Art. 32. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 2 APRILE 1980, N. 127))
La pensione di invalidita' si consegue a qualunque eta' nel caso di inabilita' totale e permanente alla professione di ostetrica, purche' risultino versati almeno cinque anni di contribuzione.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 2 APRILE 1980, N. 127)) ((COMMA ABROGATO DALLA L. 2 APRILE 1980, N. 127))
La pensione di invalidita' si consegue a qualunque eta' nel caso di inabilita' totale e permanente alla professione di ostetrica, purche' risultino versati almeno cinque anni di contribuzione.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 2 APRILE 1980, N. 127)) ((COMMA ABROGATO DALLA L. 2 APRILE 1980, N. 127))