Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 20/03/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana - In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TRIESTE, Sezione Civile
Il Giudice, dott.ssa Anna L. Fanelli,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. R.G. 361/22 ed iniziato con atto di citazione dd.
18/02/22 da
Parte_1
con avv. R. LEO
- parte attrice -
contro in persona del Presidente in carica, Controparte_1
con avv. C. PILLININI
- parte convenuta -
avente ad oggetto: risarcimento danni.
Conclusioni della parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione
Nel merito: accertata e dichiarata la responsabilità di per i danni riportati dalla sig.ra Controparte_1
a seguito del sinistro per cui è causa, condannare la stessa in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore al risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti dall'attrice mediante il pagamento della somma di €
21.642,55 al netto dell'indennizzo già corrisposto dall' a titolo di danno biologico, o nella somma maggiore o CP_2
minore ritenuta di giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo. pagina 1 di 10
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
In via istruttoria:
Per il caso di contestazione sul quantum debeatur si chiede di ammettersi CTU medico – legale per accertare l'entità
delle lesioni subite dall'attrice nell'occorso sinistro per cui è causa.
Con la più ampia riserva di altro produrre, dedurre ed eccepire.
Conclusioni della parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, rifiutato il contraddittorio su eventuali nuove domande eccezioni / contestazioni,
accertata l'adesione alla proposta conciliativa contenuta nell'ordinanza del 5.12.2023 e rifiutata dall'attrice,
A) In via principale, rigettare la domanda attorea in quanto infondata nell'an e nel quantum.
B) In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui venisse riconosciuta una qualche responsabilità a carico di
[...]
, azzerare e/o ridurre comunque l'eventuale risarcimento in ragione della condotta causalmente rilevante CP_3
dell'attrice ex art. 1227 c.c. comma 1.
C) In ogni caso, la deducente insiste sull'istanza di rettifica dell'errore materiale contenuto nel verbale dell'udienza del 30.3.2023, per le ragioni di cui all'istanza dd. 31.3.2024.
D) In via istruttoria, per scrupolo difensivo, la deducente insiste sulle proprie istanze istruttorie non ammesse, come da memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c. e si oppone, per i motivi indicati nella propria memoria ex art. 183,
comma 6 n. 3 c.p.c., all'ammissione delle istanze istruttorie di parte attrice formulate con la memoria ex art. 183
comma 6 n. 2 c.p.c., ribadendo l'inammissibilità dei capitoli di prova introducenti tardive allegazioni.
Spese di lite, anticipazioni, spese generali, CPA e IVA come per legge, interamente rifuse››.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
ha citato in giudizio per sentir accogliere le conclusioni Parte_1 Controparte_1
(di merito) di cui in epigrafe, esponendo quanto segue, in fatto: - in data 10.09.2019, mentre percorreva, a piedi, la Strada Costiera n. 22 in Trieste, per raggiungere l'Hotel Riviera dove era stata assunta la settimana prima come cameriera con contratto stagionale, giunta all'altezza del civico n.10/1, cadeva a causa della pavimentazione sconnessa e malferma del marciapiede;
presso il Pronto Soccorso
dell'Ospedale Cattinara le venivano refertate lesioni consistenti in frattura del polso destro, contusione al pagina 2 di 10 ginocchio destro, ferita a livello dell'apofisi stiloide ulnare;
inutili erano state le richieste risarcitorie e l'invito a procedere a negoziazione assistita nei confronti sia della società convenuta, sia della compagnia
Assicuratrice “ . Parte_2
In diritto, l'attrice ha in sostanza dedotto che la causa della caduta era ascrivibile al cattivo stato manutentivo della pavimentazione del marciapiede di proprietà della , che deve quindi CP_3
rispondere dell'evento lesivo ai sensi del 2051; invero spetta all'attrice il risarcimento dei conseguenti danni, biologico, permanente (10%) e temporaneo, morale, non patrimoniale per spese mediche e legali per assistenza stragiudiziale, detratti € 8.602,20 già corrisposti dall' . CP_2
Nel costituirsi in giudizio, la società convenuta ha contestato la fondatezza della domanda e ha pure concluso come in epigrafe, fra l'altro rilevando: la mancanza di riscontri della riferita dinamica e il difetto di prova del nesso di causalità tra stato della cosa (marciapiede) e lesioni lamentate, l'assenza di pericolosità e di insidia ex art. 2043 c.c., con conseguente esonero da responsabilità per caso fortuito o riduzione per concorso di colpa ex art. 1227 c.c..
Il G.I. designato ha concesso i termini richiesti ex art. 183 VI comma c.p.c., e quindi ha ammesso ed assunto prova testimoniale. All'esito, ha formulato in data 5/12/23 proposta conciliativa, nei seguenti termini: “premesso che l'oggetto dell'odierna controversia è costituito da una domanda risarcitoria ex
art. 2051 cc. per danni da caduta su marciapiede;
esaminati atti, documenti e verbali di causa;
considerato il complessivo contesto spazio-temporale in cui avvenne il fatto e rilevato che la stessa sua
dinamica è contestata, ed in effetti appare incerta anche all'esito della prova testimoniale assunta (a
prescindere dalla denunciata, in realtà poco rilevante, discrepanza dell'espressione verbalizzata “ho
visto la caduta un momento prima e un momento dopo” rispetto all'effettiva risposta fornita); ovvero, non
può dirsi raggiunta idonea dimostrazione del nesso eziologico tra l'evento e la cosa in custodia, piuttosto
che con fattori ad essa estranei, compreso lo stesso comportamento della danneggiata;
fermo restando
che la relativa prova compete pur sempre a quest'ultima, sulla quale pertanto andrebbe a ricadere il
rischio dell'esito infruttuoso della stessa;
ritenuto quindi opportuno e conveniente - in virtù di
considerazioni di ragionevolezza e buon senso, ed anche in un'ottica di economia processuale - formulare
una proposta conciliativa ai sensi degli artt. 185 e 185 bis c.p.c. (quest'ultimo introdotto dal recente D.L.
pagina 3 di 10 69/13, conv. in L. 98/13), nei termini che seguono (che le parti potranno anche meglio definire e
puntualizzare, ovvero liberamente rinegoziare, modificandoli o integrandoli, se lo riterranno);
P.Q.M.
formula la seguente proposta: gli attori rinunciano alla domanda;
le spese di lite vengono compensate tra
tutte le parti;
fissa nuova udienza, per l'accettazione della proposta e/o per i diversi provvedimenti
opportuni (eventuale precisazione delle conclusioni)”.
Il processo è stato sospeso – a seguito di istanza di ricusazione depositata dall'attrice il 16/05/24 e poi respinta dal Collegio con ordinanza del 5/06/24 - per essere quindi riassunto con istanza attorea depositata il 24/06/24.
Infine, acquisite le definitive conclusioni delle parti ed assegnati i termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche, il G.I. si è riservato la decisione.
Premesso e richiamato quanto sopra, si ritiene che la domanda attorea sia infondata e vada respinta, per le ragioni che di seguito si indicheranno.
Parte attrice ha precisato, già nell'atto introduttivo, di agire a titolo di responsabilità art. 2051 c.c., sicché
si deve preliminarmente verificare se tale norma possa esser utilmente invocata, considerando anche la qualità del soggetto convenuto.
In proposito, va previamente ricordato che l'art. 2051 c.c. postula, da un verso, che il danno sia cagionato da un'anomalia (originaria o sopravvenuta) nella struttura o nel funzionamento di una cosa, occorrendo cioè una “relazione diretta tra la cosa in custodia e l'evento dannoso” (Cass. civ. 1682/00 e 6121/99),
ossia deve trattarsi di “danni cagionati dalla cosa, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza in
essa di agenti dannosi” (Cass. n. 25239 dd. 29/11/11). Dall'altro verso, è necessario un “effettivo potere
fisico, che implica il governo e l'uso della cosa ed a cui sono riconducibili l'esigenza e l'onere della
vigilanza affinché dalla cosa stessa, per sua natura o per particolari contingenze, non derivino danni ad
altri” (cfr. Cass. civ. sez. III 18/02/00 n. 1859). Trattasi, invero, di una speciale forma di responsabilità
rispetto a quella più generale di cui all'art. 2043 c.c., dalla quale non differisce comunque per essenza e natura, salvo essere caratterizzata da un dovere specifico di contenuto positivo, ovvero da un più intenso dovere di vigilanza - comportante anche quello di adottare le misure idonee ad impedire danni a terzi -
pagina 4 di 10 imposto a carico di chi abbia a qualsiasi titolo un effettivo, non occasionale, “potere fisico” sulla cosa (cfr.
Cass. 5885/99, 3129/87, 1897/83).
L'astratta configurabilità dell'art. 2051 c.c. (così come del resto dell'art. 2043 c.c.) non esime peraltro il danneggiato dall'onere di provare - prima ancora del danno, e prima che il danneggiante sia chiamato ad offrire la prova liberatoria di rispettiva competenza - il nesso di causalità tra danno medesimo e condotta dell'agente, ossia cosa in custodia (in relazione ad un'anomalia originaria o sopravvenuta nella struttura o nel funzionamento di questa); ovvero il danneggiante deve dimostrare che “l'evento si è prodotto come
conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa” (v. Cass.
civ. sez. III 13/2/02 n. 2075, 20/10/05 n. 20317, 2331/01. Si segnala soprattutto Cass. civ. 3/02/2015 n.
1896, la quale bene chiarisce come “la prova del caso fortuito … incombe al custode, ma presuppone che
il danneggiato abbia fornito in via prioritaria la prova del nesso di causalità tra l'evento dannoso
lamentato e la cosa in custodia. La natura oggettiva (o 'semi-oggettiva') della responsabilità da cose in
custodia, ricorrendo i presupposti per l'applicabilità dell'art. 2051 c.c., esonera il danneggiato dalla
prova soltanto dell'elemento soggettivo della colpa del custode e non anche del nesso di causalità, che
invece deve essere fornita. Solo allorché tale onere sia stato assolto, incomberà a parte convenuta
dimostrare il caso fortuito, nei termini sopra specificati, ai fini della liberazione dall'obbligazione
risarcitoria. … È erroneo, in particolare, l'assunto in base al quale l'affermata natura oggettiva della
responsabilità da cose in custodia legittimi il danneggiato a ritenere assolto l'onere della prova gravante
a suo carico dimostrando di essere caduto in corrispondenza di una anomalia, qualunque essa sia e senza
alcuna indagine sulle caratteristiche della dedotta 'insidia', riferendo per ciò solo al custode ogni altro
onere, sub specie di prova liberatoria del caso fortuito. Il danneggiato, invece, è tenuto a fornire positiva
prova anche il nesso di causalità tra il danno e la res e, a tal fine, è suo preciso onere dimostrare
anzitutto l'attitudine della cosa a produrre il danno, in ragione dell'intrinseca pericolosità ad essa
connaturata, atteso che – in assenza di una simile caratteristica della cosa – il nesso causale non può per
definizione essere predicato. La oggettiva pericolosità (c.d. “insidiosità”) della res, avuto riguardo a tutte
le circostanze specifiche del caso concreto, costituisce oggetto dell'indagine sul nesso di causalità e,
pagina 5 di 10 quindi, è riconducibile all'ambito della prova che grava sul danneggiato, la quale a sua volta costituisce
un prius logico rispetto alla prova liberatoria, di cui sarà poi onerato il custode”).
Quanto alla prova liberatoria richiesta dalla citata norma, occorre dimostrare il caso fortuito, ossia un fatto estraneo alla sfera di azione del custode tale da determinare da solo, per la sua imprevedibilità ed assoluta eccezionalità, l'evento dannoso, avendo cioè impulso causale autonomo, sì da “interrompere il nesso
eziologico fra cosa ed evento lesivo”; fatto che, si badi, può essere ricondotto non solo ad un fattore naturale, bensì anche alla condotta umana, di un terzo o dello stesso danneggiato (v. Cass. civ. 5031/98,
9658/97, 4757/99, 4616/99, 4196/97. In punto rilevanza del comportamento del danneggiato, si segnala specialmente Cass. civ. sez. III 27/09/99 n. 10703, che precisa, tra l'altro, che “le misure di precauzione e
salvaguardia imposte al custode del bene devono ritenersi correlate alla ordinaria avvedutezza di una
persona e perciò non si estendono alla considerazione di condotte irrazionali, o comunque al di fuori di
ogni logica osservanza del primario dovere di diligenza, con la conseguenza che non possono ritenersi
prevedibili ed evitabili tutte le condotte dell'utente del bene in altrui custodia, ancorché colpose”;
analogamente, secondo Cass. civ. sez. III 21/10/98 n. 10434, “la volontaria e consapevole esposizione al
pericolo da parte del danneggiato, quando esistano agevoli e valide alternative idonee a scongiurare
l'eventualità di accadimenti dannosi, comporta l'interruzione del nesso di causalità tra quella situazione e
l'evento pregiudizievole che avesse a verificarsi, posto che in tal caso è alla volontà dello stesso
danneggiato e alla sua decisione di correre un pericolo da lui conosciuto e facilmente evitabile che
l'evento dev'essere ricollegato in nesso eziologico”; cfr. inoltre Cass. 5796/98, ed ancora, con riferimento al cd. fortuito incidentale”, Cass. civ. 2430/04 e 584/01).
Con specifico riferimento quindi alla P.A., è altresì noto che la discrezionalità e correlativa insindacabilità
che caratterizzano l'esercizio del potere-dovere alla stessa facente capo riguardo a beni demaniali o opere pubbliche non possono non trovare limite nell'obbligo di osservare - a tutela della incolumità dei cittadini e dell'integrità del loro patrimonio - tanto le specifiche disposizioni di legge e di regolamento, quanto le norme tecniche e quelle di comune diligenza e prudenza, tra cui anche quella primaria e fondamentale del
neminem laedere.
pagina 6 di 10 Che poi anche a carico della P.A. sia configurabile una responsabilità ex art. 2051 c.c. è principio che ormai si è consolidato nella giurisprudenza di merito e della Cassazione, a scapito del più benevolo orientamento tradizionale che ne ancorava la responsabilità al solo art. 2043 c.c. e al meccanismo della cd.
“insidia” o “trabocchetto” (v. soprattutto Cass. 4039/13, nonché 11446/03, 19653/04, 15384/06, 4963/19,
1725/19, 6703/18 e innumerevoli altre;
v. anche Corte Cost. 10/05/99 n. 156, che ha valutato la conformità
alla Costituzione dell'art. 2051 c.c.). In particolare, si è affermato, in modo sempre più chiaro e deciso,
che l'applicabilità della norma speciale resta esclusa soltanto quando sia effettivamente impossibile la custodia da parte dell'ente pubblico, ossia nelle ipotesi di oggettiva impossibilità per l'ente di esercitare un
“continuo ed efficace controllo idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi”; un tanto sarà però da verificare caso per caso, senza che la mera natura demaniale del bene comporti di per sé ed in via automatica impossibilità di custodia, occorrendo altresì la duplice e concorrente condizione che si tratti di beni sui quali venga esercitato un uso ordinario generale e diretto da parte dei terzi, nonché di estensione o configurazione tali da rendere “oggettivamente impossibile” l'esercizio di un controllo.
Tutto ciò premesso, ben potrebbe ipotizzarsi una responsabilità ex art. 2051 c.p.c. con riferimento al caso oggi in esame, apparendo indubbio che il sinistro denunciato si sia verificato in uno spazio rientrante nella effettiva possibilità di vigilanza e controllo della società convenuta, quale soggetto investito della relativa disponibilità e custodia.
Tuttavia, si deve escludere innanzitutto che la presunzione sancita dall'art. 2051 c.c. possa giovare all'odierna istante, la quale infatti non ha adeguatamente assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante,
nei termini sopra precisati.
In verità, la ha prodotto fotografie, referti sanitari, una perizia medico-legale di parte, ed inoltre ha Pt_1
proposto una in realtà poco utile e conferente prova testimoniale.
Peraltro, la stessa attrice ha dimesso in atti le dichiarazioni da lei rese lo stesso giorno del sinistro, il
10/9/19 h. 9.00, alla Polizia locale, dove si legge: “inciampavo causa un dissesto del marciapiede prima
della stradina in porfido che porta a delle case… sul posto al momento dell'evento non c'erano altri
pedoni. Preciso che non sono in grado di dire con esattezza il punto dove sono inciampata so solo che si
trovava a pochi metri dalla stradina in porfido” (doc. 4 att.)
pagina 7 di 10 L'attrice ha quindi chiesto la testimonianza di , in citazione descritta come colei che l'aveva Tes_1
“soccorsa”, poi indicata come teste oculare.
Ora, a prescindere dall'apparente discrasia di allegazioni, costituisce un dato di fatto che nell'annotazione di PG dd. 13/09/19 (cfr. doc.1 conv.) veniva riportato che “sul posto era presente la sig.ra
[...]
riferiva di non aver visto la caduta ma di essersi fermata per prestare soccorso alla sig.ra Parte_3
La stessa forniva una foto (allegata) riportante il punto in cui aveva trovato l'infortunata”. Pt_1
E' certo noto e pacifico il principio che attribuisce al verbale di accertamento valenza probatoria privilegiata ex 2700 c.c., vincibile solo con querela di falso, limitatamente alle parti ricognitive o descrittive di dati obiettivi, fatti avvenuti, atti compiuti o dichiarazioni rese in presenza del verbalizzante,
restando invece operante la regola del libero apprezzamento quanto al residuo contenuto del verbale medesimo, e così anche riguardo al contenuto delle dichiarazioni raccolte.
Se anche quanto all'epoca riferito alla Polizia Locale dalla non può dirsi coperto da fede Tes_1
privilegiata, è però un fatto – questo sì assistito da tale fede, ex art. 2700 c.c. - che tali dichiarazioni siano state rese, già nell'immediatezza del fatto. Un tanto, se anche non è ostativo alla prova testimoniale (infatti ammessa), non può non avere però un qualche peso nella valutazione circa la effettiva e concreta portata della testimonianza poi assunta in sede processuale, a quasi 4 anni dal fatto.
In effetti, la deposizione resa dinanzi al giudice dalla , ove letta nella sua interezza, non è in realtà Tes_1
incompatibile con il quadro descritto dalla Polizia Locale, posto che – così come già allora avvenuto (e riportato nell'annotazione) – la teste non ha affatto detto di aver visto la caduta, né di essere stata presente sul posto, salvo esservi accorsa in aiuto all'infortunata: “ho visto l'attrice che camminava;
poi l'ho vista
dallo specchietto retrovisore un attimo prima e un attimo dopo che cadesse, perché guidavo ed è stata una
frazione di secondo che l'ho vista prima in piedi e dopo caduta, ho visto la caduta un momento prima e un
momento dopo;
ho accostato l'auto, sono scesa e le ho prestato soccorso… sono stata sentita dai VVUU,
con cui ho scambiato qualche parola, erano intervenuti quando la sig.ra era già sull'ambulanza; mi
hanno chiesto perché mi ero fermata e io ho riferito perché avevo visto la sigra per terra, non ricordo le
esatte parole che avevo detto…”. Che poi la teste avesse invece detto “Non ho visto la caduta. Ma avevo
visto la signora in piedi un momento prima ed a terra un momento dopo”, come da istanza di rettifica di pagina 8 di 10 parte convenuta dd. 31/03/23, non cambia il dato di fatto che, comunque, la non aveva assistito alla Tes_1
caduta, nel momento e luogo esatto del suo verificarsi.
La ha pure riferito, è vero, di aver visto l'attrice dopo la caduta “posizionata esattamente in Tes_1
corrispondenza del tratto sgretolato della strada di cui ho detto”.
Tuttavia, ove si guardino le foto in atti, compresa quella dove è ritratta l'attrice già a terra (doc.ti 1, 2 e 3
att), non solo non è dato evincerne il punto preciso dell'inciampo (che potrebbe essere stato più o meno vicino, al riguardo poco giovando la testimonianza della , generica al riguardo), bensì nemmeno è Tes_1
dato desumere la prova di una reale “attitudine della cosa a produrre il danno, in ragione dell'intrinseca
pericolosità ad essa connaturata”, per dirla con Cass. 1896/15 cit..
Secondo l'assunto attoreo, le foto evidenzierebbero “il pessimo stato di manutenzione del marciapiede
malamente rattoppato, con varie buche ed avvallamenti nonché con parti di asfalto sgretolato e presenza
di ghiaietta e pietrisco proprio nel punto esatto dove la stessa attrice è stata fotografata nell'immediatezza
della caduta”. O meglio, come precisato nella prima memoria attorea ex art. 183 VI comma c.p.c., “la
causa del sinistro viene imputata alla “pavimentazione sconnessa e malferma del marciapiede” (cfr. pag.
1 atto di citazione) e non alla presenza di “grosse buche e avvallamenti””.
È certo ed innegabile che il marciapiede in questione presentasse una superficie difettosa ed irregolare, e comunque condizioni manutentive particolarmente scadenti (e ciò spiega la richiesta di verifica o eventuale ripristino a di cui al doc. 2 conv.). CP_3
Tuttavia, se anche può ammettersi una “anomalia” della cosa in custodia (marciapiede), un tanto non basta ad integrare il requisito della “oggettiva pericolosità (c.d. “insidiosità”) della res, avuto riguardo a tutte
le circostanze specifiche del caso concreto”. Da un lato, la situazione era talmente palese e visibile che sarebbe bastato prestarvi un minimo di attenzione;
cosa del resto certo possibile ed esigibile, stante l'oggettivo contesto spazio-temporale (luogo aperto, già percorso, almeno da una settimana, per recarsi al lavoro, h.
7.40 del mattino di inizio settembre), né constando particolari ostacoli o circostanze o condizioni soggettive (ad es. deficit del visus o della deambulazione). Dall'altro lato, non vi è alcuna evidenza di una “pavimentazione … malferma”, o “che si sgretola sotto i piedi” (tanto meno nel punto pagina 9 di 10 dell'inciampo, rimasto ignoto, come si è detto), tale da poterne inferire una pericolosità comunque, non evitabile cioè per il pedone.
In definitiva - dando pure per avvenuto il fatto storico della caduta (alla luce del dato obiettivo costituito dalle lesioni riportate e refertate in atti) -, il sinistro in questione non potrà che imputarsi a caso fortuito, se non alla condotta della stessa danneggiata (ossia trattasi di semplice caduta causalmente ascrivibile a mera fatalità, se non a imprudenza o disattenzione). Ciò, si badi, soprattutto in ragione della mancanza di idonea prova circa le concrete circostanze e modalità del fatto, oltre che sulla effettiva “intrinseca pericolosità”
della cosa, e non certo perché si voglia addossare alla danneggiata oneri di prova che non le competono
(sul fortuito od altri fattori esterni).
Pertanto, alla luce del complessivo quadro fattuale e probatorio sopra evidenziato, la domanda attorea non può che essere respinta.
Quanto al regime delle spese processuali, non vi è ragione di discostarsi dalla soccombenza, vista anche la mancata adesione alla succitata proposta conciliativa (che ne prevedeva invece la compensazione, appunto quale contropartita della rinuncia alla domanda).
La liquidazione segue il D.M. 55/14, con gli aggiornamenti ex D.M. 247/22, valori medi, arrotondati.
P.Q.M.
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, rigetta le domande attoree;
condanna l'attrice a rifondere le spese di lite della società convenuta, liquidate in € 5000 per compensi,
oltre spese gen. 15% ed IVA e CAP di legge.
Così deciso a Trieste, il 19/03/25
Il Giudice
dott.ssa Anna L. Fanelli
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