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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 17/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Prima Sezione - Volontaria
R.G. V.F. 178/2024
La Corte D'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Rosella Silvestri Presidente
Dott. Stefano Tarantola Consigliere relatore
Dott. Francesca Traverso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di secondo grado promosso con reclamo da
(C.F. ), in proprio ed in qualità di titolare Parte_1 C.F._1
della ditta Individuale di , assistito e difeso dall'Avv. Riccardo CP_1 CP_2
Incardona reclamante contro
(C.F. Controparte_3 C.F._2
(C.F. ) CP_4 C.F._3 entrambe assistite e difese dall'Avv. Giuseppe Miraglia reclamati
PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ditta individuale Controparte_5
, in persona del Curatore Dott.
[...] CP_6
reclamato – non costituito avverso la sentenza del Tribunale di Genova 28 giugno 2024 n.103/2024 con la quale è stata dichiarata l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della ditta individuale;
Controparte_5
con le seguenti conclusioni delle parti costituite per il reclamante: ricorre all' Ill.ma Corte d'Appello affinché letto il ricorso che precede e la documentazione ad esso allegata voglia, previa fissazione dell'udienza di discussione, revocare la sentenza n. 104/2024 del Tribunale di Genova Sez. Fallimentare depositata in data 28 giugno 2024 e notificata al sig. in data 23 luglio 2024,e CP_2
conseguentemente revocare la liquidazione Giudiziale de e del Controparte_5
suo titolare in proprio, per insussistenza dei requisiti per la fallibilità CP_2 dell'impresa individuale In via istruttoria si insta per l'ammissione di CTU atta a verificare la l'esigibilità dei crediti dell' a fronte Controparte_7 dell'eccepita prescrizione.. per i reclamati costituiti: che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, se ritenuto opportuno, voglia respingere il reclamo proposto dal ricorrente, con ogni provvedimento di legge, vinte le spese, anche in considerazione della mancata difesa nella fase preliminare.
Il P.G., al quale è stato trasmesso il fascicolo in visione, non ha rassegnato specifiche conclusioni, apponendo il proprio visto in data 11 novembre 2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 – Con la sentenza reclamata sono stati ritenuti sussistenti i presupposti, su istanza delle creditrici e , per la dichiarazione Controparte_3 CP_4 di apertura della procedura di liquidazione giudiziale dell'impresa individuale
[...]
, che nel procedimento conclusosi con la sentenza Controparte_5
reclamata non aveva prodotto alcuna documentazione.
pag. 2/5 ammontino ad importo superiore ad € 500.000,00, nei confronti dell' CP_7
, in quanto il debito dell'impresa individuale è di circa € 370.000,00 nei
[...] confronti dell' , essendo il restante debito anteriore all'inizio Controparte_7 dell'attività dell'impresa individuale , nell'anno 2014. Ha inoltre contestato CP_1
l'effettiva esigibilità degli importi, riferiti per la maggior parte a debiti contributivi e previdenziali, ove gli importi non anteriori al 2013 sono pari a complessivi €
403.315,85. Ha inoltre dedotto che il debito verso l' per sorte Controparte_7 capitale è indicato in soli € 460.426,71, essendo le restanti somme richieste a titolo di sanzioni e interessi.
3 – Con la costituzione in giudizio, le reclamate hanno dedotto che i propri crediti sono sorti durante i rispettivi rapporti di lavoro subordinato dagli anni 2015/2016 sino all'anno 2022, allorché i rapporti di lavoro sono cessati, e che l'azione è stata esperita per procedere successivamente al richiedere l'anticipazione del TFR e parte delle ultime tre mensilità tramite il fondo di garanzia gestito dall' . Hanno chiesto rigettarsi il CP_8
reclamo nella sussistenza dei requisiti per l'assoggettabilità dell'impresa del reclamante alla procedura di liquidazione giudiziale.
4 – Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale non si è costituito nel procedimento e deve esserne dichiarata la contumacia nella regolarità della notificazione.
pag. 3/5 inferiore ad € 500.000,00. L'indicazione dei debiti verso dell' Controparte_7
documentata in atti e quella dei debiti verso le reclamate, è complessivamente superiore a tale importo. Le contestazioni del reclamante in ordine alla possibile prescrizione di alcuni dei crediti vantati dall' , ed in ordine alla non riferibilità CP_7 CP_7 all'impresa individuale di altri crediti, sono generiche e non svolte con specifico riferimento a precisi importi, non consentendo sul punto alcuna attività istruttoria, neppure tramite CTU che sarebbe meramente esplorativa. La mancanza del requisito di cui all'art.2 co.1 lett.d n.3 ccii, in relazione all'entità dei debiti anche non scaduti superiore ad € 500.000,00, è di per sé sufficiente per escludere la fondatezza del reclamo, che deve pertanto essere rigettato. Resta assorbita ogni diversa ragione di impugnazione.
6 – Le spese seguono la soccombenza del reclamante e sono liquidate in favore del reclamato costituito, secondo i valori medi della vigente TF. Il valore della causa deve ritenersi indeterminabile (avendo il ricorrente fatto generico riferimento alla circostanza che il procedimento sarebbe in materia di volontaria giurisdizione, ove, al contrario, il presente giudizio ha natura contenziosa;
v., tra le altre, Cass.Sez.1, 22.12.2016 n.26771;
Cass. Sez.1, 21.03.2003, n.4128). Deve pertanto farsi riferimento allo scaglione da €
26.001 sino ad € 52.000,00, con liquidazione delle spese a favore delle reclamate come di seguito indicato avendo riferimento ai relativi valori medi: fase di studio della controversia € 2.058,00, fase introduttiva del giudizio € 1.418,00, fase di trattazione €
3.045,00, fase decisionale € 3.470,00, e così complessivamente € 9.991,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
pag. 4/5 1. rigetta il reclamo;
2. condanna la parte reclamante al pagamento, in favore delle parti reclamate costituire, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 9.991,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3. da atto della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del
2002.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Stefano Tarantola Dott. Rosella Silvestri
pag. 5/5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 – Con il reclamo è stata contestata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.2 co.1° lett.d) ccii. In particolare, il reclamante ha dedotto che i ricavi, nell'ultimo triennio antecedente, sono stati i seguenti: € 82.841,00 nell'anno 2022 (dichiarazione redditi
2023, doc.2); € 126.474,00 nell'anno 2021 (dichiarazione redditi 2022, doc.3); €
66.680,00 nell'anno 2020 (dichiarazione redditi 2021, doc.4). Ha contestato che i debiti
5 – Il reclamo non è fondato e deve essere rigettato. Nel primo grado di giudizio l'odierno reclamante non ha prodotto alcuna documentazione, e il Tribunale di Genova ha pertanto necessariamente dato atto dell'assenza di documentazione idonea a provare la sussistenza dei requisiti di cui all'art.2 co2 lett.d ccii per ritenere l'impresa dell'odierno reclamante quale “impresa minore”. All'esito del presente giudizio di secondo grado questa Corte non può che constatare la permanente insufficienza di documentazione idonea provare la sussistenza dei requisiti di cui all'art.2 co.1 lett.d ccii in capo all'impresa del reclamante. In particolare, non vi sono elementi per poter ritenere che i debiti dell'impresa individuale reclamante ammontino ad un importo
7 - Si deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002 (v. Cass.
SS.UU. 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Genova, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata, dichiarata la contumacia del curatore della procedura di liquidazione giudiziale, definitivamente pronunciando così provvede:
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Prima Sezione - Volontaria
R.G. V.F. 178/2024
La Corte D'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Rosella Silvestri Presidente
Dott. Stefano Tarantola Consigliere relatore
Dott. Francesca Traverso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di secondo grado promosso con reclamo da
(C.F. ), in proprio ed in qualità di titolare Parte_1 C.F._1
della ditta Individuale di , assistito e difeso dall'Avv. Riccardo CP_1 CP_2
Incardona reclamante contro
(C.F. Controparte_3 C.F._2
(C.F. ) CP_4 C.F._3 entrambe assistite e difese dall'Avv. Giuseppe Miraglia reclamati
PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ditta individuale Controparte_5
, in persona del Curatore Dott.
[...] CP_6
reclamato – non costituito avverso la sentenza del Tribunale di Genova 28 giugno 2024 n.103/2024 con la quale è stata dichiarata l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della ditta individuale;
Controparte_5
con le seguenti conclusioni delle parti costituite per il reclamante: ricorre all' Ill.ma Corte d'Appello affinché letto il ricorso che precede e la documentazione ad esso allegata voglia, previa fissazione dell'udienza di discussione, revocare la sentenza n. 104/2024 del Tribunale di Genova Sez. Fallimentare depositata in data 28 giugno 2024 e notificata al sig. in data 23 luglio 2024,e CP_2
conseguentemente revocare la liquidazione Giudiziale de e del Controparte_5
suo titolare in proprio, per insussistenza dei requisiti per la fallibilità CP_2 dell'impresa individuale In via istruttoria si insta per l'ammissione di CTU atta a verificare la l'esigibilità dei crediti dell' a fronte Controparte_7 dell'eccepita prescrizione.. per i reclamati costituiti: che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, se ritenuto opportuno, voglia respingere il reclamo proposto dal ricorrente, con ogni provvedimento di legge, vinte le spese, anche in considerazione della mancata difesa nella fase preliminare.
Il P.G., al quale è stato trasmesso il fascicolo in visione, non ha rassegnato specifiche conclusioni, apponendo il proprio visto in data 11 novembre 2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 – Con la sentenza reclamata sono stati ritenuti sussistenti i presupposti, su istanza delle creditrici e , per la dichiarazione Controparte_3 CP_4 di apertura della procedura di liquidazione giudiziale dell'impresa individuale
[...]
, che nel procedimento conclusosi con la sentenza Controparte_5
reclamata non aveva prodotto alcuna documentazione.
pag. 2/5 ammontino ad importo superiore ad € 500.000,00, nei confronti dell' CP_7
, in quanto il debito dell'impresa individuale è di circa € 370.000,00 nei
[...] confronti dell' , essendo il restante debito anteriore all'inizio Controparte_7 dell'attività dell'impresa individuale , nell'anno 2014. Ha inoltre contestato CP_1
l'effettiva esigibilità degli importi, riferiti per la maggior parte a debiti contributivi e previdenziali, ove gli importi non anteriori al 2013 sono pari a complessivi €
403.315,85. Ha inoltre dedotto che il debito verso l' per sorte Controparte_7 capitale è indicato in soli € 460.426,71, essendo le restanti somme richieste a titolo di sanzioni e interessi.
3 – Con la costituzione in giudizio, le reclamate hanno dedotto che i propri crediti sono sorti durante i rispettivi rapporti di lavoro subordinato dagli anni 2015/2016 sino all'anno 2022, allorché i rapporti di lavoro sono cessati, e che l'azione è stata esperita per procedere successivamente al richiedere l'anticipazione del TFR e parte delle ultime tre mensilità tramite il fondo di garanzia gestito dall' . Hanno chiesto rigettarsi il CP_8
reclamo nella sussistenza dei requisiti per l'assoggettabilità dell'impresa del reclamante alla procedura di liquidazione giudiziale.
4 – Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale non si è costituito nel procedimento e deve esserne dichiarata la contumacia nella regolarità della notificazione.
pag. 3/5 inferiore ad € 500.000,00. L'indicazione dei debiti verso dell' Controparte_7
documentata in atti e quella dei debiti verso le reclamate, è complessivamente superiore a tale importo. Le contestazioni del reclamante in ordine alla possibile prescrizione di alcuni dei crediti vantati dall' , ed in ordine alla non riferibilità CP_7 CP_7 all'impresa individuale di altri crediti, sono generiche e non svolte con specifico riferimento a precisi importi, non consentendo sul punto alcuna attività istruttoria, neppure tramite CTU che sarebbe meramente esplorativa. La mancanza del requisito di cui all'art.2 co.1 lett.d n.3 ccii, in relazione all'entità dei debiti anche non scaduti superiore ad € 500.000,00, è di per sé sufficiente per escludere la fondatezza del reclamo, che deve pertanto essere rigettato. Resta assorbita ogni diversa ragione di impugnazione.
6 – Le spese seguono la soccombenza del reclamante e sono liquidate in favore del reclamato costituito, secondo i valori medi della vigente TF. Il valore della causa deve ritenersi indeterminabile (avendo il ricorrente fatto generico riferimento alla circostanza che il procedimento sarebbe in materia di volontaria giurisdizione, ove, al contrario, il presente giudizio ha natura contenziosa;
v., tra le altre, Cass.Sez.1, 22.12.2016 n.26771;
Cass. Sez.1, 21.03.2003, n.4128). Deve pertanto farsi riferimento allo scaglione da €
26.001 sino ad € 52.000,00, con liquidazione delle spese a favore delle reclamate come di seguito indicato avendo riferimento ai relativi valori medi: fase di studio della controversia € 2.058,00, fase introduttiva del giudizio € 1.418,00, fase di trattazione €
3.045,00, fase decisionale € 3.470,00, e così complessivamente € 9.991,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
pag. 4/5 1. rigetta il reclamo;
2. condanna la parte reclamante al pagamento, in favore delle parti reclamate costituire, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 9.991,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3. da atto della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del
2002.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Stefano Tarantola Dott. Rosella Silvestri
pag. 5/5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 – Con il reclamo è stata contestata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.2 co.1° lett.d) ccii. In particolare, il reclamante ha dedotto che i ricavi, nell'ultimo triennio antecedente, sono stati i seguenti: € 82.841,00 nell'anno 2022 (dichiarazione redditi
2023, doc.2); € 126.474,00 nell'anno 2021 (dichiarazione redditi 2022, doc.3); €
66.680,00 nell'anno 2020 (dichiarazione redditi 2021, doc.4). Ha contestato che i debiti
5 – Il reclamo non è fondato e deve essere rigettato. Nel primo grado di giudizio l'odierno reclamante non ha prodotto alcuna documentazione, e il Tribunale di Genova ha pertanto necessariamente dato atto dell'assenza di documentazione idonea a provare la sussistenza dei requisiti di cui all'art.2 co2 lett.d ccii per ritenere l'impresa dell'odierno reclamante quale “impresa minore”. All'esito del presente giudizio di secondo grado questa Corte non può che constatare la permanente insufficienza di documentazione idonea provare la sussistenza dei requisiti di cui all'art.2 co.1 lett.d ccii in capo all'impresa del reclamante. In particolare, non vi sono elementi per poter ritenere che i debiti dell'impresa individuale reclamante ammontino ad un importo
7 - Si deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002 (v. Cass.
SS.UU. 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Genova, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata, dichiarata la contumacia del curatore della procedura di liquidazione giudiziale, definitivamente pronunciando così provvede: