Sentenza 17 novembre 2010
Massime • 1
Ai fini del riconoscimento dell' incapacità di intendere e di volere del minore di età al momento del fatto, è necessario l'accertamento di un'infermità di natura ed intensità tali da compromettere, in tutto od in parte, i processi conoscitivi, valutativi e volitivi del soggetto, eliminando od attenuando grandemente la capacità di percepire il disvalore sociale del fatto e di autodeterminarsi autonomamente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/11/2010, n. 43953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43953 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 17/11/2010
Dott. IANNELLI Enzo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 976
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - N. 21197/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) C.F.H. N. IL (omesso) ;
avverso la sentenza n. 244/2009 CORTE APP. SEZ. MINORENNI di NAPOLI, del 11/03/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/11/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENZO IANNELLI;
Udito il Procuratore Generale in persona.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso;
Udita la relazione del cons. Dr. Enzo Jannelli;
Udito il Sostituto Procuratore Generale, Aurelio Galasso, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito per il ricorrente l'avv. Ponticiello Salvatore che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
- 1 - Con sentenza dell'11.3.2010, depositata il 24 successivo, la Corte di appello di Napoli Sez. Minorenni confermava la sentenza emessa il 19.11.2009 dal Gup del Tribunale dei minori della stessa città che dichiarava, in sede di giudizio abbreviato, C.F.H. colpevole dei reati, in concorso e continuazione, di violazione di domicilio, rapina, omicidio, reati tutti pluriaggravati, detenzione e porto di armi da sparo e, concesse le attenuanti generiche e la diminuente della minora età prevalenti sulle aggravanti contestate, calcolata la riduzione per il giudizio abbreviato, condannava l'imputato alla pena di dieci anni di reclusione.
In breve i fatti di reato come ricostruiti dai giudici di secondo grado: l'imputato con altre due persone, ancora un minorenne, tale M. , ed un maggiorenne, M.F.T. , si introduceva, il maggiorenne armato di pistola, il (omesso) nella abitazione di D.S. , di anni 77, a scopo di rapina. Il D.A. veniva colpito ripetutamele con pugni e calci, riportando frattura dell'osso zigomatico e dell'arcata zigomatica di destra, focolai contusivi, parenchima polmonare, ematomi al volto ed alla mascella, ai polsi ed alla regime pretibiale. E veniva lasciato sanguinante per terra con le mani ed i piedi legati.
Quindi i tre si impossessavano di denaro , di telefonini, preziosi, orologi ed una pistola della vittima, la quale, rinvenuto, dopo due giorni nella sua abitazione e malgrado le cure prestategli, decedeva il (omesso) in seguito allo shock traumatico subito a causa in particolare delle lesioni ricevute nell'emivolto destro. La motivazione della sentenza si impegnava in particolare per affermare la piena imputabilità dell'imputato che all'epoca dei fatti aveva superato di poco più di due mesi il quattordicesimo anno di età: a fronte delle conclusioni peritali, che dell'imputato avevano riconosciuto la capacità di intendere, ma non quella del volere, anche a causa delle asserite minacce rivolte al C.F.H. dal correo maggiorenne, i giudici di merito avevano ritenuto la piena capacità di autodeterminazione del minore in cui non si riscontrava una totale soggezione psicologica nei confronti del maggiorenne, tenuto conto peraltro del reato - l'omicidio - commesso, con particolare crudeltà, infierendo sulla vittima con azioni ripetutamente violente, che gli cagionavano fratture all'osso ed all'arcata zigomatica, ematomi in regioni vitali, quali torace ed addome, lesioni tutte alle quali, per essere stato il D. legato mani e piedi, nell'impossibilità quindi di richiedere aiuto, era conseguito, per essere rimasto in quelle condizioni per più di 48 ore, l'exitus. Rilevavano ancora i giudici che la morte si sarebbe potuto senz'altro evitare se le cure mediche prestategli solo successivamente fossero state tempestive.
I giudici di appello, poi, escludevano che il minore avesse agito sotto la minaccia invincibile del maggiorenne, valorizzando il dato della non indispensabilità del suo contributo per la consumazione del reato e quindi della non necessità per il correo maggiorenne di costringerlo, escludevano ancora che non vi fosse stata consapevolezza piena dell'evento cagionato, valorizzando le modalità dell'azione e della direzione dei colpi ripetuti alla testa, al torace ed all'addome della vittima, nonché considerando il comportamento del tutto omissivo successivo alla consumazione della azione violenta e precedente al verificarsi dell'exitus, infine, ritenevano, proprio in base alla brutalità delle modalità esecutive dell'azione violenta, alla crudeltà che ne emergeva, adeguata la pena inflitta e giudizio congruo quello di aver escluso la ricorrenza delle attenuanti, pur richieste dalla difesa, di cui agli artt. 114 e 116 c.p.. - 2 - Ricorre l'imputato, tramite difensore, proponendo sette motivi di ricorso: con il primo denuncia erronea applicazione della legge penale per aver desunto il giudice di merito l'imputabilità al momento del fatto dalla sua colpevolezza, in termini dal dolo di particolare intensità e durata, senza tener conto delle ragioni e delle conclusioni della perizia disposta d' ufficio, nella parte in cui avevano si riconosciuto la sua piena capacità di intendere, ma insieme anche una disarmonia nella maturazione della personalità ed un deficit cognitivo prestazionale che ne escludeva la capacità di volere;
con il secondo manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione giudiziale per il fatto che la sentenza, da un lato, non aveva valutato l'incidenza sul volere dell'imputato delle minacce che il predetto aveva più volte dichiarato di aver subito, dall'altro, l'insufficiente valutazione della sua età, di poco più di due mesi superiore al quattordicesimo anno, le condizioni sociali, culturali ed ambientali del suo vissuto, la relazione redatta il 24.2.2010 dalla psicologa che aveva evidenziato la mancanza nel minore, di una "piena maturazione dal punto di vista intellettivo", la necessità di una psico-diagnosi per valutare l'incidenza sulla personalità degli abusi sessuali subiti dall'indagato ad opera della persona offesa, che non "ha accesso a modalità di pensiero evolute tanto da identificarsi - sempre nel pensiero del perito - in un bambino di otto anni;
con il terzo e quarto motivo rilevava la violazione della legge penale per omessa qualificazione del fatto come omicidio preterintenzionale come doveva desumersi da puntuali circostanze di fatto, per nulla considerate dai giudici di merito, le seguenti: non erano state attinte con le azioni violente parti vitali, non era stato fatto uso dell'arma, la porta di ingresso non era stata chiusa a chiave proprio per permettere soccorsi richiamati peraltro dall'alto volume della radio lasciata accesa;
con il quinto motivo violazione di legge e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione per aver escluso che il minore agiva in stato di necessità per via delle minacce subite dal correo maggiorenne e riferite dal minorenne in tutte - cinque - le sue deposizioni rese con sistematica coerenza e senza contraddizione alcuna;
con il sesto motivo richiamava la violazione dell'art. 116 c.p. per non aver considerato il giudice di merito che l'omicidio era stata mera conseguenza non voluta del delitto di rapina, proprio per la serie di circostanze già indicate nella esplicitazione del terzo motivo di ricorso;
con il settimo e l'ottavo motivo, infine, rimarcava la mancanza di motivazione per la non concessione dell'attenuante della minima importanza nella preparazione e nella esecuzione dei reati - ex art.114 c.p. - e ancora l'illogicità e la manifesta contraddittorietà
del discorso giustificativo giudiziale in punto di entità della pena inflitta.
- 3 - Il ricorso non merita accoglimento.
La tesi difensiva della non imputabilità del minore è stata compiutamente esaminata dai giudici di merito che sono pervenuti ad una conclusione del tutto opposta attraverso una critica puntuale delle conclusioni che hanno ritenuto contraddirtene del perito. Vi è da premettere che la incapacità di intendere e volere dell'imputato di età fra i 14 ed i 18 anni non è subordinata, come avviene invece per l'età adulta, ad uno stato patologico, ed in particolare ad una infermità, ma l'incapacità può derivare da uno stato di immaturità, tipico dell'età minore. Ed il concetto di maturità non può essere assoluto, bensì relativo: deve cioè correlarsi al reato compiuto, il che impone chiedersi se il minore è psichicamente immaturo e, in caso affermativo, se il reato sia da considerarsi una manifestazione sintomatica dell'accertata immaturità psichica.
Perché un minore di età sia riconosciuto incapace di intendere e volere al momento della commissione del reato è necessario l'accertamento di una immaturità o anche a maggior ragione di una infermità di natura ed intensità tali da compromettere, in tutto o in parte, i processi conoscitivi, valutativi e volitivi attenuando grandemente la capacità di percepire il disvalore sociale del fatto e di autodeterminarsi autonomamente. Pertanto specifiche condizioni socio-ambientali e familiari nelle quali il minore si è trovato e che hanno determinato un vissuto particolarmente doloroso e lacerante, se pure possono avere avuto influenza negativa sul soggetto, inficiando le potenzialità di valutazione critica della propria condotta e agevolando il processo psicologico di auto - legittimazione del crimine, non hanno, per ciò solo, compromesso la capacità del minore di rendersi conto del significato delle proprie azioni e di volizione delle stesse e quindi non rappresentano una forma di patologia mentale legittimante un giudizio di non imputabilità (Cass. Sez. 6^, 25.5.2003 - dep. 28.7.2003 -, n. 31753, Maddaloni).
Ora, secondo lo stesso perito, l'imputato al momento del fatto era capace di intendere ma incapace di volere. E tale incapacità doveva collegarsi ad un deficit cognitivo - prestazionale collegato ad una disarmonia nella maturazione della personalità. Ma un tale reciso giudizio contrasta con le altre conclusioni peritali che certificano un buon livello intellettivo e una sufficiente maturità sociale, tale da riuscire il minore ad organizzare in piena autonomia rispetto alla famiglia di origine la sua vita relazionale, sociale e lavorativa, una autonomia addirittura definita superiore alla norma per l'età. Un tale giudizio contrasta visibilmente la diagnosi di una disarmonia evolutiva incompatibile, secondo la scienza psicopatologica con la "buona autonomia sociale e relazionale" che denuncia il conseguimento della maturità.
Del resto la difesa dell'imputato, sulla scia peraltro del discorso peritale, in buona sostanza attribuisce alle violenze ed alle minacce del correo maggiorenne il fattore condizionante la mancanza di volontà del minore: il che finisce per collocare la causa della incompatibilità in un fattore esterno alla personalità del soggetto, ponendo quindi in essere una vera e propria contraddizione, nel postulare una incapacità di volere per fattori esogeni, esterni. - 5 - Ma sul punto, sulle violenze condizionanti l'azione, i giudici di merito hanno con valutazioni congrue e coerenti sottolineato che dagli atti non emergono dati favorevoli ad una siffatta ricostruzione, se non le dichiarazioni costanti del minore, perciò stesso interessato a costituirsi una difesa strenua dalle contestazioni. Di più; si registrano, e sono ben sottolineate nel discorso giustificativo giudiziale, circostanze deponenti nel senso di una autonomia decisionale del minore che, da un lato, non ha aderito immediatamente alle richieste del maggiore di concorrere nel reato, dall'altro, se non ha partecipato, ha comunque assistito, rafforzando così la determinazione criminosa dei correi, al pestaggio cruento e continuo, tanto da condurlo a morte, di un vecchio, solo ed indifeso, ed ancora si è accompagnato al maggiorenne dopo i fatti per cedere la merce rubata a terze persone, dall'altro ancora ha tenuto una condotta passiva, anche al di fuori ed al di là delle asserite pressioni del maggiorenne, per un lasso di tempo di oltre 48 ore che ha determinato, in mancanza di una pur possibile assistenza, l'evoluzione delle lesioni che hanno determinato l'exitus dell'aggredito.
- 6 - Il che porta ad escludere che non vi fosse la consapevolezza di cagionare la morte del D.S. , picchiato selvaggiamente, lasciato con mani e piedi legato in modo da non poter chiedere soccorso, con il filo del telefono staccato dalla cornetta, con una radio accesa ad alto volume in modo da impedire dall'esterno qualsiasi sentore del suo stato.
Da tutto questo i giudici di merito hanno congruamente escluso, proprio in base alle modalità della condotta durante e dopo le lesioni inferte alla persona offesa, la praticabilità di una ipotesi di delitto preterintenzionale, di un delitto commesso in stato di necessità per la minaccia di altri, di un concorrente con volontà polarizzata ad un evento diverso da quello commesso dal correo. Ed è principio giurisprudenziale pacifico quello secondo cui nel caso in cui l'evento sia stato previsto come certo o anche come altamente probabile e quindi voluto, non può prospettarsi ne' l'ipotesi di cui all'art. 584, ne' quella di cui all'art. 586 ne' l'altra ancora dell'art. 116 c.p.. E così sempre la rappresentazione in sentenza delle modalità cruente, brutali accanite delle violenze sulla persona offesa, anziana ed indifesa, come la conoscenza da parte del minore delle abitudini, della casa, degli eventuali valori conservati della persona offesa hanno motivato la decisione dei giudici di non applicare le attenuanti della minima importanza nella preparazione ed esecuzione del reato. La preminente valorizzazione di circostanze così pregne di disvalore giuridico - sociale su altre, pur se presenti, circostanze, quali la giovane età dell'imputato, il suo vissuto sfortunato per non aver incontrato opportunità di riscatto, costituisce prerogativa propria del giudice di merito ove ne dia, come nel caso di specie, congrua motivazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2010