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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 27/02/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari Seconda Sottosezione Civile
N.R.G. 2733/2021 Il Tribunale Ordinario di Sassari, in persona del Giudice Francesca Fiorentini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado, tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
DURGONI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Olbia, via Lazio 44 appellante
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FIORETTI CP_1 P.IVA_1
ANDREA, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia 9/10 appellata
C O N C L U S I O N I
Per parte appellante, come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza e deduzione,
- Che, avendo la CTU tecnica assolutamente dimostrato che il contatore che diede origine alle incredibili bollette contestate non era funzionante,
- In via principale, questo Ill.Mo Tribunale voglia accertare e dichiarare la nullità della fattura n. 2014023160651, del 04.11.2014, da € 4.058,14 che
pagina 1 di 8 ha dato corso all'ingiunzione di pagamento n. 52009/6297/2018, anch'essa da annullare, per un totale di € 4.058,14, intestate al sig. ; Parte_1
- In via subordinata, rideterminare la somma totale dovuta per il periodo portato nella fattura contestata, utilizzando la media dei consumi regionali per una persona che vive da sola, o qualsiasi altro metodo gradito a questo Ill.Mo Tribunale, tenendo conto dei pagamenti già effettuati dal sig. Pt_1 nei periodi corrispondenti alla fattura contestata e dei periodi di tempo ormai prescritti;
- Per l'effetto, annullare l'ingiunzione di pagamento n. 52009/6297/2018 e condannare, inoltre, la società convenuta al risarcimento dei danni subiti dal sig. a titolo di danno esistenziale per essersi dovuto difendere in Pt_1 giudizio per una richiesta di pagamento illegittima e frutto di un errore facilmente riconoscibile, stante l'abnormità della cifra richiesta, danni quantificati nella somma che questo Ill.Mo Tribunale riterrà dovuta;
- In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre CPA, IVA e spese generali, come per legge, del doppio grado del giudizio.”
Per parte appellata, come da comparsa di costituzione in appello:
“Contrariis reiectis, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria anche incidentale, Voglia l'Ill.mo Tribunale:
- respingere la richiesta di sospensione dell'esecuzione provvisoria della sentenza n. 434/2021 del Giudice di Pace di Sassari;
- respingere integralmente l'appello, in quanto fondato su motivi inammissibili ex artt. 342 c.p.c., o ex art. 348 bis c.p.c. e, in ogni caso, destituiti di qualsivoglia fondamento;
- di conseguenza, confermare integralmente la sentenza n. 434/2021 emessa e pubblicata dal Giudice di Pace di Sassari, nella persona del Giudice dott.ssa Vittoria Lai, il 13.07.2021, nel procedimento iscritto sub RG n. 1521/2020, rigettando le domande avversarie. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
1.1. Con atto di citazione in appello notificato in data 31.08.2021, Parte_1 ha tempestivamente impugnato la sentenza n. 434/2021, con cui
[...] il Giudice di Pace di Sassari ha confermato l'ordinanza-ingiunzione n. 52009/6297/2018 emessa da condannandolo al pagamento CP_1
pagina 2 di 8 in favore di quest'ultima della somma di € 4.058,14, oltre a interessi e spese. Secondo l'appellante, la sentenza impugnata è errata nella parte in cui ritiene non contestati i consumi rilevati dall'ultimo misuratore, installato dopo la sostituzione di quello precedente, atteso che nella fattura contestata non vi è distinzione tra la somma portata dal vecchio contatore e quella portata dal nuovo. Inoltre, l'appellante lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c., non essendosi il giudice di prime cure pronunciato sull'istanza di verifica della funzionalità del contatore - sostituito, in assenza di contraddittorio, da parte di - reiterata lungo tutto il corso del giudizio, essendo CP_1 invece irrilevante la mancata richiesta di messa alla prova dello stesso da parte dell'utente (un pensionato ottantenne) in sede di reclamo. L'appellante censura poi la pronuncia nella parte in cui non ritiene soddisfatto l'onere probatorio, su di lui incombente, circa l'esclusione di possibili interventi di soggetti terzi che potrebbero aver concorso a determinare consumi rilevanti. Rileva, in proposito, che secondo costante giurisprudenza, anche di legittimità, è invece il gestore a dover provare il corretto funzionamento del contatore e che, solo successivamente, l'utente deve dimostrare che l'abnormità dei consumi è da imputare a terzi. Precisa che, nel caso di specie, nessuna verificazione è stata svolta sul misuratore sostituito e che, di conseguenza, non ha provato la correttezza dei CP_1 consumi rilevati, puntualmente contestata, con conseguente non debenza della somma portata dalla fattura contestata.
Per tali motivi, chiede, previa sospensione dell'efficacia Parte_1 esecutiva della sentenza ed in riforma della stessa, di annullare l'ordinanza-ingiunzione opposta in primo grado o, in subordine, la rideterminazione dell'importo dovuto, oltre alla condanna di al CP_1 risarcimento dei danni arrecatigli, sotto forma di danno esistenziale.
1.2. Costituitasi in giudizio in data 2.12.2021, CP_1 preliminarmente deduce l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., non avendo l'appellante adeguatamente specificato né le parti della pronuncia censurate, né i motivi di gravame. Nel merito, deduce la manifesta infondatezza dei motivi d'appello, eccependo anche l'inammissibilità ex art. 348 bis cpc e rilevando, in particolare, che l'appellante non ha adempiuto agli oneri di controllo e pagina 3 di 8 manutenzione incombenti sull'utente ai sensi degli artt. B.35.1 e B.35.2 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, né ha richiesto, in sede di reclamo, la verificazione del contatore, essendo quindi incontestata la funzionalità dello stesso.
peraltro, precisa di non aver rifiutato di sottoporre a controllo il CP_1 misuratore, avendo piuttosto evidenziato l'impossibilità di procedere ad una verifica attendibile, stante il lungo tempo trascorso dalla sostituzione avvenuta nel 2012. Inoltre, rileva l'appellata che non ha assolto al proprio Parte_1 onere probatorio, non avendo fornito la prova circa il coinvolgimento di soggetti terzi che potrebbero aver concorso a determinare i consumi registrati. Ribadisce che, in ogni caso, non è stata data dimostrazione degli allegati danni esistenziali. Infine, si oppone all'avversa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, per difetto dei requisiti di cui all'art. 283 c.p.c.
Pertanto, chiede il rigetto dell'appello e la conferma della CP_1 sentenza impugnata.
1.3. Acquisito il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado e rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, la causa è stata istruita mediante produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio ed è infine stata posta in decisione all'udienza del 11.07.2024 sulle conclusioni in epigrafe, con la concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
2. L'appello è infondato e, quindi, deve essere integralmente rigettato.
2.1 Innanzitutto, si deve rilevare che non sono state appellate e quindi risultano passate in giudicato le statuizioni della sentenza impugnata in merito a: sussistenza della legittimazione in capo ad rispetto CP_1 all'emissione dell'ingiunzione di pagamento impugnata;
legittimità dell'operato di nell'aver proceduto alla sostituzione del contatore, CP_1 pur in assenza di contraddittorio con l'utente, in base a quanto previsto dall'art. B.24 del Regolamento SII;
prova da parte di che CP_1
l'emissione dell'atto di ingiunzione era stata preceduta dal riscontro al reclamo proposto da inadempimento dell'utente attore;
rigetto Pt_1
pagina 4 di 8 della domanda risarcitoria in ordine ai pretesi danni esistenziali subiti dall'attuale appellante.
2.2 Così delimitato il thema decidendum del presente giudizio, prendendo in esame i motivi di appello proposti, anzitutto, il Tribunale ritiene corretta la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che i consumi rilevati dall'ultimo misuratore non sono stati oggetto di contestazione da parte dell'attore in primo grado ed attuale appellante. Emerge infatti dal tenore dell'atto di citazione in opposizione all'ingiunzione di pagamento che le contestazioni attoree erano rivolte esclusivamente ai consumi rilevati dal contatore matricola n. 02/116516, sostituito in data 4.12.2012, in relazione al periodo dal 1.11.2010 al 4.12.2012 ed indicati nella fattura contestata del 4.11.2014 in misura di 1773 mc. Nessuna doglianza è stata invece formulata con riferimento ai consumi, pari a 41 mc, rilevati dal nuovo contatore per il periodo dal 4.12.2012 al 27.9.2013 e chiaramente espressi nella medesima fattura contestata (doc. 2 fascicolo di primo grado attore). Da ciò deriva la debenza del quantum dovuto per i consumi non contestati, evincibile dal dettaglio dei consumi e delle tariffe contenuto nella fattura in questione. La sentenza impugnata deve, quindi, essere confermata sul punto.
2.3 Quanto ai rilievi in ordine alla pretesa omessa pronuncia sulla richiesta di controllo del contatore sostituito, deve osservarsi che, nel presente giudizio di appello, in accoglimento dell'istanza di Parte_1
è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio sul corretto funzionamento del misuratore matricola n. 02/116516 sostituito il 4.12.2012. Ebbene, le conclusioni e valutazioni espresse dal Consulente d'ufficio - complete, anche nelle repliche alle osservazioni dei ctp, immuni da vizi logici, congruamente motivate e che, pertanto, questo Tribunale ritiene di condividere – tengono conto del fatto che le operazioni peritali si sono svolte circa undici anni dopo la rimozione e sostituzione del contatore in questione, con conseguente impossibilità di eseguire talune delle verifiche normalmente necessarie e di rispondere in merito all'operatività del contatore alla data della fatturazione contestata (pagg. 7, 11, 12 e 19 relazione). Pur con tali precisazioni, l'Ing. ha constatato che “i risultati di cui alle Per_1 prove effettuate certificano, SOLO PARZIALMENTE, l'avvenuto rispetto delle tolleranze stabilite dalla OIMLR49:2013 (Cfr. Figura n° 4 colonna 14); la
“curva di taratura” del contatore NON È PARZIALMENTE ricompresa
pagina 5 di 8 all'interno del range delle tolleranze massime e minime di “legge” (Cfr. Figura n° 5)” (pagg. 13 e 14 relazione), potendo altresì affermare che “la taratura del contatore “investigato” sia coerente, SOLO PARZIALMENTE, con le “prescrizioni metrologiche” previste anche dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato (Cfr. all. 7) che, così, riferisce: “Art.B.35 LETTURE, VERIFICHE E GUASTI INTERNI …… B.35.1) …… Qualora le indicazioni del contatore risultassero contenute entro i limiti di tolleranza del 5% in più o in meno, il contatore è giudicato funzionante ……”. Come da precedenti elaborati riepilogativi (Cfr. Figure n° 4 e 5) è immediato comprendere che, NON SEMPRE, le diverse prove abbiano dato esito positivo giacché alcuni degli “scarti” rilevati eccedono quanto stabilito, al riguardo, anche dalla METROLOGIA LEGALE E FORENSE” (pag.16). Lo stesso consulente ha, tuttavia, precisato come “vi sia una NETTA DIFFERENZA fra effettivo funzionamento del misuratore e mancato rispetto degli scarti ammessi soprattutto alle basse portate”. In particolare, “Il fatto che l'errore medio riscontrato alla portata minima di 30 L/h sia stato di - 17,39 % …… potrebbe essere dovuto allo sfregamento tra la boccola superiore della turbina, dove alloggia il magnete inferiore e la parte centrale ed inferiore del piastrino che separa la parte idraulica dall'orologeria”. Ciò comporta che “il misuratore non sia conforme in quanto, alle basse portate, indica consumi inferiori rispetto ai reali financo a doversi parlare di mancata contabilizzazione ai danni di e che, quindi, “se è pur vero che CP_1 alle basse portate il misuratore indica scarti negativi superiori agli ammissibili è altrettanto vero che la mancata contabilizzazione vada ad esclusivo discapito del solo ente erogatore del servizio”. Conclude quindi il CTU che “Dal punto di vista tecnico possiamo, pertanto, affermare che l'operatività del misuratore sia certamente sufficiente e tale da poter considerare valide tutte le letture (in nostro possesso) nonostante le accertate incongruenze” (pag. 17) e che “il mancato rispetto del limite di legge va ad esclusivo vantaggio del solo “ ” non procurandogli, Pt_1 perciò, danno economico alcuno bensì un oggettivo beneficio in termini di minor contabilizzazione rispetto ai consumi effettivi”. Peraltro, l'Ing. ha anche sottolineato che le portate fuori tolleranza Per_1 sono ricomprese nel range 32/56 l/h, “valori tutti che abitualmente non vengono utilizzati dagli utenti giacché per riempire la cassetta di un wc ci vorrebbe un tempo medio nell'ordine dei dodici minuti” (pag. 24 relazione). In definitiva, si deve quindi concludere che, per quanto emerge dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio esperita, il riscontrato parziale pagina 6 di 8 malfunzionamento del contatore sostituito, da un lato, riguarda solamente l'operatività alle basse portate (usualmente non utilizzate dagli utenti) e, dall'altro, potrebbe aver semmai comportato un beneficio per lo stesso utente appellante in termini di minor contabilizzazione rispetto ai consumi effettivi, con correlativo danno per CP_1
Da ciò consegue allora l'infondatezza delle contestazioni di parte appellante in merito alla pretesa erroneità dei consumi rilevati da quel misuratore ed indicati nella fattura contestata.
2.4 Infine, la sentenza impugnata deve essere confermata anche nella parte in cui ha affermato la mancata prova da parte dell'attore dell'esclusione di possibili interventi di soggetti terzi, che potrebbero aver concorso a determinare consumi rilevanti. Alla luce delle conclusioni di cui sopra in ordine all'irrilevanza del malfunzionamento del contatore sui consumi contestati, proprio sulla base dei principi espressi dalla giurisprudenza citata dall'appellante, il Tribunale osserva che sarebbe stato onere di quest'ultimo “dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi” (ex multis, Cass. sent. 18/10/2023, n. 28984). Onere certamente non assolto nel caso di specie, non essendo stato nemmeno allegato alcunché al riguardo.
In conclusione, la sentenza appellata deve essere quindi integralmente confermata, anche quanto alla condanna al pagamento delle spese di lite a carico di . Parte_1
3. Le spese di lite, del presente grado di giudizio, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri del DM 147/2022, facendo applicazione dei parametri minimi, considerando il ridotto valore della controversia, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese (non avendo depositato comparsa conclusionale e memoria di CP_1 replica).
Le spese di ctu, liquidate come in atti, sono poste a definitivo carico di parte appellante.
pagina 7 di 8 Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P . Q . M . Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza del Parte_1 CP_1
Giudice di Pace di Sassari n. 434/2021, così provvede:
1. rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza appellata;
2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 1.278,00, oltre 15% per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame;
4. pone definitivamente a carico di parte appellante le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come già liquidate in atti, con conseguente diritto di parte appellata di ripetere quanto eventualmente corrisposto in via provvisoria.
Sassari, 27/02/2025
Il Giudice Francesca Fiorentini
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari Seconda Sottosezione Civile
N.R.G. 2733/2021 Il Tribunale Ordinario di Sassari, in persona del Giudice Francesca Fiorentini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado, tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
DURGONI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Olbia, via Lazio 44 appellante
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FIORETTI CP_1 P.IVA_1
ANDREA, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia 9/10 appellata
C O N C L U S I O N I
Per parte appellante, come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza e deduzione,
- Che, avendo la CTU tecnica assolutamente dimostrato che il contatore che diede origine alle incredibili bollette contestate non era funzionante,
- In via principale, questo Ill.Mo Tribunale voglia accertare e dichiarare la nullità della fattura n. 2014023160651, del 04.11.2014, da € 4.058,14 che
pagina 1 di 8 ha dato corso all'ingiunzione di pagamento n. 52009/6297/2018, anch'essa da annullare, per un totale di € 4.058,14, intestate al sig. ; Parte_1
- In via subordinata, rideterminare la somma totale dovuta per il periodo portato nella fattura contestata, utilizzando la media dei consumi regionali per una persona che vive da sola, o qualsiasi altro metodo gradito a questo Ill.Mo Tribunale, tenendo conto dei pagamenti già effettuati dal sig. Pt_1 nei periodi corrispondenti alla fattura contestata e dei periodi di tempo ormai prescritti;
- Per l'effetto, annullare l'ingiunzione di pagamento n. 52009/6297/2018 e condannare, inoltre, la società convenuta al risarcimento dei danni subiti dal sig. a titolo di danno esistenziale per essersi dovuto difendere in Pt_1 giudizio per una richiesta di pagamento illegittima e frutto di un errore facilmente riconoscibile, stante l'abnormità della cifra richiesta, danni quantificati nella somma che questo Ill.Mo Tribunale riterrà dovuta;
- In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre CPA, IVA e spese generali, come per legge, del doppio grado del giudizio.”
Per parte appellata, come da comparsa di costituzione in appello:
“Contrariis reiectis, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria anche incidentale, Voglia l'Ill.mo Tribunale:
- respingere la richiesta di sospensione dell'esecuzione provvisoria della sentenza n. 434/2021 del Giudice di Pace di Sassari;
- respingere integralmente l'appello, in quanto fondato su motivi inammissibili ex artt. 342 c.p.c., o ex art. 348 bis c.p.c. e, in ogni caso, destituiti di qualsivoglia fondamento;
- di conseguenza, confermare integralmente la sentenza n. 434/2021 emessa e pubblicata dal Giudice di Pace di Sassari, nella persona del Giudice dott.ssa Vittoria Lai, il 13.07.2021, nel procedimento iscritto sub RG n. 1521/2020, rigettando le domande avversarie. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
1.1. Con atto di citazione in appello notificato in data 31.08.2021, Parte_1 ha tempestivamente impugnato la sentenza n. 434/2021, con cui
[...] il Giudice di Pace di Sassari ha confermato l'ordinanza-ingiunzione n. 52009/6297/2018 emessa da condannandolo al pagamento CP_1
pagina 2 di 8 in favore di quest'ultima della somma di € 4.058,14, oltre a interessi e spese. Secondo l'appellante, la sentenza impugnata è errata nella parte in cui ritiene non contestati i consumi rilevati dall'ultimo misuratore, installato dopo la sostituzione di quello precedente, atteso che nella fattura contestata non vi è distinzione tra la somma portata dal vecchio contatore e quella portata dal nuovo. Inoltre, l'appellante lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c., non essendosi il giudice di prime cure pronunciato sull'istanza di verifica della funzionalità del contatore - sostituito, in assenza di contraddittorio, da parte di - reiterata lungo tutto il corso del giudizio, essendo CP_1 invece irrilevante la mancata richiesta di messa alla prova dello stesso da parte dell'utente (un pensionato ottantenne) in sede di reclamo. L'appellante censura poi la pronuncia nella parte in cui non ritiene soddisfatto l'onere probatorio, su di lui incombente, circa l'esclusione di possibili interventi di soggetti terzi che potrebbero aver concorso a determinare consumi rilevanti. Rileva, in proposito, che secondo costante giurisprudenza, anche di legittimità, è invece il gestore a dover provare il corretto funzionamento del contatore e che, solo successivamente, l'utente deve dimostrare che l'abnormità dei consumi è da imputare a terzi. Precisa che, nel caso di specie, nessuna verificazione è stata svolta sul misuratore sostituito e che, di conseguenza, non ha provato la correttezza dei CP_1 consumi rilevati, puntualmente contestata, con conseguente non debenza della somma portata dalla fattura contestata.
Per tali motivi, chiede, previa sospensione dell'efficacia Parte_1 esecutiva della sentenza ed in riforma della stessa, di annullare l'ordinanza-ingiunzione opposta in primo grado o, in subordine, la rideterminazione dell'importo dovuto, oltre alla condanna di al CP_1 risarcimento dei danni arrecatigli, sotto forma di danno esistenziale.
1.2. Costituitasi in giudizio in data 2.12.2021, CP_1 preliminarmente deduce l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., non avendo l'appellante adeguatamente specificato né le parti della pronuncia censurate, né i motivi di gravame. Nel merito, deduce la manifesta infondatezza dei motivi d'appello, eccependo anche l'inammissibilità ex art. 348 bis cpc e rilevando, in particolare, che l'appellante non ha adempiuto agli oneri di controllo e pagina 3 di 8 manutenzione incombenti sull'utente ai sensi degli artt. B.35.1 e B.35.2 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, né ha richiesto, in sede di reclamo, la verificazione del contatore, essendo quindi incontestata la funzionalità dello stesso.
peraltro, precisa di non aver rifiutato di sottoporre a controllo il CP_1 misuratore, avendo piuttosto evidenziato l'impossibilità di procedere ad una verifica attendibile, stante il lungo tempo trascorso dalla sostituzione avvenuta nel 2012. Inoltre, rileva l'appellata che non ha assolto al proprio Parte_1 onere probatorio, non avendo fornito la prova circa il coinvolgimento di soggetti terzi che potrebbero aver concorso a determinare i consumi registrati. Ribadisce che, in ogni caso, non è stata data dimostrazione degli allegati danni esistenziali. Infine, si oppone all'avversa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, per difetto dei requisiti di cui all'art. 283 c.p.c.
Pertanto, chiede il rigetto dell'appello e la conferma della CP_1 sentenza impugnata.
1.3. Acquisito il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado e rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, la causa è stata istruita mediante produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio ed è infine stata posta in decisione all'udienza del 11.07.2024 sulle conclusioni in epigrafe, con la concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
2. L'appello è infondato e, quindi, deve essere integralmente rigettato.
2.1 Innanzitutto, si deve rilevare che non sono state appellate e quindi risultano passate in giudicato le statuizioni della sentenza impugnata in merito a: sussistenza della legittimazione in capo ad rispetto CP_1 all'emissione dell'ingiunzione di pagamento impugnata;
legittimità dell'operato di nell'aver proceduto alla sostituzione del contatore, CP_1 pur in assenza di contraddittorio con l'utente, in base a quanto previsto dall'art. B.24 del Regolamento SII;
prova da parte di che CP_1
l'emissione dell'atto di ingiunzione era stata preceduta dal riscontro al reclamo proposto da inadempimento dell'utente attore;
rigetto Pt_1
pagina 4 di 8 della domanda risarcitoria in ordine ai pretesi danni esistenziali subiti dall'attuale appellante.
2.2 Così delimitato il thema decidendum del presente giudizio, prendendo in esame i motivi di appello proposti, anzitutto, il Tribunale ritiene corretta la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che i consumi rilevati dall'ultimo misuratore non sono stati oggetto di contestazione da parte dell'attore in primo grado ed attuale appellante. Emerge infatti dal tenore dell'atto di citazione in opposizione all'ingiunzione di pagamento che le contestazioni attoree erano rivolte esclusivamente ai consumi rilevati dal contatore matricola n. 02/116516, sostituito in data 4.12.2012, in relazione al periodo dal 1.11.2010 al 4.12.2012 ed indicati nella fattura contestata del 4.11.2014 in misura di 1773 mc. Nessuna doglianza è stata invece formulata con riferimento ai consumi, pari a 41 mc, rilevati dal nuovo contatore per il periodo dal 4.12.2012 al 27.9.2013 e chiaramente espressi nella medesima fattura contestata (doc. 2 fascicolo di primo grado attore). Da ciò deriva la debenza del quantum dovuto per i consumi non contestati, evincibile dal dettaglio dei consumi e delle tariffe contenuto nella fattura in questione. La sentenza impugnata deve, quindi, essere confermata sul punto.
2.3 Quanto ai rilievi in ordine alla pretesa omessa pronuncia sulla richiesta di controllo del contatore sostituito, deve osservarsi che, nel presente giudizio di appello, in accoglimento dell'istanza di Parte_1
è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio sul corretto funzionamento del misuratore matricola n. 02/116516 sostituito il 4.12.2012. Ebbene, le conclusioni e valutazioni espresse dal Consulente d'ufficio - complete, anche nelle repliche alle osservazioni dei ctp, immuni da vizi logici, congruamente motivate e che, pertanto, questo Tribunale ritiene di condividere – tengono conto del fatto che le operazioni peritali si sono svolte circa undici anni dopo la rimozione e sostituzione del contatore in questione, con conseguente impossibilità di eseguire talune delle verifiche normalmente necessarie e di rispondere in merito all'operatività del contatore alla data della fatturazione contestata (pagg. 7, 11, 12 e 19 relazione). Pur con tali precisazioni, l'Ing. ha constatato che “i risultati di cui alle Per_1 prove effettuate certificano, SOLO PARZIALMENTE, l'avvenuto rispetto delle tolleranze stabilite dalla OIMLR49:2013 (Cfr. Figura n° 4 colonna 14); la
“curva di taratura” del contatore NON È PARZIALMENTE ricompresa
pagina 5 di 8 all'interno del range delle tolleranze massime e minime di “legge” (Cfr. Figura n° 5)” (pagg. 13 e 14 relazione), potendo altresì affermare che “la taratura del contatore “investigato” sia coerente, SOLO PARZIALMENTE, con le “prescrizioni metrologiche” previste anche dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato (Cfr. all. 7) che, così, riferisce: “Art.B.35 LETTURE, VERIFICHE E GUASTI INTERNI …… B.35.1) …… Qualora le indicazioni del contatore risultassero contenute entro i limiti di tolleranza del 5% in più o in meno, il contatore è giudicato funzionante ……”. Come da precedenti elaborati riepilogativi (Cfr. Figure n° 4 e 5) è immediato comprendere che, NON SEMPRE, le diverse prove abbiano dato esito positivo giacché alcuni degli “scarti” rilevati eccedono quanto stabilito, al riguardo, anche dalla METROLOGIA LEGALE E FORENSE” (pag.16). Lo stesso consulente ha, tuttavia, precisato come “vi sia una NETTA DIFFERENZA fra effettivo funzionamento del misuratore e mancato rispetto degli scarti ammessi soprattutto alle basse portate”. In particolare, “Il fatto che l'errore medio riscontrato alla portata minima di 30 L/h sia stato di - 17,39 % …… potrebbe essere dovuto allo sfregamento tra la boccola superiore della turbina, dove alloggia il magnete inferiore e la parte centrale ed inferiore del piastrino che separa la parte idraulica dall'orologeria”. Ciò comporta che “il misuratore non sia conforme in quanto, alle basse portate, indica consumi inferiori rispetto ai reali financo a doversi parlare di mancata contabilizzazione ai danni di e che, quindi, “se è pur vero che CP_1 alle basse portate il misuratore indica scarti negativi superiori agli ammissibili è altrettanto vero che la mancata contabilizzazione vada ad esclusivo discapito del solo ente erogatore del servizio”. Conclude quindi il CTU che “Dal punto di vista tecnico possiamo, pertanto, affermare che l'operatività del misuratore sia certamente sufficiente e tale da poter considerare valide tutte le letture (in nostro possesso) nonostante le accertate incongruenze” (pag. 17) e che “il mancato rispetto del limite di legge va ad esclusivo vantaggio del solo “ ” non procurandogli, Pt_1 perciò, danno economico alcuno bensì un oggettivo beneficio in termini di minor contabilizzazione rispetto ai consumi effettivi”. Peraltro, l'Ing. ha anche sottolineato che le portate fuori tolleranza Per_1 sono ricomprese nel range 32/56 l/h, “valori tutti che abitualmente non vengono utilizzati dagli utenti giacché per riempire la cassetta di un wc ci vorrebbe un tempo medio nell'ordine dei dodici minuti” (pag. 24 relazione). In definitiva, si deve quindi concludere che, per quanto emerge dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio esperita, il riscontrato parziale pagina 6 di 8 malfunzionamento del contatore sostituito, da un lato, riguarda solamente l'operatività alle basse portate (usualmente non utilizzate dagli utenti) e, dall'altro, potrebbe aver semmai comportato un beneficio per lo stesso utente appellante in termini di minor contabilizzazione rispetto ai consumi effettivi, con correlativo danno per CP_1
Da ciò consegue allora l'infondatezza delle contestazioni di parte appellante in merito alla pretesa erroneità dei consumi rilevati da quel misuratore ed indicati nella fattura contestata.
2.4 Infine, la sentenza impugnata deve essere confermata anche nella parte in cui ha affermato la mancata prova da parte dell'attore dell'esclusione di possibili interventi di soggetti terzi, che potrebbero aver concorso a determinare consumi rilevanti. Alla luce delle conclusioni di cui sopra in ordine all'irrilevanza del malfunzionamento del contatore sui consumi contestati, proprio sulla base dei principi espressi dalla giurisprudenza citata dall'appellante, il Tribunale osserva che sarebbe stato onere di quest'ultimo “dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi” (ex multis, Cass. sent. 18/10/2023, n. 28984). Onere certamente non assolto nel caso di specie, non essendo stato nemmeno allegato alcunché al riguardo.
In conclusione, la sentenza appellata deve essere quindi integralmente confermata, anche quanto alla condanna al pagamento delle spese di lite a carico di . Parte_1
3. Le spese di lite, del presente grado di giudizio, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri del DM 147/2022, facendo applicazione dei parametri minimi, considerando il ridotto valore della controversia, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese (non avendo depositato comparsa conclusionale e memoria di CP_1 replica).
Le spese di ctu, liquidate come in atti, sono poste a definitivo carico di parte appellante.
pagina 7 di 8 Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P . Q . M . Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza del Parte_1 CP_1
Giudice di Pace di Sassari n. 434/2021, così provvede:
1. rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza appellata;
2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 1.278,00, oltre 15% per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame;
4. pone definitivamente a carico di parte appellante le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come già liquidate in atti, con conseguente diritto di parte appellata di ripetere quanto eventualmente corrisposto in via provvisoria.
Sassari, 27/02/2025
Il Giudice Francesca Fiorentini
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