TRIB
Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/06/2025, n. 2587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2587 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 4505/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4505/2024 R.G. LAVORO (cui è riunita quella
R.G.4038/2023)
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 18/08/1958 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. RIGITANO RAFFAELE, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. BRANCACCIO ANTONIO
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 08/04/2024 parte ricorrente ha dedotto di aver presentato domanda per conseguire l'indennità di accompagnamento presentando poi ricorso per A.T.P.; che il C.T.U. nominato in tale
1 procedimento non ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario;
di aver formulato tempestivamente la dichiarazione di dissenso.
Ha quindi adito il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia e ha agito per ottenere il riconoscimento della prestazione richiesta dalla data della domanda amministrativa, con vittoria di spese di lite con attribuzione.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha riunito al presente giudizio quello di A.T.P. recante R.G. n. 4038/2023 ed ha deciso la causa con sentenza.
VALUTAZIONE DELL'ELABORATO PERITALE
Il ricorso si presenta tempestivo, essendo stato depositato entro i trenta giorni successivi alla formulazione del dissenso ed ammissibile in quanto parte ricorrente contesta le risultanze peritali evidenziando l'omessa valutazione delle proprie patologie.
I motivi di opposizione non meritano accoglimento in quanto il giudice condivide le considerazioni espresse dal C.T.U. in sede di A.T.P. per diverse ragioni.
Il consulente ha esaminato adeguatamente la documentazione medica in atti e valutato l'intero quadro patologico lamentato dall'istante.
Il C.T.U. ha considerato il periziando affetto da:” Cardiopatia ipertensiva in esiti di intervento di sostituzione valvolare aortica con protesi meccanica in I classe funzionale NYHA, esiti di resezione del colon per rettocolite ulcerosa con anemia secondaria, ipoacusia neurosensoriale destra, broncopatia cronica”.
In sede di esame obiettivo, il C.T.U. ha evidenziato:” APPARATO OSTEO-
ARTICOLARE: deambulazione autonoma, passaggi posturali autonomi.
Soggetto in grado di mantenere una stazione eretta prolungata in piena
2 autonomia. Movimenti di flesso-estensione del rachide dorso-lombare e delle articolazioni coxo-femorali bilaterali riferiti non dolenti e possibili in autonomia. […] ESAME PSICHICO: soggetto ben orientato nel tempo, nel luogo e nello spazio. Non presenta agitazione psichica nè stato d'ansia.
Tono dell'umore deflesso. La capacità di critica, di fissazione e di rievocazione appaiono nella norma”.
Nel caso in esame, inoltre, il C.T.U. ha motivato in ordine all'insussistenza del requisito sanitario utile alla fruizione della prestazione invocata, sia sulla base dell'esame obiettivo sia della documentazione in atti, in quanto:” La signora è stata sottoposta ad un Parte_1 intervento di resezione colica nel 2004 per rettocolite ulcerosa con anemia secondaria. Nel 2018 ha subito un nuovo ricovero per subocclusione intestinale. Dalla documentazione agli atti non si evince un'anemia di grado severo e la ricorrente non ha più necessitato di trasfusioni dopo la dimissione ospedaliera. All'esame obiettivo non si apprezza astenia marcata né compromissione delle normali attività quotidiane. A febbraio del 2018 la signora è stata inoltre sottoposta ad Parte_1 intervento di sostituzione valvolare aortica con protesi meccanica (cartella clinica 2018008364). Dalla consulenza cardiologica del dott. Persona_1
(06/05/2022) emerge un quadro di cardiopatia inquadrata in I classe funzionale NYHA.
All'esame obiettivo non si apprezza dispnea a riposo né per sforzi lievi. In risposta ai quesiti posti quindi, trattasi di una paziente: 1) in discrete condizioni cliniche generali;
2) che ha un tono-trofismo muscolare nella norma per costituzione ed età; 3) in grado di deambulare autonomamente;
4) che non presenta dispnea a riposo;
5) che è ben orientata nel tempo e nello spazio, non presenta un grave decadimento delle funzioni cognitive e, nel complesso, può attendere a tutte le attività quotidiane non impegnative sul piano fisico in piena autonomia.”.
Vi è, dunque, una valutazione adeguata e corretta delle patologie sofferte, poste in relazione ai requisiti sanitari utili al riconoscimento della
3 prestazione invocata e ritenute inidonee a fondare un quadro patologico utile per il loro riconoscimento.
VALUTAZIONE DEI MOTIVI DI OPPOSIZIONI
Pertanto, tali doglianze non sono in grado di scalfire il giudizio medico legale reso dal consulente, in quanto le stesse pretendono di sostituire lo stesso con altra valutazione non adeguatamente corroborata da evidenze scientifiche di carattere medico-legale.
Si tratta, dunque, di un mero dissenso diagnostico in cui non sussistono i presupposti per la rinnovazione della consulenza tecnica. Tali considerazioni sono condivise anche dalla più recente giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale Roma, sez. lav., 02/05/2017,n. 4020) secondo cui
“nel caso di specie, le censure mosse alla perizia da parte ricorrente, non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte”.
VALUTAZIONE DELLA NUOVA DOCUMENTAZIONE
Inoltre, parte ricorrente non deduce in che modo la documentazione medica richiamata nel ricorso in opposizione evidenzi un aggravamento delle condizioni patologiche di parte ricorrente in misura tale da raggiungere una percentuale di invalidità utile al riconoscimento della prestazione richiesta.
Pertanto, la laconicità delle deduzioni attoree, di per sé rende esplorativa ogni ulteriore indagine peritale. Tali considerazioni sono condivise dalla costante giurisprudenza di legittimità (Cass. 2731/2025; cfr. anche Cass.
4 37126/2022, 11908/2021 e 1806/2015) secondo cui “Occorre ricordare che ai fini dell'art. 149 disp. att. c.p.c. e della correlata richiesta di nuova consulenza tecnica tesa a vagliare i documenti sanitari prodotti, la parte ha il preciso onere di allegare e dimostrare l'esistenza degli aggravamenti delle malattie e le nuove infermità sopravvenute al giudizio di primo grado, nonché la determinante rilevanza delle nuove patologie, in modo da rendere palese che la positiva valutazione dei fatti dedotti avrebbe comportato con certezza la declaratoria del diritto alla prestazione richiesta in giudizio con la decorrenza auspicata (Cass.21151/10). Nel caso di specie tale specifico onere di allegazione non risulta assolto. Il ricorso si limita a riportare il contenuto della documentazione medica prodotta, senza specificare in quale modo dalla stessa emergerebbe, rispetto a quanto già valutato dal consulente, un aggravamento del quadro patologico tale per cui il Tribunale, nel rendere la motivazione di irrilevanza della documentazione ai fini dell'art. 149 disp. att. c.p.c., abbia effettivamente violato tale norma. La consulenza, per come riportata in sentenza, già dava atto che vi erano patologie di "tireopatia" e
"osteopenia", valutate di modesto interesse clinico e scarsa rilevanza medico-legale. Le certificazioni mediche riportate in ricorso si riferiscono nella gran parte a tali patologie, ma, al di là del profilo meramente assertivo espresso dal motivo, non emerge che quanto riportato nei sopravvenuti certificati medici attesti realmente un aggravamento del quadro morbigeno rispetto a quello valutato dal consulente tecnico.”.
Tali considerazioni sono condivise anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 37646/2022) “che, di contro, inammissibile, si rivela il secondo motivo, ammettendo ancora una volta gli stessi ricorrenti, cui, come sopra rilevato, era stato riconosciuto l'esercizio del diritto di difesa, di non aver precisato in causa, oltre che l'avvenuto deposito della documentazione a loro dire attestante il successivo aggravamento,
l'effettiva rilevanza a tali fini della predetta documentazione”.
5 E' chiaro, quindi, che le contestazioni operate da parte ricorrente non sono in alcun modo idonee a mettere in dubbio l'evidenza obiettiva riscontrata dal C.T.U. in sede di visita (cfr. elaborato peritale in atti).
Le considerazioni che precedono hanno quindi reso superfluo qualsiasi approfondimento o rinnovo delle operazioni peritali.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Restano, quindi, assorbite tutte le ulteriori deduzioni difensive formulate dall'ente previdenziale.
SPESE DI LITE E DI C.T.U.
Le spese di lite sono irripetibili stante idonea dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla parte personalmente ed allegata sia al ricorso per A.T.P. sia a quello in opposizione.
Le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto nel procedimento per
A.T.P., sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il ricorso in opposizione e per l'effetto dichiara che non ha il requisito sanitario utile per il Parte_1 riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
2. dichiara irripetibili le spese di lite;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., CP_1 liquidate con separato decreto nel procedimento per A.T.P.
Si comunichi.
Aversa, 09/06/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4505/2024 R.G. LAVORO (cui è riunita quella
R.G.4038/2023)
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 18/08/1958 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. RIGITANO RAFFAELE, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. BRANCACCIO ANTONIO
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 08/04/2024 parte ricorrente ha dedotto di aver presentato domanda per conseguire l'indennità di accompagnamento presentando poi ricorso per A.T.P.; che il C.T.U. nominato in tale
1 procedimento non ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario;
di aver formulato tempestivamente la dichiarazione di dissenso.
Ha quindi adito il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia e ha agito per ottenere il riconoscimento della prestazione richiesta dalla data della domanda amministrativa, con vittoria di spese di lite con attribuzione.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha riunito al presente giudizio quello di A.T.P. recante R.G. n. 4038/2023 ed ha deciso la causa con sentenza.
VALUTAZIONE DELL'ELABORATO PERITALE
Il ricorso si presenta tempestivo, essendo stato depositato entro i trenta giorni successivi alla formulazione del dissenso ed ammissibile in quanto parte ricorrente contesta le risultanze peritali evidenziando l'omessa valutazione delle proprie patologie.
I motivi di opposizione non meritano accoglimento in quanto il giudice condivide le considerazioni espresse dal C.T.U. in sede di A.T.P. per diverse ragioni.
Il consulente ha esaminato adeguatamente la documentazione medica in atti e valutato l'intero quadro patologico lamentato dall'istante.
Il C.T.U. ha considerato il periziando affetto da:” Cardiopatia ipertensiva in esiti di intervento di sostituzione valvolare aortica con protesi meccanica in I classe funzionale NYHA, esiti di resezione del colon per rettocolite ulcerosa con anemia secondaria, ipoacusia neurosensoriale destra, broncopatia cronica”.
In sede di esame obiettivo, il C.T.U. ha evidenziato:” APPARATO OSTEO-
ARTICOLARE: deambulazione autonoma, passaggi posturali autonomi.
Soggetto in grado di mantenere una stazione eretta prolungata in piena
2 autonomia. Movimenti di flesso-estensione del rachide dorso-lombare e delle articolazioni coxo-femorali bilaterali riferiti non dolenti e possibili in autonomia. […] ESAME PSICHICO: soggetto ben orientato nel tempo, nel luogo e nello spazio. Non presenta agitazione psichica nè stato d'ansia.
Tono dell'umore deflesso. La capacità di critica, di fissazione e di rievocazione appaiono nella norma”.
Nel caso in esame, inoltre, il C.T.U. ha motivato in ordine all'insussistenza del requisito sanitario utile alla fruizione della prestazione invocata, sia sulla base dell'esame obiettivo sia della documentazione in atti, in quanto:” La signora è stata sottoposta ad un Parte_1 intervento di resezione colica nel 2004 per rettocolite ulcerosa con anemia secondaria. Nel 2018 ha subito un nuovo ricovero per subocclusione intestinale. Dalla documentazione agli atti non si evince un'anemia di grado severo e la ricorrente non ha più necessitato di trasfusioni dopo la dimissione ospedaliera. All'esame obiettivo non si apprezza astenia marcata né compromissione delle normali attività quotidiane. A febbraio del 2018 la signora è stata inoltre sottoposta ad Parte_1 intervento di sostituzione valvolare aortica con protesi meccanica (cartella clinica 2018008364). Dalla consulenza cardiologica del dott. Persona_1
(06/05/2022) emerge un quadro di cardiopatia inquadrata in I classe funzionale NYHA.
All'esame obiettivo non si apprezza dispnea a riposo né per sforzi lievi. In risposta ai quesiti posti quindi, trattasi di una paziente: 1) in discrete condizioni cliniche generali;
2) che ha un tono-trofismo muscolare nella norma per costituzione ed età; 3) in grado di deambulare autonomamente;
4) che non presenta dispnea a riposo;
5) che è ben orientata nel tempo e nello spazio, non presenta un grave decadimento delle funzioni cognitive e, nel complesso, può attendere a tutte le attività quotidiane non impegnative sul piano fisico in piena autonomia.”.
Vi è, dunque, una valutazione adeguata e corretta delle patologie sofferte, poste in relazione ai requisiti sanitari utili al riconoscimento della
3 prestazione invocata e ritenute inidonee a fondare un quadro patologico utile per il loro riconoscimento.
VALUTAZIONE DEI MOTIVI DI OPPOSIZIONI
Pertanto, tali doglianze non sono in grado di scalfire il giudizio medico legale reso dal consulente, in quanto le stesse pretendono di sostituire lo stesso con altra valutazione non adeguatamente corroborata da evidenze scientifiche di carattere medico-legale.
Si tratta, dunque, di un mero dissenso diagnostico in cui non sussistono i presupposti per la rinnovazione della consulenza tecnica. Tali considerazioni sono condivise anche dalla più recente giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale Roma, sez. lav., 02/05/2017,n. 4020) secondo cui
“nel caso di specie, le censure mosse alla perizia da parte ricorrente, non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte”.
VALUTAZIONE DELLA NUOVA DOCUMENTAZIONE
Inoltre, parte ricorrente non deduce in che modo la documentazione medica richiamata nel ricorso in opposizione evidenzi un aggravamento delle condizioni patologiche di parte ricorrente in misura tale da raggiungere una percentuale di invalidità utile al riconoscimento della prestazione richiesta.
Pertanto, la laconicità delle deduzioni attoree, di per sé rende esplorativa ogni ulteriore indagine peritale. Tali considerazioni sono condivise dalla costante giurisprudenza di legittimità (Cass. 2731/2025; cfr. anche Cass.
4 37126/2022, 11908/2021 e 1806/2015) secondo cui “Occorre ricordare che ai fini dell'art. 149 disp. att. c.p.c. e della correlata richiesta di nuova consulenza tecnica tesa a vagliare i documenti sanitari prodotti, la parte ha il preciso onere di allegare e dimostrare l'esistenza degli aggravamenti delle malattie e le nuove infermità sopravvenute al giudizio di primo grado, nonché la determinante rilevanza delle nuove patologie, in modo da rendere palese che la positiva valutazione dei fatti dedotti avrebbe comportato con certezza la declaratoria del diritto alla prestazione richiesta in giudizio con la decorrenza auspicata (Cass.21151/10). Nel caso di specie tale specifico onere di allegazione non risulta assolto. Il ricorso si limita a riportare il contenuto della documentazione medica prodotta, senza specificare in quale modo dalla stessa emergerebbe, rispetto a quanto già valutato dal consulente, un aggravamento del quadro patologico tale per cui il Tribunale, nel rendere la motivazione di irrilevanza della documentazione ai fini dell'art. 149 disp. att. c.p.c., abbia effettivamente violato tale norma. La consulenza, per come riportata in sentenza, già dava atto che vi erano patologie di "tireopatia" e
"osteopenia", valutate di modesto interesse clinico e scarsa rilevanza medico-legale. Le certificazioni mediche riportate in ricorso si riferiscono nella gran parte a tali patologie, ma, al di là del profilo meramente assertivo espresso dal motivo, non emerge che quanto riportato nei sopravvenuti certificati medici attesti realmente un aggravamento del quadro morbigeno rispetto a quello valutato dal consulente tecnico.”.
Tali considerazioni sono condivise anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 37646/2022) “che, di contro, inammissibile, si rivela il secondo motivo, ammettendo ancora una volta gli stessi ricorrenti, cui, come sopra rilevato, era stato riconosciuto l'esercizio del diritto di difesa, di non aver precisato in causa, oltre che l'avvenuto deposito della documentazione a loro dire attestante il successivo aggravamento,
l'effettiva rilevanza a tali fini della predetta documentazione”.
5 E' chiaro, quindi, che le contestazioni operate da parte ricorrente non sono in alcun modo idonee a mettere in dubbio l'evidenza obiettiva riscontrata dal C.T.U. in sede di visita (cfr. elaborato peritale in atti).
Le considerazioni che precedono hanno quindi reso superfluo qualsiasi approfondimento o rinnovo delle operazioni peritali.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Restano, quindi, assorbite tutte le ulteriori deduzioni difensive formulate dall'ente previdenziale.
SPESE DI LITE E DI C.T.U.
Le spese di lite sono irripetibili stante idonea dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla parte personalmente ed allegata sia al ricorso per A.T.P. sia a quello in opposizione.
Le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto nel procedimento per
A.T.P., sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il ricorso in opposizione e per l'effetto dichiara che non ha il requisito sanitario utile per il Parte_1 riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
2. dichiara irripetibili le spese di lite;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., CP_1 liquidate con separato decreto nel procedimento per A.T.P.
Si comunichi.
Aversa, 09/06/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
6