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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXX, sentenza 18/02/2026, n. 2795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2795 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2795/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RUSSO DE RA ES, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15458/2025 depositato il 10/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 AT - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via G. Grezar 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia Indirizzo_1 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250001204561000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2154/2026 depositato il 05/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato, il ricorrente, Ricorrente_1, ha impugnato la cartella di pagamento n.10020250001204561000 notificata in data 24.03.2024, inerente tasse automobilistiche emesse dalla Regione Campania e risalenti all'anno 2019.
Rileva che al riguardo era stato proposto ricorso rg. n. 1912/2025 innanzi alla Corte Tributaria di Salerno e che in data 18/06/2025 è stata emessa sentenza N. 3702/2025, depositata il 30/06/2025, che dichiarava la propria incompetenza territoriale con obbligo di riassunzione nei termini di legge.
Eccepisce la mancata notifica degli atti presupposti alla cartella impugnata
Si è costituita ADER che ha chiesto dichiararsi la propria carenza di legittimazione passiva.
Si è costituita Regione Campania che ha depositato avviso di accertamento n. 964209838513 e relativa ricevuta di notifica a mezzo raccomandata in data 26.7.2022.
All'udienza del 5.2.2026, la Corte, riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Dalla documentazione prodotta in giudizio dalla Regione Campania risulta la regolarità della notifica dell'avviso di accertamento presupposto alla cartella di pagamento impugnata n. 0020250001204561000.
In particolare risulta la notifica in data 26.7.2022 dell'avviso di accertamento n. 964209838513 relativo al mancato pagamento delle tasse auto relative all'anno 2019. Relativamente alla tassa automobilistica, il termine di prescrizione è fissato in 3 anni ai sensi dell'art. 1, comma 163, L. n. 296/2006 e decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui il pagamento era dovuto.
In relazione alla legittimità delle notifiche da parte degli enti impositori eseguite a mezzo raccomandata A/
R si richiamano le recenti pronunce della Suprema Corte, con le ordinanze n. 23166 del 12 agosto 2025 e n. 21789 del 29 luglio 2025, che hanno ribadito che gli enti impositori possono notificare direttamente atti tributari tramite raccomandata con avviso di ricevimento (A.R.).
Ne consegue che alcuna prescrizione può al riguardo ritenersi maturata nel tempo intercorrente tra la data di notifica dell'avviso di accertamento, 26.7.2022 e la data di notifica della cartella impugnata, 24.3.2024.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si quantificano in euro
200.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RUSSO DE RA ES, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15458/2025 depositato il 10/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 AT - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via G. Grezar 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia Indirizzo_1 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250001204561000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2154/2026 depositato il 05/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato, il ricorrente, Ricorrente_1, ha impugnato la cartella di pagamento n.10020250001204561000 notificata in data 24.03.2024, inerente tasse automobilistiche emesse dalla Regione Campania e risalenti all'anno 2019.
Rileva che al riguardo era stato proposto ricorso rg. n. 1912/2025 innanzi alla Corte Tributaria di Salerno e che in data 18/06/2025 è stata emessa sentenza N. 3702/2025, depositata il 30/06/2025, che dichiarava la propria incompetenza territoriale con obbligo di riassunzione nei termini di legge.
Eccepisce la mancata notifica degli atti presupposti alla cartella impugnata
Si è costituita ADER che ha chiesto dichiararsi la propria carenza di legittimazione passiva.
Si è costituita Regione Campania che ha depositato avviso di accertamento n. 964209838513 e relativa ricevuta di notifica a mezzo raccomandata in data 26.7.2022.
All'udienza del 5.2.2026, la Corte, riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Dalla documentazione prodotta in giudizio dalla Regione Campania risulta la regolarità della notifica dell'avviso di accertamento presupposto alla cartella di pagamento impugnata n. 0020250001204561000.
In particolare risulta la notifica in data 26.7.2022 dell'avviso di accertamento n. 964209838513 relativo al mancato pagamento delle tasse auto relative all'anno 2019. Relativamente alla tassa automobilistica, il termine di prescrizione è fissato in 3 anni ai sensi dell'art. 1, comma 163, L. n. 296/2006 e decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui il pagamento era dovuto.
In relazione alla legittimità delle notifiche da parte degli enti impositori eseguite a mezzo raccomandata A/
R si richiamano le recenti pronunce della Suprema Corte, con le ordinanze n. 23166 del 12 agosto 2025 e n. 21789 del 29 luglio 2025, che hanno ribadito che gli enti impositori possono notificare direttamente atti tributari tramite raccomandata con avviso di ricevimento (A.R.).
Ne consegue che alcuna prescrizione può al riguardo ritenersi maturata nel tempo intercorrente tra la data di notifica dell'avviso di accertamento, 26.7.2022 e la data di notifica della cartella impugnata, 24.3.2024.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si quantificano in euro
200.