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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/04/2025, n. 1265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1265 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in persona della dott.ssa Francesca Caputo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 991/2024 R.G. contenzioso, vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Limongelli, come Parte_1
da mandato in atti
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. notificato in data 29.4.2024 Parte_1 adiva il Tribunale di Lecce al fine di sentir accertare la simulazione assoluta del contratto di compravendita stipulato con atto notarile del 3.6.1991, con cui risultava aver ceduto al resistente i seguenti cespiti: a) Fabbricato in Leverano alla via Pantelleria,
s.n., composto da abitazione a piano terra di 5 vani e accessori e un vano garage a piano terra, in catasto al foglio 29 ptc. 1105 sub 4 e ptc sub 5; b) Abitazione in Porto Cesareo alla traversa 1, p.t. in catasto al foglio 21 ptc. 1067 sub. 1 e ptc. 1067 sub. 2; c)
Appezzamento di terreno agricolo in agro di Leverano, località Monte d'Arena di are
37 e centiare 58, in catasto al foglio 41 ptc. 22; d) Appezzamento di terreno agricolo in agro di Leverano, località Romana, di are 19 e centiare 69, in catasto al foglio 17 ptc.
127; e) ½ indiviso di appezzamento di terreno agricolo in agro di Leverano località
Cappella di are 19 e centiare 85 in catasto al foglio 8 ptc. 218; f) appezzamento di terreno agricolo in agro di Copertino località Pigno, di are 15 e centiare 35, in catasto al foglio 3 ptc. 129; assumeva, a sostegno della prefata istanza, di aver concluso il suddetto negozio, unitamente al proprio figlio al fine di sottrarre i beni ad un'eventuale futura azione dei creditori del fratello, come indicato nella separata dichiarazione sottoscritta dall'acquirente; invocava, pertanto, la restituzione, mediante trasferimento, in suo favore, degli immobili oggetto della cessione, con vittoria delle spese di lite.
Il , benchè ritualmente evocato in giudizio, non curava la propria CP_1 costituzione sicchè, all'udienza del 19.6.2024 ne veniva dichiarata la contumacia ed il procedimento veniva rinviato per la discussione orale;
all'udienza del 20.11.2024 il procuratore di parte ricorrente curava detto incombente, quindi la causa veniva immediatamente trattenuta in decisione.
La domanda articolata dalla ricorrente appare suscettibile di accoglimento.
Giova, innanzitutto, ricordare come ricorra simulazione quando i contraenti, in accordo tra loro, esprimono dichiarazioni formali diverse dal loro interno volere, manifestando il loro reale intendimento con un secondo negozio detto dissimulato.
L'accordo simulatorio è un contratto apparente e privo di effetti giuridici tra le parti.
La controdichiarazione costituisce atto di accertamento o di riconoscimento scritto che non ha carattere negoziale e non si inserisce come elemento essenziale nel procedimento simulatorio, di talché non solo non deve essere coeva all'atto simulato, ma non deve neppure necessariamente provenire da tutti i partecipi all'accordo simulatorio, potendo provenire anche dalla sola parte che voglia manifestare il riconoscimento della simulazione, purchè si tratti della parte contro il cui interesse è redatta, da quella parte, cioè, che trae vantaggio dall'atto simulato (cfr. Cass. 1 ottobre
2003 n. 14590).
La causa simulandi, infine, configura il motivo concreto per il quale le parti hanno posto in essere un contratto in realtà non voluto, dando vita ad una mera apparenza e rileva solo per fornire indizi rivelatori dell'accordo simulatorio, ma non è indispensabile ai fini della pronuncia di accertamento della simulazione medesima.
Il disposto normativo di cui all'art. 1414 c.c., invero, statuisce che il contratto simulato non produce effetto tra le parti sicchè, in caso di contratto simulato di compravendita, il bene resta nella proprietà del simulato alienante.
La prova, tra le parti, della simulazione di un negozio solenne soggiace ad un requisito di forma scritta “ad probationem tantum”, ma non pure a quello solenne ed ulteriore eventualmente richiesto “ad substantiam” per l'atto della cui simulazione si tratta, poiché le controdichiarazioni, nel rappresentare il documento idoneo a fornire la suddetta prova, sono destinate a restare segrete e possiedono, quindi, un'obbiettività giuridica diversa dalle modificazioni dei patti, le quali implicano un nuovo accordo, modificativo del precedente, realmente voluto e concluso (cfr. Cass. 24 luglio 2017 n. 18204).
Pertanto, qualora il contratto simulato sia stato concluso per iscritto e tale forma sia richiesta a pena di nullità ai sensi dell'art. 1350 c.c., la prova dell'accordo simulatorio, traducendosi nella dimostrazione del negozio dissimulato, deve essere fornita con la produzione in giudizio dell'atto contenente la controdichiarazione, sottoscritta dalle parti o comunque dalla parte contro la quale è esibita (cfr. Cass, 28 maggio 2007 n.
12487).
Orbene, nel caso di specie, l'onere probatorio gravante sulla ricorrente deve intendersi adempiuto mediante la produzione della dichiarazione a firma del , CP_1 sottoscritta in epoca coeva al contratto di compravendita simulato, con la quale il resistente ha espressamente dato atto della natura fittizia del trasferimento dei beni ad opera della madre e della finalità di tale operazione.
La domanda formulata dalla deve, pertanto, trovare accoglimento. Parte_1
Le spese di lite vengono compensate tra le parti, non avendo il resistente manifestato opposizione rispetto alla domanda della ricorrente.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di così Parte_1 Controparte_1 dispone:
- accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, accerta la simulazione assoluta dell'atto pubblico di vendita stipulato dalle parti in data 3.6.1991, registrato a Gallipoli in data 25.6.1991 al n. 1005, trascritto in data 24.6.91 al n. 23532 reg. ordine e n. 019554 reg. particolare, inerente i compendi immobiliari indicati in motivazione;
- ordina al Conservatore dei RR.II. di Lecce la trascrizione della presente statuizione.
- compensa tra le parti le spese di lite.
Lecce, 16.4.2025
Il giudice
Dr.ssa Francesca Caputo