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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 16/12/2025, n. 900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 900 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 234/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Giuseppe Barbato, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado n° 234/2025 R.G. promossa da: con sede in Frattaminore (NA), via Spagnuolo s.n.c., in Parte_1 persona del legale rappresentante rappresentata e difesa dall'avv. prof. Bruno Capponi e dall'avv. Domenico Di Falco
PARTE RICORRENTE
C O N T R O
, con studio in Verona, via Muro Padri n° 13 Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Ruberto
PARTE CONVENUTA
E
con sede in Trento, via Berlino n° 10, Controparte_2 in persona del legale rappresentante
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: liquidazione compenso c.t.u.
CONCLUSIONI:
La ricorrente così conclude: Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto di liquidazione CTU n. cronol. 1/2025 del 7.1.2025, emesso nel giudizio di merito pendente dinanzi al Tribunale di Trento con n. R.G. 1392/2022 (Sezione specializzata delle imprese - Dott.ssa Poli) e, di conseguenza, pagina 1 di 6 rideterminare il compenso spettante al CTU Ing. nell'importo inferiore di € CP_1
19.703,48, o nel diverso importo che dovesse essere ritenuto congruo a norma di legge, il tutto oltre oneri Iva e Cassa Previdenza se e in quanto dovute.
In ogni caso, con condanna del resistente Ing. alla rifusione delle Controparte_1 spese, diritti e onorari del presente giudizio di opposizione, oltre accessori di legge, in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari”
così conclude: Controparte_1
“Nel merito: respingersi integralmente ogni domanda di parte attrice e conseguentemente confermarsi integralmente il decreto di liquidazione n. cron. 1 del 7.1.25 emesso nel giudizio di merito pendente avanti Tribunale di Trento rubricato al n. R.G. 1392/2022.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 281 decies e ss. c.p.c. la società con sede in Parte_1
Frattaminore (NA), via Spagnulo s.n.c., in persona del legale rappresentante, chiedeva di
“accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto di liquidazione CTU n. cronl. 1/2025 del 7.1.2025, emesso nel giudizio di merito pendente innanzi al Tribunale di Trento con n. R.G. 1392/2022…e, di conseguenza, rideterminare il compenso spettante al CTU ing. nell'importo inferiore di € 19.703,48 o nel diverso importo…ritenuto congruo a CP_1 norma di legge”.
Premesso di aver convenuto in giudizio per la Controparte_2 liquidazione in suo favore della complessiva somma di € 8.550.889,20 in ordine alle riserve n. 11, da n. 18 a n. 23, da n. 25 a n. 28 e da n. 30 a n. 33 relative al contratto di appalto per la ricostruzione di n. 14 sovrappassi autostradali ubicati tra le province di Verona e di Mantova e che nell'ambito di tale giudizio il giudice istruttore procedente aveva disposto l'espletamento di ctu, affidando il relativo incarico all'ing. CP_1
in ricorso si esponeva che:
[...] ultimate le operazioni peritali e depositato l'elaborato, il Ctu aveva richiesto il compenso di € 95.000,00 ai sensi dell'art. 11 D.M.G. n. 182/2002, applicando gli scaglioni ivi menzionati in base al valore di ogni singola riserva, anziché al valore complessivo della domanda;
il Tribunale aveva poi riconosciuto al professionista “la totalità delle somme richieste”, liquidando il compenso in misura di € 95.000,00, oltre oneri accessori;
essendosi trattato di un'indagine unitaria, il compenso doveva essere “corrispondente all'ammontare cumulativo dei vari rapporti scrutinati”; pertanto, doveva essere effettuata, in base alla detta disposizione normativa, “un'unica liquidazione sul valore complessivo della domanda”, se del caso con aumento ex art. 52 D.P.R. n° 115/2002; pagina 2 di 6 di conseguenza, il compenso spettante al Ctu era quantificabile al massimo nell'importo di € 9.851,74, suscettibile di aumento sino al doppio di € 19.703,48.
seppure ritualmente citata, non si costituiva in CP_2 Controparte_2 giudizio, di talché ne va dichiarata la contumacia.
Si costituiva, invece, l'ing. per chiedere il rigetto del ricorso, CP_1 rappresentando, fra l'altro, che ogni singola riserva era “del tutto specifica e particolare”, riguardando “una diversa doglianza da parte dell'impresa”, e, quindi, doveva “essere analizzata puntualmente e singolarmente”; evidenziava poi che “le varie riserve, seppur tutte legate allo stesso appalto”, avevano “caratteristiche molto diverse le une dalle altre” e che, quindi, dovevano essere “trattate separatamente e conseguentemente, l'onorario andava calcolato separatamente”, assumendo, infine, che, “se la consulenza va a toccare diversi ambiti…, l'onorario va calcolato separatamente alla luce delle singole e specifiche riserve”.
Il ricorso appare fondato nei termini di seguito precisati e va, pertanto, accolto per quanto di ragione.
Nel richiedere al giudice istruttore procedente la liquidazione del proprio compenso “ai sensi della Tabella di cui all'Art. 11 D.M.G n° 182/02, relativa a consulenza in materia di costruzioni edilizie”, l'ing. ebbe a indicare le due CP_1 seguenti diverse modalità di quantificazione:
a) applicazione degli scaglioni riportati nella detta disposizione al valore di ogni singola riserva indicato in citazione;
b) applicazione di tali scaglioni ai valori relativi a ogni singolo gruppo di riserve (sicurezza, esecuzione dei lavori, prove aggiuntive, mancate sospensioni, detrazioni contabili, terre e rocce da scavo, variante, stato finale) accorpabili per omogeneità di questioni. Tenuto conto poi che il criterio di calcolo sub a), in tesi “formalmente corretto”, avrebbe portato a una quantificazione dell'onorario da un minimo di € 61.934,55 ad un massimo di € 124.206,65, con un valore medio di €. 93.070,60, e che l'applicazione della stessa tabella sui valori di ogni singolo gruppo di riserve avrebbe condotto a un calcolo dell'onorario pari ad € 99.163,84, il professionista ha chiesto la liquidazione di “un importo simile a quello ottenuto applicando l'art. 11 sulle riserve raggruppate per gruppi omogenei e a quello ottenuto utilizzando il parametro medio dell'art. 11 applicato sulle singole riserve”, pari a € 95.000,00, importo poi recepito dal giudice adito.
Tale statuizione non appare condivisibile.
Sul presupposto che l'art. 12 D.P.R. 14.11.1983, n° 820, poi abrogato e di fatto corrispondente all'attuale art. 12 D.M. 30.5.2002, aveva carattere speciale rispetto alla disposizione precedente, che, come l'attuale art. 11 del D.M. 30.5.2002, prevedeva l'onorario a percentuale, calcolato per scaglioni, nella prassi giurisprudenziale di legittimità si è avuto modo di precisare che “una consulenza tecnica d'ufficio, avente ad oggetto la determinazione del costo delle opere eseguite in esecuzione di un appalto, da pagina 3 di 6 effettuarsi tenuto conto dei prezzi concordati o di quelli di mercato, nonché delle opere misurate ed eseguite secondo progetto, costituisce consulenza tecnica in materia di verifica di rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto e di misura e contabilità dei lavori, e non in materia di costruzioni edilizie”, di talché si è affermato che “per la liquidazione del relativo onorario si applica quindi l'art. 12 del d.P.R.27 luglio 1988 n.352, che prevede un onorario variabile tra un minimo e un massimo, e non già l'art. 11 dello stesso - che prevede un onorario a percentuale (cfr in tal senso Cass 4655/06 CP_3
e 21245/09)” (così, in motivazione, Cass., n° 9849/2010).
In adesione a tale impostazione interpretativa, qui condivisa, vi è ragione di ritenere che il compenso del Ctu debba essere applicato in base al 1° co. dell'art. 12 D.M. 30.5.2002.
Al riguardo mette conto rilevare che: le riserve n. 11 (Mancata contabilizzazione oneri di sicurezza), n. 18 (Mancata contabilizzazione sollevamento dal basso degli impalcati in acciaio), n. 20 (Maggiori oneri per esecuzione prove su talloni e lamiere in acciaio), n. 22 (Maggiori oneri per esecuzione di prove su misto stabilizzato), n. 23 (Detrazioni contabili SAL 5), n. 26 (Maggiori oneri errata valutazione terre vegetali e piano gestione terre e rocce), n. 27 (Maggiori costi sicurezza per esecuzione sovrappassi 89, 92 e 95), n. 28 (Maggiori oneri errate e omesse valutazioni perizia di variante), n. 30 (Riconoscimento parziale oneri sicurezza nel periodo 4.11.15 / 8.5.17 e detrazioni contabili), n. 31 (Maggiori oneri per la rimozione della viabilità per il raggiungimento delle aree ad est del sovrappasso 97), n. 32 (Maggiori oneri per le detrazioni contabili apportate nello stato finale), n. 33 (Maggiori oneri per la ritardata emissione dello stato finale), hanno tutte, di fatto, riguardato la consistenza quantitativa delle opere eseguite e, quindi, dei relativi corrispettivi, come si desume già dalle sintetiche esposizioni dell'oggetto che le hanno individuate unitamente ai numeri di riferimento e comunque da quanto esposto nell'atto di citazione introduttivo del giudizio n° 1392/2022 RG, nonché dallo stesso elaborato peritale redatto dal Ctu.
Il che induce a ritenere che in parte qua la consulenza sia stata espletata “in materia di misura e contabilità dei lavori” e che, pertanto, il compenso spettante all'ausiliare debba essere liquidato in base al criterio di cui alla disposizione codicistica da ultimo citata, che, come detto, prevede un onorario da un minimo di € 145,12 a un massimo di € 970,42.
Ad analoga conclusione appare fondato addivenire anche per le riserve n. 19 (Mancato riconoscimento della sospensione parziale dei lavori SVP 100), n. 21 (Mancato riconoscimento della sospensione parziale dei lavori SVP 98) e n. 25 (Mancato riconoscimento della sospensione parziale dei lavori SVP 95 e 97), essendosi al riguardo parimenti trattato di esaminare i costi effettivamente sostenuti dalla ditta appaltatrice, spese generali, mancato utile, nonché modi e tempi di esecuzione di alcune opere in relazione alle previsioni progettuali e contrattuali, il che induce a ritenere che anche in tal pagina 4 di 6 caso sia venuta in rilievo la contabilità dei lavori e/o la “verifica di rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto e/o di contratto”, pure menzionata nella disposizione de qua.
Tenuto conto poi che, secondo costante insegnamento giurisprudenziale, “in tema di liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio, l'unicità o la pluralità degli incarichi dipendono dalla unicità o dalla pluralità degli accertamenti e delle indagini tecnico-peritali, a prescindere dalla pluralità delle domande, delle attività e delle risposte, definibili unitarie o plurime soltanto in ragione della loro autonomia ed autosufficienza e, pertanto, dell'interdipendenza delle indagini che connota la unitarietà dell'incarico e dell'onorario” e che, quindi, è possibile riconoscere al consulente “un corrispettivo ragguagliato al singolo rapporto esclusivamente qualora lo stesso sia stato investito da autonome e distinte indagini e valutazioni” (così Cass., n° 28417/2018; nello stesso v. Cass., n° 16768/2023), devesi considerare che nel caso di specie, pur essendo stata richiesta ed espletata un'attività peritale sostanzialmente unitaria perché diretta a quantificare la somma effettivamente spettante alla ditta appaltatrice, l'ausiliare si è trovato nella necessità di esaminare una pluralità di questioni, quelle oggetto di ciascuna riserva, separate e distinte, dunque implicanti accertamenti e giudizi del tutto autonomi l'uno dagli altri, in quanto tali niente affatto ripetitivi, ma tutti connotati da una spiccata specificità individualizzante, il che giustifica il riconoscimento, per ogni riserva, di un importo calcolato ai sensi del 1° co. dell'art. 12 D.M. 30.5.2002.
Con riguardo poi alla quantificazione del compenso dovuto per le risposte riferibili a ogni singola riserva, occorre considerare che (i) la prestazione professionale oggetto di causa, valutata nel suo complesso, risulta caratterizzata da un apprezzabile grado difficoltà in ragione sia della numerosità delle riserve, sia della consistenza pecuniaria della maggior parte di esse (sette su quindici hanno avuto a oggetto un importo superiore a € 100.000,00, una un importo eccedente i cinque milioni di euro, le altre, salvo una, un importo maggiore di diecimila euro), sia della complessità media delle questioni che ne hanno costituito l'oggetto; (ii) l'incarico peritale è stato conferito in relazione a un contratto di appalto pubblico stipulato per la ricostruzione di n° 14 sovrappassi autostradali, da effettuarsi nel considerevole lasso temporale di 1100 giorni dietro il rilevante corrispettivo di 47.000.000 di euro;
(iii) l'ausiliare ha provveduto, anche a una articolata ricostruzione delle vicende di tale appalto “dal punto di vista contabile e storico” (effettuata da pag. 7 a pag. 45 dell'elaborato peritale) e a valutare la completezza e l'idoneità del progetto originario.
Il che, complessivamente valutato, lumeggia la rilevante importanza dei compiti di accertamento conferiti all'ausiliare, che, per svolgerli, vi ha verosimilmente dedicato molto tempo, profondendo un particolare impegno, di talché vi è ragione di applicare il massimo dell'importo previsto dall'art. 12 DM. 30.5.2002 per la risposta a ogni singola riserva e di incrementare il totale di € 14.556,30 (=€ 970,42 x 15), ai sensi dell'art. 52 D.P.R. n° 115/2002, con un aumento, che appare congruo stimare in misura di 1/2, quindi sino a € 21.834,45 (del resto “la semplice circostanza che il giudice abbia attribuito particolare rilevanza al livello quantitativo e qualitativo dell'opera di tale ausiliare al
pagina 5 di 6 predetto specifico fine, non implica, di per sé, che detta rilevanza debba anche considerarsi necessariamente di livello così elevato da giustificare, altresì, il superamento dei massimi già riconosciuti "sino al" raddoppio degli stessi, evincendosi, comunque, dalla suddetta norma una possibilità di gradualità della valutazione in funzione dell'operazione di liquidazione dei compensi in questione”, come precisato, in motivazione, da Cass., n° 6414/0207).
Pertanto, in accoglimento del ricorso, il compenso dovuto all'ing. deve CP_1 essere rideterminato nella somma di € 21.834,45, oltre Iva e cassa previdenziale se e in quanto dovuti.
L'oggettiva controvertibilità delle questioni esaminate appare valorizzabile ai fini di un'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa proposta dalla con sede in Frattaminore (NA), via Spagnuolo Parte_1
s.n.c., in persona del legale rappresentante, nei confronti di e di Controparte_1
con sede in Trento, via Berlino n° 10, in persona del Controparte_2 legale rappresentante, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: in accoglimento del ricorso, annulla il decreto dd.
7.1.2025 emesso nel procedimento n° 1352/2022 R.G. e, per l'effetto, ridetermina il compenso dovuto al Ctu ing. CP_1 nella somma di € 21.834,45, oltre Iva e Cassa previdenziale se e in quanto dovute;
[...] compensa le spese di lite.
Così deciso in Trento in data 16.12.2025
Il giudice dott. Giuseppe Barbato
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Giuseppe Barbato, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado n° 234/2025 R.G. promossa da: con sede in Frattaminore (NA), via Spagnuolo s.n.c., in Parte_1 persona del legale rappresentante rappresentata e difesa dall'avv. prof. Bruno Capponi e dall'avv. Domenico Di Falco
PARTE RICORRENTE
C O N T R O
, con studio in Verona, via Muro Padri n° 13 Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Ruberto
PARTE CONVENUTA
E
con sede in Trento, via Berlino n° 10, Controparte_2 in persona del legale rappresentante
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: liquidazione compenso c.t.u.
CONCLUSIONI:
La ricorrente così conclude: Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto di liquidazione CTU n. cronol. 1/2025 del 7.1.2025, emesso nel giudizio di merito pendente dinanzi al Tribunale di Trento con n. R.G. 1392/2022 (Sezione specializzata delle imprese - Dott.ssa Poli) e, di conseguenza, pagina 1 di 6 rideterminare il compenso spettante al CTU Ing. nell'importo inferiore di € CP_1
19.703,48, o nel diverso importo che dovesse essere ritenuto congruo a norma di legge, il tutto oltre oneri Iva e Cassa Previdenza se e in quanto dovute.
In ogni caso, con condanna del resistente Ing. alla rifusione delle Controparte_1 spese, diritti e onorari del presente giudizio di opposizione, oltre accessori di legge, in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari”
così conclude: Controparte_1
“Nel merito: respingersi integralmente ogni domanda di parte attrice e conseguentemente confermarsi integralmente il decreto di liquidazione n. cron. 1 del 7.1.25 emesso nel giudizio di merito pendente avanti Tribunale di Trento rubricato al n. R.G. 1392/2022.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 281 decies e ss. c.p.c. la società con sede in Parte_1
Frattaminore (NA), via Spagnulo s.n.c., in persona del legale rappresentante, chiedeva di
“accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto di liquidazione CTU n. cronl. 1/2025 del 7.1.2025, emesso nel giudizio di merito pendente innanzi al Tribunale di Trento con n. R.G. 1392/2022…e, di conseguenza, rideterminare il compenso spettante al CTU ing. nell'importo inferiore di € 19.703,48 o nel diverso importo…ritenuto congruo a CP_1 norma di legge”.
Premesso di aver convenuto in giudizio per la Controparte_2 liquidazione in suo favore della complessiva somma di € 8.550.889,20 in ordine alle riserve n. 11, da n. 18 a n. 23, da n. 25 a n. 28 e da n. 30 a n. 33 relative al contratto di appalto per la ricostruzione di n. 14 sovrappassi autostradali ubicati tra le province di Verona e di Mantova e che nell'ambito di tale giudizio il giudice istruttore procedente aveva disposto l'espletamento di ctu, affidando il relativo incarico all'ing. CP_1
in ricorso si esponeva che:
[...] ultimate le operazioni peritali e depositato l'elaborato, il Ctu aveva richiesto il compenso di € 95.000,00 ai sensi dell'art. 11 D.M.G. n. 182/2002, applicando gli scaglioni ivi menzionati in base al valore di ogni singola riserva, anziché al valore complessivo della domanda;
il Tribunale aveva poi riconosciuto al professionista “la totalità delle somme richieste”, liquidando il compenso in misura di € 95.000,00, oltre oneri accessori;
essendosi trattato di un'indagine unitaria, il compenso doveva essere “corrispondente all'ammontare cumulativo dei vari rapporti scrutinati”; pertanto, doveva essere effettuata, in base alla detta disposizione normativa, “un'unica liquidazione sul valore complessivo della domanda”, se del caso con aumento ex art. 52 D.P.R. n° 115/2002; pagina 2 di 6 di conseguenza, il compenso spettante al Ctu era quantificabile al massimo nell'importo di € 9.851,74, suscettibile di aumento sino al doppio di € 19.703,48.
seppure ritualmente citata, non si costituiva in CP_2 Controparte_2 giudizio, di talché ne va dichiarata la contumacia.
Si costituiva, invece, l'ing. per chiedere il rigetto del ricorso, CP_1 rappresentando, fra l'altro, che ogni singola riserva era “del tutto specifica e particolare”, riguardando “una diversa doglianza da parte dell'impresa”, e, quindi, doveva “essere analizzata puntualmente e singolarmente”; evidenziava poi che “le varie riserve, seppur tutte legate allo stesso appalto”, avevano “caratteristiche molto diverse le une dalle altre” e che, quindi, dovevano essere “trattate separatamente e conseguentemente, l'onorario andava calcolato separatamente”, assumendo, infine, che, “se la consulenza va a toccare diversi ambiti…, l'onorario va calcolato separatamente alla luce delle singole e specifiche riserve”.
Il ricorso appare fondato nei termini di seguito precisati e va, pertanto, accolto per quanto di ragione.
Nel richiedere al giudice istruttore procedente la liquidazione del proprio compenso “ai sensi della Tabella di cui all'Art. 11 D.M.G n° 182/02, relativa a consulenza in materia di costruzioni edilizie”, l'ing. ebbe a indicare le due CP_1 seguenti diverse modalità di quantificazione:
a) applicazione degli scaglioni riportati nella detta disposizione al valore di ogni singola riserva indicato in citazione;
b) applicazione di tali scaglioni ai valori relativi a ogni singolo gruppo di riserve (sicurezza, esecuzione dei lavori, prove aggiuntive, mancate sospensioni, detrazioni contabili, terre e rocce da scavo, variante, stato finale) accorpabili per omogeneità di questioni. Tenuto conto poi che il criterio di calcolo sub a), in tesi “formalmente corretto”, avrebbe portato a una quantificazione dell'onorario da un minimo di € 61.934,55 ad un massimo di € 124.206,65, con un valore medio di €. 93.070,60, e che l'applicazione della stessa tabella sui valori di ogni singolo gruppo di riserve avrebbe condotto a un calcolo dell'onorario pari ad € 99.163,84, il professionista ha chiesto la liquidazione di “un importo simile a quello ottenuto applicando l'art. 11 sulle riserve raggruppate per gruppi omogenei e a quello ottenuto utilizzando il parametro medio dell'art. 11 applicato sulle singole riserve”, pari a € 95.000,00, importo poi recepito dal giudice adito.
Tale statuizione non appare condivisibile.
Sul presupposto che l'art. 12 D.P.R. 14.11.1983, n° 820, poi abrogato e di fatto corrispondente all'attuale art. 12 D.M. 30.5.2002, aveva carattere speciale rispetto alla disposizione precedente, che, come l'attuale art. 11 del D.M. 30.5.2002, prevedeva l'onorario a percentuale, calcolato per scaglioni, nella prassi giurisprudenziale di legittimità si è avuto modo di precisare che “una consulenza tecnica d'ufficio, avente ad oggetto la determinazione del costo delle opere eseguite in esecuzione di un appalto, da pagina 3 di 6 effettuarsi tenuto conto dei prezzi concordati o di quelli di mercato, nonché delle opere misurate ed eseguite secondo progetto, costituisce consulenza tecnica in materia di verifica di rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto e di misura e contabilità dei lavori, e non in materia di costruzioni edilizie”, di talché si è affermato che “per la liquidazione del relativo onorario si applica quindi l'art. 12 del d.P.R.27 luglio 1988 n.352, che prevede un onorario variabile tra un minimo e un massimo, e non già l'art. 11 dello stesso - che prevede un onorario a percentuale (cfr in tal senso Cass 4655/06 CP_3
e 21245/09)” (così, in motivazione, Cass., n° 9849/2010).
In adesione a tale impostazione interpretativa, qui condivisa, vi è ragione di ritenere che il compenso del Ctu debba essere applicato in base al 1° co. dell'art. 12 D.M. 30.5.2002.
Al riguardo mette conto rilevare che: le riserve n. 11 (Mancata contabilizzazione oneri di sicurezza), n. 18 (Mancata contabilizzazione sollevamento dal basso degli impalcati in acciaio), n. 20 (Maggiori oneri per esecuzione prove su talloni e lamiere in acciaio), n. 22 (Maggiori oneri per esecuzione di prove su misto stabilizzato), n. 23 (Detrazioni contabili SAL 5), n. 26 (Maggiori oneri errata valutazione terre vegetali e piano gestione terre e rocce), n. 27 (Maggiori costi sicurezza per esecuzione sovrappassi 89, 92 e 95), n. 28 (Maggiori oneri errate e omesse valutazioni perizia di variante), n. 30 (Riconoscimento parziale oneri sicurezza nel periodo 4.11.15 / 8.5.17 e detrazioni contabili), n. 31 (Maggiori oneri per la rimozione della viabilità per il raggiungimento delle aree ad est del sovrappasso 97), n. 32 (Maggiori oneri per le detrazioni contabili apportate nello stato finale), n. 33 (Maggiori oneri per la ritardata emissione dello stato finale), hanno tutte, di fatto, riguardato la consistenza quantitativa delle opere eseguite e, quindi, dei relativi corrispettivi, come si desume già dalle sintetiche esposizioni dell'oggetto che le hanno individuate unitamente ai numeri di riferimento e comunque da quanto esposto nell'atto di citazione introduttivo del giudizio n° 1392/2022 RG, nonché dallo stesso elaborato peritale redatto dal Ctu.
Il che induce a ritenere che in parte qua la consulenza sia stata espletata “in materia di misura e contabilità dei lavori” e che, pertanto, il compenso spettante all'ausiliare debba essere liquidato in base al criterio di cui alla disposizione codicistica da ultimo citata, che, come detto, prevede un onorario da un minimo di € 145,12 a un massimo di € 970,42.
Ad analoga conclusione appare fondato addivenire anche per le riserve n. 19 (Mancato riconoscimento della sospensione parziale dei lavori SVP 100), n. 21 (Mancato riconoscimento della sospensione parziale dei lavori SVP 98) e n. 25 (Mancato riconoscimento della sospensione parziale dei lavori SVP 95 e 97), essendosi al riguardo parimenti trattato di esaminare i costi effettivamente sostenuti dalla ditta appaltatrice, spese generali, mancato utile, nonché modi e tempi di esecuzione di alcune opere in relazione alle previsioni progettuali e contrattuali, il che induce a ritenere che anche in tal pagina 4 di 6 caso sia venuta in rilievo la contabilità dei lavori e/o la “verifica di rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto e/o di contratto”, pure menzionata nella disposizione de qua.
Tenuto conto poi che, secondo costante insegnamento giurisprudenziale, “in tema di liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio, l'unicità o la pluralità degli incarichi dipendono dalla unicità o dalla pluralità degli accertamenti e delle indagini tecnico-peritali, a prescindere dalla pluralità delle domande, delle attività e delle risposte, definibili unitarie o plurime soltanto in ragione della loro autonomia ed autosufficienza e, pertanto, dell'interdipendenza delle indagini che connota la unitarietà dell'incarico e dell'onorario” e che, quindi, è possibile riconoscere al consulente “un corrispettivo ragguagliato al singolo rapporto esclusivamente qualora lo stesso sia stato investito da autonome e distinte indagini e valutazioni” (così Cass., n° 28417/2018; nello stesso v. Cass., n° 16768/2023), devesi considerare che nel caso di specie, pur essendo stata richiesta ed espletata un'attività peritale sostanzialmente unitaria perché diretta a quantificare la somma effettivamente spettante alla ditta appaltatrice, l'ausiliare si è trovato nella necessità di esaminare una pluralità di questioni, quelle oggetto di ciascuna riserva, separate e distinte, dunque implicanti accertamenti e giudizi del tutto autonomi l'uno dagli altri, in quanto tali niente affatto ripetitivi, ma tutti connotati da una spiccata specificità individualizzante, il che giustifica il riconoscimento, per ogni riserva, di un importo calcolato ai sensi del 1° co. dell'art. 12 D.M. 30.5.2002.
Con riguardo poi alla quantificazione del compenso dovuto per le risposte riferibili a ogni singola riserva, occorre considerare che (i) la prestazione professionale oggetto di causa, valutata nel suo complesso, risulta caratterizzata da un apprezzabile grado difficoltà in ragione sia della numerosità delle riserve, sia della consistenza pecuniaria della maggior parte di esse (sette su quindici hanno avuto a oggetto un importo superiore a € 100.000,00, una un importo eccedente i cinque milioni di euro, le altre, salvo una, un importo maggiore di diecimila euro), sia della complessità media delle questioni che ne hanno costituito l'oggetto; (ii) l'incarico peritale è stato conferito in relazione a un contratto di appalto pubblico stipulato per la ricostruzione di n° 14 sovrappassi autostradali, da effettuarsi nel considerevole lasso temporale di 1100 giorni dietro il rilevante corrispettivo di 47.000.000 di euro;
(iii) l'ausiliare ha provveduto, anche a una articolata ricostruzione delle vicende di tale appalto “dal punto di vista contabile e storico” (effettuata da pag. 7 a pag. 45 dell'elaborato peritale) e a valutare la completezza e l'idoneità del progetto originario.
Il che, complessivamente valutato, lumeggia la rilevante importanza dei compiti di accertamento conferiti all'ausiliare, che, per svolgerli, vi ha verosimilmente dedicato molto tempo, profondendo un particolare impegno, di talché vi è ragione di applicare il massimo dell'importo previsto dall'art. 12 DM. 30.5.2002 per la risposta a ogni singola riserva e di incrementare il totale di € 14.556,30 (=€ 970,42 x 15), ai sensi dell'art. 52 D.P.R. n° 115/2002, con un aumento, che appare congruo stimare in misura di 1/2, quindi sino a € 21.834,45 (del resto “la semplice circostanza che il giudice abbia attribuito particolare rilevanza al livello quantitativo e qualitativo dell'opera di tale ausiliare al
pagina 5 di 6 predetto specifico fine, non implica, di per sé, che detta rilevanza debba anche considerarsi necessariamente di livello così elevato da giustificare, altresì, il superamento dei massimi già riconosciuti "sino al" raddoppio degli stessi, evincendosi, comunque, dalla suddetta norma una possibilità di gradualità della valutazione in funzione dell'operazione di liquidazione dei compensi in questione”, come precisato, in motivazione, da Cass., n° 6414/0207).
Pertanto, in accoglimento del ricorso, il compenso dovuto all'ing. deve CP_1 essere rideterminato nella somma di € 21.834,45, oltre Iva e cassa previdenziale se e in quanto dovuti.
L'oggettiva controvertibilità delle questioni esaminate appare valorizzabile ai fini di un'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa proposta dalla con sede in Frattaminore (NA), via Spagnuolo Parte_1
s.n.c., in persona del legale rappresentante, nei confronti di e di Controparte_1
con sede in Trento, via Berlino n° 10, in persona del Controparte_2 legale rappresentante, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: in accoglimento del ricorso, annulla il decreto dd.
7.1.2025 emesso nel procedimento n° 1352/2022 R.G. e, per l'effetto, ridetermina il compenso dovuto al Ctu ing. CP_1 nella somma di € 21.834,45, oltre Iva e Cassa previdenziale se e in quanto dovute;
[...] compensa le spese di lite.
Così deciso in Trento in data 16.12.2025
Il giudice dott. Giuseppe Barbato
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