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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 21/01/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1969/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Giulia Conte Presidente Estensore
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere
Dott. ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1969/2022 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. EVA MARRI, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata come da procura in atti
APPELLANTE contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. ELISABETTA Controparte_1 C.F._2
RENIER, elettivamente domiciliata come da procura in atti
(p. iva ), con il patrocinio degli avv.ti Controparte_2 P.IVA_1
MARIA PIA ELENA DE POMPEIS e FRANCESCA SQUILLACE, elettivamente domiciliata come da procura in atti
APPELLATI
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“respinta ogni diversa istanza o domanda avversaria e dichiarato di non accettare il contraddittorio su domande e/o eccezioni nuove o tardivamente proposte perché voglia la
1 Corte d'Appello, in accoglimento dell'appello e in totale riforma della sentenza di primo grado, accogliere le conclusioni spiegate dalla Dott.ssa in primo grado e Parte_1 dunque
- respingere ogni domanda nei confronti della Dott.ssa perchè infondata Parte_1
e comunque non provata;
con vittoria di spese e compensi anche della procedura di ATP nonché di CTU e CTP;
- in ipotesi negata e impugnata di accoglimento anche parziale delle domande attrici nei confronti della Dott.ssa dichiarare l Parte_1 Parte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore tenuta a
[...] sollevare, garantire e tenere indenne essa Dott.ssa dal pagamento di Parte_1 qualsiasi somma, onere o spesa nessuna esclusa che risultasse tenuta a pagare a
[...]
e per l'effetto condannare l Compagnia di CP_1 Controparte_2
Assicurazioni a pagare a somme di importo corrispondente a quelle che la Controparte_1
Dott.ssa fosse condannata a pagare a per capitale, Parte_1 Controparte_1 rivalutazione, interessi, spese e comunque nessuna esclusa o eccettuata. Con vittoria di spese e di compensi anche della procedura di ATP nonché di CTU e CTP e condanna di
Assicurazioni a restituire le somme Parte_2 corrispostele dalla Dott.ssa per compulsum ad evitare l'esecuzione della Pt_1 sentenza di primo grado e pari ad € 6.005,81.
In linea istruttoria si insiste nella contestazione della CTU perché non risponde né completamente al quesito né alle note di osservazioni del CT di parte Dott. Persona_1
e nella richiesta di chiamata del CTU a chiarimenti e ad integrare la perizia per le ragioni e sui punti tutti evidenziati dal CTP della Dott.ssa Dott. nelle sue Pt_1 Persona_1 osservazioni ovvero nel suo rinnovo;
si insiste altresì nell'ammissione delle prove per testi chieste nella 2° memoria ex art. 183 e non ammesse dal G.U. con i testi ivi indicati e si ribadisce l'opposizione alle prove orali ex adverso richieste sia dalla
[...] sia dall'attrice per i motivi spiegati nella 3° memoria ex art. 183 c.p.c.; in Controparte_2 ipotesi negata di ammissione si insiste nella richiesta di controprova coi testi pure indicati nella detta 3° memoria ex art. 183 c.p.c..
Con vittoria di spese e di onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
Per parte appellata : CP_1
“in via preliminare di rito: dichiararsi inammissibile, improcedibile l'atto di appello proposto dall'appellante per tutti i motivi in atti indicati e dichiararsi confermata la sentenza di primo grado;
2 nel merito e comunque dichiararsi inammissibile, improcedibile o comunque infondato l'appello proposto dall'appellante per i motivi in atti indicati e respingerlo integralmente, con conferma della sentenza di primo grado.
In ogni caso confermare la sentenza impugnata in ogni sua parte.
Con vittoria di spese, compensi professionali e accessori di legge, per entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria si chiede anche acquisirsi il fascicolo i primo grado.
Si chiede ammettersi le prove istruttorie di cui alla seconda memoria ex art. 183 cpc e dell'atto di citazione.
Si oppone alle richieste istruttorie di parte avversaria e si chiede che vengano respinte e si riporta alle specifiche contestazioni di cui alla terza memoria ex art. 183 cpc.
Si riporta integralmente a tutti gli scritti difensivi della causa di primo grado.”
Per parte appellata : Controparte_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, in via principale, dichiarare l'inammissibilità e la infondatezza dell'appello e, per l'effetto, rigettarlo anche eventualmente ex art. 348 bis c.p.c. con fissazione di udienza ex art. 350 bis c.p.c., confermando comunque integralmente la sentenza di primo grado impugnata;
in subordine, per il caso di ritenuta operatività della copertura assicurativa prestata da con la polizza, accertare e dichiarare la sussistenza dei limiti e Controparte_2 delle esclusioni indicate in narrativa, in particolare così come indicato al paragrafo B), con particolare riferimento alla eventuale mancata rispondenza dell'intervento all'impegno di risultato assunto dall'Assicurato, nonché limitatamente al danno diretto cagionato dal professionista al paziente, con esclusione della dazione/restituzione dei compensi, con esclusione della copertura assicurativa per i danni derivanti da assenza di consenso informato scritto, nonché per la sola parte di responsabilità che compete all'assicurato; in relazione a tale ultima eccezione ed in funzione del futuro eventuale esercizio da parte di
, del diritto di regresso nei confronti degli altri condebitori solidali, Controparte_2 ex art. 1916 c.c., si chiede sin da ora di accertare e dichiarare la graduazione delle colpe rispettivamente gravanti sulle parti ritenute corresponsabili nella causazione dell'evento di danno;
Con condanna al pagamento delle spese legali del presente giudizio, oltre al rimborso per spese generali (15%), C.P.A. ed I.V.A., come per legge.
In via istruttoria la difesa di insiste occorrendo anche in questa Controparte_2 sede per l'ammissione delle istanze istruttorie contenute nella propria memoria ex art. 183 sesto comma n. 2 c.p.c.”
3 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 192/2022 del Tribunale di Prato, in materia di responsabilità sanitaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
, dopo aver esperito un procedimento d'accertamento tecnico preventivo, Controparte_1 aveva convenuto davanti al Tribunale di Prato la dott.ssa , medico- Parte_1 odontoiatra, per sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni causatile con trattamenti ortodontici errati, quantificati nel complessivo importo di €. 82,684,67.
In particolate, l'attrice aveva esposto che:
nel 2006 si era rivolta alla dott.ssa per eliminare i fastidi che avvertiva ai denti Pt_1 dell'arcata inferiore a sinistra;
a seguito di ortopanoramica, la dott.ssa le aveva proposto il rifacimento della Pt_1 protesi fissa applicata all'emiarcata inferiore di sinistra, prospettando inoltre la necessità di intervenire anche all'arcata superiore, peraltro senza spiegarle i motivi per i quali era necessario realizzare interventi particolarmente estesi e importanti quali quelli che sarebbero stati eseguiti;
una volta terminati i lavori all'arcata inferiore, il ponte si era mosso, ragion per cui la dott.ssa l'aveva rifatto;
Pt_1
nel frattempo erano cominciati anche i lavori all'arcata superiore, ma anche in questo caso l'applicazione della protesi definitiva era stata problematica e si era staccata, di talché la dott.ssa aveva deciso di rifarne la parte anteriore;
Pt_1
proprio a causa di tali rifacimenti i lavori si erano protratti fino a giugno-luglio 2009, momento in cui erano state cementate in via definitiva le protesi;
la aveva deciso anche di estrarre il dente 27 in quanto non era riuscita a Pt_1 trattarlo;
nonostante i fastidi presentati dalla paziente, la dottoressa non le aveva esposto l'esigenza di coprire tutti i denti dell'arcata superiore;
nel corso dei trattamenti, essa aveva lamentato edemi, sanguinamenti gengivali, difficoltà masticatorie, digrignamento notturno, fratture particellari della copertura estetica della protesi;
al termine dei lavori, dopo il luglio 2009, essa era tornata ai controlli almeno 4-5 volte accusando fenomeni di infiammazione e difficoltà masticatorie, ricevendo esclusivamente rassicurazioni e, durante l'ultimo controllo, la dottoressa le aveva prospettato il
4 rifacimento della protesi inferiore sinistra e del “ponte vecchio” nel settore contro laterale, o in alternativa un bite;
essa attrice aveva allora deciso di rivolgersi ad altro medico, dott.ssa , che Per_2 tuttavia non aveva eseguito ulteriori trattamenti odontoiatrici, e alla dott.ssa Per_3
che aveva evidenziato degli errori nell'operato della dott.ssa redigendo
[...] Pt_1 una perizia di parte;
specificamente, tale consulente di parte aveva rilevato: “mobilità del ponte posizionato all'arcata dentaria inferiore sinistra, con annesso sanguinamento nonché dolorabilità alle gengive della parte interessata e posta a supporto della detta protesi;
dolorabilità e ricorrenti situazioni infiammatorie, con annesso gonfiore relativamente alla zona canina superiore destra;
scheggiature del rivestimento estetico ubicato all'arcata superiore che rendono le pareti dentarie ruvide e caratterizzate da gonfiore gengivale;
dolorabilità dentale nella masticazione;
digrignamento notturno;
affaticamento della muscolatura masticatoria con conseguente indolenzimento muscolare ed irradiamento della dolorabilità all'altezza sternocleidomastoidea e delle spalle”.
La si era costituita negando ogni responsabilità e comunque chiamando in causa Pt_1 il proprio assicuratore per la responsabilità professionale, , per Controparte_2 essere da esso tenuta indenne in caso di condanna.
L'assicuratore si era costituito, associandosi alle difese formulate dalla ma Pt_1 anche eccependo l'inoperatività del contratto assicurativo per violazione da parte della medesima degli artt. 1892 c.c. e 17 delle c.g.p., posto che al momento della stipula, in data 28.01.2011, essa aveva taciuto le criticità già insorte con la . CP_1
La causa era istruita con produzioni documentali e con una prima CTU, che era affidata al medesimo perito dell'ATP (dott. ; era poi, però, disposta la rinnovazione di tale Per_4 perizia, e la seconda CTU era affidata al dott. ; all'esito del deposito Per_5 dell'elaborato peritale e previo rigetto delle altre richieste istruttorie, il tribunale con sentenza 192/22 accoglieva (parzialmente) la domanda della , ritenendo CP_1 sussistente un inadempimento della e condannando quest'ultima a corrispondere Pt_1
a parte attrice la somma di euro 39.018,31 a titolo di risarcimento dei danni, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi dal dì del dovuto al dì del saldo effettivo;
dichiarava l'inoperatività della polizza assicurativa per effetto della violazione da parte della convenuta del combinato disposto degli artt. 1892 c.c. e 17 condizioni generali di polizza, così rigettando la domanda di manleva avanzata dalla nei confronti della Pt_1 terza chiamata;
condannava la convenuta a rifondere le spese di lite tanto all'attrice quanto all'assicuratore.
La ha appellato tale sentenza, facendo valere i seguenti motivi: Pt_1
5 I Motivo. Violazione dell'art. 2697 c.c. Errata valutazione delle prove. Vizio di motivazione: secondo l'appellante, il tribunale aveva acriticamente recepito una ctu che non aveva risposto ai quesiti formulati dal giudice né alle note critiche del suo ctp;
peraltro, la fin dal 2011 si era fatta curare dalla dott.ssa attendendo CP_1 Per_2 fino al 2016 per sottoporsi a quegli interventi che, se compiuti nel 2012, avrebbero consentito il recupero della situazione;
le protesi superiori erano ormai datate più di dieci anni (periodo 2007/11) di talché non era giusto che essa dovesse ripagarle per nuove, tenuto conto dei fisiologici rinnovi concedibili (8/10 anni) e del fatto che la malattia parodontale era, in ogni caso, patologia cronica e progressiva, specie se non curata;
difettava il nesso causale tra il suo contegno e le problematiche lamentate dalla paziente, posto che questa, pacificamente, era stata curata da altro dentista prima di lei, aveva interrotto il piano di cura da lei realizzato, si era in seguito rivolta ad altri, aveva atteso 9 mesi per introdurre l'ATP ed altri 6 mesi dopo la sua conclusione per introdurre il giudizio di merito (sicché o non aveva disturbi, o si era rivolta ad altri o aveva trascurato di intervenire, aggravando la situazione); il tribunale aveva erroneamente affermato, sulla scorta della ctu, che non vi era il consenso informato della e alcuna CP_1 informazione era stata fornita dalla convenuta all'attrice sull'intervento da effettuare, quando l'informativa era stata orale ed essa aveva formulato capitoli di prova per interrogatorio e per testi sul punto, ingiustamente non ammessi dal primo giudice, nei quali ha insistito;
II Motivo. Errata quantificazione del credito risarcitorio: il primo giudice (oltre all'importo di euro 11.118,31 a titolo di danno non patrimoniale) aveva liquidato a titolo di danno patrimoniale la somma complessiva di euro 27.900,00, di cui euro 19.400,00 per esborsi a terzi ed il resto per quanto corrisposto alla a titolo di compenso (da Pt_1 rimborsare), con ciò, da un canto, facendo gravare su essa appellante il costo delle protesi come nuove, quando invece avevano più di 10 anni (ed il rinnovo fisiologico era a
8/10 anni), e, dall'altro, disponendo la restituzione del compenso senza però aver risolto il contratto e duplicando in ultima analisi il danno risarcibile;
III Motivo. Errato rigetto della domanda di manleva: essa al momento della stipula della polizza azionata, nel gennaio 2011, non aveva alcuna contezza dell'esistenza di un danno;
neppure aveva ricevuto lamentele o richieste risarcitorie da parte della CP_1 prima dell'ottobre 2011; il rapporto si era infatti interrotto nel settembre 2011 quando essa professionista aveva consigliato alla paziente interventi più sofisticati ed invasivi, che lei non praticava, rivolgendosi a chi invece li eseguiva;
IV Motivo. Condanna alle spese: in conseguenza dell'accoglimento dei motivi di merito (e dunque non per vizi propri della regolamentazione delle spese processuali) la
6 doveva essere condannata a rifondere ad essa appellante le spese di lite o, CP_1 quantomeno, tali spese dovevano esserle rifuse dall'assicuratore, ex art. 1917 c.c.
Le appellate si sono costituite, entrambe eccependo l'inammissibilità ex artt. 348 bis e
342 c.p.c. dell'impugnazione e, comunque, chiedendone il rigetto;
l'assicuratore ha anche riproposto, ex art. 346 c.p.c., le proprie eccezioni in punto di pregiudizi non indennizzabili a termini di polizza.
Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza in data 14.11.2024, a seguito di trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 5.11.2024.
2. L'eccepita inammissibilità dell'appello.
Le appellate hanno eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione ex artt. 342 e 348 bis c.p.c., reiterando tali eccezioni anche in sede di conclusioni.
Entrambe le eccezioni vanno respinte.
Quanto all'eccezione di inammissibilità ex art. 342 cpc, si rileva che nell'atto di impugnazione sono chiare le ragioni del dissenso rispetto alla decisione impugnata e le norme che sarebbero state violate dal primo giudice, tanto è vero che parte appellata non ha avuto alcuna difficoltà a prendere posizione in merito a quanto argomentato dall'appellante.
Quanto poi all'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione ex art. 348 bis cpc, essa è superata dalla circostanza che il presente processo è già pervenuto alla fase decisoria, segno evidente che l'appello non era manifestamente infondato, tanto da poterlo dichiarare tale in limine litis mediante una semplice ordinanza di inammissibilità per tale causa.
3. Il primo motivo d'appello: la responsabilità.
Secondo l'appellante, nessuna delle due consulenze espletate, a firma del dott. Per_4 la prima e del dott. la seconda, sarebbero idonee ad evidenziare la propria Per_5 responsabilità e dunque sarebbe errata la sentenza di primo grado che ne ha recepito le risultanze.
Così non è.
Il dott. ha ben spiegato che il fallimento delle cure prestate dalla - Per_5 Pt_1 che lei stessa non nega, salvo ricondurlo alle preesistenti condizioni della paziente ed al suo atteggiamento attendista dopo l'interruzione del rapporto professionale inter partes -
è imputabile ad un evidente difetto nella fase di programmazione degli interventi e nella loro esecuzione.
Il ctu ha in particolare evidenziato che “la paziente antecedentemente ai Per_5 trattamenti per cui è in causa presentava riabilitazione protesica degli elementi
7 12,11,21,22,24 gia' devitalizzati e con esiti di apicectomia del 12, ponte mandibolare inferiore sinistro 34xx37 e ponte mandibolare inferiore dx da 47xx44 con impianto sommerso zona 45.
Dall'OPT del 2008 risulta eseguita una protesizzazione completa superiore di 13 elementi
e un ponte sul quadrante III di 4 elementi(34xx37)”.
La dott. aveva errato “nel disporre la monconizzazione di 6 elementi integri che, Pt_1 in quanto sani, non avrebbero dovuto essere né devitalizzati né monconizzati, ma bensì conservati.
La riabilitazione dell'arcata superiore appare forzata in quanto la paziente non aveva deficit della funzione masticatoria e/o estetica e non presentava una sintomatologia che la inducesse a chiedere il rifacimento e la protesizzazione dell'arcata superiore che oltretutto è stato eseguita provocando una serie di errori tali da configurare un quadro evidente di” malpractice” e realizzando un danno biologico con evidenza cronologica di un rapporto causa effetto.
Per quanto riguarda la progettazione della protesi fissa inferiore, la situazione orale non basata su una corretta valutazione dei requisiti minimi che una protesi deve avere, deponeva per un elevato rischio di fallimento, come poi è successo, causa pilastri numericamente e clinicamente non validi (non rispondenti alla comune ortoprassi protesica)”.
Il ctu ha dunque ben spiegato, contrariamente a quanto sostenuto dalla le Pt_1 ragioni di sua responsabilità.
Peraltro, a confermare la bontà del giudizio peritale soccorre anche la considerazione che pure la prima ctu, a firma del dott. svolta in sede di atp, ma confermata a Per_4 seguito della richiesta di chiarimenti anche in sede di merito (prima del disposto rinnovo peritale), aveva evidenziato, seppur con motivazione stringata, che “alla base del fallimento delle terapie messe in atto, esiste una responsabilità chiara e inescusabile della , che tra l'altro non aveva sigillato i canali radicolari a livello apicale con Pt_1 conseguente presenza di granulomi su svariati elementi.
Appare dunque infondata la richiesta istruttoria dell'appellante di convocazione del ctu Per_ dott. a chiarimenti, sulle osservazioni del ctp dott. Per_5
Tali osservazioni, a dire il vero per lo più giuridiche, anziché medico-legali, attengono al fatto che:
a) dopo le cure della dott.ssa la paziente si sarebbe rivolta alla dott.ssa , di Pt_1 Per_2 talché la non dovrebbe rispondere di ciò che ha fatto o non ha fatto tale diversa Pt_1 professionista;
8 b) la aveva atteso il 2016 per intervenire sulle cure della mentre se lo CP_1 Pt_1 avesse fatto nel 2012 la situazione sarebbe stata maggiormente emendabile;
c) la non dovrebbe ripagare come nuova una protesi vecchia di dieci anni. Pt_1
a. La deduzione sub a) è infondata: la dott.ssa non ha negato d'avere eseguito lei Pt_1 gli interventi che il ctu ha ritenuto essere errati e dannosi;
che, poi, la dott.ssa Per_2 avrebbe dovuto fare qualcosa (anziché niente) è profilo che si ricollega a quanto si va ad esporre sub b).
b. Anche la deduzione sub b) è infondata, sotto un duplice profilo;
intanto, l'eccezione della qualificabile ex art. 1227 comma secondo c.c., deve fare i conti con i costi Pt_1 elevati delle cure omesse (il ctu li ha indicati nella somma di euro 19.400,00), che rispetto al reddito modesto della (incontestato) rende incolpevole la di lei CP_1 attesa;
poi, emerge dalla ctu che un intervento più tempestivo non sarebbe stato più economico ma, solo, più risolutivo, ovvero in grado di emendare quei postumi (del 7%) invece ormai non emendabili, ma poiché per il capo di sentenza che ha condannato a risarcire il danno correlato a tali postumi non c'è stata impugnazione la questione è anche irrilevante;
c. Infine, pure la deduzione sub c) è infondata, perché i costi posti dal primo giudice a carico della professionista non sono volti ad emendare le originarie problematiche, ma solo le problematiche imputabili all'erroneità delle cure praticate dalla e per Pt_1 questo debbono gravare su di lei integralmente.
Parimenti infondata è la richiesta di prova orale volta (nel rapporto processuale con la danneggiata) a dimostrare che la soluzione proposta dall'appellante alla paziente sarebbe stata provvisoria perché questa aveva escluso di sottoporsi ad un più complesso intervento di trapianto osseo (presso altro professionista, non effettuando essa Pt_1 tali interventi), per poter poi installare gli impianti.
Benvero, non solo la se veramente avesse ritenuto l'intervento di Pt_1 protesizzazione poi praticato incongruo, avrebbe dovuto astenersi dal praticarlo, non potendo certo rimettere alla paziente, priva di cognizioni specialistiche, la valutazione della bontà della metodologia, ma ancor più radicalmente il ctu non ha affatto affermato che l'unico corretto modo di procedere fosse il trapianto osseo, bensì che la protesizzazione in parte non avrebbe dovuto proprio essere praticata e in parte avrebbe dovuto essere praticata (senza preventivo trapianto) con maggior cura e perizia.
Infine, sempre nel rapporto professionista/paziente, appaiono irrilevanti le richieste istruttorie volte a dimostrare le informazioni rese verbalmente alla paziente, circa le caratteristiche degli interventi praticati, perché se anche il primo giudice ha affermato nel corpo della sentenza che “Nel caso di specie si reputa da parte del CTU che non vi sia
9 stato alcun consenso informato della e alcuna informazione è stata fornita CP_1 dalla convenuta alla parte attrice sull'intervento da effettuare”, poi ha correlato il danno risarcibile alla malpractice, senza attribuire alcun concreto rilievo al difetto informativo;
d'altro canto, la non aveva chiesto, oltre al risarcimento del danno alla salute, CP_1 anche il risarcimento di un danno per lesione della sua libertà di autodeterminazione, di talché la questione appare complessivamente priva di conseguenze giuridiche.
4. Il secondo motivo d'appello: la quantificazione del danno patrimoniale.
Il ctu dott. ha spiegato che per emendare il danno causato dalla - Per_5 Pt_1 dunque, non per curare problemi preesistenti - occorrono complessivamente €
19.400,00, fermo restando che anche con tali cure permarranno postumi nella misura del
7% (ma l'an e il quantum della lesione dell'integrità psico-fisica della paziente sono questioni estranee al presente grado di giudizio, non essendo stato attinto dall'impugnazione il capo della sentenza che ha riconosciuto e liquidato il danno non patrimoniale).
L'appellante non ha contestato le singole voci di spesa (riportate a pp. 5 e 6 della relazione peritale), ma piuttosto, come già anticipato nel paragrafo precedente, sostenuto che era iniquo farle ripagare come nuova una protesi vecchia di dieci anni.
Tuttavia, lo si ribadisce, i costi dei nuovi interventi sono specificamente volti a rimediare agli errori causati dalla professionista in particolare, la protesi fissa nell'arcata Pt_1 superiore non sarebbe stata ab origine necessaria, ed i costi di rifacimento protesico conseguono proprio all'errata (e ormai irreversibile) scelta della professionista di disporla;
quanto all'arcata inferiore i costi attengono alla riabilitazione e, poi, ad una protesi rimovibile, “unica soluzione possibile oggi a causa dell'errore inconso [rectius: in cui è incorsa la professionista] nel posizionare il ponte del quadrante III su denti non validi clinicamente a supportarlo operazione che ha sicuramente aggravato la precedente situazione”.
Il primo giudice ha poi disposto la corresponsione alla danneggiata della somma di euro
8.500,00 già da lei pagata alla Pt_1
L'appellante non ha contestato che tale somma fosse stata pagata dalla paziente per i complessivi lavori da lei eseguiti - e rivelatisi non solo inutili, ma anche dannosi. Solo, ha sostenuto che così si verificherebbe una duplicazione del danno e che comunque l'effetto sostanzialmente restitutorio non sarebbe ammissibile in difetto di risoluzione (non domandata) del contratto.
Per affrontare tale tema, appare intanto opportuno rilevare che, secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, la domanda di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale può essere proposta congiuntamente o separatamente da
10 quella di risoluzione, giacché l'art. 1453 c.c., facendo salvo in ogni caso il risarcimento del danno, esclude che l'azione risarcitoria presupponga il necessario esperimento dell'azione di risoluzione del contratto (cfr. Cass. 23/07/2002, n. 10741; Cass.
10/06/1998, n. 5774; Cass. 14/01/1998, n. 272); la causa di risarcimento danni per inadempimento contrattuale non è, infatti, accessoria rispetto alla causa di risoluzione del medesimo contratto per inadempimento, perché la decisione dell'una non presuppone, per correlazione logico-giuridica, la decisione dell'altra, né vi è subordinazione, essendo invece autonome tra loro (Cass. 25/07/2023, n. 22277; Cass. 23/05/2023, n.14172;
Cass. 19/04/2023, n.10429; Cass. , 31/03/2021 , n. 8993; Cass. 12/06/2020, n.11348).
Come ben chiarito dalla recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 29/12/2023 n.
36497), il presupposto tanto della domanda di risoluzione quanto di quella risarcitoria è il medesimo, ovvero l'accertamento dell'inadempimento, che tuttavia incide diversamente, dovendo essere di non scarsa importanza per accogliere la domanda di risoluzione e fungendo soltanto da parametro di valutazione per la domanda risarcitoria (Cass.
14/12/2000, n. 15779); dunque, i tre rimedi - la risoluzione per inadempimento, la domanda di adempimento, il risarcimento del danno - hanno in comune gli stessi fatti costitutivi - l'obbligazione e l'inadempimento - benché consentano a chi se ne avvalga di conseguire utilità diverse.
Se, poi, in caso di risoluzione del contratto le prestazioni eseguite risultano prive di causa e quindi devono certamente essere restituite, ai sensi dell'art. 2033 cod.civ. (Cass. 30/11/2022, n.35280), l'inadempimento come fatto illecito può provocare concrete perdite di utilità da riattribuire al contraente fedele tendenzialmente nella loro integralità (Cass. 04/08/2000, n. 10263; Cass.
15/11/2013, n. 25775).
Dunque, se l'omessa risoluzione del contratto esclude che il compenso percepito dalla professionista debba automaticamente essere restituito, tuttavia, si deve verificare se tale pagamento possa costituire ex se un danno.
Invero, il danno è "l'effettiva diminuzione del patrimonio, diminuzione data dalla differenza tra il valore attuale del patrimonio del creditore-danneggiato ed il valore che presenterebbe se l'obbligazione fosse stata tempestivamente ed esattamente adempiuta”
(cfr Cass. 20/10/2021, n. 29251; Cass. 18/07/1989, n. 3352), e tuttavia, come evidenziato dalla Cassazione (36497/23), tale teoria, cd. differenziale, va applicata considerando la diminuzione di utilità subita dal danneggiato proiettata sull'id quod interest e non già (e non più) sull'aestimatio rei.
Pertanto, in mancanza di risoluzione resta il diritto al compenso, ma per le opere di cui la parte non inadempiente s'è giovata, mentre per la parte in cui tali opere si siano rivelate
11 del tutto inutili o dannose il suo credito risarcitorio deve intendersi esteso a tutto il suo interesse contrattuale positivo;
tale parte, quindi, dovrà essere messa nella stessa condizione in cui si sarebbe trovata ove avesse ricevuto la prestazione dovutagli.
La ove avesse ricevuto la cura corretta non solo non avrebbe patito postumi Pt_1 permanenti nella misura del 7% ma, anche, avrebbe risolto i preesistenti problemi odontoiatrici, mentre così non è stato: essa ha dunque pagato per una prestazione che da un canto non ha risolto il problema oggetto del contratto inter partes e dall'altro ha aggravato le sue condizioni di salute (danno iatrogeno).
Per questo, il pagamento del compenso alla dott.ssa è esso stesso un Pt_1 nocumento: il suo patrimonio s'è impoverito perché all'esborso non è conseguita la controprestazione dovuta, e la misura di tale danno è espressa proprio dal valore della prestazione mancata, desumibile dal prezzo per essa pattuito.
Per dirlo con le parole della S.C., “il riferimento alle spese sostenute invano costituisce un indice con il quale stimare l'interesse del creditore ad ottenere la prestazione attesa, idoneo a consentire al giudice una quantificazione del risarcimento, quando altri strumenti non siano utilizzabili”, nel senso che il valore della prestazione non eseguita o non esattamente eseguita è determinabile facendo riferimento al costo della stessa.
Neppure è a dire che riconoscendo tale voce si determinerebbe la duplicazione risarcitoria paventata dall'appellante: le spese mediche sostenute con terzi non sono infatti valse a far conseguire alla paziente l'utilità che la dott.ssa le doveva e non le aveva Pt_1 invece fornito, ma ad emendare il danno iatrogeno causato dalla medesima. Pt_1
Dunque, conclusivamente, anche tale motivo dev'essere respinto e la condanna della a corrispondere alla quanto già disposto dal tribunale deve trovare Pt_1 CP_1 integrale conferma.
5. Il terzo motivo d'appello: la copertura assicurativa.
Rimane, quindi, da stabilire - in forza del terzo motivo d'appello - se nel caso concreto sia o non operativa la polizza stipulata dalla professionista con . Controparte_2
Sul punto, il tribunale, nel negare la copertura, ha così motivato: “Nel caso di specie non si può ritenere fondata la domanda di manleva proposta dalla convenuta nei confronti della terza chiamata dato che si deve accogliere la dedotta non operatività della copertura assicurativa prestata dalla terza chiamata a favore della convenuta con riguardo all'art. 1892 c.c. e all'art. 17 delle c.g.p.
Dai documenti emerge che la ha quantomeno in modo gravemente colposo omesso la dichiarazione della Pt_1 esistenza di una condizione di rischio rilevante ai fini della formazione del consenso dalla compagnia assicurativa in quanto non ha riferito di avere ricevuto una richiesta di risarcimento per comportamenti colposi posti in essere prima
12 della stipulazione del contratto avvenuta in data 28.01.2011; dalla espletata istruttoria è emerso che la ra ben Pt_1
a conoscenza dei fatti per cui è causa avvenuti prima della stipula del contratto con la compagnia assicurativa dato che al momento della stipula si erano già manifestati i problemi infiammatori che si cercava di risolve con il completo rifacimento del ponte;
i lavori all'arcata superiore e i rifacimenti del ponte dell'arcata inferiore si protraevano fino al giugno/ luglio 2009; verso la fine del 2010 la interrompeva le cure;
pertanto si rileva che non può operare la CP_1 polizza avendo la iolato l'art. 1892 c.c. e l'art. 17 delle condizioni generali di polizza;
appare indubbio infatti che Pt_1 la convenuta al momento della stipula della polizza ha taciuto delle circostanze idonee a incidere sul rischio che la terza chiamata si sarebbe dovuto assumere.”
Secondo la invece, essa non avrebbe ricevuto alcuna denuncia fino all'ottobre Pt_1
2011, ben dopo la stipula della polizza azionata, avvenuta nel gennaio 2011, né prima di tale momento avrebbe avuto alcuna contezza dell'esistenza di un danno, non avendo mai ricevuto lamentele da parte della;
il rapporto con questa, peraltro, si sarebbe CP_1 interrotto solo nel settembre 2011, quando essa professionista avrebbe consigliato alla paziente di rivolgersi a chi praticava il trapianto osseo, a suo dire necessario a risolvere la situazione.
Essa ha anche chiesto di ammettere la sua prova per testi volta a dimostrare che nel corso del 2010 la paziente si era recata da lei solo un paio di volte per dei controlli, senza mai lamentarsi del suo operato, e che aveva ritirato le radiografie solo a fine estate
2011, per rivolgersi ad un professionista che praticasse il trapianto osseo consigliato da essa professionista.
Per converso, l'assicuratore ha chiesto la prova per interpello e per testi, indicando quali testi la e la , in ordine al fatto che i lavori all'arcata superiore Pt_1 CP_1 unitamente ai rifacimenti del ponte dell'arcata inferiore si erano protratti fino al giugno/luglio 2009, che durante e al termine di tali lavori la riferiva alla CP_1
“dolori, continui sanguinamenti gengivali, edemi, difficoltà nella masticazione, Pt_1 digrignamento notturno, fratture parcellari alla copertura estetica effettuata dal sanitario alle protesi”, che la dott.ssa proponeva allora il rifacimento delle protesi o il Pt_1 posizionamento di un bite per risolvere tali problematiche e che verso la fine dell'anno
2010 la sig. aveva interrotto i rapporti professionali con la dott.ssa CP_1 Pt_1 mostrandole insoddisfazione per i trattamenti da lei eseguiti.
La prova chiesta dall'assicuratore è inammissibile: tanto la quanto la Pt_1 CP_3 sono parti in causa e non possono per questo assumere il ruolo di testimoni.
La tesi dell'assicuratore che nel caso di litisconsorzio facoltativo la parte potrebbe deporre sul rapporto intercorrente tra le altre parti è priva di ogni fondamento giuridico e si scontra, anzi, con l'insegnamento (cfr. Cass. 23/07/2018 n. 19498) secondo cui, per le
13 persone fisiche, vi è un'assoluta inconciliabilità della veste di testimone con quella di parte, tanto che per escludere tale testimonianza non occorre neppure (contrariamente alle altre ipotesi disciplinate dall'art. 246 c.p.c.) un'eccezione di parte e il giudice ha il potere-dovere di non ammettere, anche d'ufficio, la deposizione del soggetto che rivesta la qualità di parte del giudizio.
Neppure, poi, la potrebbe essere chiamata a rendere interpello su tali CP_1 circostanze in danno della posto che l'interpello deve avere ad oggetto fatti Pt_1 contrari all'interrogato ed essere volto a provocarne la confessione, mentre le circostanze in esame sarebbero volte a dimostrare circostanze sfavorevoli alla Pt_1
Di nessuna utilità appare infine l'interrogatorio formale della che già ha chiarito Pt_1 la sua linea difensiva.
D'altro canto, anche la prova testimoniale chiesta dalla professionista non appare utile: si deve infatti rilevare come le circostanze fattuali di effettivo rilievo dedotte dall'assicurata convergano con le deduzioni dell'assicuratore in ordine al fatto che gli ultimi interventi praticati dalla professionista risalgono al 2009 e che nel 2010 la si recò da lei CP_3 solo per dei controlli.
Quanto al fatto che la non avrebbe espresso lamentele in ordine al contegno CP_1 della professionista, si deve rilevare che l'assicuratore non ha provato (né offerto di provare con prove ammissibili) il contrario e che appare peraltro del tutto verosimile che in costanza di rapporto la paziente non abbia mai imputato alla dentista le proprie sofferenze (vuoi per una certa sudditanza psicologica dei pazienti nei confronti dei medici fintanto che perdura il rapporto di cura, vuoi perché finché non acquisì il parere di altri specialisti la paziente comprensibilmente credette alle rassicurazioni della professionista circa la correttezza del modus procedendi).
Per converso, non pare pensabile che la non abbia lamentato dolori, continui CP_1 sanguinamenti gengivali, edemi, difficoltà nella masticazione nel corso delle visite
(dunque, fino al 2010): non solo la stessa non nega tali sofferenze (ma solo di Pt_1 esserne stata la responsabile), ma poi non poteva certo sfuggire ad una professionista la drammaticità delle condizioni della paziente, essendo il sanguinamento e gli edemi ben percepibili finanche da un profano e la sofferenza che ne consegue facilmente immaginabile da chiunque. Invero, la situazione fotografata in sede di atp, e ancor prima quella descritta nell'ottobre 2011 dalla dott.ssa e nel gennaio 2012 dalla Prof.ssa Per_2
evidenziano una situazione di infiammazione e compromissione del lavoro Per_3 protesico per loro natura risalenti nel tempo, che non possono essere sfuggite alla
Pt_1
14 Si tratta allora di comprendere se tale complessivo quadro consenta o non di affermare che quando essa stipulò il contratto per la r.c. professionale con Controparte_2 fosse in mala fede o quantomeno in colpa grave, nel celare all'assicuratore l'insuccesso terapeutico delle prestazioni rese in favore della . CP_1
Partendo dal dato normativo, l'art. 1892 c.c. dispone che: “Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o colpa grave”.
Tale obbligo informativo è particolarmente pregnante quando, come nel caso di specie,
l'assicurato domandi espressamente di ricevere copertura anche per i fatti precedenti alla sottoscrizione dell'assicurazione, ed infatti al fine di valutare adeguatamente l'alea che si sarebbe dovuta assumere, , in coerenza con quanto prescritto Controparte_2 dall'art. 1892 c.c., aveva chiesto una precisa ed esaustiva informazione alla professionista.
In particolare, l'art. 17 delle C.G.P. prevedeva che:
La al momento della stipula del contratto assicurativo rilasciava la seguente Pt_1 dichiarazione: “ai fini degli articoli 1892, 1893 e 1894 c.c. l'assicurato dichiara pertanto:
- di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi posti in essere prima della stipulazione del contratto e
- di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere di un obbligo di risarcimento per fatto a lui imputabile già al momento della stipulazione del contratto” (v. doc. 2).
Tale clausola era peraltro del tutto legittima (la stessa appellante non ne dubita), posto che l'art. 1892 c.c. onera l'assicurato di comunicare all'assicuratore l'esistenza di fatti anche solo potenzialmente idonei a far sorgere la propria responsabilità, con la conseguenza che deve escludersi la nullità della clausola che riferisca il suddetto onere anche alla "percezione" dei presupposti della responsabilità, evocando pur sempre tale sostantivo il concetto di conoscenza, e non già di mera impressione (così Cass.
02/08/2022 n. 23961).
15 Nel valutare il contegno dell'assicurata, si deve intanto rilevare l'erroneità dell'affermazione del tribunale secondo cui la avrebbe in modo gravemente Pt_1 colposo omesso di riferire di avere ricevuto una richiesta di risarcimento per comportamenti colposi posti in essere prima della stipulazione del contratto avvenuta in data 28.01.2011: manca infatti in atti la prova di una richiesta risarcitoria precedente la stipula;
neppure l'assicuratore la indica né assume che la fosse già stata Pt_1 raggiunta da una denuncia o richiesta di danno in tale data.
D'altro canto, ciò di per sé non è sufficiente a respingere l'eccezione dell'assicuratore, visto che, come anticipato, a determinare una reticenza rilevante sarebbe stato sufficiente che la professionista al momento della stipula si fosse resa conto che la paziente le imputava l'insuccesso terapeutico e/o di aver commesso degli errori professionali per i quali avrebbe potuto verosimilmente essere chiamata a pagare.
Al riguardo, si deve intanto escludere che in mancanza di una denuncia, di una richiesta risarcitoria, e finanche di un'imputazione verbale di responsabilità, di cui non v'è prova, si possa affermare la sussistenza di una volontà dolosa della l'assicuratore non ha Pt_1 neppure provato, com'era suo onere, che la avesse già interrotto ogni rapporto CP_1 professionale con la al momento della stipula contrattuale (la colloca Pt_1 Pt_1 tale evento solo nel settembre 2011).
Tra l'altro, se anche l'interruzione fosse già avvenuta, la la spiega col fatto che Pt_1 era stata lei stessa, ritenendo che la necessitasse di un trapianto osseo (fin dal CP_1 principio), ad insistere perché si recasse da altri professionisti, visto che lei non praticava tale tipo d'intervento.
Ma proprio tale quadro probatorio esclude anche la prova della colpa grave.
Invero, incontroversa la drammaticità delle condizioni odontoiatriche della , la CP_1 può, pur errando, aver ritenuto che esse non fossero in alcun modo a lei Pt_1 imputabili, visto che fin da principio la paziente aveva una situazione molto complessa.
Come chiarito dalla Suprema Corte (v. Cass. 18/07/2023 n. 20997), l'elemento soggettivo della colpa grave, presupponendo la coscienza dell'inesattezza o della reticenza della dichiarazione e la consapevolezza dell'importanza dell'informazione, inesatta o mancata, rispetto alla conclusione del contratto e alle sue condizioni, va accertato non già tramite una verifica "ex post" della prevedibilità della verificazione del sinistro da parte dell'assicurato, bensì mediante un giudizio di prognosi postuma, da compiersi "ex ante" al momento della stipulazione del contratto.
Secondo l'assicuratore, per integrare la reticenza contrattualmente rilevante sarebbe sufficiente l'obiettivo rischio di conseguenze per prestazioni non andate a buon fine, a prescindere dalla convinzione dell'assicurato che non sia colpa sua, ma in realtà ciò che
16 conta è la percezione di tale rischio da parte dell'assicurato - come si desume dal tenore letterale della clausola negoziale - “conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere di un obbligo di risarcimento per fatto a lui imputabile” - ed anche dalla ratio della previsione, che è quella di sanzionare l'assicurato reticente o comunque gravemente superficiale.
Dunque, di per sé, il solo fatto che la fosse una professionista iscritta da oltre 30 Pt_1 anni all'albo, e che il rapporto di cura si fosse protratto per oltre due anni nel corso dei quali essa non aveva risolto i problemi della paziente (anzi) non valgono a integrare la colpa grave in merito alla sua dichiarazione, non potendosi escludere che essa fosse convinta che l'intervento corretto sarebbe stato fin da principio quello con trapianto osseo, che la paziente non aveva voluto, che la situazione di partenza fosse tale che non si poteva fare di meglio e che il peggioramento fosse inarrestabile e connaturato alla problematica. Tale convinzione, pur errata alla luce della ctu, non era gravemente colposa, dovendosi con tale formula far riferimento ad una percezione insensata e/o ad una dichiarazione assolutamente superficiale, non ravvisabili nel caso in esame, tanto più che le cure praticate non erano routinarie e si innestavano su di una patologia complessa, rispetto alla quale l'appellante poteva anche aver davvero maturato l'opinione d'aver correttamente operato.
Si deve dunque affermare l'inapplicabilità dell'art. 1892 c.c. al caso in esame e l'operatività della polizza.
Pertanto, occorre porsi il problema dell'ampiezza della copertura assicurativa, in forza delle seguenti eccezioni riproposte ex art. 346 c.p.c. dall'assicuratore (le uniche tre riproposte in modo puntuale e specifico):
a) difetto di copertura per i compensi chiesti in restituzione dalla paziente;
b) esclusione della copertura per il danno conseguente all'assenza di consenso informato scritto;
c) limitazione della copertura alla quota di danno imputabile all'assicurato (non anche ai condebitori solidali).
a) La prima eccezione (a differenza delle successive) è fondata.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte di merito, la copertura assicurativa non può, infatti, comportare che il professionista riceva dall'assicurazione i compensi che il paziente abbia diritto a vedersi rifusi.
Se anche nel caso di specie la restituzione di quelle somme che il paziente aveva versato a titolo di compensi al medico sono state riconosciute alla danneggiata non a titolo restitutorio in conseguenza della risoluzione del contratto (non domandata), ma come voce di danno emergente, nell'azione di manleva si deve comunque operare una
17 distinzione fra quanto dovuto al danneggiato a titolo di danno biologico e quanto dovuto per la refusione degli importi pagati al professionista.
Invero, ciò che rileva al fine di valutare la difesa dell'assicuratore è la determinazione dell'ampiezza del suo obbligo.
Si deve, cioè, ritenere che il concetto di danno risarcibile, oggetto della polizza, per l'assicuratore assume un significato diverso e più ristretto rispetto a quello di danno risarcibile per il terzo danneggiato.
Invero, la polizza azionata indica quale rischio assicurato il danno involontariamente, ma colpevolmente, causato al paziente, dall'esercizio della professione sanitaria.
Ora, nonostante l'ampia dizione “danni involontariamente causati nell'esercizio dell'attività dichiarata in polizza” – che è quella di medico odontoiatra - è evidente che ontologicamente il danno che il sanitario può per imperizia causare nell'esercizio della sua attività di cura non può che essere una lesione fisica, dunque un danno alla salute del paziente.
Certamente, oltre ad un danno biologico o morale, dipendente da tale lesione, il professionista può causare al paziente anche un danno patrimoniale, che però è pur sempre dipendente dalla lesione medesima, in termini di esborsi per spese sanitarie volte ad emendarla o contenerne gli effetti o di perdite reddituali connesse all' invalidità, temporanea e permanente, del paziente.
Questo, dunque, secondo un'interpretazione di buona fede, ex art. 1366 c.c., e che abbia riguardo all'effettiva intenzione dei contraenti ed alla funzione dell'assicurazione della responsabilità civile del medico, è il perimetro del rischio assicurato.
Il pagamento della parcella al professionista per la prestazione errata non può, invece, a termini di polizza, qualificarsi quale danno conseguente la lesione dell'integrità psico- fisica, perché discende non già dal manifestarsi di tale lesione, alla quale potrebbe anzi, come spesso avviene, preesistere, ma dagli accordi contrattuali.
L'aver percepito un compenso per la prestazione effettuata, in altre parole, non è un danno causato dall'attività medica;
non solo: non è neppure un atto involontario, da parte del sanitario, tutt'altro.
Ancor più radicalmente, come evidenziato anche dalla Suprema Corte, “non costituisce esercizio dell'attività professionale riceverne il corrispettivo” (v. Cass. 31/08/2015 n.
17346, che, seppur affrontando la questione sotto un profilo peculiare, ha affermato con valenza generale che “Il rischio assicurato deve essere inteso come il danno che il professionista può cagionare a terzi o al proprio cliente per fatti colposi commessi nell'esercizio dell'attività forense, o ad essa connessi;
pertanto, l'obbligazione di
18 restituzione del compenso percepito non può ritenersi coperta dall'assicurazione professionale dell'avvocato”).
Si deve, insomma, affermare che se, anche in assenza di una pronuncia di risoluzione, il mancato corretto adempimento della professionista, che avrebbe giustificato il mancato pagamento del corrispettivo, dà diritto alla paziente ad avere, ancorché a titolo risarcitorio, la restituzione di quanto pagato, come conseguenza dell'accertata inutilità dei trattamenti eseguiti, diversamente deve argomentarsi avuto riguardo all'obbligazione di manleva che, a termini di polizza, non si estende alle somme che costituivano la controprestazione dei trattamenti odontoiatrici, ma appare circoscritta alle sole poste risarcitorie in senso stretto, cioè a quanto dovuto in relazione alle lesioni inemendabili e ai costi necessari per porre rimedio, seppure parzialmente, alle conseguenze dannose della condotta negligente imprudente o imperita, costituente esercizio dell'attività professionale (in questi termini, v. anche la sentenza n. 944/22 del 18.5.2022, di questa
Corte, e Corte di Appello di Venezia 13.1.2021).
A ragionare diversamente, peraltro, si finirebbe col garantire al medico non solo di essere sollevato dagli esborsi conseguenti al suo errore, ma anche di mantenere, nonostante l'inadempimento, il compenso pattuito.
Per quanto esposto, dunque, la condanna dell'assicuratore a tenere indenne il proprio assicurato va limitata alla somma di euro 11.118,31 riconosciuta alla paziente a titolo di danno non patrimoniale ed alla somma di euro 19.400,00 riconosciuta alla paziente a titolo di danno emergente, per i costi dovuti a terzi per porre rimedio al contegno imperito della - per complessivi euro 30.518,31, oltre accessori. Pt_1
b) La seconda eccezione è invece infondata. L'art. 18 lettera b delle condizioni generali di contratto dispone che non vi è copertura per i danni imputabili esclusivamente ad assenza del consenso informato scritto, ma nel caso in esame il danno liquidato alla non è affatto correlato ad un difetto di consenso CP_1 informato: non è stato liquidato alcun danno per la lesione del diritto all'autodeterminazione e lo stesso danno alla salute è stato liquidato per la malpractice, non per profili relativi al consenso.
c) Infine, anche la terza eccezione è infondata: la richiesta di limitare la copertura al danno diretto cagionato dalla professionista alla paziente, per la sola parte di responsabilità che compete all'assicurata, e dunque di accertare e dichiarare la graduazione delle colpe rispettivamente gravanti sulle parti ritenute corresponsabili nella causazione dell'evento di danno, appare nel caso in esame priva di ogni significato, dal momento che la condanna della in favore Pt_1
19 della è avvenuta unicamente per le prestazioni rese da tale CP_1 professionista, e a quel danno nessun altro ha concorso.
6. Le spese di lite.
Tra la e la la sentenza di primo grado viene confermata, di talché tra Pt_1 CP_1 tali parti le spese dell'appello devono seguire la soccombenza e pertanto essere rifuse alla dall'appellante. CP_1
Dunque, sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22, applicato lo scaglione da 26.001 a 52.000 euro, in considerazione del quantum appellatum, secondo i valori medi, stante la complessità media della controversia, ed esclusa la fase istruttoria, non espletata (e rilevato che la trattazione è consistita nel riportarsi all'atto introduttivo e concludere, attività, queste, già monetizzate dal compenso per la fase precedente e per quella successiva), dev'essere riconosciuta in favore dell'appellata la somma di CP_1 euro 6.946,00,00.
Tali spese, così come quelle di primo grado, debbono poi essere rifuse alla Pt_1 dall'assicuratore, ex art. 1917 comma primo c.c.
Tra la e l'assicuratore, invece, la sentenza di primo grado viene riformata e Pt_1 dunque debbono essere regolate le spese di entrambi i gradi.
Invero, la riforma della decisione impugnata, che determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese, impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite.
Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3
- , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017;
Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016).
Nel regolare tali spese, si deve muovere dalla premessa che la all'esito dei due Pt_1 gradi ha visto riconosciuta la copertura assicurativa, con l'esclusione della sola voce attinente al danno causato alla paziente correlato alla percezione proprio compenso.
A ciò consegue che le spese dei due gradi debbano essere compensate per un quinto e l'assicuratore condannato a corrispondere all'assicurata i residui 4/5 di esse, sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22.
20 Pertanto, applicato lo scaglione da 26.001 a 52.000, in considerazione del valore del credito riconosciuto, secondo i valori medi, stante la media complessità della controversia:
per il primo grado è dovuta la somma di euro 6.092,80 (7.616,00 x 4/5) per il merito, la somma di euro 2.328,00 per la fase di atp (2.910,00 x 4/5) e la somma di euro 408,00 (510 x 4/5) per la fase di mediazione, per complessivi euro
8.828,80;
per il secondo grado, sulla base del medesimo scaglione, e stante la complessità media della controversia e l'assenza di attività istruttoria-di trattazione, è dovuta la somma di euro 5.556,80 (6.946,00 x 4/5).
Parimenti, le spese di ctu in via definitiva debbono gravare sulla per 1/5 e Pt_1 sull'assicuratore per 4/5.
Non possono invece essere liquidate in favore della le spese per il proprio ctp (in Pt_1 sede di atp e nel giudizio di merito di primo grado), perché mai documentate e ancor prima neppure quantificate.
Inoltre, non si possono liquidare in favore della le spese cd. di resistenza, ex art. Pt_1
1917 comma terzo c.p.c., perché domandate tardivamente (per la prima volta con la comparsa conclusionale del primo grado) e tra l'altro con domanda non specificamente coltivata in questo grado.
Invero, come reiteratamente chiarito dalla Suprema Corte (v. da ult. Cass. 16/02/2024
n. 4275), “In materia di assicurazione della responsabilità civile vanno tenuti distinti e devono costituire oggetto di specifiche domande con indicazione della rispettiva causa petendi: a) il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa, che scaturisce dalla sentenza ed ha per presupposto la soccombenza reale o virtuale dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato; b) il diritto alla refusione delle spese di resistenza ex art. 1917, comma 3, c.c., che deriva dal contratto di assicurazione e prescinde da una pronuncia di condanna dell'assicurato nei confronti del terzo;
c) il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza ex art. 1917, comma 1, c.c. ossia quelle che l'assicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso, che trova fondamento nel contratto di assicurazione ed incontra il limite del massimale”.
Vertendosi in materia di diritti eterodeterminati, i tre crediti debbono costituire oggetto di altrettante domande, ben chiare ed univocamente formulate, con specifica indicazione anche della rispettiva causa petendi. In particolare, la domanda di condanna alla rifusione delle spese sub (a) non comporta la possibilità per il giudice di condannare l'assicuratore anche alle spese sub (b).
21 Infine, poiché in primo grado la era stata condannata a pagare le spese di lite ad Pt_1
, e tale capo della sentenza è stato riformato, dev'essere accolta la Controparte_2 domanda dell'appellante di condanna dell'assicuratore a restituirle le somme corrisposte per compulsum, pari ad € 6.005,81.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 192/2022 del Tribunale Parte_1 di Prato, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede: respinge l'appello nei confronti della;
CP_1 in parziale accoglimento dell'appello nei confronti di , Controparte_2 condanna l'assicuratore a corrispondere alla la somma di euro Pt_1
30.518,31, oltre accessori (nella misura disposta dal tribunale in favore della
), nonché quanto la stessa è stata condannata a pagare alla CP_1 CP_1
a titolo di spese di primo e secondo grado;
condanna l'appellante a corrispondere all'appellata le spese di lite del CP_1 presente grado, che liquida nella somma di euro 6.946,00, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge;
compensa per un quinto le spese di lite tra l'appellante ed CP_2
e condanna tale compagnia a corrispondere all'appellante i residui
[...]
4/5 di tali spese, che liquida nella somma già proporzionata di euro 8.828,80 per compensi ed euro 728,03 per spese esenti per il primo grado (comprese le fasi di atp e mediazione), e di euro 5.556,80 per compensi ed euro 932,40 per spese esenti per il secondo grado, il tutto oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge;
dispone che le spese delle ctu gravino in via definitiva sulla per 1/5 e Pt_1 sull'assicuratore per i 4/5; condanna l'assicuratore a restituire all'assicurata la somma di euro € 6.005,81.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 16.1.2025.
Il Presidente estensore
dott.ssa Giulia Conte
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso
22 contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196
e successive modificazioni e integrazioni.
23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Giulia Conte Presidente Estensore
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere
Dott. ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1969/2022 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. EVA MARRI, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata come da procura in atti
APPELLANTE contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. ELISABETTA Controparte_1 C.F._2
RENIER, elettivamente domiciliata come da procura in atti
(p. iva ), con il patrocinio degli avv.ti Controparte_2 P.IVA_1
MARIA PIA ELENA DE POMPEIS e FRANCESCA SQUILLACE, elettivamente domiciliata come da procura in atti
APPELLATI
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“respinta ogni diversa istanza o domanda avversaria e dichiarato di non accettare il contraddittorio su domande e/o eccezioni nuove o tardivamente proposte perché voglia la
1 Corte d'Appello, in accoglimento dell'appello e in totale riforma della sentenza di primo grado, accogliere le conclusioni spiegate dalla Dott.ssa in primo grado e Parte_1 dunque
- respingere ogni domanda nei confronti della Dott.ssa perchè infondata Parte_1
e comunque non provata;
con vittoria di spese e compensi anche della procedura di ATP nonché di CTU e CTP;
- in ipotesi negata e impugnata di accoglimento anche parziale delle domande attrici nei confronti della Dott.ssa dichiarare l Parte_1 Parte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore tenuta a
[...] sollevare, garantire e tenere indenne essa Dott.ssa dal pagamento di Parte_1 qualsiasi somma, onere o spesa nessuna esclusa che risultasse tenuta a pagare a
[...]
e per l'effetto condannare l Compagnia di CP_1 Controparte_2
Assicurazioni a pagare a somme di importo corrispondente a quelle che la Controparte_1
Dott.ssa fosse condannata a pagare a per capitale, Parte_1 Controparte_1 rivalutazione, interessi, spese e comunque nessuna esclusa o eccettuata. Con vittoria di spese e di compensi anche della procedura di ATP nonché di CTU e CTP e condanna di
Assicurazioni a restituire le somme Parte_2 corrispostele dalla Dott.ssa per compulsum ad evitare l'esecuzione della Pt_1 sentenza di primo grado e pari ad € 6.005,81.
In linea istruttoria si insiste nella contestazione della CTU perché non risponde né completamente al quesito né alle note di osservazioni del CT di parte Dott. Persona_1
e nella richiesta di chiamata del CTU a chiarimenti e ad integrare la perizia per le ragioni e sui punti tutti evidenziati dal CTP della Dott.ssa Dott. nelle sue Pt_1 Persona_1 osservazioni ovvero nel suo rinnovo;
si insiste altresì nell'ammissione delle prove per testi chieste nella 2° memoria ex art. 183 e non ammesse dal G.U. con i testi ivi indicati e si ribadisce l'opposizione alle prove orali ex adverso richieste sia dalla
[...] sia dall'attrice per i motivi spiegati nella 3° memoria ex art. 183 c.p.c.; in Controparte_2 ipotesi negata di ammissione si insiste nella richiesta di controprova coi testi pure indicati nella detta 3° memoria ex art. 183 c.p.c..
Con vittoria di spese e di onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
Per parte appellata : CP_1
“in via preliminare di rito: dichiararsi inammissibile, improcedibile l'atto di appello proposto dall'appellante per tutti i motivi in atti indicati e dichiararsi confermata la sentenza di primo grado;
2 nel merito e comunque dichiararsi inammissibile, improcedibile o comunque infondato l'appello proposto dall'appellante per i motivi in atti indicati e respingerlo integralmente, con conferma della sentenza di primo grado.
In ogni caso confermare la sentenza impugnata in ogni sua parte.
Con vittoria di spese, compensi professionali e accessori di legge, per entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria si chiede anche acquisirsi il fascicolo i primo grado.
Si chiede ammettersi le prove istruttorie di cui alla seconda memoria ex art. 183 cpc e dell'atto di citazione.
Si oppone alle richieste istruttorie di parte avversaria e si chiede che vengano respinte e si riporta alle specifiche contestazioni di cui alla terza memoria ex art. 183 cpc.
Si riporta integralmente a tutti gli scritti difensivi della causa di primo grado.”
Per parte appellata : Controparte_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, in via principale, dichiarare l'inammissibilità e la infondatezza dell'appello e, per l'effetto, rigettarlo anche eventualmente ex art. 348 bis c.p.c. con fissazione di udienza ex art. 350 bis c.p.c., confermando comunque integralmente la sentenza di primo grado impugnata;
in subordine, per il caso di ritenuta operatività della copertura assicurativa prestata da con la polizza, accertare e dichiarare la sussistenza dei limiti e Controparte_2 delle esclusioni indicate in narrativa, in particolare così come indicato al paragrafo B), con particolare riferimento alla eventuale mancata rispondenza dell'intervento all'impegno di risultato assunto dall'Assicurato, nonché limitatamente al danno diretto cagionato dal professionista al paziente, con esclusione della dazione/restituzione dei compensi, con esclusione della copertura assicurativa per i danni derivanti da assenza di consenso informato scritto, nonché per la sola parte di responsabilità che compete all'assicurato; in relazione a tale ultima eccezione ed in funzione del futuro eventuale esercizio da parte di
, del diritto di regresso nei confronti degli altri condebitori solidali, Controparte_2 ex art. 1916 c.c., si chiede sin da ora di accertare e dichiarare la graduazione delle colpe rispettivamente gravanti sulle parti ritenute corresponsabili nella causazione dell'evento di danno;
Con condanna al pagamento delle spese legali del presente giudizio, oltre al rimborso per spese generali (15%), C.P.A. ed I.V.A., come per legge.
In via istruttoria la difesa di insiste occorrendo anche in questa Controparte_2 sede per l'ammissione delle istanze istruttorie contenute nella propria memoria ex art. 183 sesto comma n. 2 c.p.c.”
3 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 192/2022 del Tribunale di Prato, in materia di responsabilità sanitaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
, dopo aver esperito un procedimento d'accertamento tecnico preventivo, Controparte_1 aveva convenuto davanti al Tribunale di Prato la dott.ssa , medico- Parte_1 odontoiatra, per sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni causatile con trattamenti ortodontici errati, quantificati nel complessivo importo di €. 82,684,67.
In particolate, l'attrice aveva esposto che:
nel 2006 si era rivolta alla dott.ssa per eliminare i fastidi che avvertiva ai denti Pt_1 dell'arcata inferiore a sinistra;
a seguito di ortopanoramica, la dott.ssa le aveva proposto il rifacimento della Pt_1 protesi fissa applicata all'emiarcata inferiore di sinistra, prospettando inoltre la necessità di intervenire anche all'arcata superiore, peraltro senza spiegarle i motivi per i quali era necessario realizzare interventi particolarmente estesi e importanti quali quelli che sarebbero stati eseguiti;
una volta terminati i lavori all'arcata inferiore, il ponte si era mosso, ragion per cui la dott.ssa l'aveva rifatto;
Pt_1
nel frattempo erano cominciati anche i lavori all'arcata superiore, ma anche in questo caso l'applicazione della protesi definitiva era stata problematica e si era staccata, di talché la dott.ssa aveva deciso di rifarne la parte anteriore;
Pt_1
proprio a causa di tali rifacimenti i lavori si erano protratti fino a giugno-luglio 2009, momento in cui erano state cementate in via definitiva le protesi;
la aveva deciso anche di estrarre il dente 27 in quanto non era riuscita a Pt_1 trattarlo;
nonostante i fastidi presentati dalla paziente, la dottoressa non le aveva esposto l'esigenza di coprire tutti i denti dell'arcata superiore;
nel corso dei trattamenti, essa aveva lamentato edemi, sanguinamenti gengivali, difficoltà masticatorie, digrignamento notturno, fratture particellari della copertura estetica della protesi;
al termine dei lavori, dopo il luglio 2009, essa era tornata ai controlli almeno 4-5 volte accusando fenomeni di infiammazione e difficoltà masticatorie, ricevendo esclusivamente rassicurazioni e, durante l'ultimo controllo, la dottoressa le aveva prospettato il
4 rifacimento della protesi inferiore sinistra e del “ponte vecchio” nel settore contro laterale, o in alternativa un bite;
essa attrice aveva allora deciso di rivolgersi ad altro medico, dott.ssa , che Per_2 tuttavia non aveva eseguito ulteriori trattamenti odontoiatrici, e alla dott.ssa Per_3
che aveva evidenziato degli errori nell'operato della dott.ssa redigendo
[...] Pt_1 una perizia di parte;
specificamente, tale consulente di parte aveva rilevato: “mobilità del ponte posizionato all'arcata dentaria inferiore sinistra, con annesso sanguinamento nonché dolorabilità alle gengive della parte interessata e posta a supporto della detta protesi;
dolorabilità e ricorrenti situazioni infiammatorie, con annesso gonfiore relativamente alla zona canina superiore destra;
scheggiature del rivestimento estetico ubicato all'arcata superiore che rendono le pareti dentarie ruvide e caratterizzate da gonfiore gengivale;
dolorabilità dentale nella masticazione;
digrignamento notturno;
affaticamento della muscolatura masticatoria con conseguente indolenzimento muscolare ed irradiamento della dolorabilità all'altezza sternocleidomastoidea e delle spalle”.
La si era costituita negando ogni responsabilità e comunque chiamando in causa Pt_1 il proprio assicuratore per la responsabilità professionale, , per Controparte_2 essere da esso tenuta indenne in caso di condanna.
L'assicuratore si era costituito, associandosi alle difese formulate dalla ma Pt_1 anche eccependo l'inoperatività del contratto assicurativo per violazione da parte della medesima degli artt. 1892 c.c. e 17 delle c.g.p., posto che al momento della stipula, in data 28.01.2011, essa aveva taciuto le criticità già insorte con la . CP_1
La causa era istruita con produzioni documentali e con una prima CTU, che era affidata al medesimo perito dell'ATP (dott. ; era poi, però, disposta la rinnovazione di tale Per_4 perizia, e la seconda CTU era affidata al dott. ; all'esito del deposito Per_5 dell'elaborato peritale e previo rigetto delle altre richieste istruttorie, il tribunale con sentenza 192/22 accoglieva (parzialmente) la domanda della , ritenendo CP_1 sussistente un inadempimento della e condannando quest'ultima a corrispondere Pt_1
a parte attrice la somma di euro 39.018,31 a titolo di risarcimento dei danni, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi dal dì del dovuto al dì del saldo effettivo;
dichiarava l'inoperatività della polizza assicurativa per effetto della violazione da parte della convenuta del combinato disposto degli artt. 1892 c.c. e 17 condizioni generali di polizza, così rigettando la domanda di manleva avanzata dalla nei confronti della Pt_1 terza chiamata;
condannava la convenuta a rifondere le spese di lite tanto all'attrice quanto all'assicuratore.
La ha appellato tale sentenza, facendo valere i seguenti motivi: Pt_1
5 I Motivo. Violazione dell'art. 2697 c.c. Errata valutazione delle prove. Vizio di motivazione: secondo l'appellante, il tribunale aveva acriticamente recepito una ctu che non aveva risposto ai quesiti formulati dal giudice né alle note critiche del suo ctp;
peraltro, la fin dal 2011 si era fatta curare dalla dott.ssa attendendo CP_1 Per_2 fino al 2016 per sottoporsi a quegli interventi che, se compiuti nel 2012, avrebbero consentito il recupero della situazione;
le protesi superiori erano ormai datate più di dieci anni (periodo 2007/11) di talché non era giusto che essa dovesse ripagarle per nuove, tenuto conto dei fisiologici rinnovi concedibili (8/10 anni) e del fatto che la malattia parodontale era, in ogni caso, patologia cronica e progressiva, specie se non curata;
difettava il nesso causale tra il suo contegno e le problematiche lamentate dalla paziente, posto che questa, pacificamente, era stata curata da altro dentista prima di lei, aveva interrotto il piano di cura da lei realizzato, si era in seguito rivolta ad altri, aveva atteso 9 mesi per introdurre l'ATP ed altri 6 mesi dopo la sua conclusione per introdurre il giudizio di merito (sicché o non aveva disturbi, o si era rivolta ad altri o aveva trascurato di intervenire, aggravando la situazione); il tribunale aveva erroneamente affermato, sulla scorta della ctu, che non vi era il consenso informato della e alcuna CP_1 informazione era stata fornita dalla convenuta all'attrice sull'intervento da effettuare, quando l'informativa era stata orale ed essa aveva formulato capitoli di prova per interrogatorio e per testi sul punto, ingiustamente non ammessi dal primo giudice, nei quali ha insistito;
II Motivo. Errata quantificazione del credito risarcitorio: il primo giudice (oltre all'importo di euro 11.118,31 a titolo di danno non patrimoniale) aveva liquidato a titolo di danno patrimoniale la somma complessiva di euro 27.900,00, di cui euro 19.400,00 per esborsi a terzi ed il resto per quanto corrisposto alla a titolo di compenso (da Pt_1 rimborsare), con ciò, da un canto, facendo gravare su essa appellante il costo delle protesi come nuove, quando invece avevano più di 10 anni (ed il rinnovo fisiologico era a
8/10 anni), e, dall'altro, disponendo la restituzione del compenso senza però aver risolto il contratto e duplicando in ultima analisi il danno risarcibile;
III Motivo. Errato rigetto della domanda di manleva: essa al momento della stipula della polizza azionata, nel gennaio 2011, non aveva alcuna contezza dell'esistenza di un danno;
neppure aveva ricevuto lamentele o richieste risarcitorie da parte della CP_1 prima dell'ottobre 2011; il rapporto si era infatti interrotto nel settembre 2011 quando essa professionista aveva consigliato alla paziente interventi più sofisticati ed invasivi, che lei non praticava, rivolgendosi a chi invece li eseguiva;
IV Motivo. Condanna alle spese: in conseguenza dell'accoglimento dei motivi di merito (e dunque non per vizi propri della regolamentazione delle spese processuali) la
6 doveva essere condannata a rifondere ad essa appellante le spese di lite o, CP_1 quantomeno, tali spese dovevano esserle rifuse dall'assicuratore, ex art. 1917 c.c.
Le appellate si sono costituite, entrambe eccependo l'inammissibilità ex artt. 348 bis e
342 c.p.c. dell'impugnazione e, comunque, chiedendone il rigetto;
l'assicuratore ha anche riproposto, ex art. 346 c.p.c., le proprie eccezioni in punto di pregiudizi non indennizzabili a termini di polizza.
Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza in data 14.11.2024, a seguito di trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 5.11.2024.
2. L'eccepita inammissibilità dell'appello.
Le appellate hanno eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione ex artt. 342 e 348 bis c.p.c., reiterando tali eccezioni anche in sede di conclusioni.
Entrambe le eccezioni vanno respinte.
Quanto all'eccezione di inammissibilità ex art. 342 cpc, si rileva che nell'atto di impugnazione sono chiare le ragioni del dissenso rispetto alla decisione impugnata e le norme che sarebbero state violate dal primo giudice, tanto è vero che parte appellata non ha avuto alcuna difficoltà a prendere posizione in merito a quanto argomentato dall'appellante.
Quanto poi all'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione ex art. 348 bis cpc, essa è superata dalla circostanza che il presente processo è già pervenuto alla fase decisoria, segno evidente che l'appello non era manifestamente infondato, tanto da poterlo dichiarare tale in limine litis mediante una semplice ordinanza di inammissibilità per tale causa.
3. Il primo motivo d'appello: la responsabilità.
Secondo l'appellante, nessuna delle due consulenze espletate, a firma del dott. Per_4 la prima e del dott. la seconda, sarebbero idonee ad evidenziare la propria Per_5 responsabilità e dunque sarebbe errata la sentenza di primo grado che ne ha recepito le risultanze.
Così non è.
Il dott. ha ben spiegato che il fallimento delle cure prestate dalla - Per_5 Pt_1 che lei stessa non nega, salvo ricondurlo alle preesistenti condizioni della paziente ed al suo atteggiamento attendista dopo l'interruzione del rapporto professionale inter partes -
è imputabile ad un evidente difetto nella fase di programmazione degli interventi e nella loro esecuzione.
Il ctu ha in particolare evidenziato che “la paziente antecedentemente ai Per_5 trattamenti per cui è in causa presentava riabilitazione protesica degli elementi
7 12,11,21,22,24 gia' devitalizzati e con esiti di apicectomia del 12, ponte mandibolare inferiore sinistro 34xx37 e ponte mandibolare inferiore dx da 47xx44 con impianto sommerso zona 45.
Dall'OPT del 2008 risulta eseguita una protesizzazione completa superiore di 13 elementi
e un ponte sul quadrante III di 4 elementi(34xx37)”.
La dott. aveva errato “nel disporre la monconizzazione di 6 elementi integri che, Pt_1 in quanto sani, non avrebbero dovuto essere né devitalizzati né monconizzati, ma bensì conservati.
La riabilitazione dell'arcata superiore appare forzata in quanto la paziente non aveva deficit della funzione masticatoria e/o estetica e non presentava una sintomatologia che la inducesse a chiedere il rifacimento e la protesizzazione dell'arcata superiore che oltretutto è stato eseguita provocando una serie di errori tali da configurare un quadro evidente di” malpractice” e realizzando un danno biologico con evidenza cronologica di un rapporto causa effetto.
Per quanto riguarda la progettazione della protesi fissa inferiore, la situazione orale non basata su una corretta valutazione dei requisiti minimi che una protesi deve avere, deponeva per un elevato rischio di fallimento, come poi è successo, causa pilastri numericamente e clinicamente non validi (non rispondenti alla comune ortoprassi protesica)”.
Il ctu ha dunque ben spiegato, contrariamente a quanto sostenuto dalla le Pt_1 ragioni di sua responsabilità.
Peraltro, a confermare la bontà del giudizio peritale soccorre anche la considerazione che pure la prima ctu, a firma del dott. svolta in sede di atp, ma confermata a Per_4 seguito della richiesta di chiarimenti anche in sede di merito (prima del disposto rinnovo peritale), aveva evidenziato, seppur con motivazione stringata, che “alla base del fallimento delle terapie messe in atto, esiste una responsabilità chiara e inescusabile della , che tra l'altro non aveva sigillato i canali radicolari a livello apicale con Pt_1 conseguente presenza di granulomi su svariati elementi.
Appare dunque infondata la richiesta istruttoria dell'appellante di convocazione del ctu Per_ dott. a chiarimenti, sulle osservazioni del ctp dott. Per_5
Tali osservazioni, a dire il vero per lo più giuridiche, anziché medico-legali, attengono al fatto che:
a) dopo le cure della dott.ssa la paziente si sarebbe rivolta alla dott.ssa , di Pt_1 Per_2 talché la non dovrebbe rispondere di ciò che ha fatto o non ha fatto tale diversa Pt_1 professionista;
8 b) la aveva atteso il 2016 per intervenire sulle cure della mentre se lo CP_1 Pt_1 avesse fatto nel 2012 la situazione sarebbe stata maggiormente emendabile;
c) la non dovrebbe ripagare come nuova una protesi vecchia di dieci anni. Pt_1
a. La deduzione sub a) è infondata: la dott.ssa non ha negato d'avere eseguito lei Pt_1 gli interventi che il ctu ha ritenuto essere errati e dannosi;
che, poi, la dott.ssa Per_2 avrebbe dovuto fare qualcosa (anziché niente) è profilo che si ricollega a quanto si va ad esporre sub b).
b. Anche la deduzione sub b) è infondata, sotto un duplice profilo;
intanto, l'eccezione della qualificabile ex art. 1227 comma secondo c.c., deve fare i conti con i costi Pt_1 elevati delle cure omesse (il ctu li ha indicati nella somma di euro 19.400,00), che rispetto al reddito modesto della (incontestato) rende incolpevole la di lei CP_1 attesa;
poi, emerge dalla ctu che un intervento più tempestivo non sarebbe stato più economico ma, solo, più risolutivo, ovvero in grado di emendare quei postumi (del 7%) invece ormai non emendabili, ma poiché per il capo di sentenza che ha condannato a risarcire il danno correlato a tali postumi non c'è stata impugnazione la questione è anche irrilevante;
c. Infine, pure la deduzione sub c) è infondata, perché i costi posti dal primo giudice a carico della professionista non sono volti ad emendare le originarie problematiche, ma solo le problematiche imputabili all'erroneità delle cure praticate dalla e per Pt_1 questo debbono gravare su di lei integralmente.
Parimenti infondata è la richiesta di prova orale volta (nel rapporto processuale con la danneggiata) a dimostrare che la soluzione proposta dall'appellante alla paziente sarebbe stata provvisoria perché questa aveva escluso di sottoporsi ad un più complesso intervento di trapianto osseo (presso altro professionista, non effettuando essa Pt_1 tali interventi), per poter poi installare gli impianti.
Benvero, non solo la se veramente avesse ritenuto l'intervento di Pt_1 protesizzazione poi praticato incongruo, avrebbe dovuto astenersi dal praticarlo, non potendo certo rimettere alla paziente, priva di cognizioni specialistiche, la valutazione della bontà della metodologia, ma ancor più radicalmente il ctu non ha affatto affermato che l'unico corretto modo di procedere fosse il trapianto osseo, bensì che la protesizzazione in parte non avrebbe dovuto proprio essere praticata e in parte avrebbe dovuto essere praticata (senza preventivo trapianto) con maggior cura e perizia.
Infine, sempre nel rapporto professionista/paziente, appaiono irrilevanti le richieste istruttorie volte a dimostrare le informazioni rese verbalmente alla paziente, circa le caratteristiche degli interventi praticati, perché se anche il primo giudice ha affermato nel corpo della sentenza che “Nel caso di specie si reputa da parte del CTU che non vi sia
9 stato alcun consenso informato della e alcuna informazione è stata fornita CP_1 dalla convenuta alla parte attrice sull'intervento da effettuare”, poi ha correlato il danno risarcibile alla malpractice, senza attribuire alcun concreto rilievo al difetto informativo;
d'altro canto, la non aveva chiesto, oltre al risarcimento del danno alla salute, CP_1 anche il risarcimento di un danno per lesione della sua libertà di autodeterminazione, di talché la questione appare complessivamente priva di conseguenze giuridiche.
4. Il secondo motivo d'appello: la quantificazione del danno patrimoniale.
Il ctu dott. ha spiegato che per emendare il danno causato dalla - Per_5 Pt_1 dunque, non per curare problemi preesistenti - occorrono complessivamente €
19.400,00, fermo restando che anche con tali cure permarranno postumi nella misura del
7% (ma l'an e il quantum della lesione dell'integrità psico-fisica della paziente sono questioni estranee al presente grado di giudizio, non essendo stato attinto dall'impugnazione il capo della sentenza che ha riconosciuto e liquidato il danno non patrimoniale).
L'appellante non ha contestato le singole voci di spesa (riportate a pp. 5 e 6 della relazione peritale), ma piuttosto, come già anticipato nel paragrafo precedente, sostenuto che era iniquo farle ripagare come nuova una protesi vecchia di dieci anni.
Tuttavia, lo si ribadisce, i costi dei nuovi interventi sono specificamente volti a rimediare agli errori causati dalla professionista in particolare, la protesi fissa nell'arcata Pt_1 superiore non sarebbe stata ab origine necessaria, ed i costi di rifacimento protesico conseguono proprio all'errata (e ormai irreversibile) scelta della professionista di disporla;
quanto all'arcata inferiore i costi attengono alla riabilitazione e, poi, ad una protesi rimovibile, “unica soluzione possibile oggi a causa dell'errore inconso [rectius: in cui è incorsa la professionista] nel posizionare il ponte del quadrante III su denti non validi clinicamente a supportarlo operazione che ha sicuramente aggravato la precedente situazione”.
Il primo giudice ha poi disposto la corresponsione alla danneggiata della somma di euro
8.500,00 già da lei pagata alla Pt_1
L'appellante non ha contestato che tale somma fosse stata pagata dalla paziente per i complessivi lavori da lei eseguiti - e rivelatisi non solo inutili, ma anche dannosi. Solo, ha sostenuto che così si verificherebbe una duplicazione del danno e che comunque l'effetto sostanzialmente restitutorio non sarebbe ammissibile in difetto di risoluzione (non domandata) del contratto.
Per affrontare tale tema, appare intanto opportuno rilevare che, secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, la domanda di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale può essere proposta congiuntamente o separatamente da
10 quella di risoluzione, giacché l'art. 1453 c.c., facendo salvo in ogni caso il risarcimento del danno, esclude che l'azione risarcitoria presupponga il necessario esperimento dell'azione di risoluzione del contratto (cfr. Cass. 23/07/2002, n. 10741; Cass.
10/06/1998, n. 5774; Cass. 14/01/1998, n. 272); la causa di risarcimento danni per inadempimento contrattuale non è, infatti, accessoria rispetto alla causa di risoluzione del medesimo contratto per inadempimento, perché la decisione dell'una non presuppone, per correlazione logico-giuridica, la decisione dell'altra, né vi è subordinazione, essendo invece autonome tra loro (Cass. 25/07/2023, n. 22277; Cass. 23/05/2023, n.14172;
Cass. 19/04/2023, n.10429; Cass. , 31/03/2021 , n. 8993; Cass. 12/06/2020, n.11348).
Come ben chiarito dalla recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 29/12/2023 n.
36497), il presupposto tanto della domanda di risoluzione quanto di quella risarcitoria è il medesimo, ovvero l'accertamento dell'inadempimento, che tuttavia incide diversamente, dovendo essere di non scarsa importanza per accogliere la domanda di risoluzione e fungendo soltanto da parametro di valutazione per la domanda risarcitoria (Cass.
14/12/2000, n. 15779); dunque, i tre rimedi - la risoluzione per inadempimento, la domanda di adempimento, il risarcimento del danno - hanno in comune gli stessi fatti costitutivi - l'obbligazione e l'inadempimento - benché consentano a chi se ne avvalga di conseguire utilità diverse.
Se, poi, in caso di risoluzione del contratto le prestazioni eseguite risultano prive di causa e quindi devono certamente essere restituite, ai sensi dell'art. 2033 cod.civ. (Cass. 30/11/2022, n.35280), l'inadempimento come fatto illecito può provocare concrete perdite di utilità da riattribuire al contraente fedele tendenzialmente nella loro integralità (Cass. 04/08/2000, n. 10263; Cass.
15/11/2013, n. 25775).
Dunque, se l'omessa risoluzione del contratto esclude che il compenso percepito dalla professionista debba automaticamente essere restituito, tuttavia, si deve verificare se tale pagamento possa costituire ex se un danno.
Invero, il danno è "l'effettiva diminuzione del patrimonio, diminuzione data dalla differenza tra il valore attuale del patrimonio del creditore-danneggiato ed il valore che presenterebbe se l'obbligazione fosse stata tempestivamente ed esattamente adempiuta”
(cfr Cass. 20/10/2021, n. 29251; Cass. 18/07/1989, n. 3352), e tuttavia, come evidenziato dalla Cassazione (36497/23), tale teoria, cd. differenziale, va applicata considerando la diminuzione di utilità subita dal danneggiato proiettata sull'id quod interest e non già (e non più) sull'aestimatio rei.
Pertanto, in mancanza di risoluzione resta il diritto al compenso, ma per le opere di cui la parte non inadempiente s'è giovata, mentre per la parte in cui tali opere si siano rivelate
11 del tutto inutili o dannose il suo credito risarcitorio deve intendersi esteso a tutto il suo interesse contrattuale positivo;
tale parte, quindi, dovrà essere messa nella stessa condizione in cui si sarebbe trovata ove avesse ricevuto la prestazione dovutagli.
La ove avesse ricevuto la cura corretta non solo non avrebbe patito postumi Pt_1 permanenti nella misura del 7% ma, anche, avrebbe risolto i preesistenti problemi odontoiatrici, mentre così non è stato: essa ha dunque pagato per una prestazione che da un canto non ha risolto il problema oggetto del contratto inter partes e dall'altro ha aggravato le sue condizioni di salute (danno iatrogeno).
Per questo, il pagamento del compenso alla dott.ssa è esso stesso un Pt_1 nocumento: il suo patrimonio s'è impoverito perché all'esborso non è conseguita la controprestazione dovuta, e la misura di tale danno è espressa proprio dal valore della prestazione mancata, desumibile dal prezzo per essa pattuito.
Per dirlo con le parole della S.C., “il riferimento alle spese sostenute invano costituisce un indice con il quale stimare l'interesse del creditore ad ottenere la prestazione attesa, idoneo a consentire al giudice una quantificazione del risarcimento, quando altri strumenti non siano utilizzabili”, nel senso che il valore della prestazione non eseguita o non esattamente eseguita è determinabile facendo riferimento al costo della stessa.
Neppure è a dire che riconoscendo tale voce si determinerebbe la duplicazione risarcitoria paventata dall'appellante: le spese mediche sostenute con terzi non sono infatti valse a far conseguire alla paziente l'utilità che la dott.ssa le doveva e non le aveva Pt_1 invece fornito, ma ad emendare il danno iatrogeno causato dalla medesima. Pt_1
Dunque, conclusivamente, anche tale motivo dev'essere respinto e la condanna della a corrispondere alla quanto già disposto dal tribunale deve trovare Pt_1 CP_1 integrale conferma.
5. Il terzo motivo d'appello: la copertura assicurativa.
Rimane, quindi, da stabilire - in forza del terzo motivo d'appello - se nel caso concreto sia o non operativa la polizza stipulata dalla professionista con . Controparte_2
Sul punto, il tribunale, nel negare la copertura, ha così motivato: “Nel caso di specie non si può ritenere fondata la domanda di manleva proposta dalla convenuta nei confronti della terza chiamata dato che si deve accogliere la dedotta non operatività della copertura assicurativa prestata dalla terza chiamata a favore della convenuta con riguardo all'art. 1892 c.c. e all'art. 17 delle c.g.p.
Dai documenti emerge che la ha quantomeno in modo gravemente colposo omesso la dichiarazione della Pt_1 esistenza di una condizione di rischio rilevante ai fini della formazione del consenso dalla compagnia assicurativa in quanto non ha riferito di avere ricevuto una richiesta di risarcimento per comportamenti colposi posti in essere prima
12 della stipulazione del contratto avvenuta in data 28.01.2011; dalla espletata istruttoria è emerso che la ra ben Pt_1
a conoscenza dei fatti per cui è causa avvenuti prima della stipula del contratto con la compagnia assicurativa dato che al momento della stipula si erano già manifestati i problemi infiammatori che si cercava di risolve con il completo rifacimento del ponte;
i lavori all'arcata superiore e i rifacimenti del ponte dell'arcata inferiore si protraevano fino al giugno/ luglio 2009; verso la fine del 2010 la interrompeva le cure;
pertanto si rileva che non può operare la CP_1 polizza avendo la iolato l'art. 1892 c.c. e l'art. 17 delle condizioni generali di polizza;
appare indubbio infatti che Pt_1 la convenuta al momento della stipula della polizza ha taciuto delle circostanze idonee a incidere sul rischio che la terza chiamata si sarebbe dovuto assumere.”
Secondo la invece, essa non avrebbe ricevuto alcuna denuncia fino all'ottobre Pt_1
2011, ben dopo la stipula della polizza azionata, avvenuta nel gennaio 2011, né prima di tale momento avrebbe avuto alcuna contezza dell'esistenza di un danno, non avendo mai ricevuto lamentele da parte della;
il rapporto con questa, peraltro, si sarebbe CP_1 interrotto solo nel settembre 2011, quando essa professionista avrebbe consigliato alla paziente di rivolgersi a chi praticava il trapianto osseo, a suo dire necessario a risolvere la situazione.
Essa ha anche chiesto di ammettere la sua prova per testi volta a dimostrare che nel corso del 2010 la paziente si era recata da lei solo un paio di volte per dei controlli, senza mai lamentarsi del suo operato, e che aveva ritirato le radiografie solo a fine estate
2011, per rivolgersi ad un professionista che praticasse il trapianto osseo consigliato da essa professionista.
Per converso, l'assicuratore ha chiesto la prova per interpello e per testi, indicando quali testi la e la , in ordine al fatto che i lavori all'arcata superiore Pt_1 CP_1 unitamente ai rifacimenti del ponte dell'arcata inferiore si erano protratti fino al giugno/luglio 2009, che durante e al termine di tali lavori la riferiva alla CP_1
“dolori, continui sanguinamenti gengivali, edemi, difficoltà nella masticazione, Pt_1 digrignamento notturno, fratture parcellari alla copertura estetica effettuata dal sanitario alle protesi”, che la dott.ssa proponeva allora il rifacimento delle protesi o il Pt_1 posizionamento di un bite per risolvere tali problematiche e che verso la fine dell'anno
2010 la sig. aveva interrotto i rapporti professionali con la dott.ssa CP_1 Pt_1 mostrandole insoddisfazione per i trattamenti da lei eseguiti.
La prova chiesta dall'assicuratore è inammissibile: tanto la quanto la Pt_1 CP_3 sono parti in causa e non possono per questo assumere il ruolo di testimoni.
La tesi dell'assicuratore che nel caso di litisconsorzio facoltativo la parte potrebbe deporre sul rapporto intercorrente tra le altre parti è priva di ogni fondamento giuridico e si scontra, anzi, con l'insegnamento (cfr. Cass. 23/07/2018 n. 19498) secondo cui, per le
13 persone fisiche, vi è un'assoluta inconciliabilità della veste di testimone con quella di parte, tanto che per escludere tale testimonianza non occorre neppure (contrariamente alle altre ipotesi disciplinate dall'art. 246 c.p.c.) un'eccezione di parte e il giudice ha il potere-dovere di non ammettere, anche d'ufficio, la deposizione del soggetto che rivesta la qualità di parte del giudizio.
Neppure, poi, la potrebbe essere chiamata a rendere interpello su tali CP_1 circostanze in danno della posto che l'interpello deve avere ad oggetto fatti Pt_1 contrari all'interrogato ed essere volto a provocarne la confessione, mentre le circostanze in esame sarebbero volte a dimostrare circostanze sfavorevoli alla Pt_1
Di nessuna utilità appare infine l'interrogatorio formale della che già ha chiarito Pt_1 la sua linea difensiva.
D'altro canto, anche la prova testimoniale chiesta dalla professionista non appare utile: si deve infatti rilevare come le circostanze fattuali di effettivo rilievo dedotte dall'assicurata convergano con le deduzioni dell'assicuratore in ordine al fatto che gli ultimi interventi praticati dalla professionista risalgono al 2009 e che nel 2010 la si recò da lei CP_3 solo per dei controlli.
Quanto al fatto che la non avrebbe espresso lamentele in ordine al contegno CP_1 della professionista, si deve rilevare che l'assicuratore non ha provato (né offerto di provare con prove ammissibili) il contrario e che appare peraltro del tutto verosimile che in costanza di rapporto la paziente non abbia mai imputato alla dentista le proprie sofferenze (vuoi per una certa sudditanza psicologica dei pazienti nei confronti dei medici fintanto che perdura il rapporto di cura, vuoi perché finché non acquisì il parere di altri specialisti la paziente comprensibilmente credette alle rassicurazioni della professionista circa la correttezza del modus procedendi).
Per converso, non pare pensabile che la non abbia lamentato dolori, continui CP_1 sanguinamenti gengivali, edemi, difficoltà nella masticazione nel corso delle visite
(dunque, fino al 2010): non solo la stessa non nega tali sofferenze (ma solo di Pt_1 esserne stata la responsabile), ma poi non poteva certo sfuggire ad una professionista la drammaticità delle condizioni della paziente, essendo il sanguinamento e gli edemi ben percepibili finanche da un profano e la sofferenza che ne consegue facilmente immaginabile da chiunque. Invero, la situazione fotografata in sede di atp, e ancor prima quella descritta nell'ottobre 2011 dalla dott.ssa e nel gennaio 2012 dalla Prof.ssa Per_2
evidenziano una situazione di infiammazione e compromissione del lavoro Per_3 protesico per loro natura risalenti nel tempo, che non possono essere sfuggite alla
Pt_1
14 Si tratta allora di comprendere se tale complessivo quadro consenta o non di affermare che quando essa stipulò il contratto per la r.c. professionale con Controparte_2 fosse in mala fede o quantomeno in colpa grave, nel celare all'assicuratore l'insuccesso terapeutico delle prestazioni rese in favore della . CP_1
Partendo dal dato normativo, l'art. 1892 c.c. dispone che: “Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o colpa grave”.
Tale obbligo informativo è particolarmente pregnante quando, come nel caso di specie,
l'assicurato domandi espressamente di ricevere copertura anche per i fatti precedenti alla sottoscrizione dell'assicurazione, ed infatti al fine di valutare adeguatamente l'alea che si sarebbe dovuta assumere, , in coerenza con quanto prescritto Controparte_2 dall'art. 1892 c.c., aveva chiesto una precisa ed esaustiva informazione alla professionista.
In particolare, l'art. 17 delle C.G.P. prevedeva che:
La al momento della stipula del contratto assicurativo rilasciava la seguente Pt_1 dichiarazione: “ai fini degli articoli 1892, 1893 e 1894 c.c. l'assicurato dichiara pertanto:
- di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi posti in essere prima della stipulazione del contratto e
- di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere di un obbligo di risarcimento per fatto a lui imputabile già al momento della stipulazione del contratto” (v. doc. 2).
Tale clausola era peraltro del tutto legittima (la stessa appellante non ne dubita), posto che l'art. 1892 c.c. onera l'assicurato di comunicare all'assicuratore l'esistenza di fatti anche solo potenzialmente idonei a far sorgere la propria responsabilità, con la conseguenza che deve escludersi la nullità della clausola che riferisca il suddetto onere anche alla "percezione" dei presupposti della responsabilità, evocando pur sempre tale sostantivo il concetto di conoscenza, e non già di mera impressione (così Cass.
02/08/2022 n. 23961).
15 Nel valutare il contegno dell'assicurata, si deve intanto rilevare l'erroneità dell'affermazione del tribunale secondo cui la avrebbe in modo gravemente Pt_1 colposo omesso di riferire di avere ricevuto una richiesta di risarcimento per comportamenti colposi posti in essere prima della stipulazione del contratto avvenuta in data 28.01.2011: manca infatti in atti la prova di una richiesta risarcitoria precedente la stipula;
neppure l'assicuratore la indica né assume che la fosse già stata Pt_1 raggiunta da una denuncia o richiesta di danno in tale data.
D'altro canto, ciò di per sé non è sufficiente a respingere l'eccezione dell'assicuratore, visto che, come anticipato, a determinare una reticenza rilevante sarebbe stato sufficiente che la professionista al momento della stipula si fosse resa conto che la paziente le imputava l'insuccesso terapeutico e/o di aver commesso degli errori professionali per i quali avrebbe potuto verosimilmente essere chiamata a pagare.
Al riguardo, si deve intanto escludere che in mancanza di una denuncia, di una richiesta risarcitoria, e finanche di un'imputazione verbale di responsabilità, di cui non v'è prova, si possa affermare la sussistenza di una volontà dolosa della l'assicuratore non ha Pt_1 neppure provato, com'era suo onere, che la avesse già interrotto ogni rapporto CP_1 professionale con la al momento della stipula contrattuale (la colloca Pt_1 Pt_1 tale evento solo nel settembre 2011).
Tra l'altro, se anche l'interruzione fosse già avvenuta, la la spiega col fatto che Pt_1 era stata lei stessa, ritenendo che la necessitasse di un trapianto osseo (fin dal CP_1 principio), ad insistere perché si recasse da altri professionisti, visto che lei non praticava tale tipo d'intervento.
Ma proprio tale quadro probatorio esclude anche la prova della colpa grave.
Invero, incontroversa la drammaticità delle condizioni odontoiatriche della , la CP_1 può, pur errando, aver ritenuto che esse non fossero in alcun modo a lei Pt_1 imputabili, visto che fin da principio la paziente aveva una situazione molto complessa.
Come chiarito dalla Suprema Corte (v. Cass. 18/07/2023 n. 20997), l'elemento soggettivo della colpa grave, presupponendo la coscienza dell'inesattezza o della reticenza della dichiarazione e la consapevolezza dell'importanza dell'informazione, inesatta o mancata, rispetto alla conclusione del contratto e alle sue condizioni, va accertato non già tramite una verifica "ex post" della prevedibilità della verificazione del sinistro da parte dell'assicurato, bensì mediante un giudizio di prognosi postuma, da compiersi "ex ante" al momento della stipulazione del contratto.
Secondo l'assicuratore, per integrare la reticenza contrattualmente rilevante sarebbe sufficiente l'obiettivo rischio di conseguenze per prestazioni non andate a buon fine, a prescindere dalla convinzione dell'assicurato che non sia colpa sua, ma in realtà ciò che
16 conta è la percezione di tale rischio da parte dell'assicurato - come si desume dal tenore letterale della clausola negoziale - “conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere di un obbligo di risarcimento per fatto a lui imputabile” - ed anche dalla ratio della previsione, che è quella di sanzionare l'assicurato reticente o comunque gravemente superficiale.
Dunque, di per sé, il solo fatto che la fosse una professionista iscritta da oltre 30 Pt_1 anni all'albo, e che il rapporto di cura si fosse protratto per oltre due anni nel corso dei quali essa non aveva risolto i problemi della paziente (anzi) non valgono a integrare la colpa grave in merito alla sua dichiarazione, non potendosi escludere che essa fosse convinta che l'intervento corretto sarebbe stato fin da principio quello con trapianto osseo, che la paziente non aveva voluto, che la situazione di partenza fosse tale che non si poteva fare di meglio e che il peggioramento fosse inarrestabile e connaturato alla problematica. Tale convinzione, pur errata alla luce della ctu, non era gravemente colposa, dovendosi con tale formula far riferimento ad una percezione insensata e/o ad una dichiarazione assolutamente superficiale, non ravvisabili nel caso in esame, tanto più che le cure praticate non erano routinarie e si innestavano su di una patologia complessa, rispetto alla quale l'appellante poteva anche aver davvero maturato l'opinione d'aver correttamente operato.
Si deve dunque affermare l'inapplicabilità dell'art. 1892 c.c. al caso in esame e l'operatività della polizza.
Pertanto, occorre porsi il problema dell'ampiezza della copertura assicurativa, in forza delle seguenti eccezioni riproposte ex art. 346 c.p.c. dall'assicuratore (le uniche tre riproposte in modo puntuale e specifico):
a) difetto di copertura per i compensi chiesti in restituzione dalla paziente;
b) esclusione della copertura per il danno conseguente all'assenza di consenso informato scritto;
c) limitazione della copertura alla quota di danno imputabile all'assicurato (non anche ai condebitori solidali).
a) La prima eccezione (a differenza delle successive) è fondata.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte di merito, la copertura assicurativa non può, infatti, comportare che il professionista riceva dall'assicurazione i compensi che il paziente abbia diritto a vedersi rifusi.
Se anche nel caso di specie la restituzione di quelle somme che il paziente aveva versato a titolo di compensi al medico sono state riconosciute alla danneggiata non a titolo restitutorio in conseguenza della risoluzione del contratto (non domandata), ma come voce di danno emergente, nell'azione di manleva si deve comunque operare una
17 distinzione fra quanto dovuto al danneggiato a titolo di danno biologico e quanto dovuto per la refusione degli importi pagati al professionista.
Invero, ciò che rileva al fine di valutare la difesa dell'assicuratore è la determinazione dell'ampiezza del suo obbligo.
Si deve, cioè, ritenere che il concetto di danno risarcibile, oggetto della polizza, per l'assicuratore assume un significato diverso e più ristretto rispetto a quello di danno risarcibile per il terzo danneggiato.
Invero, la polizza azionata indica quale rischio assicurato il danno involontariamente, ma colpevolmente, causato al paziente, dall'esercizio della professione sanitaria.
Ora, nonostante l'ampia dizione “danni involontariamente causati nell'esercizio dell'attività dichiarata in polizza” – che è quella di medico odontoiatra - è evidente che ontologicamente il danno che il sanitario può per imperizia causare nell'esercizio della sua attività di cura non può che essere una lesione fisica, dunque un danno alla salute del paziente.
Certamente, oltre ad un danno biologico o morale, dipendente da tale lesione, il professionista può causare al paziente anche un danno patrimoniale, che però è pur sempre dipendente dalla lesione medesima, in termini di esborsi per spese sanitarie volte ad emendarla o contenerne gli effetti o di perdite reddituali connesse all' invalidità, temporanea e permanente, del paziente.
Questo, dunque, secondo un'interpretazione di buona fede, ex art. 1366 c.c., e che abbia riguardo all'effettiva intenzione dei contraenti ed alla funzione dell'assicurazione della responsabilità civile del medico, è il perimetro del rischio assicurato.
Il pagamento della parcella al professionista per la prestazione errata non può, invece, a termini di polizza, qualificarsi quale danno conseguente la lesione dell'integrità psico- fisica, perché discende non già dal manifestarsi di tale lesione, alla quale potrebbe anzi, come spesso avviene, preesistere, ma dagli accordi contrattuali.
L'aver percepito un compenso per la prestazione effettuata, in altre parole, non è un danno causato dall'attività medica;
non solo: non è neppure un atto involontario, da parte del sanitario, tutt'altro.
Ancor più radicalmente, come evidenziato anche dalla Suprema Corte, “non costituisce esercizio dell'attività professionale riceverne il corrispettivo” (v. Cass. 31/08/2015 n.
17346, che, seppur affrontando la questione sotto un profilo peculiare, ha affermato con valenza generale che “Il rischio assicurato deve essere inteso come il danno che il professionista può cagionare a terzi o al proprio cliente per fatti colposi commessi nell'esercizio dell'attività forense, o ad essa connessi;
pertanto, l'obbligazione di
18 restituzione del compenso percepito non può ritenersi coperta dall'assicurazione professionale dell'avvocato”).
Si deve, insomma, affermare che se, anche in assenza di una pronuncia di risoluzione, il mancato corretto adempimento della professionista, che avrebbe giustificato il mancato pagamento del corrispettivo, dà diritto alla paziente ad avere, ancorché a titolo risarcitorio, la restituzione di quanto pagato, come conseguenza dell'accertata inutilità dei trattamenti eseguiti, diversamente deve argomentarsi avuto riguardo all'obbligazione di manleva che, a termini di polizza, non si estende alle somme che costituivano la controprestazione dei trattamenti odontoiatrici, ma appare circoscritta alle sole poste risarcitorie in senso stretto, cioè a quanto dovuto in relazione alle lesioni inemendabili e ai costi necessari per porre rimedio, seppure parzialmente, alle conseguenze dannose della condotta negligente imprudente o imperita, costituente esercizio dell'attività professionale (in questi termini, v. anche la sentenza n. 944/22 del 18.5.2022, di questa
Corte, e Corte di Appello di Venezia 13.1.2021).
A ragionare diversamente, peraltro, si finirebbe col garantire al medico non solo di essere sollevato dagli esborsi conseguenti al suo errore, ma anche di mantenere, nonostante l'inadempimento, il compenso pattuito.
Per quanto esposto, dunque, la condanna dell'assicuratore a tenere indenne il proprio assicurato va limitata alla somma di euro 11.118,31 riconosciuta alla paziente a titolo di danno non patrimoniale ed alla somma di euro 19.400,00 riconosciuta alla paziente a titolo di danno emergente, per i costi dovuti a terzi per porre rimedio al contegno imperito della - per complessivi euro 30.518,31, oltre accessori. Pt_1
b) La seconda eccezione è invece infondata. L'art. 18 lettera b delle condizioni generali di contratto dispone che non vi è copertura per i danni imputabili esclusivamente ad assenza del consenso informato scritto, ma nel caso in esame il danno liquidato alla non è affatto correlato ad un difetto di consenso CP_1 informato: non è stato liquidato alcun danno per la lesione del diritto all'autodeterminazione e lo stesso danno alla salute è stato liquidato per la malpractice, non per profili relativi al consenso.
c) Infine, anche la terza eccezione è infondata: la richiesta di limitare la copertura al danno diretto cagionato dalla professionista alla paziente, per la sola parte di responsabilità che compete all'assicurata, e dunque di accertare e dichiarare la graduazione delle colpe rispettivamente gravanti sulle parti ritenute corresponsabili nella causazione dell'evento di danno, appare nel caso in esame priva di ogni significato, dal momento che la condanna della in favore Pt_1
19 della è avvenuta unicamente per le prestazioni rese da tale CP_1 professionista, e a quel danno nessun altro ha concorso.
6. Le spese di lite.
Tra la e la la sentenza di primo grado viene confermata, di talché tra Pt_1 CP_1 tali parti le spese dell'appello devono seguire la soccombenza e pertanto essere rifuse alla dall'appellante. CP_1
Dunque, sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22, applicato lo scaglione da 26.001 a 52.000 euro, in considerazione del quantum appellatum, secondo i valori medi, stante la complessità media della controversia, ed esclusa la fase istruttoria, non espletata (e rilevato che la trattazione è consistita nel riportarsi all'atto introduttivo e concludere, attività, queste, già monetizzate dal compenso per la fase precedente e per quella successiva), dev'essere riconosciuta in favore dell'appellata la somma di CP_1 euro 6.946,00,00.
Tali spese, così come quelle di primo grado, debbono poi essere rifuse alla Pt_1 dall'assicuratore, ex art. 1917 comma primo c.c.
Tra la e l'assicuratore, invece, la sentenza di primo grado viene riformata e Pt_1 dunque debbono essere regolate le spese di entrambi i gradi.
Invero, la riforma della decisione impugnata, che determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese, impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite.
Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3
- , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017;
Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016).
Nel regolare tali spese, si deve muovere dalla premessa che la all'esito dei due Pt_1 gradi ha visto riconosciuta la copertura assicurativa, con l'esclusione della sola voce attinente al danno causato alla paziente correlato alla percezione proprio compenso.
A ciò consegue che le spese dei due gradi debbano essere compensate per un quinto e l'assicuratore condannato a corrispondere all'assicurata i residui 4/5 di esse, sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22.
20 Pertanto, applicato lo scaglione da 26.001 a 52.000, in considerazione del valore del credito riconosciuto, secondo i valori medi, stante la media complessità della controversia:
per il primo grado è dovuta la somma di euro 6.092,80 (7.616,00 x 4/5) per il merito, la somma di euro 2.328,00 per la fase di atp (2.910,00 x 4/5) e la somma di euro 408,00 (510 x 4/5) per la fase di mediazione, per complessivi euro
8.828,80;
per il secondo grado, sulla base del medesimo scaglione, e stante la complessità media della controversia e l'assenza di attività istruttoria-di trattazione, è dovuta la somma di euro 5.556,80 (6.946,00 x 4/5).
Parimenti, le spese di ctu in via definitiva debbono gravare sulla per 1/5 e Pt_1 sull'assicuratore per 4/5.
Non possono invece essere liquidate in favore della le spese per il proprio ctp (in Pt_1 sede di atp e nel giudizio di merito di primo grado), perché mai documentate e ancor prima neppure quantificate.
Inoltre, non si possono liquidare in favore della le spese cd. di resistenza, ex art. Pt_1
1917 comma terzo c.p.c., perché domandate tardivamente (per la prima volta con la comparsa conclusionale del primo grado) e tra l'altro con domanda non specificamente coltivata in questo grado.
Invero, come reiteratamente chiarito dalla Suprema Corte (v. da ult. Cass. 16/02/2024
n. 4275), “In materia di assicurazione della responsabilità civile vanno tenuti distinti e devono costituire oggetto di specifiche domande con indicazione della rispettiva causa petendi: a) il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa, che scaturisce dalla sentenza ed ha per presupposto la soccombenza reale o virtuale dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato; b) il diritto alla refusione delle spese di resistenza ex art. 1917, comma 3, c.c., che deriva dal contratto di assicurazione e prescinde da una pronuncia di condanna dell'assicurato nei confronti del terzo;
c) il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza ex art. 1917, comma 1, c.c. ossia quelle che l'assicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso, che trova fondamento nel contratto di assicurazione ed incontra il limite del massimale”.
Vertendosi in materia di diritti eterodeterminati, i tre crediti debbono costituire oggetto di altrettante domande, ben chiare ed univocamente formulate, con specifica indicazione anche della rispettiva causa petendi. In particolare, la domanda di condanna alla rifusione delle spese sub (a) non comporta la possibilità per il giudice di condannare l'assicuratore anche alle spese sub (b).
21 Infine, poiché in primo grado la era stata condannata a pagare le spese di lite ad Pt_1
, e tale capo della sentenza è stato riformato, dev'essere accolta la Controparte_2 domanda dell'appellante di condanna dell'assicuratore a restituirle le somme corrisposte per compulsum, pari ad € 6.005,81.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 192/2022 del Tribunale Parte_1 di Prato, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede: respinge l'appello nei confronti della;
CP_1 in parziale accoglimento dell'appello nei confronti di , Controparte_2 condanna l'assicuratore a corrispondere alla la somma di euro Pt_1
30.518,31, oltre accessori (nella misura disposta dal tribunale in favore della
), nonché quanto la stessa è stata condannata a pagare alla CP_1 CP_1
a titolo di spese di primo e secondo grado;
condanna l'appellante a corrispondere all'appellata le spese di lite del CP_1 presente grado, che liquida nella somma di euro 6.946,00, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge;
compensa per un quinto le spese di lite tra l'appellante ed CP_2
e condanna tale compagnia a corrispondere all'appellante i residui
[...]
4/5 di tali spese, che liquida nella somma già proporzionata di euro 8.828,80 per compensi ed euro 728,03 per spese esenti per il primo grado (comprese le fasi di atp e mediazione), e di euro 5.556,80 per compensi ed euro 932,40 per spese esenti per il secondo grado, il tutto oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge;
dispone che le spese delle ctu gravino in via definitiva sulla per 1/5 e Pt_1 sull'assicuratore per i 4/5; condanna l'assicuratore a restituire all'assicurata la somma di euro € 6.005,81.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 16.1.2025.
Il Presidente estensore
dott.ssa Giulia Conte
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso
22 contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196
e successive modificazioni e integrazioni.
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