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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/12/2025, n. 3666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3666 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in persona del giudice on. dott.ssa Maria Paola
Sanghez, ha emesso la seguente
SENTENZA
Resa contestualmente, previa discussione ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. anche mediante il rinvio alle note conclusionali , all'udienza del 9.12.2025, nella causa civile iscritta al n.3265/2024 R.G.
Trib.
TRA
Parte_1
Rappresentati e difesi dall'avv.to Valentina Corsano, in virtù di procura alle liti redatta su foglio separato e depositata in copia informatica in calce all'atto di citazione in opposizione, procuratore domiciliatario
-opponente -
CONTRO
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1
Rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea
Ornati, giusta procura generale alle liti per atto del dott. , Notaio in Controparte_2
La Spezia del 28.3.2024, Repertorio n.18.975 e Raccolta n.
8.773 allegata in atti, elettivamente domiciliata in La Spezia alla Via Paolo Emilio Taviani n.170
-opposta-
MOTIVAZIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 cod. proc. civ., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma
17, della legge 18 giugno 2009, n. 69, trattandosi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, di quest'ultima legge, di disposizione normativa suscettibile di trovare applicazione con riguardo ai
1 giudizi che, alla data della suddetta entrata in vigore (4 luglio 2009), risultino ancora pendenti in primo grado, così come quello in esame.
Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti (atto di citazione notificato dall'opponente Parte_2 comparsa di costituzione e risposta depositata dalla società opposta , Controparte_1 sia i verbali di causa, le memorie ex art.171 ter e le note conclusionali. Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza dover premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 cod. proc. civ., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, dai verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, nonché dalle note conclusionali, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr., in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica prevista dall'art. 281-sexies cod. proc. civ., Cass. 19 ottobre 2006, n. 22409).
Instauratosi il contraddittorio tra le parti, all'udienza del 16.9.2025 parte opposta chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo mentre parte opponente si opponeva ed insisteva sulle eccezioni preliminari sollevate nell'atto introduttivo. Il giudice, con ordinanza emessa a fine udienza, dopo aver rigettato la richiesta di provvisoria esecuzione, ritenuto che l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata da parte opponente potesse essere idonea a definire il giudizio, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14.10.2025.
Precisate le conclusioni la causa veniva rinviata per la discussione ex art.281 sexies c.p.c. all'udienza del 9.12.2025, con termine alle parti per note conclusive.
All'odierna udienza, dopo la discussione ex art.281 sexies c.p.c., anche mediante il rinvio alle note conclusive, il giudice ha deciso la causa con sentenza contestuale letta in udienza ed inviata telematicamente alle parti.
DECISIONE
Senza entrare nel merito della causa, ritiene il giudice che l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di in persona del suo legale rappresentante, sollevata Controparte_1 dall'opponente sia fondata e meriti accoglimento.
L'opposta non ha fornito né nella fase monitoria, né nell'odierno Controparte_1 giudizio a cognizione piena la concreta prova della titolarità del credito ceduto e, pertanto, della
2 propria legittimazione ad agire nei confronti degli odierni opponenti, nonché la prova dell'esistenza stessa del credito nella misura richiesta.
Stante la contestazione di parte opponente, l'opposta che ha agito Controparte_1 affermandosi successore a titolo particolare della creditrice originaria avrebbe dovuto CP_3 fornire la prova documentale che il credito controverso fosse compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco (cartolarizzazione ) giacchè “ la società cessionaria di crediti blocco , di fronte alla contestazione della controparte ha l'onere di produrre i documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB dovendo fornire la prova documentale della propria legittimazione “
(Cass. Civ. 12739/2021 ; Cass. Civ. 24798/2020 ; Cass. 22151/2019 ; Cass. 9768/2016). Inoltre la
Corte di Cassazione, con sentenza n. 3405 del 6 febbraio 2024 (Pres. Sestini, Rel. Tassone), ha affermato ancora una volta, in tema di prova della cessione di crediti in blocco, che la cessione va provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente l'estratto dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ex art. 58 TUB.
Nel caso di specie, relativamente ai finanziamenti ed al conto corrente presuntivamente attribuibile a , in atti è presente un contratto di cessione dalla Banca UNICREDIT alla
Parte_1 società con un elenco dei crediti ceduti dal quale non si comprende se vi Controparte_1 sia compreso il debito della A parte vi è un elenco senza intestazione e senza data nel
Parte_1 quale è riportato il nome della Pertanto non vi è certezza che il debito di
Parte_1 [...] sia stato effettivamente ceduto.
Parte_1
Rilava il giudice che la prova della titolarità del credito richiede necessariamente la produzione del contratto di cessione, attraverso il quale si ha certezza dell'inclusione dello specifico credito tra quelli ceduti e si può verificare che il negozio traslativo sia stato validamente realizzato dalle parti e sia privo di vizi che ne inficino la validità. Nel caso in esame è presente il contratto di cessione tra e , con un allegato dei crediti ceduti dai quali non si comprende se la CP_3 CP_1 posizione debitoria di sia stata effettivamente ceduta, non potendosi Parte_1 attribuire alcuna valenza probatoria al successivo foglio senza intestazione e data, non allegato al contratto di cessione, nel quale compare il nome di . Parte_1
L'opposta, dunque, se pur ha provato un acquisto di crediti in blocco da , certamente CP_3 non ha provato che nel contratto di cessione fosse ricompreso il debito di , Parte_1 non avendo prodotto alcun valido allegato contenente l'identificazione certa dei rapporti ceduti.
In assenza di un valido elenco di crediti non vi è certezza alcuna che l'asserito debito dell'opponente sia presente tra quelli oggetto della cessione. Parte_1
3 Alla luce di tali argomentazioni va revocato il decreto ingiuntivo n. 571/2024 del 25.3.2024, ritualmente notificato all'opponente in data 10.4.2024, con il quale il Tribunale di Lecce ingiungeva a il pagamento della somma di €.32.306,42, oltre interessi Parte_1 come da domanda e spese della procedura monitoria.
Restano assorbite le ulteriori questioni di fatto e di diritto sollevate dalle parti .
Le spese del giudizio, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice on. dott.ssa Maria Paola Sanghez, definitivamente decidendo sull'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, disattesa ogni altra Controparte_1 azione, istanza ed eccezione così decide :
1. Accoglie l'opposizione per i motivi di cui in premessa e revoca il decreto ingiuntivo n.571/2024 emesso dal Tribunale di Lecce in data 25.3.2024, ritualmente notificato all'opponente in data 10.4.2024, con il quale in persona del Controparte_1 suo legale rappresentante pro-tempore, ha ingiunto a il pagamento Parte_1 della somma €.32.306,42, oltre interessi come da domanda e spese della procedura monitoria.
2. Condanna in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'opponente Parte_1
e che si liquidano in €.3.500,00, oltre ad €.286,00 per spese ed oltre alle spese
[...] generali, IVA e CAP come per legge.
Lecce, 9.12.2025 ore 16.20
Il giudice on.
Dott.ssa Maria Paola Sanghez
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in persona del giudice on. dott.ssa Maria Paola
Sanghez, ha emesso la seguente
SENTENZA
Resa contestualmente, previa discussione ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. anche mediante il rinvio alle note conclusionali , all'udienza del 9.12.2025, nella causa civile iscritta al n.3265/2024 R.G.
Trib.
TRA
Parte_1
Rappresentati e difesi dall'avv.to Valentina Corsano, in virtù di procura alle liti redatta su foglio separato e depositata in copia informatica in calce all'atto di citazione in opposizione, procuratore domiciliatario
-opponente -
CONTRO
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1
Rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea
Ornati, giusta procura generale alle liti per atto del dott. , Notaio in Controparte_2
La Spezia del 28.3.2024, Repertorio n.18.975 e Raccolta n.
8.773 allegata in atti, elettivamente domiciliata in La Spezia alla Via Paolo Emilio Taviani n.170
-opposta-
MOTIVAZIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 cod. proc. civ., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma
17, della legge 18 giugno 2009, n. 69, trattandosi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, di quest'ultima legge, di disposizione normativa suscettibile di trovare applicazione con riguardo ai
1 giudizi che, alla data della suddetta entrata in vigore (4 luglio 2009), risultino ancora pendenti in primo grado, così come quello in esame.
Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti (atto di citazione notificato dall'opponente Parte_2 comparsa di costituzione e risposta depositata dalla società opposta , Controparte_1 sia i verbali di causa, le memorie ex art.171 ter e le note conclusionali. Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza dover premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 cod. proc. civ., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, dai verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, nonché dalle note conclusionali, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr., in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica prevista dall'art. 281-sexies cod. proc. civ., Cass. 19 ottobre 2006, n. 22409).
Instauratosi il contraddittorio tra le parti, all'udienza del 16.9.2025 parte opposta chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo mentre parte opponente si opponeva ed insisteva sulle eccezioni preliminari sollevate nell'atto introduttivo. Il giudice, con ordinanza emessa a fine udienza, dopo aver rigettato la richiesta di provvisoria esecuzione, ritenuto che l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata da parte opponente potesse essere idonea a definire il giudizio, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14.10.2025.
Precisate le conclusioni la causa veniva rinviata per la discussione ex art.281 sexies c.p.c. all'udienza del 9.12.2025, con termine alle parti per note conclusive.
All'odierna udienza, dopo la discussione ex art.281 sexies c.p.c., anche mediante il rinvio alle note conclusive, il giudice ha deciso la causa con sentenza contestuale letta in udienza ed inviata telematicamente alle parti.
DECISIONE
Senza entrare nel merito della causa, ritiene il giudice che l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di in persona del suo legale rappresentante, sollevata Controparte_1 dall'opponente sia fondata e meriti accoglimento.
L'opposta non ha fornito né nella fase monitoria, né nell'odierno Controparte_1 giudizio a cognizione piena la concreta prova della titolarità del credito ceduto e, pertanto, della
2 propria legittimazione ad agire nei confronti degli odierni opponenti, nonché la prova dell'esistenza stessa del credito nella misura richiesta.
Stante la contestazione di parte opponente, l'opposta che ha agito Controparte_1 affermandosi successore a titolo particolare della creditrice originaria avrebbe dovuto CP_3 fornire la prova documentale che il credito controverso fosse compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco (cartolarizzazione ) giacchè “ la società cessionaria di crediti blocco , di fronte alla contestazione della controparte ha l'onere di produrre i documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB dovendo fornire la prova documentale della propria legittimazione “
(Cass. Civ. 12739/2021 ; Cass. Civ. 24798/2020 ; Cass. 22151/2019 ; Cass. 9768/2016). Inoltre la
Corte di Cassazione, con sentenza n. 3405 del 6 febbraio 2024 (Pres. Sestini, Rel. Tassone), ha affermato ancora una volta, in tema di prova della cessione di crediti in blocco, che la cessione va provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente l'estratto dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ex art. 58 TUB.
Nel caso di specie, relativamente ai finanziamenti ed al conto corrente presuntivamente attribuibile a , in atti è presente un contratto di cessione dalla Banca UNICREDIT alla
Parte_1 società con un elenco dei crediti ceduti dal quale non si comprende se vi Controparte_1 sia compreso il debito della A parte vi è un elenco senza intestazione e senza data nel
Parte_1 quale è riportato il nome della Pertanto non vi è certezza che il debito di
Parte_1 [...] sia stato effettivamente ceduto.
Parte_1
Rilava il giudice che la prova della titolarità del credito richiede necessariamente la produzione del contratto di cessione, attraverso il quale si ha certezza dell'inclusione dello specifico credito tra quelli ceduti e si può verificare che il negozio traslativo sia stato validamente realizzato dalle parti e sia privo di vizi che ne inficino la validità. Nel caso in esame è presente il contratto di cessione tra e , con un allegato dei crediti ceduti dai quali non si comprende se la CP_3 CP_1 posizione debitoria di sia stata effettivamente ceduta, non potendosi Parte_1 attribuire alcuna valenza probatoria al successivo foglio senza intestazione e data, non allegato al contratto di cessione, nel quale compare il nome di . Parte_1
L'opposta, dunque, se pur ha provato un acquisto di crediti in blocco da , certamente CP_3 non ha provato che nel contratto di cessione fosse ricompreso il debito di , Parte_1 non avendo prodotto alcun valido allegato contenente l'identificazione certa dei rapporti ceduti.
In assenza di un valido elenco di crediti non vi è certezza alcuna che l'asserito debito dell'opponente sia presente tra quelli oggetto della cessione. Parte_1
3 Alla luce di tali argomentazioni va revocato il decreto ingiuntivo n. 571/2024 del 25.3.2024, ritualmente notificato all'opponente in data 10.4.2024, con il quale il Tribunale di Lecce ingiungeva a il pagamento della somma di €.32.306,42, oltre interessi Parte_1 come da domanda e spese della procedura monitoria.
Restano assorbite le ulteriori questioni di fatto e di diritto sollevate dalle parti .
Le spese del giudizio, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice on. dott.ssa Maria Paola Sanghez, definitivamente decidendo sull'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, disattesa ogni altra Controparte_1 azione, istanza ed eccezione così decide :
1. Accoglie l'opposizione per i motivi di cui in premessa e revoca il decreto ingiuntivo n.571/2024 emesso dal Tribunale di Lecce in data 25.3.2024, ritualmente notificato all'opponente in data 10.4.2024, con il quale in persona del Controparte_1 suo legale rappresentante pro-tempore, ha ingiunto a il pagamento Parte_1 della somma €.32.306,42, oltre interessi come da domanda e spese della procedura monitoria.
2. Condanna in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'opponente Parte_1
e che si liquidano in €.3.500,00, oltre ad €.286,00 per spese ed oltre alle spese
[...] generali, IVA e CAP come per legge.
Lecce, 9.12.2025 ore 16.20
Il giudice on.
Dott.ssa Maria Paola Sanghez
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