolo d'ufficio del procedimento sub n. R.G.APP 907/2023 della Corte di Appello di
Trieste.”
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 09/04/2025 l'avv. premesso che, in data 08/04/2025, Parte_1
aveva provveduto a iscrivere a ruolo identico ricorso presso la Cancelleria competente, ma che l'atto era stato rifiutato in quanto, a causa di una mera svista, non era stato corrisposto il contributo unificato e i diritti di cancelleria, chiedeva, in via preliminare, la rimessione in termini di legge previsti per l'opposizione “e considerare il presente procedimento instaurato in data 08.04.2025”
Nel merito l'avv. esponeva di aver presentato istanza di liquidazione dei compensi in Parte_1
relazione alla difesa svolta nel procedimento di appello in cui era imputato soggetto CP_2
ammesso al Patrocinio a spese dello Stato;
che la prima sezione penale della Corte d'Appello di
Trieste con decreto dd. 25/02/25 gli aveva riconosciuto compensi per la somma di € 750,00 oltre rimborso forfettario e accessori, liquidando esclusivamente la fase studio e introduttiva, mentre nulla era stato liquidato per la fase decisionale;
che il provvedimento era errato ed ingiustamente penalizzante, in quanto era stata effettivamente svolta attività anche in fase di decisionale.
R.G. Pagina 2 di 6 Ciò premesso il ricorrente concludeva come in epigrafe.
Il , ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva. Controparte_1
All'udienza del 04/06/2025 il Presidente, dichiarata la contumacia del resistente, sentite le argomentazioni e conclusioni della parte ricorrente, si riservava la decisione.
Ciò premesso in fatto, preliminarmente, riguardo alla richiesta di rimessione in termini proposta dalla difesa dall'avv. va rilevato quanto segue. Parte_1
Come è noto la rimessione in termini, sia nella norma dettata dall'art. 184 bis c.p.c. che in quella di più ampia portata contenuta nell'art. 153, comma 2°, c.p.c., come novellato dalla l. n. 69 del 2009,
richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà. (cfr. ex multis Cass. 05/07/2024 n.
18435).
Nella specie, l'avv. sostiene di aver chiesto l'iscrizione a ruolo della causa in data Parte_1
08/04/2025, ma che la cancelleria non vi aveva provveduto state il mancato pagamento del contributo unificato e ciò in forza del comma 3.1. aggiunto all'art. 14 del D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, che dispone “Fermi i casi di esenzione previsti dalla legge nei procedimenti civili la causa non
può essere iscritta a ruolo se non è versato l'importo determinati ai sensi dell'art. 13 comma 1 lett.
a) o il minor contributo dovuto per legge”.
Ora è del tutto evidente che la mancata iscrizione a ruolo non può che essere imputabile al ricorrente.
Tuttavia, il ricorso è comunque tempestivo, in quanto proposto nel termine di 30 giorni dalla comunicazione di cancelleria avvenuta in data 19/03/2025.
A tal proposito va rammentato che l'art. 170 D.P.R. 115/02 prevedeva, nella sua originaria formulazione, che l'opposizione potesse essere proposta entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione.
R.G. Pagina 3 di 6 Successivamente, con D.Lgs. 150/11, tale disposizione è stata modificata prevedendo che l'opposizione fosse disciplinata dall'art. 15 del predetto D.Lgs., che stabiliva che le controversie in oggetto erano regolate dal rito sommario.
A seguito della predetta novella, alcuni commentatori avevano ritenuto che l'art. 34 D.lgs. 150/11,
nel modificare l'art. 170 D.P.R. 115/2002, avesse abolito la previsione secondo cui l'opposizione doveva proporsi entro il termine di 20 giorni dalla comunicazione del provvedimento senza prevedere espressamente un altro termine.
Secondo tale orientamento l'opposizione poteva essere proposta sine die entro il termine di prescrizione del credito.
Altri commentatori ritenevano, invece, che dovesse applicarsi il termine generale di impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c.
L'incertezza è stata poi risolta dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 106 del 12/05/2016,
che, disattendendo l'interpretazione - sostenuta dalla ordinanza di rimessione del S.C. n. 6652/15 -
secondo cui la nuova disposizione non fissava alcun termine per la proposizione dell'opposizione,
ha affermato che tale termine era invece indicato in forza del richiamo fatto dall'art. 170 all'art. 15
D.lgs. n. 150/2011, che dichiarava applicabili al procedimento le norme del rito sommario di cognizione con riguardo specificatamente all'art. 702 quater c.p.c., ritenuto applicabile, per esigenze di omogeneità del rito, sia all'opposizione avverso il decreto sulle spese di giustizia, sia all'appello avverso l'ordinanza di cui all'art. 702 ter c.p.c. (cfr. in tal senso anche Cass. 21/06/2022
n.20054).
Successivamente, in forza della novella introdotta dall'art. 15, comma 3°, lett. f) del D.Lgs.149/22,
è stato stabilito che, a decorrere dal 28/02/2023, la parola “sommario” sia sostituita dalla parola
“semplificato” con conseguente applicazione, per le cause in oggetto, delle disposizioni di cui all'art. 281 decies c.p.c. e ss.
R.G. Pagina 4 di 6 Tale modifica non ha inciso sul termine per proporre opposizione che rimane di 30 giorni.
Infatti, a mente della citata pronuncia della Corte Costituzionale, va ritenuta applicabile, per esigenze di omogeneità del rito, sia all'opposizione avverso il decreto sulle spese di giustizia, sia all'impugnazione avverso la sentenza pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c., la disposizione di cui all'art. 281 terdecies c.p.c., che prevede che la sentenza pronunciata dal presidente sia impugnabile nei modi ordinari e cioè entro trenta giorni dalla notifica (c.d termine breve) ovvero entro sei mesi in assenza di notifica (c.d. termine lungo).
Da ciò consegue che il ricorso è tempestivo, in quanto il provvedimento è stato comunicato in data
19/03/2025 e il ricorso è stato ritualmente depositato il 09/04/2025.
Nel merito il ricorso è infondato
Va ricordato, in linea generale, che il procedimento di opposizione ex art. 170 del D.P.R. 115/02 al decreto di liquidazione dei compensi dovuti ai difensori nominati nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato, introduce una controversia di natura civile, indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale (cfr. ex multis Cass. SS.UU.
03/09/2009 n. 19161; nello stesso senso Cass. 14/05/2019 n.12802).
Tale giudizio è pertanto del tutto autonomo ed indipendente da quello nel quale è stato emesso il decreto impugnato.
Ancora va ricordato che presente giudizio si instaura ed è regolato dalla disposizione di cui all'art. 281 decies c.p.c. che prevede espressamente “…quando i fatti di causa non sono controversi
oppure quando la domanda è fondata su prova documentale …”, mentre l'art. 281 undecies c.p.c.
richiama espressamente la norma di cui all'art. 163 c.p.c. ed, in particolare, il punto 5) che prevede che l'attore deve indicare specificamente i mezzi di prova dei quali intende avvalersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione.
R.G. Pagina 5 di 6 Nella specie, il ricorrente si è limitato a produrre esclusivamente il decreto di liquidazione, senza peritarsi di produrre nemmeno la sua istanza di liquidazione né di allegare e documentare l'attività
svolta (depositando i verbali, le conclusioni scritte, la sentenza, ecc.) al fine di permettere al
Giudicante di valutarla.
In questo contesto la generica istanza istruttoria formulata da parte ricorrente - e ribadita all'udienza odierna - di acquisire l'intero fascicolo penale si appalesa inammissibile, in quanto non spetta al
Giudice civile ricercare la prova, ma al ricorrente fornirla.
Per le svolte considerazioni il ricorso non può che essere rigettato
Nulla si dispone per le spese in quanto il non si è costituito. CP_1
P. Q. M
.
Il Presidente della Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis:
- rigetta l'opposizione;
- nulla per le spese.
Così deciso in Trieste il 04/06/2025.
Il Presidente est
Marina Caparelli
R.G. Pagina 6 di 6