Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 20/02/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
Fascicolo n. 870/2023
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale
nel procedimento deciso all'udienza del 20.2.2025
PROMOSSO DA
, , Parte_1 Pt_2 Pt_3 Parte_4 Parte_5
, , ,
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8
, , , Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12
, , ,
[...] Parte_13 Parte_14 Parte_15
, , , ,
[...] Parte_16 Parte_17 Parte_18
, Parte_19 Parte_20 Parte_21
e Parte_22 avv.ti FONTANA Giorgio, CIMMINIELLO Domenico, AIELLO Ivana,
Via F. Crispi 73/75 - Napoli
CONTRO
Controparte_1
(già Controparte_2
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO di L'QU, Via Buccio Di Ranallo 56 - L'QU
E NEI CONFRONTI DI
CP_3 avv.ti DEL SORDO Roberta e GRAPPONE Cristina,
c/o , Via R.Paolucci 35 - RA CP_3
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c.
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.132 n.4, 429 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c.)
Con ricorso ex art.414 c.p.c., depositato in data 30.6.2023, i ricorrenti in epigrafe indicati convenivano in giudizio (già Controparte_1 [...]
, deducendo di aver lavorato per la predetta società in forza di CP_2 contratti di collaborazione stipulati, a seguito di selezione pubblica ex art.12, comma 3, D.L.4/2019 conv. in L.26/2019, per lo svolgimento delle attività connesse all'erogazione della politica attiva legata al sussidio del Reddito di Cittadinanza.
I ricorenti lamentavano che il rapporto di lavoro intercorso fosse stato in realtà connotato dal vincolo di subordinazione di cui all'art.2094 c.c. e chiedevano, pertanto, l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nonché il pagamento delle relative differenze retributive, quantificate come da conteggi in ricorso sulla base del profilo Professional, livello C1 ovvero C2, previsto dal CCAL-Contratto Collettivo Aziendale di Lavoro per il personale dipendente di;
tanto, oltre al pagamento Controparte_2 dell'indennità stabilita dall'art.28, comma 2, D.Lgs.81/2015, nella misura di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
In subordine, chiedevano il riconoscimento della tutela prevista dall'art.2, comma 1, del D.Lgs.81/2015 per lo svolgimento di rapporti di collaborazione etero-organizzata e, qualora ciò non fosse possibile a causa della deroga prevista dall'art.2 comma 2 lett.a) D.Lgs.81/2015, chiedevano la dichiarazione di illegittimità e, dunque, la disapplicazione dell'accordo collettivo di
[...]
per violazione della direttiva 1999/70/ CE e, più in particolare, del CP_2 principio di non discriminazione.
La società resistente si costituiva in giudizio resistendo alla domanda ed eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva con riferimento alla titolarità di un eventuale rapporto di lavoro subordinato delle parti ricorrenti, in quanto al massimo ascrivibile alla REGIONE ABRUZZO. In via preliminare eccepiva altresì l'inammissibilità delle domande dei ricorrenti e Parte_15 Pt_10 per l'intervenuta decadenza dal diritto all'impugnazione del contratto di collaborazione, nonché della ricorrente anche per l'effetto risolutivo delle Pt_10 dimissioni rassegnate;
nonché dei ricorrenti e per la mancata Pt_17 Pt_20 impugnazione del contratto di collaborazione.
L' si costituiva in giudizio, rimettendosi all'accertamento del Tribunale in CP_3 funzione del Giudice del Lavoro in ordine sia alla qualificazione del rapporto di lavoro dei ricorrenti sia all'eventuale quantificazione dell'onere contributivo dovuto e non prescritto.
Ritenuta inammissibile la richiesta di chiamata in giudizio della
, considerato che nessuna domanda era stata avanzata dalle Controparte_4 parti nei confronti di detto EN (neppure da parte della società convenuta, che
2 non aveva formulato una istanza di chiamata in garanzia, ma aveva invece dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva), la controversia, ritenuta matura per la decisione allo stato degli atti, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale, all'esito della discussione tenuta mediante trattazione scritta con scambio e deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
***
Il ricorso è infondato, per le seguenti considerazioni.
Occorre premettere che elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordinato - e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo- è appunto la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo, organizzativo e gerarchico del datore di lavoro.
Difatti, il lavoratore dipendente pone a disposizione del datore le proprie energie lavorative, adeguandosi ai suoi ordini, sottoponendosi al suo controllo nello svolgimento della prestazione e consentendo a quest'ultimo di disporre, in maniera piena, delle proprie energie nell'ambito delle esigenze della organizzazione produttiva.
L'esistenza del vincolo di subordinazione va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, tuttavia, -lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della qualificazione del rapporto- tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, è possibile, per pacifica giurisprudenza, valutare globalmente ulteriori elementi del rapporto, giudizialmente riconosciuti come indizi della subordinazione (quali, ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione) (Cass. Sez. Lav. n. 4500 del 27/02/2007 - Rv. 595233; Cass. Sez. Lav. n. 9256 del 17/04/2009 - Rv. 608035).
Mentre nel lavoro subordinato, dunque, la prestazione svolta dal lavoratore deve necessariamente essere coordinata e collegata all'attività produttiva dell'azienda perché perfettamente inserita nell'organizzazione aziendale del datore di lavoro, nel lavoro autonomo la coordinazione è del tutto assente, in quanto l'attività, anche se predeterminata contrattualmente, è adempiuta in totale autonomia, potendo il committente intervenire solo per controllare la sua rispondenza a quanto pattuito.
Parzialmente diverso è il caso della c.d. parasubordinazione, ove, come accade nel lavoro subordinato, vi è coordinazione dell'attività del lavoratore con quella del committente, ma a differenza che nel lavoro subordinato, l'attività non è connessa al potere direttivo o organizzativo del committente;
la collaborazione nell'attività produttiva si realizza dunque mediante forme di lavoro autonomo caratterizzate
3 dalla natura prevalentemente personale della prestazione, dalla continuità e dalla coordinazione.
Lo stesso art. 409 c.p.c., all'esito delle modifiche introdotte dalla L. 22 maggio 2017, n. 81, attualmente specifica, con riferimento ai “rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale”, che “La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa”.
***
Tanto premesso, il caso in esame tratta di uno speciale rapporto di lavoro introdotto dall'art.12 (Disposizioni finanziarie per l'attuazione del programma del Rdc) D.L.4/2019 conv. in L.26/2019 (recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”), il cui comma 3 prevedeva espressamente il conferimento, previa procedura selettiva pubblica, di incarichi di collaborazione alle professionalità necessarie ad organizzare l'avvio del RdC e seguire personalmente i beneficiari nella ricerca di lavoro, nella formazione e nel reinserimento professionale, disponendo testualmente quanto segue:
• “
3. Al fine di rafforzare le politiche attive del lavoro e di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia, compresi quelli di cui all'articolo 4, comma 14, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è adottato un Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro; il Piano ha durata triennale e può essere aggiornato annualmente. Esso individua specifici standard di servizio per l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia e i connessi fabbisogni di risorse umane e strumentali delle regioni e delle province autonome, nonché obiettivi relativi alle politiche attive del lavoro in favore dei beneficiari del Rdc. Il Piano disciplina altresì il riparto e le modalità di utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 258, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dal comma 8, lettere a) e b) , del presente articolo. Oltre alle risorse già a tal fine destinate dall'articolo 1, comma 258, primo e quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dal comma 8, lettere a) e b) , del presente articolo, utilizzabili anche per il potenziamento infrastrutturale dei centri per l'impiego, nonché alle risorse di cui al comma 3 -bis , per l'attuazione del Piano è autorizzata una spesa aggiuntiva nel limite di 160 milioni di euro per l'anno 2019, di 130 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021. Al fine di garantire l'avvio e il funzionamento del Rdc nelle fasi iniziali del programma, nell'ambito del Piano sono altresì previste azioni di sistema a livello centrale, nonché azioni di assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle regioni, d'intesa con le medesime regioni, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell' anche per il tramite dell' . A questo fine, il Piano CP_2 Controparte_2 individua le regioni e le province autonome che si avvalgono delle azioni di assistenza tecnica, i contingenti di risorse umane che operano presso le sedi territoriali delle regioni, le azioni di sistema e le modalità operative di realizzazione nei singoli territori. Con successive convenzioni tra l' e le singole amministrazioni regionali e provinciali Controparte_2 individuate nel Piano, da stipulare entro trenta giorni dalla data di adozione del Piano, sono definite le modalità di intervento con cui opera il personale dell'assistenza tecnica. Nelle more della stipulazione delle convenzioni, sulla base delle indicazioni del Piano, i contingenti di risorse umane individuati nel Piano medesimo possono svolgere la propria attività presso le sedi territoriali delle regioni. Nel limite di 90 milioni di euro per l'anno 2019, di 130 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse del Piano di cui al quarto periodo, è autorizzata la spesa a favore dell' , che adegua i propri regolamenti a quanto disposto dal presente Controparte_2
4 comma, per consentire la selezione, mediante procedura selettiva pubblica, delle professionalità necessarie ad organizzare l'avvio del Rdc, la stipulazione di contratti, nelle forme del conferimento di incarichi di collaborazione, con i soggetti selezionati, la formazione e l'equipaggiamento dei medesimi, nonché la gestione amministrativa e il coordinamento delle loro attività, al fine di svolgere le azioni di assistenza tecnica alle regioni e alle province autonome previste dal presente comma. Nell'ambito del Piano, le restanti risorse sono ripartite tra le regioni e le province autonome con vincolo di destinazione ad attività connesse all'erogazione del Rdc, anche al fine di consentire alle medesime regioni e province autonome l'assunzione di personale presso i centri per l'impiego”.
Difatti, ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di dare corso ad una generale razionalizzazione dei servizi per l'impiego, il Legislatore prevedeva l'adozione di un Piano Straordinario Triennale, aggiornabile annualmente, adottato con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, volto al potenziamento dei centri per l'impiego mediante azioni e personale aggiuntivo di assistenza tecnica, le cui modalità di intervento dovevano essere definite da convenzioni successivamente stipulate tra e le singole amministrazioni regionali e provinciali. Controparte_2
Nel caso di specie, a seguito della convenzione con la Controparte_4 stipulata da in data 17.7.2019 (all. n. 13 di parte Controparte_2 ricorrente), ben n.54 c.d. navigator venivano inseriti nei diversi CPI ubicati nelle province per le quali i vincitori della selezione pubblica avevano concorso (all. n. 3 di parte ricorrente).
Non solo la tipologia contrattuale con cui assumere i c.d. navigator, dunque, veniva definita con norma di Legge, ma anche la durata stessa delle co.co.co. (inizialmente dal 30.7.2019 al 30.4.2021, sebbene alcuni dei ricorrenti siano stati assunti successivamente) e delle successive proroghe, disposte l'una fino al 31.12.2021 con l'art.18 (Proroga degli incarichi di collaborazione conferiti da
, comma 1, del D.L.41/2021 conv. in L.69/2021 Controparte_2
(recante Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID- 19), e, l'altra, fino al 30.4.2022 con l'art.40-bis (Personale che presta assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle regioni per il funzionamento del reddito di cittadinanza) del D.L.152/2021 conv. in L. 233/2021 (recante Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose).
Da ultimo, l'art.34 (Personale che presta assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle regioni per il funzionamento del Reddito di cittadinanza), comma 1, del D.L.50/2022, conv. in L.91/2022 (recante Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina), prevedeva che il suddetto personale, con incarico di collaborazione attivo al 30.4.2022, fosse nuovamente contrattualizzato per un periodo di 2 mesi dal 1.6.2022 al 31.7.2022, poi in realtà prorogato sino al 31.10.2022 (sebbene alcuni dei ricorrenti non abbiano accettato il nuovo contratto ovvero si siano dimessi nel frattempo); la suddetta disposizione statuiva altresì in ordine agli “(…) oneri per la stipulazione dei contratti di cui al comma 1, per l'eventuale equipaggiamento dei
5 soggetti ricontrattualizzati, nonché per la gestione amministrativa e il coordinamento delle loro attività”.
Anche le attività da svolgere erano sostanzialmente riconducibili alla Legge e alla Convenzione stipulata tra e la in Controparte_2 Controparte_4 data 17.7.2019.
Difatti, nell'art.2 (Modalità di collaborazione) della suddetta Convenzione, è possibile leggere quanto segue:
• “I collaboratori di dovranno svolgere le attività di supporto e assistenza CP_2 tecnica, affiancando gli operatori dei CPI regionali, anche in attività dirette rivolte agli utenti”; in particolare, tali attività riguardavano:
- “azioni di affiancamento e di supporto ai centri per l'impiego nelle diverse fasi previste dal Reddito di Cittadinanza, al fine di garantire uniformità del servizio;
- attività di affiancamento e di assistenza tecnica ai centri per l'impiego per il supporto personalizzato ed individualizzato ai beneficiari del Reddito di Cittadinanza garantendo il processo previsto dalla norma;
- attività a supporto ed affiancamento ai centri per l'impiego per il raccordo con il sistema delle imprese;
- attività di affiancamento e di supporto ai centri per l'impiego finalizzate al raccordo con le strutture di istruzione e formazione per il Patto di formazione;
- attività di affiancamento e di supporto ai centri per l'impiego nel rapporto con i Comuni per il Patto di inclusione;
- attività di affiancamento e di supporto ai centri per l'impiego per il rispetto dei LEP” (livelli essenziali di prestazione).
Più nello specifico, il contratto di collaborazione stipulato dai navigator indica quali obiettivi da raggiungere in affiancamento degli operatori o in attività diretta: pianificazione mensile della convocazione dei beneficiari e segmentazione del bacino dei beneficiari;
accoglienza e presa in carico di almeno 150 beneficiari con cui realizzare un piano personalizzato relativo al patto per il lavoro; almeno un incontro individuale o di gruppo e almeno un contatto ogni 15 giorni per la verifica della realizzazione delle azioni previste dal patto;
contatto con almeno 150 imprese per la promozione delle opportunità previste dal RdC;
realizzazione di una mappa semestrale dei trend occupazionali e professionali del mercato del lavoro (all. n. 5 di parte ricorrente).
Quanto all'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa, dalla corposa documentazione in atti, si evince che:
• ogni navigator aveva un elenco di beneficiari da contattare, costantemente in aggiornamento (cdr. all.ti nn. 35 e 37 di parte ricorrente, dal quale addirittura si evince che erano gli stessi collaboratori a dover aggiungere i “nuovi” beneficiari al proprio elenco e, dunque, sembrerebbe che tale suddivisione non veniva effettuata unilateralmente da;
CP_2
• il contatto normalmente avveniva telefonicamente, mediante chiamata realizzata dal cellulare aziendale messo a disposizione da (all. CP_2
n.15 di parte ricorrente) o sms inviato tramite la piattaforma Telecom (all.ti nn.24 e 25 di parte ricorrente); il testo della conversazione o del sms era variabile, sebbene definito nel contenuto essenziale (all. n.10, pag. 4, di parte resistente, in cui la navigator chiede “consiglio” se utilizzare il modello di testo
6 più “lungo” o quello “breve”);
Contr
• gli appuntamenti si svolgevano all'interno dei locali del a cui il singolo navigator era assegnato: essendo l'attività svolta dai collaboratori espressamente qualificata come attività di “supporto e assistenza tecnica” ai centri per l'impiego, è ragionevole ritenere che l'utilizzo delle postazioni e dei locali dovesse verificarsi ed essere coordinata con la fascia oraria di apertura della struttura pubblica;
• circa la presenza giornaliera dei Navigator, si osserva che i collaboratori erano soliti comunicare le proprie turnazioni settimanali, indicando la presenza giornaliera nel CPI dell'uno o dell'altro: a riguardo, però, occorre notare che le mail inviate sono per lo più destinate ad un dipendente della Controparte_4 (vedasi all. n.116 di parte ricorrente, ove il destinatario è
, motivo per il quale è ben possibile ritenere Email_1 che la ratio della comunicazione fosse legata ad esigenze di collaborazione e coordinamento con il CPI supportato più che all'adempimento di un obbligo di presenza;
peraltro, nel caso di specie, pur volendo considerare che la presenza di 2 navigator al giorno fosse legata al rispetto della normativa covid-19, non si può fare a meno di notare che, in alcune giornate lavorative (es. 2-3-6 dicembre 2021, sempre dell'all. n.116 di parte ricorrente), era presente un solo navigator, così dimostrando che i turni venivano compilati dai collaboratori sulla base unicamente della propria disponibilità;
similmente può dirsi per i navigator di Chieti, L'QU e RA (all.ti nn.117, 118 e 119 di parte ricorrente, per i quali, tra l'altro, non è possibile comprendere chi sia il destinatario delle comunicazioni);
• eventuali assenze non dovevano essere autorizzate da Controparte_2
(all. n. 11 di parte resistente), ma al massimo comunicate al CPI per esigenze organizzative e di coordinazione;
ciò, d'altronde, appare compatibile con la tipologia contrattuale di assunzione e con la mancata allegazione da parte dei ricorrenti di eventuali richieste di permessi orari, ferie, malattia, che difficilmente può credersi non richieste da nessuno dei 21 ricorrenti nell'arco di circa 3 anni di lavoro;
• invero, grande rilievo deve essere dato al fatto che alcuni dei ricorrenti, già al momento della stipulazione del contratto di collaborazione, svolgessero altra attività lavorativa:
o il collaboratore dichiarava di essere un dipendente Parte_13 del Comune di Orsogna con un contratto part-time al 50% (all. n.25 di parte resistente);
o svolgeva un tirocinio presso l'Agenzia delle Entrate Parte_20
(all. n. 27 di parte resistente);
7 o altri esercitavano attività libero-professionale (ad esempio, Parte_4
e erano dottori commercialisti,
[...] Parte_8 [...]
, come da all.ti nn. 22, 23 e 26 di parte resistente); Controparte_6
o altri navigator accettavano ulteriori incarichi anche in pendenza di contratto (a titolo esemplificativo, nell'all. n. 22 di parte resistente,
chiede ad ANPAL SERVIZI -da cui riceve positivo Parte_4 riscontro- conferma della compatibilità del lavoro da navigator con una supplenza a scuola;
veniva assunta da una azienda Parte_10 privata a decorrere dal 5.3.2022, come da all. n. 24 di parte resistente);
• non vi era un controllo quotidiano sull'attività svolta, essendo invece necessaria la compilazione di un file mensile (il c.d. , all. n. 80 di parte CP_7 ricorrente, quale “relazione dell'attività svolta” previ apposito punto del contratto individuale (che reca la seguente formulazione: “
7. Si conviene che la corresponsione del compenso avviene, salvo il caso di sospensione della prestazione, tramite acconti di importo commisurato al mese, a 30 giorni data fine mese, previa relazione sull'attività svolta”) ed un file di monitoraggio settimanale (all.ti nn. 50 e 51 di parte ricorrente), indicanti semplicemente gli obiettivi raggiunti;
• alcun rimprovero, richiamo, sollecito o contestazione disciplinare risultano allegati, essendo le comunicazioni di sempre del tutto CP_2 generiche (ad esempio, nell'all. n.56, scrive “Vi ricordo, Parte_23 inoltre, l'aggiornamento settimanale ifica nav-2 ver 13 agosto.xlsx, c'è qualcuno che non lo fa da parecchio tempo”, con ciò confermando che non vi era alcuna sanzione disciplinare in caso di inadempimento);
• a seguito di colloquio, il collaboratore di procedeva alla Controparte_2 valutazione del beneficiario, verificando la presenza delle eventuali cause di esonero o di esclusione previste dalla legge (e specificate nell'all. n.31 di parte ricorrente) o provvedendo alla stipulazione del c.d.Patto per il Lavoro, attraverso il sistema regionale fornito, così come previsto dal D.L.4/2019.
Alcuna rilevanza può, invece, essere accordata all'obbligatorietà dell'attività formativa, prevista dalla Convenzione Regionale, al pagamento di una retribuzione fissa e predeterminata, prevista normativamente con lo stanziamento dei fondi necessari ed indicata specificatamente nel contratto individuale, o alle attività legate al MOO-Mappatura delle Opportunità Occupazionali, necessarie per l'incrocio domanda-offerta di lavoro e con il contatto delle imprese prevista da contratto.
Gli elementi indicati possono dunque ritenersi sufficienti ad escludere la presenza del vincolo di subordinazione e a confermare la genuinità dei contratti di collaborazione stipulati tra le parti.
***
Anche la domanda effettuata in via subordinata non merita accoglimento.
8 L'art.2, comma 1, del D.Lgs.81/2015 (Collaborazioni organizzate dal committente) stabiliva, nella sua formulazione originaria, che “A far data del 1 gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”.
La norma, prima della stipulazione del nuovo contratto dei navigator, è stata poi modificata con la seguente formulazione: “A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali”.
Infatti l'art.1 comma 1 lett. a) del D.L.101/2019, conv. in L.128/2019 ha disposto che “
1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, comma 1: 1) al primo periodo, la parola: "esclusivamente" e' sostituita dalla seguente: "prevalentemente" e le parole: "anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro" sono soppresse; 2) dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalita' di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali" ”.
***
La norma non pare tuttavia applicabile al caso di specie.
Occorre premettere che la disciplina invocata è stata introdotta dal Legislatore in prospettiva anti-elusiva delle norme di legge relative al lavoro subordinato, in concomitanza con l'abrogazione delle disposizioni del D.Lgs.276/2003 relative al contratto di lavoro a progetto, che prevedevano vincoli e sanzioni a garanzia dei diritti del lavoratore;
pertanto, “(…) in una ottica sia di prevenzione che "rimediale". Nel primo senso, il legislatore, onde scoraggiare l'abuso di schermi contrattuali che a ciò si potrebbero prestare, ha selezionato taluni elementi ritenuti sintomatici ed idonei a svelare possibili fenomeni elusivi delle tutele previste per i lavoratori. In ogni caso ha, poi, stabilito che quando l'etero-organizzazione, accompagnata dalla personalità e dalla continuità della prestazione, è marcata al punto da rendere il collaboratore comparabile ad un lavoratore dipendente, si impone una protezione equivalente e, quindi, il rimedio dell'applicazione integrale della disciplina del lavoro subordinato” (Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 1663 del 24/01/2020, Rv. 656729, in motivazione).
Tuttavia, innanzitutto la fattispecie in esame appare estranea alla ratio della norma, in quanto non è foriera di possibili abusi la scelta della forma contrattuale autonoma, trattandosi di forma contrattuale che è prevista da una disciplina del tutto speciale, dettata da una espressa norma di Legge (il cit. art.12 D.L.4/2019 conv. in L.26/2019) quale forma obbligata (non essendo possibile altra tipologia
9 contrattuale, così come è obbligata anche la conseguente disciplina) per il reclutamento dei navigator.
Se dunque, come si è già sopra osservato, il coordinamento delle prestazioni si è svolto nei limiti prefigurati dal Legislatore, consentire l'applicazione della norma generale di cui all'art.2 comma 1 D.Lgs.81/2015 ed applicare il trattamento del lavoro subordinato condurrebbe a snaturare la suddetta disciplina speciale appositamente prevista per i navigator, che deve ritenersi derogare implicitamente a tali previsioni.
***
In secondo luogo, e come sopra rilevato, la prestazione lavorativa non era organizzata da che si è limitata unicamente ad offrire ai Controparte_2 navigator gli strumenti necessari per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal contratto individuale.
Ad ogni modo gli elementi valorizzabili nel caso di specie attengono semmai al necessario (e ovvio) coordinamento estrinseco dell'attività dei ricorrenti con l'attività della società, al fine del perseguimento del risultato imposto ex lege, e non già alla “organizzazione” delle “modalità di esecuzione” che solo rileva per espressa formulazione dell'art.12 D.L.4/2019 conv. in L.26/2019, ossia l'organizzazione delle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, le quali tuttavia, nel caso di specie, sono rimesse come sopra osservato alla organizzazione autonoma dei ricorrenti medesimi.
Possono richiamarsi in proposito i principi già individuati dalla Corte di Cassazione, che in via generale e con riferimento alla nozione di subordinazione, aveva ritenuto che “Elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordinato - e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo - è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato (…)” (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 4500 del 27/02/2007, Rv. 595233 – 01; conforme, Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 21/03/2012, n. 4476).
Era stato altresì autorevolmente precisato dalla Corte Costituzionale, sia pure con riferimento al peculiare rapporto di lavoro dell'incaricato di guardia infermieristica negli istituti di prevenzione e pena, e ritenendosi la non configurabilità come rapporto di lavoro subordinato, che
“(…) Nella determinazione dei turni, nella vigilanza esercitata sull'operato degli infermieri, nell'obbligo di comunicare i giorni d'assenza, elementi che si potrebbero reputare emblematici della subordinazione, si estrinseca il necessario coordinamento con l'attività dell'amministrazione e con la complessa realtà del carcere, piuttosto che l'autonomia decisionale e organizzativa del datore di lavoro e il potere direttivo e disciplinare (…)” (Corte Costituzionale, 07/05/2015, n.76).
La etero-organizzazione di cui all'art.12 D.L.4/2019 conv. in L.26/2019 si riferisce invece alla “(…) fase funzionale, di esecuzione del rapporto,
10 relativamente alle modalità di prestazione, determinate in modo sostanziale (…)” -in quella fattispecie determinate in modo specifico “da una piattaforma multimediale e da un applicativo per smartphone” (Cassazione, Sez. L -
, Sentenza n. 1663 del 24/01/2020, Rv. 656729, in motivazione).
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Appare, infine, superfluo rilevare che, in ogni caso, l'art.2 comma 1 D.Lgs.81/2015 non troverebbe applicazione in presenza della deroga di cui al comma 2 lettera a), che esclude l'applicabilità della regola dettata al comma 1 per le “a) alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore”.
La società resistente (all'epoca denominata ha infatti Controparte_1 stipulato con le OO.SS. in data 22.7.2015 l'accordo quadro nazionale sulla disciplina delle collaborazioni (doc.6 di parte convenuta) definendo dettagliatamente l'oggetto ed il contenuto dei contratti di collaborazione, la natura degli incarichi, le modalità di espletamento delle collaborazioni, il trattamento economico ed ulteriori aspetti normativi, così soddisfacendo i requisiti previsti dal comma 2 lettera a) per l'esonero dalla disposizione di cui al comma 1 dell'art. 2 D.Lgs. 81/2015.
La società resistente ha altresì prodotto quale doc.7 il verbale di accordo per la proroga del suddetto accordo quadro -la cui scadenza era prevista per il
30.12.2020 ed era stata prorogata al 30.12.2021- sino alla data del
31.12.2022, sicchè deve ritenersi che l'esonero dalla regola di cui all'art. 2 comma 1 D.Lgs. 81/2015 sia esteso anche alle proroghe ed ai rinnovi dei contratti stipulati con i ricorrenti.
Non vi è pertanto spazio per l'accoglimento della domanda proposta in via subordinata.
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I ricorrenti domandano in via di ulteriore subordine la disapplicazione della deroga di cui all'art.2 comma 2 lettera a) D.Lgs. 81/2015 per contrasto con l'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, con riconoscimento del trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti di Controparte_2
Affermano di dover essere considerati lavoratori secondo la nozione eurounitaria, in quanto svolgenti le proprie funzioni nell'ambito di un rapporto giuridico di subordinazione, ed anche qualora si consideri il rapporto di collaborazione etero- organizzato, rivendicando il medesimo trattamento economico del lavoratore a tempo indeterminato comparabile, che individuano nel dipendente di con contratto a tempo indeterminato e qualifica di professional. CP_2
Deve evidenziarsi che il principio di non discriminazione, invocato dai ricorrenti
11 nel rivendicare la parità di trattamento con i dipendenti della società resistente, è sancito come segue alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE (del Consiglio del 28.6.1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato):
• “Principio di non discriminazione (clausola 4)
1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis.
3. Le disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali.
4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
La clausola 3 definisce invece il lavoratore a tempo indeterminato comparabile nei seguenti termini:
• “Definizioni (clausola 3) (…) 2. Ai fini del presente accordo, il termine "lavoratore a tempo indeterminato comparabile" indica un lavoratore con un contratto o un rapporto di lavoro di durata indeterminata appartenente allo stesso stabilimento e addetto a lavoro/occupazione identico o simile, tenuto conto delle qualifiche/competenze”.
Il motivo proposto è infondato in ragione della acclarata natura di lavoro autonomo e non subordinato dei rapporti di lavoro di cui trattasi.
Infatti la differenza tra un collaboratore autonomo a termine ed un lavoratore dipendente a tempo indeterminato non consiste nella sola presenza di una clausola del termine, ben diverse essendo le caratteristiche della prestazione derivanti dalla qualificazione contrattuale, che in sé appaiono sufficienti ad integrare quelle ragioni oggettive che consentono di differenziare le condizioni di impiego.
Inoltre, il raffronto con i dipendenti a tempo indeterminato della resistente CP_8 non può ritenersi rilevante, perché il lavoratore a tempo indeterminato comparabile con i navigator sarebbe individuabile -se esistesse- nel collaboratore con analoghe mansioni ma con contratto privo di termine.
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Per le considerazioni che precedono, che determinano l'assorbimento di ogni altra questione ed eccezione, il ricorso va rigettato nella sua interezza.
Le spese possono essere compensate, stante la complessità della questione e la sua novità al momento della proposizione del ricorso.
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P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese.
Così deciso in RA in data 20.2.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Andrea Pulini)
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